Corte IV
D-4495/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 luglio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4495/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 27 maggio 2009
in Svizzera,
il verbale d'audizione del 9 giugno 2009 (audizione sommaria al
Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro])
in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino iracheno, nato il
(...) a B._______ (Duhok),
l'esame radiologico della mano (esame osseo) a cui il ricorrente è
stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto (cfr. agli atti A 5/1),
il secondo verbale d'audizione del 9 giugno 2009, in occasione del
quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sul
risultato dell'esame osseo nonché in merito all'applicazione dell'art.
32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31),
la decisione dell'UFM dell'8 luglio 2009, notificata all'interessato il
giorno seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 luglio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
la decisione incidentale del 17 luglio 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha concesso l'esenzione dal pagamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e, nel
contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al
ricorso,
le osservazioni del 30 luglio 2009, mediante le quali l'UFM ha proposto
la reiezione del gravame,
la rinuncia del ricorrente ad introdurre un eventuale atto di replica,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non prevede
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di avere 14 anni e un mese e di essere
espatriato da B._______, nella provincia di Duhok, il mese di (...) 2009
per sfuggire alla sua difficile situazione, dovuta alla povertà e per poter
lavorare, studiare e vivere in sicurezza (cfr. verbale d'audizione [1] del
9 giugno 2009 pagg. 7-9),
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che, il 22 giugno 2009, il richiedente ha presentato la fotocopia di un
documento presentato come la sua carta d'identità (cfr. agli atti),
che, nella decisione dell'8 luglio 2009, l'UFM ha ritenuto che il
richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla
propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, dalle
risultanze dell'esame osseo, sarebbe emerso che egli avrebbe un'età
superiore ai 18 anni, diversa da quella dichiarata; che, inoltre, il
richiedente non avrebbe consegnato alcun documento in originale atto
a dimostrare l'età allegata, bensì una fotocopia della carta d'identità
sulla quale non è visibile la persona raffigurata; che il medesimo non
avrebbe peraltro fornito alcuna spiegazione plausibile circa la sua età
e circa l'assenza di documenti, limitandosi ad affermazioni
stereotipate, nonché affermando che avrebbe portato al più presto la
sua carta d'identità in originale; che, in aggiunta, l'UFM ha considerato
che, non avendo il richiedente reso verosimile la sua minore età alla
luce degli elementi evocati, egli non potrebbe prevalersi delle regole
specifiche della procedura dei minorenni non accompagnati; che,
infine, né la situazione politica e economica del Paese d'origine (Iraq,
regione di Dohuk), né altri motivi relativi alla situazione personale del
ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero
all'esecuzione del suo allontanamento,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, al momento della notifica della suddetta decisione, il ricorrente ha
esibito un documento presentato come la sua carta d'identità in
originale; che l'UFM glielo ha riconsegnato immediatamente, per
poterlo eventualmente esibire in sede di ricorso (cfr. agli atti A 17/1),
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito l'età e la data di nascita
dichiarata, nonché la veridicità delle sue allegazioni; che egli ha
contestato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM, facendo
valere che la stessa sarebbe infondata e immotivata, in quanto detto
Ufficio non avrebbe accennato nella decisione impugnata al
documento che era a sua disposizione e che il ricorrente gli avrebbe
consegnato già dopo lo svolgimento della sua audizione e che gli
sarebbe stato restituito contestualmente alla notifica della decisione;
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che l'autore del gravame ha infine addotto che il suo rinvio in Patria
sarebbe inesigibile, a causa della situazione in Iraq che, anche al
Nord, rimarrebbe ancora gravemente precaria e lo esporrebbe a gravi
rischi per la sua vita ed il suo futuro,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso;
che, in aggiunta, detto Ufficio ha sottolineato che il nuovo mezzo di
prova presentato (la carta d'identità) risulta di dubbia autenticità; che,
di conseguenza, la presentazione di tale documento non
modificherebbe la conclusione secondo cui la minor età del ricorrente
sarebbe inverosimile e secondo cui egli avrebbe ingannato le autorità
svizzere sulla sua identità,
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova,
che, giusta l'art. 1a let. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo
relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), per identità
s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di
nascita e sesso (cfr. GICRA 2001 n. 27 consid. 5e/cc pag. 210),
che l'art. 32 al. 2 let. b LAsi implica che il ricorrente abbia ingannato
sulla propria identità le autorità svizzere competenti in materia d'asilo,
e non un altra autorità svizzera o straniera; che tale norma
presuppone, inoltre, che incombe alle autorità svizzere in materia
d'asilo di apportare la prova dell'inganno (GICRA 2003 n. 27 consid. 2
pag. 176; GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188; GICRA 1996 n. 32
consid. 3a pag. 303),
che la prova dell'inganno sull'identità può essere apportata non
soltanto in base all'esame dattiloscopico, bensì per il tramite di
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testimonianze concordanti o di altri mezzi di prova, quali in particolare
le analisi scientifiche condotte dall'UFM (cfr. GICRA 2004
n. 4 consid. 4d pag. 29; GICRA 1999 n. 19 consid. 3d pag. 125),
che l'esame radiologico della mano (esame osseo) rientra, a
determinate condizioni, nella categoria di "altri mezzi di prova", previsti
all'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, suscettibili di dimostrare un inganno
sull'identità ai sensi della citata norma (cfr. GICRA 2005 n. 16 consid.
2.3 pag. 143; GICRA 2004 n. 31 consid. 4.2 pag. 221); che l'esame
osseo, al quale procede l'UFM, consiste nella radiografia della mano
sinistra del richiedente l'asilo (cfr. GICRA 2000 n. 19 consid. 5
pag. 182),
che, tuttavia, l'esame osseo permette unicamente di dimostrare
l'esistenza di un inganno dell'identità, senza riuscire a stabilire l'età
esatta di una persona; che, infatti, da tale esame non è possibile
concludere, in maniera affidabile, se il richiedente sia o meno
maggiorenne (cfr. GICRA 2005 n. 16 consid. 2.3 pag. 143),
che, di principio, l'esistenza di un inganno sull'identità è ammessa
allorquando, dall'esame radiologico della mano (esame osseo), risulta
una differenza maggiore a tre anni tra l'età dichiarata e l'età ossea (cfr.
GICRA 2001 n. 23 consid. 4c pag. 186); che per contro, una differenza
tra due anni e mezzo e tre anni è stata considerata nella norma, ciò
che non ha permesso di comprovare l'esistenza di un inganno
all'identità (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 4c pag. 186; GICRA 2000
n. 28 consid. 5a pag. 242; GICRA 2000 n. 19 consid. 7c pag. 186),
che i referti radiologici delle ossa costituiscono delle informazioni
scritte ai sensi dell'art. 12 lett. c PA e dell'art. 49 della legge federale
del 4 dicembre 1947 di procedura civile (PC, RS 273), il cui contenuto
deve soddisfare determinate esigenze minime; che la comunicazione
dei risultati di un referto radiologico deve indicare, segnatamente, la
qualifica del medico esaminatore, l'identità dell'esaminando e le
segnalate malattie e particolari condizioni di vita, il metodo dell'analisi
adottato, la descrizione degli accertamenti effettuati e delle conclusioni
tratte dall'esaminatore; che, in tale forma, la comunicazione va
sottoposta alla parte affinché possa esprimersi in merito (GICRA 2004
n. 31 consid. 5, 6 e 7 pagg. 222-226),
che, nella fattispecie, il ricorrente, al momento della presentazione
della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di essere nato il (...) e di
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avere quindi 14 anni rispettivamente 14 anni e un mese (cfr. verbale
d'audizione [1] del 9 giugno 2009 pagg. 1 e 8); che, per contro, l'esame
radiologico della mano, a cui è stato sottoposto il (...), ha stabilito che
l'insorgente ha un età ossea superiore ai 18 anni (cfr. rapporto
dell'esame radiologico della mano del [...]),
che, di conseguenza, l'età dichiarata dal ricorrente non corrisponde
manifestamente all'età ossea stabilita; quest'ultima, infatti, si
differenzia significatamente dall'età dichiarata di ben quattro anni
almeno,
che, pertanto, alla luce delle suesposte risultanze processuali e in
considerazione dell'evocata giurisprundenza - secondo la quale
l'inganno sull'identità è ammesso quando, dall'esame radiologico della
mano (esame osseo), risulta una differenza maggiore a tre anni tra
l'età dichiarata e l'età ossea (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 4c pag.
186) - il ricorrente ha effettivamente ingannato sulla propria identità,
come ha rettamente ritenuto l'UFM,
che, concessogli il diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, e meglio sulle divergenze tra le sue
dichiarazioni e la constatazione derivante dall'esame osseo, il
ricorrente ha ribadito di essere nato il (...), affermando che avrebbe
dimostrato la sua età portando il più presto possibile la sua carta
d'identità (cfr. verbale d'audizione [2] del 9 giugno 2009),
che, innanzitutto, la comunicazione del risultato del referto radiologico
è stata effettuata conformemente alle esigenze minime poste dalla
giurisprudenza sopraevocata, ciò che, del resto, il ricorrente non ha
contestato,
che il documento presentato come la sua carta d'identità in originale,
esibito dal ricorrente in sede di ricorso, non costituisce un documento
atto a identificare la sua vera età, nonché identità; che, infatti,
l'autenticità di tale documento è manifestamente dubbia; che, come già
rettamente rilevato dall'UFM in sede di risposta al ricorso, la carta
d'identità presenta sul retro dei tratti neri, in particolare sul lato destro,
i quali dimostrano, senza equivoci, che si tratta di una fotocopia; che,
inoltre, questo lato del documento non si presenta diritto, a comprova
che si tratta di una tessera tagliata manualmente e in modo irregolare
e non di una tessera standard, come dovrebbe essere quella di una
vera carta d'dentità; che, infine, in aggiunta a quanto dichiarato
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dall'autorità inferiore, le iscrizioni dei dati personali del ricorrente sono
state effettivamente apposte in un secondo momento sulla tessera
prestampata, nonché sul timbro già evidentemente presente; che, di
conseguenza, il documento presentato dal ricorrente come la sua
carta di identità in originale, nulla prova circa l'età dichiarata; che v'è
peranto ragione di confermare che il ricorrente ha ingannato sulla sua
identità,
che, d'altronde, non corrispondono al vero e pertanto non soccorrono
l'insorgente le allegazioni ricorsuali, secondo le quali l'UFM nella
decisione impugnata non avrebbe accennato al suddetto documento, il
quale sarebbe già stato a sua disposizione al momento della
redazione della decisione, in quanto il ricorrente glielo avrebbe
consegnato dopo l'audizione (cfr. ricorso pag. 2); che infatti, dagli atti,
risulta che l'insorgente ha consegnato il documento presentato come
l'originale della sua carta d'identità solo al momento della notifica della
decisione (cfr. A 17/1); che di conseguenza le censure dell'insorgente
sono manifestamente temerarie e rasentano l'abuso processuale,
tanto più alla luce dei forti e manifesti dubbi circa l'autententicità del
documento,
che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente
considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art.
32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità sulla base delle risutanze
dell'esame osseo,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che è incontestato che il ricorrente è cittadino iracheno, d'origine
curda, proveniente dalla provincia di Duhok (cfr. verbale d'audizione [1]
del 9 giugno 2009 pagg. 1-2),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art.
83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in
particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre
province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, dove il ricorrente è
nato ed ha vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio (cfr. verbale
d'audizione [1] del 9 giugno 2009 pagg. 1-2) - hanno, di principio, la
capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la
protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6); che il ricorrente
si limita a mere congetture di parte circa l'esposizione a rischi per la
sua vita, in caso di rientro in Patria (cfr. ricorso pag. 2),
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, da un lato, in merito allo stato della
sicurezza in Iraq, nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk,
Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
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periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, dall'altro, in merito alla situazione personale del ricorrente,
nonostante egli abbia ingannato sulla sua identità, segnatamente,
avendo dissimulato la sua vera età, dagli atti risulta che egli è giovane,
celibe ed ha lavorato quale (...) e (...); che, inoltre, egli dispone di
un'importante rete sociale in Patria, dove risiedono i suoi genitori, i
suoi fratelli e sorelle nonché i suoi zii e zie con le rispettivamente
famiglie,
che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq è
ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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