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Corte IV
D-452/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 gennaio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-452/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
2 dicembre 2009 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 15 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010,
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del
21 gennaio 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno
(cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 25 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 26 gennaio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per fax in data 26 gennaio 2010;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; e che, se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha di-
chiarato di essere originaria della Mongolia con ultimo domicilio a
C._______ dall'infanzia fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 15 di-
cembre 2009, pag. 1),
che l'interessata ha affermato di aver lasciato la Mongolia in data (...)
con il patrigno che l'avrebbe portata a D._______, dove sarebbe rima-
sta tre giorni in un appartamento in cui l'avrebbe accompagnata detto
patrigno, per poi recarsi in Ucraina, dove si sarebbe trattenuta dal
26 agosto fino al 28 novembre 2009; che durante la permanenza a
D._______ la ricorrente sarebbe stata violentata da due uomini; che
detti uomini l'avrebbero condotta in Ucraina, ove sarebbe stata ob-
bligata a prostituirsi; che il 28 novembre 2009 sarebbe fuggita, giun-
gendo in Svizzera il 2 dicembre 2009; che ella dichiara di temere per la
sua vita nel caso di un rimpatrio, poiché il patrigno, uomo violento che
l'avrebbe maltratta e picchiata per anni, sarebbe il fautore di quanto
accadutole (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2009, pagg. 5 e 6
nonché dell'11 gennaio 2009, pagg. 2, 3 e 4),
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nel-
l'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in mate-
ria d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed illo-
giche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la verosimiglianza dei suoi mo-
tivi d'asilo, in quanto nel suo caso la Mongolia non si sarebbe rivelata
affatto un Paese sicuro, segnatamente in quanto il patrigno sarebbe un
colonnello di polizia, uomo di grande potere; che ella conferma inoltre
che il suo racconto sarebbe sia privo di contraddizioni sia di vaghi det-
tagli, al contrario, che sia la descrizione dello stupro che quella della
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sua permanenza in Ucraina sarebbero assai dettagliate; che inoltre un
rinvio sarebbe per essa inesigibile per i rischi alla sua vita che esso
comporterebbe;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo; congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio-
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247),
che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da
parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzio-
ni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
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che, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi-
ve in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenen-
do conto di un grado di verosimiglianza ridotto,
che, in particolare, l'insorgente non è riuscita a fornire dettagli in meri-
to alla propria famiglia: non ha saputo né indicare il nome completo del
padre biologico, né se questi fosse mai stato effettivamente sposato
con sua madre, né spiegare perché ella avrebbe il cognome del patri-
gno, contraddicendosi affermando in un primo tempo di non aver mai
visto il vero padre, nemmeno in fotografia (cfr. verbale d'audizione del
11 gennaio 2009, pag. 4), per poi dichiarare nel ricorso che di lui ricor-
da il grande naso e di conservare dei vaghi ricordi dei momenti in cui
egli la prendeva in braccio e giocava con lei (cfr. ricorso, pag.2); dichia-
razioni queste fra loro molto discordanti, soprattutto alla luce del fatto
che la ricorrente fa valere una difficile situazione famigliare dovuta al
patrigno; che ella ha poi dichiarato in un primo tempo di non ricordare
quando il patrigno l'avrebbe picchiata l'ultima volta, mentre, sollecitata
a definire un lasso di tempo più o meno lungo, ella avrebbe dichiarato
di ritenere che fosse accaduto nel maggio 2009 (cfr. verbale d'audizio-
ne del 11 gennaio 2009, pag. 6); che le allegazioni al proposito conte-
nute nel ricorso non convincono, essendovi infatti molta differenza tra
non ricordare il giorno preciso e non ricordare assolutamente il perio-
do concreto; che riguardo alle dichiarazioni inerenti allo stupro questa
istanza condivide l'opinione dell'UFM, in quanto il racconto risulta es-
sere stereotipato e vago, deviato spesso su altri dettagli quali l'appar-
tamento o il suo successivo trasporto verso l'Ucraina (cfr. verbale d'au-
dizione del 11 gennaio 2009, pag. 8); che il suo racconto sul soggiorno
in Ucraina risulta anch'esso lacunoso, in particolare riguardo alla pri-
ma dichiarazione secondo la quale l'insorgente avrebbe trascorso due
mesi in detto Paese per poi correggersi e dichiarare che i mesi erano
in realtà tre (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009 pag. 6); che
orbene, se la ricorrente davvero avesse subito uno stupro e pochi gior-
ni dopo fosse stata obbligata a prostituirsi per una durata di tre mesi, è
contro ogni logica esperienza che essa, dopo una così terribile espe-
rienza, che lei stessa definisce come una vita in prigione (cfr. ricorso,
pag. 4), si sia potuta confondere in questo modo; che, infine, le allega-
zioni secondo le quali un rinvio della ricorrente verso il suo Paese met-
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terebbero in pericolo la sua vita poiché il patrigno, per nascondere gli
abusi verso la ricorrente, la ucciderebbe, non è stata resa verosimile,
ed in particolare non v'è motivo di ritenere che essa non possa ottene-
re in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi con-
fronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongo-
lia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confe-
derazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
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silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente; vista la giovane età e la formazione scolastica di livel-
lo superiore;
che, infine, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, si può
partire dal presupposto che l'insorgente disponga in patria di una rete
sociale, ovvero sua madre e verosimilmente altre persone, ossia amici,
considerato il fatto che la ricorrente abbia trascorso tutta la sua vita a
C._______,
che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
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che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- alla ricorrente, tramite il E (plico raccomandato; allegato: bollettino
di versamento)
- all'UFM, E (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la
sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato
al Tribunale amministrativo federale)
- F
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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