B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4503/2011
S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Contessina Theis,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...), alias
B._______, nata il (...), alias,
C._______, nata il (...), alias
D._______, nata in data sconosciuta,
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 luglio 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
L'interessata, di etnia tamil, ha vissuto in un primo tempo a E._______
(Mannar) con i genitori, i fratelli e le sorelle per poi trasferirsi, nel (...), a
F._______ (Mannar), dove ha vissuto assieme al marito e ai figli fino al
momento dell'espatrio (cfr. verbale di audizione sulle generalità del
15 gennaio 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.). Il 9 gennaio 2010 è
giunta in Svizzera e il giorno stesso vi ha depositato domanda d'asilo (cfr.
verbale 1, pag. 9).
Interrogata sui motivi di asilo, la richiedente ha riferito che il marito, di
professione (...), si sarebbe spesso recato nella regione di Vanni per
effettuare delle consegne. Ciò avrebbe insospettito i militari cingalesi, i
quali interrogandolo presso il campo militare di G._______, lo avrebbero
anche sottoposto a dei maltrattamenti, a seguito dei quali egli avrebbe
dovuto dire che suo fratello apparteneva al movimento delle Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE). In una delle sue trasferte nella regione di
Vanni avrebbe perso il lasciapassare rilasciatogli dalle LTTE, circostanza
che gli avrebbe impedito di fare rientro a F._______ per (...) anni, fino al
(...) del 2009, dopo avere trascorso sei mesi al campo profughi di
H._______. La sera del (…) 2009 il fratello del marito della richiedente
sarebbe giunto assieme a un amico a casa sua chiedendole di poter
pernottare da lei prima di partire per l'India. Sia il cognato che l'amico
avrebbero fatto parte delle LTTE. Sarebbero quindi partiti per l'India il
(...) 2009. Lo stesso giorno l'interessata sarebbe rientrata dal
tempio hindu in tarda serata, quando i vicini le avrebbero riferito che in
sua assenza degli sconosciuti sarebbero passati a cercarla. Temendo che
si trattasse di militari cingalesi, avrebbe deciso di passare la notte da una
cugina. Il giorno seguente gli stessi ignoti, che i vicini avrebbero
identificato come militari cingalesi, sarebbero di nuovo passati a cercarla
a due riprese e avrebbero anche sfondato la porta. Ai vicini avrebbero
chiesto informazioni sul conto dell'interessata nonché se avesse ospitato
due ragazzi. Queste vicende con i militari le avrebbero fatto temere per la
sua vita, in quanto sarebbe già successo che essi prelevassero delle
persone con un furgone bianco per poi chiedere un riscatto o addirittura
ucciderle. Per queste ragioni la richiedente avrebbe deciso di espatriare
(cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale di audizione del 10 febbraio 2010
[di seguito: verbale 2], pagg. 2-5).
A sostegno della sua domanda d'asilo, la richiedente ha prodotto i se-
guenti documenti:
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la sua carta d'identità, rilasciata il (...), con relativa traduzione in lingua
tedesca;
una copia del suo certificato di nascita con relativa traduzione in lingua
italiana;
una copia del suo certificato di matrimonio con relativa traduzione in
lingua italiana;
una copia della carta d'identità in lingua inglese del coniuge rilasciata
dalle autorità di H._______ nel (...);
un'attestazione originale, concernente il marito e datata del (...) 2009,
di soggiorno presso un campo profughi nella regione di Vanni nonché
del relativo rilascio in data (...) 2009 e il ritorno presso l'abitazione della
madre a F._______ Nord, con la relativa traduzione in italiano;
una copia della tessera per la distribuzione delle razioni alimentari rila-
sciata al marito dal World Food Programme e dal governo srilankese.
B.
Il 17 febbraio 2010 è stata trasmessa una richiesta d'informazione all'Am-
basciata svizzera a Colombo (di seguito: Ambasciata). In data
30 maggio 2011 detta rappresentanza ha allestito un rapporto informativo
destinato all'UFM). Con lettera del 10 giugno 2011 la richiedente è stata
invitata a comunicare le sue osservazioni inerenti ai risultati di tali ricer-
che. Ella ha dato seguito alla richiesta il 22 giugno 2011.
C.
Con decisione del 13 luglio 2011, notificata all'interessata il 14 luglio 2011
(cfr. act. A 19/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-
ciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo.
D.
In data 16 agosto 2011 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata:
17 agosto 2011) la ricorrente è insorta contro la decisione dell'UFM con
ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinata-
mente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione rispettivamente la concessione dell'ammissione provvisoria.
L'interessata ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria,
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nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del gravame l'interessata ha prodotto una copia di una dichia-
razione datata del (...) 2011 del notaio I._______ di G._______
(Sri Lanka), il quale si sarebbe occupato della transazione della vendita
della casa.
E.
Con invio del 24 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 25 agosto 2011), l'interessata ha fatto pervenire al Tribunale l'ori-
ginale della summenzionata dichiarazione del notaio I._______.
F.
Con scritto del 2 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
di entrata: 5 settembre 2011) la ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di
prova:
la stessa copia della carta d'identità del coniuge già prodotta
all'UFM, rilasciata nel (...) 2009;
una foto di un fratello del marito, J._______ con lo pseudonimo
LTTE "K._______", il quale sarebbe morto nei combattimenti;
una foto di un altro fratello del marito, L._______ con lo pseudo-
nimo LTTE "M._______", il quale sarebbe oggi considerato
"scomparso".
G.
Con lettera del 27 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; da-
ta di entrata: 28 settembre 2011), l'insorgente ha trasmesso al Tribunale
tre ulteriori mezzi di prova:
una copia di un verbale della stazione di polizia di G._______
("Extract from the Information Book of G._______ Police Station"),
datato del (...) 2010 e secondo il quale la suocera dell'interessata
si sarebbe presentata dichiarando che alcune persone sarebbero
giunte al suo domicilio chiedendo informazioni sul conto
dell'interessata;
una copia della dichiarazione scritta del membro del Parlamento
srilankese N._______, datata del (...) 2011 e secondo cui egli co-
noscerebbe personalmente la ricorrente, la quale si sarebbe rivol-
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ta a lui dopo essersi sentita minacciata da parte delle forze
dell'ordine, che la ricercherebbero in ragione di legami sospetti
con le LTTE;
una copia della dichiarazione datata del (...) 2011 del signor
O._______, prete del tempio hindu frequentato dalla richiedente in
patria, secondo cui non le sarebbe stato possibile continuare a vi-
vere a Mannar in quanto rischioso per la sua vita.
H.
Con invio del 3 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 4 ottobre 2011) la ricorrente ha trasmesso al Tribunale gli originali
dei documenti già inoltrati in copia il 27 settembre 2011, unitamente alla
busta d'invio con la quale questi le sono stati inviati dallo Sri Lanka.
I.
Con ordinanza del 5 ottobre 2011 il Tribunale ha invitato l'UFM a presen-
tare risposta al ricorso nonché a esprimersi sui successivi scritti della ri-
corrente e ai relativi mezzi di prova allegati entro il 20 ottobre 2011.
J.
Con osservazioni del 19 ottobre 2011 (data di entrata: 20 ottobre 2011),
trasmesse per conoscenza all'insorgente il 10 novembre 2011, l'Ufficio ha
ritenuto che l'atto ricorsuale non contenesse fatti o mezzi di prova nuovi
atti a giustificare una modifica della sua posizione.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgen-
te e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta do-
po il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF
2008/4 consid. 5.4).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
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appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
D-4503/2011
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te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3
e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere at-
tendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005
n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le dichiarazioni
fornite dall'interessata nell'ambito della sua domanda d'asilo contrarie ai
risultati delle verifiche compiute dall'Ambasciata sul posto e inverosimili.
Infatti ella avrebbe dichiarato di essere partita dallo Sri Lanka in data
(...) 2010 a destinazione di P._______ e di essersi finanziata il viaggio con
il ricavato della vendita della casa, che il marito avrebbe concluso il
(...) 2009. Inoltre l'interessata avrebbe aggiunto di non avere mai
posseduto un passaporto. Queste dichiarazioni sarebbero tuttavia in
chiaro contrasto con le informazioni del 30 maggio 2011 dell'Ambasciata,
secondo cui la ricorrente avrebbe al contrario posseduto un passaporto e
lo avrebbe utilizzato per il suo viaggio, partendo il (...) 2009 munita di un
visto di lavoro di 180 giorni rilasciato dall'Ambasciata (...), a destinazione
di Q._______. L'UFM ha ritenuto che le spiegazioni da ella fornite
nell'ambito della concessione del diritto di esprimersi, secondo cui
avrebbe mentito seguendo i consigli ricevuti dai membri delle LTTE che le
avrebbero organizzato il viaggio di espatrio, non giustificherebbero le
incongruenze. Infatti, se la casa è stata venduta il (...) 2009, mal si
capirebbe come sia stato possibile, con il ricavato, pagare un viaggio
intrapreso il giorno precedente. Peraltro non convincerebbe nemmeno la
rapidità con la quale sarebbe stato trovato un acquirente. Infatti sarebbe
poco plausibile che, dopo una prima visita delle forze dell'ordine il
(...) 2009, ella sia riuscita, nell'arco di tre giorni, a decidere di vendere la
casa e a concludere l'affare. Infine sarebbe poco comprensibile la ragione
di un simile accanimento delle forze dell'ordine nei confronti
dell'interessata invece che nei confronti del marito. Per queste ragioni
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Pagina 9
l'UFM ha ritenuto che il racconto della richiedente non soddisfasse le
condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi, pertanto non le ha
riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e di
conseguenza non le ha concesso l'asilo.
5.2 Nel ricorso l'insorgente si riallaccia a quanto già esposto nel suo scrit-
to del 22 giugno 2011, dove ha confermato la correttezza delle ricerche
effettuate dall'Ambasciata sul posto e ha spiegato di avere in un primo
tempo mentito in quanto così le avrebbero consigliato di fare i membri
delle LTTE che le avrebbe organizzato il viaggio. Tuttavia sostiene che
l'UFM si sarebbe fondato su un accertamento incompleto e inesatto dei
fatti rilevanti nell'ambito dell'esame della sua domanda d'asilo: in partico-
lare non avrebbe dato la giusta considerazione alle sue spiegazioni forni-
te a seguito dei risultati dell'Ambasciata e nemmeno l'avrebbe convocata
per una nuova audizione, contrariamente a quanto da lei suggerito nello
scritto del 22 giugno 2011. L'insorgente evidenzia inoltre che la summen-
zionata dichiarazione del notaio di G._______ attesterebbe l'avvenuta
vendita della casa in data (...) 2009.
5.3 Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2011, l'autorità inferiore ha rite-
nuto che per quanto concerne i documenti prodotti contenenti delle di-
chiarazioni provenienti da terze persone, il valore probatorio sarebbe limi-
tato in quanto si tratterebbe di affermazioni di parte e non rilasciate da
un'autorità. In merito alla dichiarazione scritta del notaio di G._______, il
quale si sarebbe occupato della transazione della vendita della casa, l'au-
torità inferiore spiega di non contestare l'eventuale vendita della casa,
bensì le circostanze in cui questa sarebbe stata conclusa, evidenziando
che per di più non si tratterebbe dell'atto di vendita ma di una semplice
dichiarazione emessa dal notaio. Per quanto attiene poi al verbale della
stazione di polizia di G._______, questo non farebbe che dimostrare che
le autorità srilankesi agiscano in favore dei loro cittadini. Infine, circa l'os-
servazione dell'insorgente secondo cui avrebbe dovuto avere luogo un'ul-
teriore audizione al fine di chiarire i motivi che l'avrebbero indotta a menti-
re circa le circostanze esatte dell'espatrio, l'UFM ha ritenuto che il diritto
di esprimersi concessole per iscritto fosse una misura adeguata e suffi-
ciente.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità
inferiore, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo sono in
contrasto con i risultati delle ricerche effettuate in loco e nell'insieme non
sono plausibili, pertanto vanno ritenute inverosimili.
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In primo luogo va osservato che una parte considerevole del racconto è
chiaramente smentita dalle informazioni dall'Ambasciata. Infatti, in sede di
audizione la richiedente ha dichiarato di non avere mai richiesto né pos-
seduto un passaporto e di essere espatriata il (...) 2010, viaggiando con
una falsa identità, partendo dall'aeroporto di Colombo a destinazione di
P._______ (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 7 seg. e verbale 2, pagg. 5 seg.). Se-
condo i dati raccolti dall'Ambasciata, invece, ella sarebbe titolare di un
passaporto, con il quale avrebbe lasciato il Paese già il (…) 2009 a desti-
nazione di Q._______, munita di un visto di lavoro di 180 giorni rilasciato
dall'Ambasciata (...).
Circa l'allegazione ricorsuale secondo cui l'UFM si sarebbe fondato su un
accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti in quanto non
avrebbe, tra l'altro, convocato la richiedente per una nuova audizione
dopo l'ottenimento delle informazioni dell'Ambasciata, il Tribunale si
associa alla posizione dell'Ufficio secondo cui il diritto di esprimersi
concessole per iscritto fosse una misura adeguata e sufficiente. Infatti se
ella avesse avuto ulteriori giustificazioni da esporre, mal si capisce la
ragione per cui non abbia potuto indicarle nel suo scritto del
22 giugno 2011.
Il Tribunale osserva inoltre che la versione dei fatti fornita dalla richieden-
te in reazione ai risultati delle ricerche sul posto, rispettivamente nell'atto
ricorsuale, non convinca. Infatti risulta essere un adeguamento sviluppato
appositamente in maniera da poter integrare nel racconto le informazioni
accertate dall'Ambasciata, modificando quindi, rispetto alla prima versio-
ne, in particolare gli elementi concernenti le modalità dell'espatrio, man-
tenendo però invariati i rimanenti aspetti. In concreto, nella nuova versio-
ne ella ha reiterato le dichiarazioni circa il pernottamento del cognato e
dell'amico dal (...) al (...) 2009 nonché le ispezioni dei militari cingalesi
presso la sua abitazione, in sua assenza, il (...) e il (...) 2009, per poi però
anticipare l'asserita vendita della casa già allo stesso (...) e il volo di espa-
trio al (...), in linea con le indicazioni dell'Ambasciata. L'insieme del rac-
conto risultante da tale arrangiamento non può essere ritenuto plausibile,
in quanto ciò significherebbe che dopo avere preso la decisione, il (...), di
fuggire e quindi di vendere la casa, sarebbe riuscita a trovare un acqui-
rente il giorno stesso e a incassare immediatamente la considerevole
somma di (...) rupie (l'equivalente di circa [...] CHF), per poi già espatriare
il giorno seguente. Il Tribunale, pur non escludendo un'effettiva vendita
della casa in data (...) 2009, ritiene che un tale svolgimento dei fatti sia
inverosimile.
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Pagina 11
In aggiunta, un elemento centrale a detrimento della verosimiglianza dei
fatti addotti è il fatto che l'interessata abbia lasciato il Paese munita del
suo passaporto. Infatti se davvero avesse avuto ragione di temere per la
sua vita in quanto nel mirino delle forze dell'ordine, non è plausibile che si
sia apprestata a lasciare il Paese senza intraprendere alcunché per na-
scondere la sua identità alla sicurezza. Peraltro dagli atti non risulta che
ella, presentandosi con la sua vera identità, abbia avuto dei problemi
nell'ambito dei controlli.
In merito inoltre alle dichiarazioni scritte del membro del parlamento sri-
lankese N._______ e del prete del tempio hindu a sostegno delle asser-
zioni della richiedente, questo Tribunale osserva che, come rettamente
già ritenuto dall'autorità inferiore, si tratta di dichiarazioni di parte e peral-
tro in una certa misura redatte sulla sola base di quanto dichiarato dall'in-
teressata.
Per quanto concerne il verbale della stazione di polizia attestante le di-
chiarazioni della suocera, va constatato che si tratta di uno scritto basato
unicamente sulle dichiarazioni – di parte – di quest'ultima. Inoltre il Tribu-
nale non può che confermare la logica osservazione dell'UFM secondo
cui la stesura a verbale, da parte della polizia, di tali dichiarazioni, non
può che dimostrare che le autorità del posto si adoperano in favore dei
propri cittadini; se la ricorrente avesse effettivamente avuto dei problemi
con le forze dell'ordine, è difficilmente immaginabile che la suocera si sa-
rebbe recata presso le stesse autorità.
Infine il Tribunale ritiene che la verosimiglianza dai fatti addotti sarebbe
anche compromessa dal fatto che i suoi figli rimasti in patria non sarebbe-
ro incorsi in alcun problema a causa della sua partenza (cfr. verbale 2,
pag. 8).
6.2 Per il resto, circa i fatti addotti di cui sotto, il Tribunale considera che
questi non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha
rilevato un chiaro miglioramento della situazione nel Paese dal profilo del-
la sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel
maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccomben-
za militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti
persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centi-
naia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in
campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of
D-4503/2011
Pagina 12
State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Servi-
ce, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ot-
tobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi,
è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabi-
lizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando pro-
gressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est,
territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr.
DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che
nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone
siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si trat-
ta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia per-
sone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettate di le-
gami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonse-
ka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti
umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i
testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre
che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti
con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispon-
gono d'importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessata rientri
nel novero dei profili a rischio sopra esposti. Il Tribunale non ritiene che le
vicende legate al marito possano giustificare, per la ricorrente, un timore
fondato di persecuzioni future. Infatti, stando alle dichiarazioni dell'inte-
ressata, dopo essere stato interrogato al campo militare di G._______,
egli sarebbe stato rilasciato alla condizione di presentarsi settimanalmen-
te a firmare il registro (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4). Il Tribu-
nale ritiene che, visto il facile rilascio, egli non doveva certo essere consi-
derato un esponente delle LTTE. Anche il documento circa la permanen-
za del marito al campo profughi e il successivo rilascio, come pure la tes-
sera per la distribuzione delle razioni alimentari, non contengono elementi
tali da indurre il Tribunale a una diversa conclusione, come neppure le fo-
tografie del cognato deceduto in battaglia e di un altro cognato "scompar-
so", considerata peraltro la fine del conflitto nel maggio del 2009. Come
poi già menzionato, ella stessa ha dichiarato che i figli in patria non ri-
scontrerebbero particolari problemi (cfr. verbale 2, pag. 8).
Alla luce di quanto precede, ne deriva che, nei limiti della verosimiglianza,
i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo
punto, la decisione impugnata va pertanto confermata.
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Pagina 13
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
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Pagina 14
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34
consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della
ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 del-
la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]
Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti
un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemen-
te gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopracci-
tate.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la
Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di
rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce
di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessata possa a giusto titolo
temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarla o a
interrogarla. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in
particolare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle
LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto
pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di
un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento
quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di
cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota
quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti
d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di
parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha
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Pagina 15
sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola
atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere
raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in
considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel
Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie,
nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da
ritenere, nonostante la ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la
soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al
fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa
l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
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Pagina 16
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF
2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessata conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua
situazione personale, dall'altro.
Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un
ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord
nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti
l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente
esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono
dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori
di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2).
Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello
Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno
lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le
quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente
esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di
alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si
pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1)
– e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della
guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita
potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti
necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali
condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che
siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di
assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non
fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di
soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di
Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile
(cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3).
Nel caso in esame la ricorrente ha dichiarato di avere in un primo tempo
vissuto a E._______ e in seguito, dal (...) fino al momento dell'espatrio,
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avvenuto nel (...) del 2009 e quindi dopo la fine del conflitto, a F._______
(cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); entrambe le località si trovano nel distretto
di Mannar e al di fuori della regione di Vanni (per la delimitazione della
regione di Vanni cfr. DTAF 2010/44 consid. 13.2.2.1).
Il Tribunale osserva che la richiedente dispone in patria di una solida rete
sociale. Infatti a F._______ abitano suo marito nonché i suoceri e poco
lontano, a E._______, vivono la madre e, da quando l'interessata è
espatriata, anche i figli. Inoltre a G._______ abitano tre sorelle e gli zii
paterni. Ella è scolarizzata ed è stata mantenuta dapprima dai genitori e,
da quando si è sposata, dal marito (cfr. verbale 1, pagg. 2-4). Il Tribunale
ritiene quindi che la richiedente in caso di ritorno nel suo Paese sarà in
grado di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Infatti, anche
partendo dal presupposto che la casa sia effettivamente stata venduta,
ella potrà trovare alloggio ad esempio presso la famiglia di suo marito a
F._______ oppure da sua madre a E._______, dove ora alloggerebbero
peraltro, come menzionato, anche i suoi figli. Dagli atti non traspare
inoltre alcun elemento tale da indurre a concludere a delle eventuali
difficoltà finanziare delle due rispettive famiglie. Il Tribunale ritiene quindi
che ella potrà ricevere il necessario sostentamento dal marito, di
professione (...), come prima dell'espatrio. Infine la ricorrente è da
ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria,
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2).
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve
essere considerata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
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Pagina 18
9.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le
conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame ed in
precedenza allo sviluppo della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.
DTAF 2011/24), senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e
considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può
concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori
accertamenti, vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria
nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: