Corte IV
D-4454/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______, e
C._______, Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 giugno 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4454/2008
Fatti:
A.
Il 7 novembre 2007, A._______ e i suoi figli hanno presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza, di essere
militare di professione e, a seconda delle versioni, con il grado di
tenente oppure di colonnello ([...]). In data 28 maggio 2007, avrebbe
scoperto e sequestrato, insieme al suo superiore di nome M. con il
grado di generale e tre reclute, un camion con un carico di 250 kg
d'oro grezzo in una zona in cui è vietato l'accesso ai mezzi di trasporto
nella regione del Gobi del Sud. Il 2 luglio 2007 avrebbe ricevuto e
firmato una lettera di conferma del sequestro dell'oro grezzo da parte
dell'ufficio dei servizi segreti frontalieri. In seguito, si sarebbe rifiutato
di firmare un verbale, intimatogli dall'investigatore di nome D._______
del posto di polizia di E._______, senza aver avuto l'occasione di
leggerlo. Quindi gli sarebbe stata offerta una valigia piena di denaro da
parte dell'aiutante del parlamentare F._______, il quale sarebbe il
proprietario dell'oro, per smentire quanto accaduto. Non avendo dato
retta alle suddette proposte, l'interessato sarebbe stato minacciato,
sequestrato e picchiato da quattro sconosciuti. Infine, si sarebbe
recato su richiesta di sua moglie ad G._______, dove avrebbe appreso
che la stessa sarebbe stata minacciata a causa sua. Per il timore di
subire delle rappresaglie, l'interessato è espatriato insieme ai suoi figli
il 26 ottobre 2007.
B.
Il 2 giugno 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio
ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la
Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 3 luglio 2008, l'interessato e i suoi figli (detti in seguito: gli
insorgenti), hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno
chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la
concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria l'ammissione
provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
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D.
Il 16 giugno 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità
inferiore a presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 5 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 12 agosto 2008, il TAF ha concesso agli insorgenti un termine fino
all'11 settembre 2008 per introdurre una replica.
G.
Il 12 settembre 2008, gli insorgenti hanno inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome
inverosimili le allegazioni determinanti presentate, ritenendole
incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In
particolare, sarebbe inspiegabile che A._______ non si sia rivolto ad
un altro superiore o addirittura alla giustizia militare. Inoltre, sarebbe
sorprendente che quest'ultima non abbia avuto un ruolo nella vicenda,
ma ad occuparsi di questo avvenimento, accaduto all'interno del
territorio di controllo militare, siano stati i servizi segreti frontalieri e la
polizia mongola. Peraltro, A._______ avrebbe dichiarato di non aver
avuto tempo di cercare qualcuno che fosse dalla sua parte e che lo
aiutasse in seno alle autorità, nonostante egli abbia avuto cinque mesi
di tempo per agire prima dell'espatrio. Per di più, l'UFM ha ritenuto il
racconto come in più punti povero di dettagli, generico, e quindi privo
di elementi capaci di avvalorare i motivi d'asilo. Inoltre, gli articoli di
giornale prodotti non corroborerebbero in alcun modo le allegazioni in
quanto parlerebbero unicamente di un parlamentare e le difficili
condizioni di vita in Mongolia. Infine, l'UFM ha concluso che le
allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere
riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato che A._______ non
avrebbe avuto alcuna possibilità di rivolgersi ad un altro superiore
oppure alla giustizia militare, in quanto il suo diretto superiore avrebbe
accettato di non rivelare alcunché circa i fatti del 28 maggio 2007. Per
di più, il comportamento di A._______ sarebbe perfettamente
compatibile con la realtà mongola e il suo sistema giudiziario e politico
corrotto. Inoltre, un'eventuale testimonianza dei tre soldati non avrebbe
avuto rilievo contro quanto avrebbe dichiarato il generale. Peraltro,
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A._______ avrebbe dimostrato di essere veramente un militare avendo
descritto in dettaglio l'uniforme di colonello. Infine, il racconto degli
insorgenti sarebbe senz'altro rilevante e ricco di dettagli dal profilo
della procedura d'asilo e quindi da considerare come verosimile.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare
una modificazione del provvedimento litigioso e ha quindi nuovamente
proposto la reiezione del gravame.
5.4 Nella replica, gli insorgenti hanno osservato di non avere più
niente da aggiungere a quanto già evidenziato in sede di ricorso.
6.
6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
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postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 A titolo preliminare questo Tribunale costata che il Consiglio
federale ha inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussite di
massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Il TAF osserva inoltre che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dagli
insorgenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise
affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di
seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le
stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Giova
altresì osservare che gli insorgenti si limitano a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti del
28 maggio 2007. A._______ si è segnatamente contraddetto sul suo
grado militare, allegando in un primo tempo il grado di tenente per poi
menzionare quello di colonello, ribadito in seguito in sede di ricorso
([...]). Inoltre, in merito ai fatti da egli evocati, la giustizia militare non
rientra a nessun punto nel suo racconto, neanche subito dopo il
sequestro dell'oro grezzo, dato che non viene neanche messa al
corrente di quanto successo, pur trattandosi di un fatto accaduto in
una zona militare. Anche in seguito, A._______ non si è mai rivolto alle
competenti autorità della giustizia militare, recandosi invece alla
polizia locale, nonostante la prima sia nota per essere un'istituzione
indipendente all'interno dell'esercito, ragione per la quale le eventuali
testimonianze delle tre reclute, presenti sul posto, avrebbero avuto un
valore probatorio significativo da contrapporre a quello del generale
che, invece, ha smentito tutto. In aggiunta, il comportamento di
A._______ è contrario alla logica dell'agire di un militare professionista
che si è laureato all'accademia militare. Peraltro, tuttora lo stesso non
ha ancora versato agli atti i suoi documenti militari menzionati nel
corso della procedura di prima istanza, nonostante sua moglie, nel
frattempo, l'abbia raggiunto in Svizzera ([...]). Per queste ragioni, il TAF
dubita che A._______ sia verosimilmente un militare di professione.
Inoltre, il medesimo non ha nemmeno considerato di cercare qualcuno
in grado di aiutarlo, ad esempio un avvocato che avrebbe potuto
istruirlo sulle sue possibilità giuridiche, vista la portata dei presunti fatti
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da lui allegati, per tutto il periodo da lui raccontato, vale a dire tra il
28 maggio 2007 fino al suo espatrio in data 18 ottobre 2007. Per di
più, A._______ in vista delle elezioni, poteva anche recarsi da un
partito opposto a quello del parlamentare Baterdene, presunto
proprietario dell'oro grezzo, per fare aprire un'inchiesta amministrativa
contro il medesimo. Lo stesso si è però limitato ad asserire che non
avrebbe avuto tempo per cercare qualcuno che si schierasse dalla sua
parte ([...]). Peraltro, pur essendo stato convocato più volte dalla
polizia in patria, egli non ha presentato alcun mezzo di prova idoneo a
corroborare il suo racconto, ossia almeno una convocazione scritta.
Inoltre, non soccorono gli insorgenti i due articoli di giornale versati
agli atti, in quanto contengono informazioni generiche ed irrilevanti in
merito ai fatti allegati. Per sovrabbondanza, va rilevato che non può
essere ritenuta verosimile l'allegazione di A._______ secondo la quale
sua moglie non sarebbe potuta venire con lui per problemi economici.
Infatti, gli insorgenti hanno verosimilmente ottenuto più di USD 8'000.-
con la vendita della loro casa, considerati i prezzi medii ad G._______.
Visto quanto precede, il TAF ritiene che, nel caso in cui la moglie e la
madre di A._______ fossero veramente state minacciate, egli avrebbe
verosimilmente avuto modo di pagare loro il viaggio in Svizzera. Per
conseguenza, le allegazioni presentate dagli insorgenti non possono
essere considerate verosimili.
7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
9.1.2 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le
ragioni già indicate al considerando 7 del presente giudizio – alcun
serio indizio secondo cui gli insorgenti possano essere esposti in caso
di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni. In altri termini, quets'ultimi non hanno saputo
fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
9.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
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9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
9.2.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Gli
insorgenti sono ancora giovani e dispongono di una rete sociale in
patria. Essi non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale
nel loro Paese d'origine. Per sovrabbondanza, giova segnalare che la
moglie, rispettivamente madre degli insorgenti, verrà anch'essa
allontanata in Mongolia. Tale provvedimento è deciso in separata sede,
tramite sentenza odierna di questo Tribunale.
9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli
insorgenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
Pagina 9
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12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico degli
insorgenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante degli insorgenti (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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