Corte IV
D-451/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 gennaio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-451/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 7 dicembre 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato dell'8 e 21 gennaio 2010,
la decisione dell'UFM del 21 gennaio 2010, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
25 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la
precitata decisione dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
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che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino algerino di etnia (...) e di essere nato e vissuto fino al
2009 a B._______,
che egli ha allegato di avere lasciato il suo villaggio nel (...) e di avere
raggiunto in nave C._______, dove avrebbe trascorso un periodo
(interrotto da un soggiorno di una settimana a D._______) di un mese
e mezzo, prima di spostarsi a E._______e poi in Svizzera,
che l'interessato ha affermato di avere preso un treno a E._______ a
destinazione di F._______; che da lì egli avrebbe raggiunto, sempre in
treno, G._______, dove si sarebbe consegnato alle autorità, le quali gli
avrebbero indicato di recarsi al Centro di registrazione e procedura
(CRP) di Chiasso,
che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
documenti d'identità e di avere subito un unico controllo in H._______;
che egli ha allegato di avere lasciato il suo Paese, rispettivamente il
porto di C._______, nascosto sotto un camion; che egli non ha fornito
indicazioni precise né circa il nome della nave con cui sarebbe arrivato
in I._______, né in merito al carico da essa trasportata; che, per quel
che riguarda i suoi documenti d'identità, egli ha affermato di avere
lasciato in Algeria la sua carta d'identità e di non avere mai pensato a
come si sarebbe identificato davanti alle autorità svizzere,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
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che, nella decisione del 21 gennaio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio suscettibile di
identificarlo e, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria, siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che
egli ha dichiarato, ripetendo quanto già addotto in sede di audizione, di
avere telefonato alla madre ad L._______, ma che ella non sarebbe in
grado di inviargli la carta d'identità perchè anziana e perchè poco
pratica di tali faccende,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere espatriato
perchè la mancanza di un lavoro e quindi di condizioni di vita dignitose
metterebbe a repentaglio la sua vita; che, in aggiunta, la situazione
attuale in Algeria sarebbe disastrosa, perchè il Paese sarebbe
governato da un regime che non rispetta i diritti fondamentali della
persona,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
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applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato la sua carta d'identità
presso il suo domicilio, senza pensare di prenderla con sé,
rispettivamente senza mai porsi la domanda di come si sarebbe
identificato davanti alle autorità (cfr. verbale di audizione I [di seguito
verbale I] pag. 4); che in merito al viaggio in nave intrapreso fino a
C._______ egli ha fornito risposte vaghe e stereotipate, ad esempio
per quel che riguarda la data esatta dell'espatrio, il nome ed il carico
della nave (cfr. ibidem pagg. 6-7); che lo stesso dicasi per l'allegato
soggiorno in H._______ e la data d'arrivo a F._______ e,
successivamente, a Chiasso (cfr. ibidem pag. 6),
che le indicazioni dell'insorgente in merito ai suoi documenti, al
viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano vaghe e non
corroborate da elementi concreti che ne supporterebbero la
verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza
subire alcun controllo – come il ricorrente sostiene di avere fatto –
costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile; che,
pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
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che in sede di seconda audizione e quindi due settimane dopo
l'audizione sui fatti in cui egli è venuto a conoscenza degli obblighi
elencati nel promemoria di colore arancione consegnatoli all'arrivo al
CRP (cfr. ibidem pag. 5), l'insorgente ha dichiarato di non essere stato
in grado di presentare alcun documento in quanto la madre, da lui
interpellata a tale fine, sarebbe anziana e non pratica di tali faccende,
rispettivamente, non in grado di recarsi in centro-città per spedirgli i
documenti (cfr. verbale di audizione 2 del 21 gennaio 2010 [di seguito
verbale II] pag. 2/D4-8); che tale giustificazione mal si sposa con le
allegazioni del ricorrente secondo cui a B._______ vivrebbero, oltre
che la madre, pure una sorella, un fratello ed una zia paterna (cfr.
verbale I pag. 3 e verbale II pagg. 2-3/D-9-15), ai quali si sarebbe
potuto rivolgere, tantopiù che egli stesso ha ammesso il buon
funzionamento del servizio postale in tale città (cfr. verbale II pag.
2/D8),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui la mancata consegna di un documento sarebbe
dovuta non ad una mancanza di volontà, bensì ad un'oggettiva
impossibilità (cfr. ricorso pag. 2); che egli ha avuto due settimane di
tempo per, per lo meno, adoperarsi maggiormente al fine di adempiere
al suo obbligo di collaborare, ad esempio contattando il fratello o la
sorella allo stesso domicilio (e quindi allo stesso numero di telefono)
della madre; che, come emerge dagli atti, egli, dopo la seconda
audizione, è invece rimasto completamente inattivo, ragione per cui
non si può logicamente parlare, come egli pretenderebbe di fare, di
una situazione di "oggettiva impossibilità",
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che, per quel che riguarda i motivi a monte del suo espatrio, il
ricorrente ha allegato di essere venuto in Svizzera con l'intento di
trovare un lavoro e di vivere degnamente (cfr. verbale I pag. 5 e
verbale II pag. 3/D20), rispettivamente che egli non sarebbe venuto in
Svizzera, se in Algeria avesse trovato lavoro (cfr. verbale II pag.
4/D24),
che tali motivi appaiono palesemente irrilevanti, ritenuto che la povertà
e la difficoltà a trovare un impiego non costituiscono, di per sé, un
indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3
LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
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impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria – che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
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nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
giovane, ha frequentato le scuole elementari e medie, ha svolto un
apprendistato come (...) (cfr. verbale I pag. 2); che egli, inoltre, può
beneficiare in Patria di una rete socio-familiare, potendo, come
minimo, fare riferimento alla madre, ad una sorella e ad un fratello
maggiorenni e a due zii (cfr. ibidem 3 e verbale II pagg. 2-3/D10-13),
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici; che, infatti, egli si sè
recato dal dentista per un semplice, benchè forte, mal di denti (cfr.
A/14) e che servizi dentistici, se necessari al caso, sono disponibili in
Algeria,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di
Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- alla M._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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