Corte IV
D-4472/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Muriel Beck Kadima, giudice;
cancelliere Jean-Marie Meraldi.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4472/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data 18 maggio 2009,
la decisione del 16 giugno 2009 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM) che non è entrato nel merito della menzionata domanda ed ha
ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
la sentenza del 15 luglio 2009 del Tribunale amministrativo federale
(TAF) che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato del
17 giugno 2009,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato in data 3 maggio 2010,
i verbali d'audizione del (...) relativi all'audizione sommaria (di seguito:
verbale 1) e al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) (di seguito verbale 2),
la decisione dell'UFM del 16 giugno 2010, notificata all'interessato il
giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 giugno 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax il
22 giugno 2010 e in originale il 23 giugno 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
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(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, originario di B._______
(Nigeria),
che, inoltre, egli ha dichiarato di aver inoltrato la sua seconda
domanda d'asilo per i medesimi motivi per cui ha depositato la prima,
senza che si siano aggiunte nuove ragioni a parte il fatto di soffrire di
(...) (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1),
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il (...), dopo la
conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, di essersi
recato in Italia e di non aver mai fatto rientro in Patria (cfr. verbale 1
pag. 5 e verbale 2 pag. 1),
che, nella decisione del 16 giugno 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa, che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura, come egli stesso riconosce,
sarebbero esattamente gli stessi presentati nel corso della prima
procedura e già reputati inverosimili nella sua decisione del
16 giugno 2009, peraltro cresciuta in giudicato con la sentenza del TAF
del 15 luglio 2009,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che l'UFM, avrebbe dovuto
esaminare maggiormente l'esigibilità dell'esecuzione del suo
allontanamento in Nigeria a causa dei gravi pericoli che vi correrebbe
in caso di rientro e che, conto tenuto delle sue condizioni di salute,
l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e l'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, non risultando chiaramente dal ricorso se l'insorgente intende
contestare unicamente l'esecuzione dell'allontanamento oppure anche
la decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, vi è
luogo di interpretare il gravame in favore del ricorrente e di analizzare
la questione della non entrata nel merito della domanda d'asilo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 16 giugno 2009, a
seguito della sentenza del 15 luglio 2009 del TAF con la quale il
ricorso è stato dichiarato inammissibile,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
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che, infatti, il ricorrente stesso ha affermato espressamente che i
motivi da lui invocati sono gli stessi di quelli della prima procedura (cfr.
verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1),
che i problemi medici allegati in sede di ricorso non influenzano la
questione della non entrata nel merito, ma sono, tuttalpiù, pertinenti
alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento,
che, per conseguenza, l'UFM rettamente ha deciso di non entrare nel
merito secondo l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
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che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione
in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quindi, non
soccorre il ricorrente la generica allegazione ricorsuale secondo
laquale egli temerebbe in patria gravi pericoli per la sua vita,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
dispone di una scolarizzazione di base, gode di un'esperienza
lavorativa quale (...) e, nonostante affermi di aver perso i propri
genitori, dispone ancora di una rete famigliare, segnatamente di
diversi zii e di un cugino (cfr. verbale 1 pag. 3) e, avendovi passato la
sua intera vita, non vi è motivo di ritenere che non disponga in patria
pure di una rete sociale,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24); che, infatti, come emerge dalla documentazione medica
dell'Ors service AG (cfr. atto B12/1) l'(...) di cui soffre è da considerarsi
una bagatella, non ostativa all'esecuzione dell'allontanamento,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, (via fax,
con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare
l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale;
allegato: incarto N [...])
- D._______, (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi
Data di spedizione:
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