Corte IV
D-450/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______ Guinea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 gennaio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-450/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 23 otto-
bre 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 30 ottobre 2009 e del 25 gennaio 2010,
la decisione dell'UFM del 25 gennaio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso del 25 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata 26 gennaio 2010),
gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 26 gennaio 2010,
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del-
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l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino guineano di etnia mandingo,
nato nel villaggio di C._______, nella regione di D._______, dove
avrebbe vissuto dalla nascita fino ad agosto 2009 (cfr. verbale d'audi-
zione del 30 ottobre 2009, pag. 2),
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine ad agosto,
oppure settembre 2009 per il timore di essere ucciso dai militari di
E._______; che, infatti, un giovedì si sarebbe deciso durante una riu-
nione svolta nel suo villaggio di manifestare contro il regime di
E._______; che il giorno seguente tale manifestazione sarebbe stata
bloccata dai militari di E._______ mentre si stava dirigendo verso
D._______; che due o tre giorni ovvero una settimana dopo, un vener-
dì, oppure a novembre 2009, i militari sarebbero venuti al suo villaggio
ed avrebbero aperto il fuoco alle ore 6 del mattino; che allorquando
avesse sentito uno o più spari, sarebbe scappato dal villaggio (cfr. ver-
bali d'audizione del 30 ottobre 2009 pagg. 5 e 6 nonché del 25 genna-
io 2010, pagg. 3, 4, 5, 6 e 7),
che il richiedente si sarebbe recato all'inizio di agosto 2009 in auto a
F._______(Senegal), da dove avrebbe preso un treno per G._______
(Mali); che, in seguito, un passatore di nome H._______ gli avrebbe
procurato un passaporto maliano con le sue generalità ed un visto per
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l'Italia valido per una o due settimane nonché il biglietto d'aereo; che
avrebbe poi preso un aereo - di una compagnia aerea a lui sconosciu-
ta - con cui avrebbe raggiunto l'Italia all'aeroporto di I._______ verso
la fine di agosto; che avrebbe continuato il suo viaggio recandosi in
treno a J._______, per poi spostarsi a K._______ dove avrebbe sog-
giornato e lavorato in nero presso un autolavaggio per due mesi; che,
infine, in data 23 o 28 ottobre 2009 sarebbe giunto a L._______ in tre-
no (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009, pagg. 6, 7 e 8 nonché
del 25 gennaio 2010, pagg. 3 e 4),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Guinea siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non possedere un documento d'identità e di non sapere
come procurarsene uno; che sarebbe dovuto fuggire dal suo Paese a
causa della disastrosa situazione di guerra in loco; che dall'agosto
2009, allorquando sarebbero venuti i militari nel suo villaggio per ri-
spondere ad una manifestazione di protesta contro il ritorno di
E._______, non vi sarebbe più stata pace; che, inoltre, le contraddizio-
ni rilevate dall'UFM non sarebbero tali da rendere la sua esposizione
dei fatti tanto poco credibile da giustificare una procedura così frettolo-
sa che la decisione gli sarebbe stata consegnata subito dopo la fine
della seconda audizione; che, peraltro, avrebbe avuto l'impressione
che coloro che l'interrogavano durante le audizioni, non avessero capi-
to le sue risposte; che, in tale ambito, ha puntualizzato che l'esercito
sarebbe arrivato al suo villaggio ad agosto 2009 e non a novembre;
che, per di più, ha affermato di avere spiegato abbastanza bene il sud-
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detto episodio; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamen-
to verso la Guinea a causa della situazione attuale in loco,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun do-
cumento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica
se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per
motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifu-
giato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base
all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono ne-
cessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi-
stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr.
DTAF 2007/7, consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di ben tre mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non es-
sere mai stato in possesso né di un passaporto, né di una carta d'i-
dentità e di non sapere come procurarseli (cfr. verbali d'audizione del
30 ottobre 2009, pag. 4 e ricorso, pag. 2); che, inoltre, ha allegato di
non aver avuto bisogno di un documento d'identità nel suo villaggio
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(cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 4); che, peraltro, ha
dichiarato che un passaporto costerebbe molto, ovvero EUR 30.-
(cfr. ibidem); che tale allegazione non può essere considerata versomi-
le, in quanto avrebbe, a suo dire, ricevuto EUR 2500.- da suo padre
per il viaggio e quindi avrebbe facilmente potuto permettersi un investi-
mento di soli EUR 30.- (cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009,
pag. 6); che, per di più, sono palesemente incredibili le allegazioni del-
l'autore del gravame secondo cui abbia ottenuto un visto turistico dal-
l'Ambasciata d'Italia in Mali per un passaporto maliano falsificato, rite-
nuto che dagli atti di causa si evince che un tale visto non gli è mai
stato emesso dalle autorità italiane (cfr. atto A 13/1); che le precedenti
dichiarazioni non rappresentano motivi scusabili,
che, oltre a ciò, il ricorrente si è contraddetto sulla data d'espatrio, al-
legando di essere espatriato ad agosto, oppure a settembre 2009
(cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009 pag. 6 e del 25 genna-
io 2010, pag. 3); che, inoltre, risulta improbabile che egli abbia passato
i controlli aeroportuali in Mali senza aver dovuto esibire il passaporto
nonché il fatto che non sia stato in grado di indicare né con quale com-
pagnia aerea avrebbe viaggiato, né le data in cui avrebbe avuto il volo
(cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 7),
che è altrettanto inverosimile il fatto che egli abbia varcato il confine
Schengen con un passaporto falsificato senza che le autorità italiane
se ne sarebbero accorti durante il controllo effettuato all'aeroporto di
I._______ e gli avrebbero oltretutto timbrato tale documento (cfr. ibi-
dem),
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio (cfr. ricorso, pag. 2),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti,
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Guinea per il timore di essere ucciso dai militari del regime di
E._______,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, in particolare, non ha saputo datare precisamente l'incursione dei
militari nel suo villaggio, malgrado ciò sia stata la ragione del suo
espatrio, dichiarando che si sarebbe svolta due o tre giorni, ovvero una
settimana dopo la manifestazione, un venerdì, o invece a novem-
bre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 6 e del
25 gennaio 2010, pagg. 5 e 6); che tale evento non poteva essere ac-
caduto di certo a novembre 2009 visto che l'insorgente era già entrato
in Svizzera in data 23 ottobre 2009 (cfr. verbale d'audizione del 30 ot-
tobre 2009, pag. 8); che, in tale ambito, non lo soccorre l'allegazione
ricorsuale secondo cui gli auditori non avrebbero capito le sue risposte
e segnatamente la data in cui i militari sarebbero giunti al suo villaggio,
ovvero ad agosto 2009 anziché a novembre 2009, in quanto egli ha
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avuto l'occasione di esigere delle correzioni del verbale d'audizione
prima di firmarlo; che, inoltre, ha dichiarato in occasione della seconda
audizione del 25 gennaio 2010, che sarebbero passati tre mesi da tale
avvenimento confermando in tal modo ulteriormente l'impossibilità
temporale del suo racconto (cfr. verbale d'audizione del 25 genna-
io 2010, pag. 5); che, in aggiunta si è contraddetto sul numero di spari
che avrebbe sentito, affermando nella prima audizione di averne senti-
to vari, mentre nella seconda si è limitato ad uno (cfr. verbali d'audizio-
ne del 30 ottobre 2009, pag. 5 e del 25 gennaio 2010, pag. 7); che ri-
sulta assurdo che egli sia fuggito senza neppure controllare se effetti-
vamente erano i militari ad aver sparato i colpi d'arma da fuoco (cfr.
verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 7); che, oltre a ciò, è al-
trettanto illogico che egli sia scappato da solo senza i suoi famigliari - i
quali abitavano nello stesso villaggio - come anche il fatto che non si
sia interessato di chiedere alcunché in merito al succitato avvenimento
allorquando avrebbe telefonato alla sua famiglia (cfr. verbale d'audizio-
ne del 25 gennaio 2010, pag. 8),
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite-
nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo,
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Guinea possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile,
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Guinea non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale guardiano di cavalli; che, inoltre,
dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente i suoi geni-
tori, due fratelli, una sorella due zii ed una zia su cui contare per rein-
serirsi nella società; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel grava-
me di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di cau-
sa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi me-
dici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr),
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Commissione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- M._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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