Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4491/2009
Sen t e n z a d e l 2 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo, Presidente del collegio
Walter Stöckli, Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), e sua figlia
C._______, nata il (…), Nigeria,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 giugno 2009 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 16 ottobre
2007;
i verbali d'audizione del 31 ottobre 2007 (di seguito: verbale 1) e del
12 novembre 2007 (di seguito: verbale 2);
la nascita della figlia della richiedente in data (…);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 10
giugno 2009, notificata all'interessata in data 13 giugno 2009 (cfr. avviso
di ricevimento [act. UFM A 20/2]);
il ricorso del 13 luglio 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 14
luglio 2009) presentato dalla ricorrente per se stessa e per sua figlia con
allegata una procura del 16 giugno 2009 (allegato 1) e copia della
decisione impugnata (allegato 2);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 17 luglio 2009, notificata all'insorgente in data 20 luglio
2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), con la quale il Tribunale ha
invitato la ricorrente a produrre una procura valida entro un termine di
sette giorni, a decorrere da quello successivo alla notifica;
lo scritto del 20 luglio 2009 (cfr. timbro postale del 20 luglio 2009; data
d'entrata: 21 luglio 2009) dell'insorgente con allegato copia della procura
(allegato 1);
la decisione incidentale del Tribunale del 24 luglio 2009 con la quale il
Tribunale ha informato le ricorrenti della possibilità di soggiornare in
Svizzera fino al termine della procedura ed ha invitato le insorgenti a
versare entro il 24 luglio 2009 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali indicando che in caso d'inosservanza il
ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato
dalle ricorrenti il 4 agosto 2009;
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la decisione incidentale del Tribunale dell'11 agosto 2009 con la quale ha
invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro l'11 settembre
2009;
la risposta al ricorso dell'UFM del 21 agosto 2009;
la replica del 25 settembre 2009 (cfr. timbro postale; data d'entrata:
28 settembre 2009) della ricorrente con i seguenti allegati:
scritto del 16 settembre 2009 indirizzato alla Commissione tutoria
regionale (…) di D._______ nel quale la ricorrente chiede al
Canton Ticino di intraprendere i passi necessari per il
riconoscimento di C._______ da parte del presunto padre
(allegato 1);
uno scritto del 16 giugno 2009 nel quale l'insorgente chiede al
presunto padre di C._______ di contattarla per riconoscerla quale
figlia (allegato 2);
una decisione della Commissione tutoria regionale (…) di
D._______ del 22 settembre 2009 d'istituzione di una curatela a
favore di C._______ (allegato 3);
l'ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2011 nella quale ha invitato la
ricorrente a presentare entro il 2 agosto 2011 un aggiornamento circa un
eventuale riconoscimento di C._______ o di un'eventuale azione di
paternità, rispettivamente il suo esito e le eventuali relazioni che il padre
avrebbe con la figlia come pure la di lei madre, richiamato l'obbligo di
collaborare ai sensi dell'art. 8 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31);
lo scritto del 2 agosto 2011 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 3 agosto
2011) dell'insorgente con i seguenti allegati:
comunicazione di un riconoscimento dopo la nascita del 21
settembre 2010 (allegato 1);
estratto conto "PostFinance" del 30 giugno 2011 che
dimostrerebbe i sussidi versati dal padre di C._______;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che sono
pertanto legittimate ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può, svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che,
pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che dalle audizioni si evince che l'interessata, di etnia hausa e di religione
pentecostale, è cittadina nigeriana dichiaratasi nata a E._______, nello
stato di Borno, con ultimo domicilio a F._______, nello stato di Edo
(cfr. verbale 1, pag. 1);
che la richiedente ha dichiarato che i suoi familiari sono di fede
musulmana e quindi sottoposti alla legge della Sharia; che ha allegato di
essere espatriata per il timore di essere uccisa giusta la Sharia poiché
sarebbe rimasta incinta in un rapporto durante un breve soggiorno a
E._______ dai suoi genitori nel giugno 2007 con un certo G._______
senza essere sposata con quest'ultimo (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 4 seg.);
che sarebbe quindi espatriata in data 15 ottobre 2007 dopo aversi fatto
prestare del denaro per il viaggio; che avrebbe preso un volo da
H._______ (Nigeria) con il quale sarebbe giunta a I._______ (Svizzera)
l'indomani; che il medesimo giorno ha depositato una domanda d'asilo in
Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 6 segg.; verbale 2, pag. 4);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non
sufficientemente motivate, contraddittorie, inattendibili ed inverosimili le
dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare,
sarebbe
estremamente dubbia l'etnia hausa, come pure la sua provenienza da
E._______ da dove, a dire della medesima, proverrebbero e abiterebbero
a tutt'ora i propri genitori, in quanto ella non conoscerebbe, per assodata
e pacifica ammissione, per nulla la lingua hausa e confermerebbe al
contrario che la propria lingua madre sarebbe l'edo; che la richiedente
avrebbe affermato di aver parlato edo, lingua madre, con la zia materna,
mentre con la madre avrebbe invece comunicato in inglese e non il
contrario; che, a mente dell'autorità inferiore, ciò apparirebbe tuttavia
strano che la zia materna e la madre della richiedente parlassero in due
lingue differenti; che sarebbe quindi lecito ritenere l'opposto, ossia che la
propria lingua madre è il chiaro indizio della perfetta socializzazione della
qui istante e che ne indica la reale ed incontrastata provenienza, a non
far dubbio, da F._______; che risulterebbe altresì strano che la stessa
abbia citato unicamente la lingua utilizzata con la madre, l'inglese, ma
mai quella usata con suo padre, col quale tuttavia anche si intratteneva
sul suo futuro; che ciò non può quindi essere frutto di dimenticanza,
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qualora il padre non parlasse effettivamente inglese; che, a mente
dell'UFM, visto anche il fatto che ella avrebbe tenuto contatti annuali con
la propria famiglia, sarebbe pertanto lecito ritenere che, se fosse stata
effettivamente di provenienza del nord della Nigeria e di etnia hausa,
avrebbe in caso perlomeno palesato maggiormente le proprie radici
socioculturali e linguistiche; che, oltracciò, l'interessata confermerebbe di
non essere musulmana, come invece lo sarebbero i propri genitori, bensì
di fede cristiana, che tra l'altro costituirebbe la religione predominante a
F._______, come noto e assodato dall'autorità inferiore; che, in tale
ambito, sarebbe poi illogico il suo modo di agire, in quanto per oltre un
mese si sarebbe solamente preoccupata del prestito di denaro, piuttosto
che fuggire immediatamente per salvare la propria vita prima del
diffondersi della notizia della sua gravidanza; che, inoltre, pur
ammettendo che il padre della stessa sia effettivamente un severo
membro esecutivo e giudicante della Sharia, in tal caso la sua pacifica
accettazione della conversione al cristianesimo della figlia, della
frequentazione libera del ragazzo, senza esserne promessa, i colloqui
intrattenuti con la figlia sui rapporti sessuali e addirittura il conferimento di
un prestito in denaro per l'apertura indipendente di un salone da
parrucchiera, parrebbero inspiegabili e contro logica tanto da poter anche
dubitare circa l'attendibilità delle allegate origini islamiche dei propri
genitori; che, peraltro, se la richiedente fosse stata realmente di origine
musulmana, convertitasi solo in età adulta al cristianesimo, in pericolo e
perseguitata, ella si sarebbe impegnata da una parte a sapere
esattamente chi fosse in realtà la gente a minacciarla, in caso,
genericamente descritta come i vicini o gli anziani oppure il sedicente ma
ignoto medico; che, dall'altra, si sarebbe senz'altro adoperata alfine di
evitare tali persone e fuggire immediatamente da quel luogo; che, quanto
alla Sharia, l'interessata non avrebbe saputo fornire la benché minima
spiegazione sulla natura della stessa; che ella l'avrebbe definita
nell'audizione breve quale semplice legge dello stato, per poi definirla,
nella seconda audizione, come gente musulmana che decide della sorte
delle persone incinte; che apparirebbe illogico che la richiedente non sia
stata capace di fornire le generalità delle persone in questione e il loro
numero, in quanto avrebbe dichiarato che suo padre farebbe parte della
gente che giudica le persone secondo la Sharia; che, in aggiunta, non
avrebbe fornito informazioni circa la visita medica, foss'anche solo il
nome del medico; che, inoltre, l'interessata avrebbe allegato di esser
partita a E._______ e di aver conosciuto G._______ nel corso del mese
di giugno 2007, mentre, secondo il rapporto medico, il concepimento
risalirebbe già al mese di maggio precedente, quando non sarebbe
ancora partita per giungere al nord del Paese dai genitori; che, in seguito,
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avrebbe asserito di non aver potuto nascondersi a F._______, per
mancanza dei mezzi finanziari necessari per pagare l'autobus per poi
allegare di aver reperito perfino i mezzi per l'acquisto di un biglietto aereo
per giungere a I._______;
che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto della richiedente
non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi
e pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e
possibile;
che, nel ricorso, la ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo, per quanto è qui di rilievo, che la Sharia sarebbe
riconosciuta in Nigeria e che i militari come pure la polizia veglierebbero
al rispetto, essendo quindi ridicolo il consiglio di fuggire in altre parti del
Paese; che, inoltre ella sarebbe disorientata psichicamente in seguito agli
avvenimenti che l'avrebbero portata alla fuga ragione per cui non si
potrebbe concludere alcunché a suo svantaggio; che, in Nigeria,
vigerebbe corruzione e ella sarebbe perseguitata in tutto il Paese; che il
suo racconto sarebbe verosimile e non conterrebbe né lacune nella
motivazione, né contraddizioni rilevanti; che, peraltro, non sarebbe stato
sufficientemente tenuto conto dei motivi di fuga specifici della condizione
femminile; che ella sarebbe esposta a provvedimenti vessatori in loco ai
sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) dai
quali nessuno potrebbe proteggerla; che sarebbe altresì più vulnerabile
una richiedente l'asilo con un bambino piccolo rispetto ad uno senza figlio
che si trova nella stessa situazione;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria e la
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio;
che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha considerato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che la ricorrente avrebbe omesso nel gravamen di
discutere nuovamente la propria regione di provenienza asserita durante
l'istruttoria, ossia E._______; che a tutt'ora non avrebbe neanche fornito
alcun documento a prova di quanto addotto in sede di audizione,
segnatamente la provenienza dalla regione da lei asserita, nonostante il
tempo avuto a disposizione e malgrado la stessa non abbia lamentato
problemi di sorta con le autorità del suo Paese; che, a mente dell'autorità
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inferiore, ritenuta la completa inverosimiglianza del racconto della
ricorrente, si potrebbe esimere dall'esame della possibilità di fuga interna
in loco; che, inoltre, l'insorgente sarebbe stata audizionata in modo
approfondito da un'auditrice competente nell'ambito delle problematiche
legate alla condizione specifica femminile e quindi la relativa istruttoria
sarebbe formalmente corretta e completa; che, peraltro, la ricorrente non
avrebbe fornito elementi atti ad invalidare le conclusioni di cui
all'inattendibilità delle relative allegazioni; che, secondo l'UFM, non
sarebbe quindi necessaria un'ulteriore istruzione rinviando per il resto ai
considerandi della querelata decisione;
che, nella replica, le insorgenti hanno, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, rimandato a quanto allegato nel gravamen ed hanno asserito che
l'autorità inferiore non avrebbe considerato sotto l'aspetto dell'art. 8
CEDU il fatto che vi sia una persona munita di un permesso di soggiorno
che ha riconosciuto la paternità di C._______ e che, come dichiarato
nelle successive osservazioni, il padre sarebbe regolarmente in contatto
con sua figlia;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
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che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo
[GICRA] 2004 n. 1 consid. 5a; GICRA 1996 n. 27 consid. 3c. aa. e
GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1; GICRA 1995
n. 23);
che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura si
esauriscono in imprecise affermazioni, non corroborate da elementi
consistenti; che, inoltre la ricorrente, con riferimento ai fatti evocati, si è
limitata a pure congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo;
che, innanzitutto, codesto Tribunale osserva che, secondo la
comunicazione di riconoscimento dopo la nascita del 21 settembre 2010
(cfr. allegato 1 dello scritto del 2 luglio 2011 agli atti), il padre di
C._______ risulta essere un certo L._______ e non G._______, come
allegato dalla ricorrente in sede d'audizione (cfr. verbale 1, pag. 5;
verbale 2, pag. 2); che, inoltre, G._______ non risulta neanche essere un
alias di L._______, in quanto l'asserita data di nascita del primo, ossia il
(…), non corrisponde a quella del secondo del (…), riportata nel succitato
documento (cfr. verbale 2, pag. 2); che sebbene l'insorgente si sia
impegnata a presentare detto documento ella non si è prodigata a
spiegare questa contraddizione e perché ella non ha mai menzionato il
vero padre della di lei figlia durante il suo racconto, ossia un fatto
fondamentale per l'intero racconto fornito relativo ai suoi motivi d'asilo;
che, inoltre, a tutt'ora, a distanza di quasi quattro anni dall'inoltro della
sua domanda d'asilo, ella non ha depositato alcun documento atto a
dimostrare la sua provenienza della zona di E._______;
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che, peraltro, nel gravamen non è nemmeno entrata nel merito delle
divergenze rilevate dall'UFM contestando il tutto in modo generale;
che, per il resto e ritenuto l'apprezzamento corretto dei fatti da parte
dell'autorità inferiore sul punto dell'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si
rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM;
che, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie e non
circostanziate dalla ricorrente, che portano su punti essenziali della sua
domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti
addotti;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi);
che l'UFM deve astenersi dal pronunciare l'allontanamento, per quanto il
richiedente, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito all'art. 13
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101) e all'art. 8 CEDU ha diritto al rilascio di un
permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri (art. 44 cpv. 1
in relazione all'art. 14 cpv. 1 LAsi) oppure se egli adempie le condizioni di
cui all'art. 14 cpv. 2 LAsi o all'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF
2009/50 consid. 9);
che, in casu, la ricorrente ha invocato esplicitamente il principio dell'unità
della famiglia nell'atto di replica del 25 settembre 2009;
che, in casu, l'insorgente non ha il diritto al rilascio di un permesso di
dimora e non possono appellare a tale principio, e meglio per le ragioni
qui di seguito esposte;
che l'art. 13 cpv. 1 Cost. non accorda una protezione più estesa di quella
sancita all'art. 8 CEDU, nell'ambito del diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare (cfr. sentenze del Tribunale federale 2P.272/2006 del
24 maggio 2007 consid. 5.1, 2P.42/2005 del 26 maggio 2005 consid. 5.1;
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sentenze del Tribunale amministrativo federale D7710/2008 del 12
luglio 2010 pag. 4, D4982/2006 del 26 maggio 2010 consid. 4.2 come
pure C7307/2007 del 24 marzo 2010 consid. 6.2 e relativi riferimenti);
che il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, in virtù del diritto al
rispetto della vita privata e familiare sancito all'art. 8 CEDU, presuppone
un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia
presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di
residenza certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero
in caso di cittadinanza svizzera, di un permesso di domicilio oppure di un
permesso di dimora il quale si basa su un diritto certo ("Rechtsanspruch")
o, eccezionalmente, allorquando lo straniero può prevalersi di
un'integrazione sociale e professionale particolarmente intensa (cfr. DTF
130 II 281 consid. 3.13.2 pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF
127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a pagg. 339 e 382 segg.,
DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364
e relativi riferimenti, DTF 122 II 1 consid. 1e pag. 5; sentenze del
Tribunale federale 2C_758/2007 del 10 marzo 2008 consid. 5.1,
2C_80/2007 del 25 luglio 2007 consid. 2.2, 2A.421/2006 del 13 febbraio
2007 consid. 1.2, 2A.621/2006 del 3 gennaio 2007 consid. 4.1; GICRA
2005 n. 3
consid. 3.13.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21
consid. 8c/aabb; sentenza del Tribunale amministrativo federale
D6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997,
pag. 285); che alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i
membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni che vivono in
comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60
consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c); che, secondo la
giurisprudenza, anche il concubino che forma con il rifugiato una
comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale
protezione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; GICRA 1993 n. 24; art. 1a
lett. e OAsi 1, secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner
registrati); che, inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i
rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo
importante in seno alla famiglia; che, come vita familiare estesa, gli organi
di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii
e nipoti nonché tra fratelli; che, nei rapporti dei familiari all'infuori del
nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone
– oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di
dipendenza (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid.
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1df pag. 26 segg.; sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24
ottobre 2002 consid. 3.23.5); che ciò presuppone ad esempio che lo
straniero sia affetto da un grave handicap fisico o mentale, oppure da una
malattia grave tale da rendere necessaria in permanenza l'assistenza da
parte dei familiari in Svizzera (cfr. DTF 125 II 521 consid. 5, DTF 120 Ib
257 consid. 7 pag. 227 seg.; GICRA 1995 n. 24 consid. 7 pag. 227 seg.,
GICRA 1994 n. 7 consid. 3d pag. 63 seg.);
che, nel caso concreto, le ricorrenti non possono far valere un diritto di
soggiorno in Svizzera, in base al principio dell'unità della famiglia ai sensi
della sopra evocata giurisprudenza;
che, infatti, sebbene il rapporto di filiazione di L._______, straniero in
possesso di un permesso C, con C._______ è stato riconosciuto in data
21 settembre 2010 (cfr. comunicazione di un riconoscimento dopo la
nascita allegato allo scritto del 2 agosto 2011 agli atti), non emergono
elementi atti a comprovare una comunità durevole tra il medesimo e le
insorgenti che rappresenti un rapporto prossimo, vero e vissuto tra
L._______ e sua figlia C._______; che, segnatamente, la ricorrente si è
limitata a dichiarare che lo stesso avrebbe un contatto frequente con la
figlia (cfr. scritto del 2 agosto 2011, pag. 2) senza fornire alcun dettaglio
in merito; che, oltracciò, lo stesso L._______ risulta a tutt'ora domiciliato a
M._______, mentre le ricorrenti risiedono a N._______ (cfr. risultanze del
sistema d'informazione centrale sulla migrazione [di seguito: SIMIC] agli
atti); che, peraltro, quest'ultimo almeno fino al 16 settembre 2009 non
aveva avuto alcun contatto, né con A._______, né con la di lei figlia (cfr.
scritto del 16 settembre 2009, allegato all'atto di replica, indirizzato alla
Commissione tutoria regionale (…) di D._______ nel quale la ricorrente
chiede al Canton Ticino di intraprendere i passi necessari per il
riconoscimento della figlia); che non spetta quindi a questa autorità
indagare oltre, per arrivare a raccogliere elementi probatori più di quanto
gli venga imposto dalla massima d'ufficio, a comprova di quanto la
ricorrente asserisce in maniera non ulteriormente sostanziata, a
differenza di quanto avrebbe potuto e dovuto ossequiare a distanza di
ben quattro anni dalla presentazione della sua domanda d'asilo e un
mese dopo l'ultima intimazione da parte di codesto Tribunale (cfr.
ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2011) (cfr. DTF 126 II 335
consid. 2.cc pag. 342, DTF 124 II 361 consid. 2b pag. 365); che, visto
quanto precede, la figlia della ricorrente non intrattiene effettivamente un
rapporto prossimo, vero e vissuto con L._______, tale da opporsi
all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTF 122 II 1 consid. 1 pag. 5);
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che, in siffatte circostanze, le insorgenti non hanno alcun diritto di
prevalersi dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, di dedurne un diritto al
rilascio di un permesso di dimora nei confronti dell'autorità di polizia degli
stranieri che ne sarebbe competente (cfr. art. 14 cpv. 1 LAsi, NICCOLÒ
RASELLI/CHRISTINA HAUSAMMANN/URS PETER MÖCKLI/DAVID URWYLER,
Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in:
Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea
2009, n. 16.62);
che, visto quanto precede, non v'è una violazione del principio dell'unità
della famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU;
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre le ricorrenti in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), contrariamente a quanto pretenderebbe nel ricorso in modo
totalmente stereotipato;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44
cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale di A._______, ella è giovane, con
una formazione ed esperienza professionale quale parrucchiera e nel
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commercio (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, alla luce delle sue
dichiarazioni inverosimili, codesto Tribunale ritiene che la ricorrente a
tutt'ora dispone di una rete sociale in patria, segnatamente suo fratello ed
i genitori, nonché i zii (cfr. verbale 1, pag. 3) sui quali potrà contare per
crescere ed allevare la di lei figlia;
che, in aggiunta, le ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, infine, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF
2009/28 consid. 9.3.29.3.5 pagg. 367369), non vi sono motivi che si
oppongono all'esigibilità dell'allontanamento della figlia primogenita della
ricorrente, ritenuto che ella è ancora in età prescolastica e totalmente
dipendente dalla figura del suo genitore; che, in siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per l'insorgente e sua figlia di un adeguato reinserimento sociale nel loro
Paese di origine;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti nel loro
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che le insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF
2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, premesso ciò, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
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giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che le spese
processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in
data 4 agosto 2009;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti e
sono compensate con l'anticipo versato in data 4 agosto 2009.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il Presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: