Corte IV
D-4533/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller e Walter Lang;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______,
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento ;
decisione dell'UFM del 21 maggio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4533/2010
Fatti:
A.
L'interessato, di origine turca, etnia curda, nato a C._______,
D._______, con ultimo domicilio a E._______, F._______, ha presen-
tato domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di non sopporta -
re più le continue pressioni ricevute della polizia e dai militari e volte
ad ottenere informazioni circa il suo amico, nonché compagno di scuo-
la, G._______e il di lui padre. Infatti egli ha dichiarato di essersi trasfe-
rito a E._______ in provincia di F._______ presso sua sorella ove ha
cominciato a frequentare il liceo. Qui avrebbe conosciuto G._______,
suo compagno. Inizialmente il ricorrente e G._______ sarebbero stati
più volte fermati ed interrogati dalla polizia all'uscita della scuola, in
quanto i genitori di G._______ sarebbero degli attivisti politici e le au -
torità volevano delle informazioni su di loro. In seguito, dopo la decisio-
ne di G._______ di partire ed entrare attivamente in politica, le forze
dell'ordine si sarebbero concentrate in maniera assillante sul ricorrente
pretendendo da lui informazioni, anche con l'uso della forza, su
G._______ ed i suoi genitori. L'interessato sarebbe pure tornato al suo
villaggio natale nel tentativo di sfuggire ai reiterati interrogatori, ma
senza successo, posto che le autorità lo avrebbero scovato anche lì.
Stremato da questa situazione divenuta insostenibile, egli ha deciso
espatriare.
B.
Con decisione del 21 maggio 2010, l'UFM ha respinto la domanda d'a-
silo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 22 giugno 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale contro detta decisione. Ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessio-
ne dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'am-
missione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento verso il proprio paese d'origine. Egli ha altresì presentato do-
manda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
Pagina 2
D-4533/2010
D.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 1 lu-
glio 2010, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al
termine della procedura, gli ha concesso un termine di sette giorni per
produrre una copia della decisione impugnata ed ha respinto la do-
manda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versa-
mento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fis -
sando al ricorrente un termine, scadente il 16 luglio 2010, per provve-
dere al pagamento dell'importo di fr. 600.-.
E.
Con plico postale del 6 luglio 2010, il ricorrente ha prodotto copia della
decisione avversata.
F.
In medesima data, il ricorrente ha tempestivamente soddisfatto la ri -
chiesta di anticipo delle spese, versando l'anticipo di fr. 600.-.
G.
Con ordinanza dell'11 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale
ha concesso all'UFM un termine, scadente il 26 agosto 2010, per
prendere posizione sul ricorso.
H.
Con scritto dell 16 agosto 2010, l'UFM ha integralmente confermato la
propria posizione vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto
ricorsuale. L'autorità inferiore ha tuttavia colto l'occasione per rilevare
che, con il ricorso, il richiedente ha confermato di non aver mai svolto
attività politiche, confermando sostanzialmente l'atto impugnato. Inol-
tre, ha precisato che l'utilizzo del primo verbale allo scopo di esamina -
re l'attendibilità dei motivi d'asilo non costituisce alcuna irregolarità, in
particolare quando emergono delle discrepanze con l'audizione fede-
rale in merito a punti essenziali del racconti.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Pagina 3
D-4533/2010
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate al -
l'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
Pagina 4
D-4533/2010
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza l'illogicità delle dichiarazioni del richie-
dente nonché diverse contraddizioni emerse dalle due audizioni da
egli sostenute. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe am-
missibile, esigibile e possibile.
3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi -
cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con-
traddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento in-
completo dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene
inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibi -
le, in quanto la situazione sarebbe per lui – così come per gli altri curdi
– insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per
questi motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per la
concessione dello statuto di rifugiato e che, nella negativa, siano alme-
no adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'am-
missione provvisoria.
3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso
con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidia-
ria, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità del -
l'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio paese d'origine. Egli
ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese pro-
cessuali.
3.4 Con scritto del 16 agosto 2010, l'UFM ha integralmente conferma-
to la propria posizione vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi
nell'atto ricorsuale. L'autorità inferiore ha tuttavia evidenziato come,
con il ricorso, il richiedente abbia confermato il suo non coinvolgimento
in attività politiche, confermando di fatto il contenuto dell'atto impugna-
to. Inoltre, ha precisato che l'utilizzo del primo verbale allo scopo di
esaminare l'attendibilità dei motivi d'asilo non costituisce alcuna irre -
golarità, in particolare quando emergono delle discrepanze con l'audi-
zione federale in merito a punti essenziali del racconti.
Pagina 5
D-4533/2010
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.2 In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi
dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla pos-
sibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
Pagina 6
D-4533/2010
5.
Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il fatto di non soppor -
tare più le continue pressioni ricevute della polizia e dai militari e volte
ad ottenere informazioni circa il suo amico, nonché compagno di scuo-
la, G._______ e il di lui padre. Di qui, il timore di subire nuovi maltrat -
tamenti e persino di essere ucciso dalle autorità.
5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie, il -
logiche e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostan-
za per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro illogicità ed inverosimiglianza.
A titolo di esempio, basti rilevare che, il ricorrente ha affermato di aver
lasciato il proprio paese per evitare di essere continuamente fermato,
interrogato e maltrattato dalla polizia, senza che egli abbia commesso
alcunché di illegale e senza che egli avesse alcun problema con le au-
torità turche (cfr. verbale di audizione del 12 maggio 2010, pag. 6). A
suo dire, le citate persecuzioni nei suoi confronti sono unicamente vol-
te ad ottenere informazioni circa il suo amico G._______ e i di lui geni -
tori, attivisti politici. Tuttavia, vista la totale mancanza di informazioni
del ricorrente a tal proposito, mal si comprende l'asserito accanimento
– sarebbe stato interrogato centinaia di volte – che le autorità avrebbe-
ro nei suoi confronti. Sia come sia, proprio perché l'interessato, incen-
surato, oltre ad essere assolutamente estraneo alle vicende politiche
di terzi, non è accusato di nulla, non ha ragione di temere alcunché in
patria, dove, a sua tutela, potrebbe senz'altro rivolgersi alle associa-
zioni di difesa dei diritti dell'uomo. Il fatto che si sia rivolto ad un legale,
ma che questi gli abbia detto semplicemente, in mancanza di prove, di
rassegnarsi appare totalmente inverosimile. Ancor più lo è il fatto che
dopo i successivi episodi, egli non abbia più riferito nulla all'avvocato.
Egli, pertanto, dopo tutti questi anni di pretesi soprusi, non ha fatto
nulla per tutelarsi, non si è mai nemmeno informato circa i suoi diritti
procedurali e non ha mai nemmeno tentato di chiedere gli atti proce-
durali. Ciò appare alquanto illogico e comunque non si può escludere
Pagina 7
D-4533/2010
che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la debita protezione anche in
patria se solo si fosse indirizzato presso le istituzioni preposte. A ciò
aggiungasi che il ricorrente si è contraddetto su alcuni punti del rac-
conto, come ad esempio sulla data della primo interrogatorio da parte
della polizia, dichiarando inizialmente che si sarebbe trattato del (...)
(cfr. verbale di audizione del 30 dicembre 2009, pag. 7) ed in sede di
seconda audizione dicendo che si trattava del mese di (...) del (...) (cfr.
verbale di audizione del 25 gennaio 2010, pag. 4). Inoltre, in relazione
alla sua fuga interna verso il villaggio natale, egli ha dapprima riferito
di esservisi trasferito in primavera del (...) (cfr. verbale di audizione del
30 dicembre 2009, pag. 7), mentre in un secondo tempo ha affermato
di aver raggiunto la località nel mese di (...) del (...) (cfr. verbale di au-
dizione del 25 gennaio 2010, pag. 7). Oltretutto, una volta giuntovi, egli
ha riferito di essere stato portato via da sette militi, i quali lo avrebbero
condotto presso un posto militare a C._______ (cfr. verbale di audizio-
ne del 30 dicembre 2009, pagg. 6 e 8). Tuttavia, nel corso della secon-
da audizione in riferimento allo stesso sequestro il ricorrente ha dichia-
rato di essere stato portato in questura della gendarmeria del villaggio
natio (cfr. verbale di audizione del 25 gennaio 2010, pag. 8).
5.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza e la natura illogica delle
dichiarazioni rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscet-
tibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla
decisione impugnata.
5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che il ricorren-
te avrebbe quantomeno potuto tentare difendersi dal comportamento
improprio delle forze dell'ordine rivolgendosi alle tante associazioni per
la tutela dei diritti umani presenti sul territorio turco. In ogni caso
avrebbe potuto insistere presso l'avvocato che avrebbe consultato.
Ciò, a maggior ragione se si pensa che egli non ha commesso nulla di
male né tantomeno si è mai schierato politicamente. A ciò aggiungasi
che egli si è recato più di una volta presso l'associazione H._______
ad accompagnare l'amico G._______, senza mai denunciare alcunché
per quanto concerne la propria situazione. Emerge quindi che, malgra-
do le asserite, continue molestie perpetrategli dalla polizia e dai milita-
ri, egli ha sempre reagito passivamente senza cercare aiuto in patria,
scegliendo piuttosto di espatriare.
5.4 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche
indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insor -
Pagina 8
D-4533/2010
gente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella
presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri -
fugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e-
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del -
l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federa-
le della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
Pagina 9
D-4533/2010
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile.
7.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
Pagina 10
D-4533/2010
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazio-
ne attuale prevalente in Turchia è in sé costitutiva di un impedimento alla
reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese non cono-
sce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una
buona formazione avendo frequentato le scuole fino al liceo. Egli ha pure
una discreta esperienza lavorativa avendo operato in qualità di (...) (cfr.
verbale di audizione del 30 dicembre 2009, pag. 2). Dai verbali di audizio-
ne emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale
in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato la madre, quattro fra-
telli e quattro sorelle (cfr. verbale di audizione del 30 dicembre 2009,
pagg. 3 e 4). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali,
preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esa-
me d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza
dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici.
In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati,
questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine.
Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ra-
gionevolmente esigibile.
7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
Pagina 11
D-4533/2010
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è intera-
mente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorren-
te;
10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
D-4533/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente
versato dal ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (in copia)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
Pagina 13