Corte IV
D-4482/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 giugno 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4482/2006
Fatti:
A.
Il 18 giugno 2004, l'interessato – cittadino afghano d'etnia hazara ed
originario di B._______ (provincia di Ghazni) – ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 28 giugno e del 1° luglio 2004)
di essere espatriato dopo l'arresto del padre da parte del talebani
nell'anno 1998/1999. Egli avrebbe voluto lasciare il Paese per recarsi
in Iran. Arrivato ad C._______ sarebbe però stato arrestato dalle
milizie talebane e sarebbe riuscito a lasciare la prigione con altri
minorenni solo nel maggio 2000, dopo avere indirizzato una lettera al
comandante di D._______. In seguito, sarebbe tornato a casa, dove, in
assenza della propria famiglia, avrebbe cominciato a lavorare come
agricoltore e pastore. Ritenuta la tremenda situazione economica nel
suo Paese d'origine, avrebbe deciso di espatriare verso la fine
dell'anno 2003, recandosi in Pakistan, poi in Iran, Turchia ed Italia
prima di arrivare in Svizzera in data 18 giugno 2004.
B.
Il 15 giugno 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo.
Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del
suo allontanamento verso l'Afghanistan.
C.
Il 6 luglio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, limitatamente al punto di questione
dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
La CRA, con decisione incidentale del 14 luglio 2005, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali.
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E.
Il 3 agosto 2005, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
Con decisione incidentale dell'11 agosto 2005, la CRA ha concesso al
ricorrente un termine fino al 22 agosto 2005 per introdurre l'atto di
replica. Tale termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto le
dichiarazioni del ricorrente irrilevanti in materia d'asilo e di
conseguenza, non soddisfacenti per il riconoscimento della qualità di
rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Inoltre, detto Ufficio, ha sottolineato che né
la situazione vigente in Afghanistan - con uno sviluppo crescente
dell'apparato di sicurezza ed un programma di disarmo delle milizie -
né quella personale del ricorrente - uomo giovane, di buona salute con
esperienza lavorativa - si opporrebbero ragionevolmente al ritorno
dell'insorgente in tale Paese.
6.
Nel gravame, l'insorgente ha rilevato che la situazione in Afghanistan,
dal punto di vista umanitario, economico nonché della sicurezza
sarebbe molto più drammatica di quanto ritenuto dall'UFM (richiamato
in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di
aiuto ai rifugiati [OSAR] nel marzo 2004). Per di più, l'UFM avrebbe
disatteso la giusrisprudenza della CRA, secondo la quale un rimpatrio
nella zona Hazarajat sarebbe inesigibile (richiamata Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2003 n. 30). Di conseguenza, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente verso l'Afghanistan sarebbe
inesigibile.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che la situazione in
Afghanistan sarebbe cambiata fondamentalmente dalla pubblicazione
della citata sentenza della CRA. Infatti, gli esperti contattati da detto
Ufficio sarebbero d'accordo sul fatto che non si potrebbe parlare di
una situazione di violenza generalizzata su tutto il territorio del Paese.
Inoltre, non esisterebbero più province con una particolare situazione
di sicurezza instabile. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha rienuto
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esigibile per il ricorrente rientrare nella provincia di Ghazni ed ha,
quindi, confermato la decisione impugnata.
8.
8.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
8.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia
all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed
inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste
condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allonta-namento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg.). È sul punto
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende
concentrare la sua analisi.
8.3 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria
(art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in
particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a
pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione
non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione
di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in
particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa
della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve
dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
8.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in
Afghanistan, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9),
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente
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esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal
2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad
un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site
a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz,
Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di
Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di
Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro
ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali
regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a
GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida
rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato
reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre,
essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le
coppie senza figli, a condizione che non soffrano d’alcun grave
problema medico.
8.5 Nel caso di specie, è incontestato che il ricorrente sia un cittadino
afghano d’etnia hazara, nato a Ghazni, e vissuto a B._______ città
sita nella provincia di Ghazni (dove ha vissuto fino alla fine del 2003).
L’insorgente ha dichiarato che la madre e la sorella vivono ancora a
B._______. Tale provincia non fa parte delle province verso le quali,
secondo la prassi suesposta, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile. Inoltre, dagli atti di causa, non risulta che il
ricorrente abbia a Kabul un'alternativa di soggiorno, ritenuto
segnatamente che lo stesso non è originario della menzionata città e
non vi ha mai vissuto. L'ammissione di un'alternativa di soggiorno
interna al Paese presuppone altresì l'esistenza in tale luogo di una
solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della
sicurezza di potere trovare un alloggio (GICRA 2006 n. 9). Nella
fattispecie, non è consentito, in tutta evidenza, ritenere adempite le
condizione restrittive previste dalla giurisprudenza.
8.6 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una
provincia dell’Afghanistan verso la quale l’esecuzione
dell’allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid.
7.2. e 7.8. pag. 97 e 102; GICRA 2003 n. 30) e che non sussiste una
valida alternativa di soggiorno interna nel suo Paese d'origine.
9.
Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di
questione dell’esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo
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della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del
rimpatrio del ricorrente in Afghanistan.
10.
10.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).
10.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 8 del presente
giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna
una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica
da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente
dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
11.
11.1 Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è,
pertanto, divenuta senza oggetto.
11.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.--, conto tenuto del
lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 15 giugno 2005 sono
annullati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno del
ricorrente in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria
per gli stranieri.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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