B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4511/2013
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 agosto 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29 giugno 2013
in Svizzera;
i verbali di audizione del 3 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
25 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 2 agosto 2013, notificata oralmente al richieden-
te il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Uffi-
cio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'al-
lontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 9 agosto 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata 12 agosto 2013), nel quale egli ha chiesto la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova deci-
sione nel merito, la concessione dell'asilo, rispettivamente dell'ammissio-
ne provvisoria ed ha inoltre presentato una domanda di esenzione dal
versamento anticipato delle presunte spese processuali;
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 12 agosto 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
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con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che, contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo,
l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla
questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materia-
le della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo
è inammissibile;
che, in sede di audizione, il richiedente ha affermato di chiedere asilo in
Svizzera unicamente per migliorare la sua situazione economica; che egli
ha espressamente affermato di non avere altri motivi o problemi in Patria
né con le autorità del suo Paese né con terze persone (cfr. verbale 1,
pag. 6; verbale 2, pagg. 3 e 4);
che nella decisione del 2 agosto 2013, alla quale si rinvia, l'UFM ha os-
servato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai
sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che i motivi d'asilo presentati a so-
stegno della propria domanda, pur non essendo atti a motivare la qualità
di rifugiato in senso stretto, avrebbero dovuto spingere l'UFM ad entrare
nel merito della richiesta; che, inoltre, il richiedente ha adotto di essere
venuto in Svizzera per potersi costruire un avvenire migliore di quello che
l'aspetterebbe in Tunisia; che, in effetti, sarebbe espatriato dal proprio
Paese per sfuggire alla situazione di grande miseria e di mancanza di
prospettive per il futuro; che quindi, contrariamente a quanto sostenuto
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dall'UFM nella decisione impugnata, egli avrebbe manifestato la propria
intenzione di chiedere protezione alla Svizzera; che, per di più, l'esecu-
zione dell'allontanamento non sarebbe esigibile, in quanto la situazione in
Tunisia sarebbe infatti drammatica, caratterizzata da mancanza di libertà,
povertà e corruzione, nonché da una situazione di dilagante fondamenta-
lismo religioso;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di
asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzio-
ne presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto,
non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire
umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unica-
mente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione in senso lato, ai
sensi dell'art. 18 LAsi, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allon-
tanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazio-
ni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA]
2003 n. 18, consid. 5b, confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origi-
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ne, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente è legata esclusivamente
a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di garantirsi un lavoro
meglio retribuito e un futuro migliore (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2,
pagg. 3 e 4 e ricorso, pag. 2); che tali motivi, come manifestamente rico-
noscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzio-
ne in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente si è limitato ad asserire
che, in caso di rientro in Patria egli teme di ritrovarsi senza lavoro e in po-
vertà;
che attualmente la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
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possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. e pag. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, pag. 8 e relativi rife-
rimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, pag. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, pag. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 pag. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
pag. 143);
che egli è giovane, possiede una formazione scolastica di base (cfr. ver-
bale 1, pag. 3), ha esperienza professionale come bracciante agricolo e
operaio edile (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 3), che, oltre alla pro-
pria lingua madre, egli ha qualche conoscenza di italiano (cfr. verbale 1,
pag. 3); che, inoltre, il medesimo dispone di un'importante rete sociale in
Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, due fratelli e tre sorelle
(cfr. verbale 1, pag. 4);
che, del resto, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una per-
manenza in Svizzera per motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: