Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4557/2011
Sen t e n z a d e l 2 5 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 agosto 2011 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 giugno 2011
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 22 giugno 2011 (di seguito: verbale 1) e del 21
luglio 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 9 agosto 2011 notificata in data 10 agosto 2011
all'interessato (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 18 agosto 2011 (data d'entrata: 19 agosto 2011);
l'incarto dell'UFM, trasmesso a codesto Tribunale in data 19 agosto 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino tunisino di etnia araba, nato e con ultimo domicilio a
C._______ nel governatorato di Jendouba (cfr. verbale 1, pag. 1);
che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in
data 25 marzo 2011 per motivi socioeconomici e per la situazione
generale d'instabilità in loco; che si sarebbe quindi recato a D._______
(Tunisia) dove sarebbe rimasto cinque giorni; che avrebbe proseguito il
suo viaggio via mare sbarcando così a E._______ (Italia) in data 1° aprile
2011 dove sarebbe rimasto per sette giorni; che le autorità italiane
l'avrebbero poi trasferito dapprima per tre giorni al centro profughi di
F._______ ed in seguito al centro profughi "(…)" di G._______; che in
data 4 giugno 2011 si sarebbe recato in treno a H._______ dove avrebbe
vissuto in luoghi pubblici fino al 7 giugno 2011; che in siffatta data egli
avrebbe preso un treno per I._______ ma sarebbe tornato a H._______
dopo essere stato controllato dalle autorità svizzere; che, infine, avrebbe
preso un treno in data 8 giugno 2011 per L._______ dove ha presentato
la sua domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11
agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione ed ha precisato che sarebbe notorio il fatto che la
maggioranza delle persone che approdano a E._______ lo farebbe in
maniera illegale, senza documenti di identità;
che, per quanto riguarda l'esigibilità dell'allontanamento, il ricorrente ha
puntualizzato che entrerebbero in considerazione – data la minore età
dello stesso – i principi relativi all'interesse superiore del fanciullo; che in
tale ambito non sarebbe sufficiente constatare semplicemente che i
genitori o altri parenti vivrebbero nel Paese d'origine, rispettivamente che
nel Paese in questione esisterebbero istituzioni che si occupano di
fanciulli e giovani abbandonati; che occorrerebbe piuttosto accertare se il
minorenne possa effettivamente ritornare nella sua cerchia familiare e
nella misura in cui ciò non dovesse essere possibile né corrispondere al
bene del minorenne, se possa essere collocato presso altri parenti o
istituzioni; che, di regola, queste verifiche verrebbero eseguite d'ufficio
preliminarmente alla pronuncia della decisione d'esecuzione
dell'allontanamento, come la Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (CRA) avrebbe già avuto modo di pronunciare nelle sentenze
pubblicate in passato; che, nel caso concreto, l'UFM non avrebbe svolto
gli accertamenti richiesti dalla giurisprudenza presso la famiglia residente
in Tunisia, segnatamente la madre; che, di conseguenza, a mente del
ricorrente, la decisione impugnata sarebbe stata presa in violazione del
diritto federale e dovrebbe pertanto essere annullata; che l'UFM avrebbe
dovuto preliminarmente verificare quale sia la situazione familiare, sociale
e professionale in Tunisia e quale sia la disponibilità concreta dei familiari
a riaccogliere l'insorgente; che per tale valutazione sarebbe quindi stato
necessario procedere a maggiori approfondimenti per il che l'autorità
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inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della suddetta domanda
d'asilo;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua seconda domanda d'asilo; che, infine, ha
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6);
che, nel caso concreto e sebbene l'8 giugno 2011 gli è stato letto e
spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare
un documento d'identità (cfr. act. UFM A 2/1), il ricorrente, a distanza di
oltre due mesi dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha
esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che egli si è limitato a dichiarare di non aver mai posseduto né un
passaporto, né una carta d'identità (cfr. verbale 1, pag. 4); che durante la
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seconda audizione ha dichiarato di aver contattato telefonicamente suo
padre una quindicina di giorni prima, al quale avrebbe richiesto l'invio del
certificato di nascita (cfr. verbale 2, pag. 2); che, tuttavia, l'insorgente non
l'ha ancora ricevuto; che, inoltre, ha precisato che per avere una carta
d'identità o un passaporto tunisino sarebbe necessaria la sua presenza,
in quanto le autorità tunisine avrebbero bisogno delle sue impronte
digitali, affermando però che in futuro avrebbe cercato di ottenere i
documenti di viaggio tramite il padre in sua assenza (cfr. verbale 2, pagg.
2 seg.); che, peraltro, nella prima audizione, ha allegato di essersi
personalmente recato a richiedere un documento d'identità presso le
autorità competenti di M._______ nel marzo 2011, per poi, nella seconda
audizione, asserire che suo padre avrebbe richiesto tale documento per
suo conto un anno prima (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che
appare altresì contrario all'esperienza di vita che egli non abbia mai avuto
un documento d'identità per identificarsi in loco, nonostante avesse l'età
per ottenere sia un passaporto sia una carta d'identità; che neanche
nell'atto ricorsuale ha poi presentato degli argomenti atti a comprovare la
sua versione dei fatti (cfr. ricorso, pag. 3); che, infatti, si è limitato a
ribadire quanto già asserito in sede d'audizione ed ha aggiunto che
sarebbe notorio che la maggioranza delle persone che approderebbero a
E._______ lo farebbe in maniera illegale, senza documenti d'identità (cfr.
ibidem); che tale affermazione risulta essere una mera affermazione di
parte non corroborata; che con tale comportamento egli ha chiaramente
segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità
elvetiche per dimostrare la sua vera identità;
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per motivi socioeconomici e per la situazione generale d'instabilità
in loco;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non è rilevante in materia d'asilo;
che, infatti, codesto Tribunale rileva che motivi socioeconomici, sono,
come facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono,
di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione
provvisoria giusta gli art. 66 segg. LAsi (che presuppone una decisione di
principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso
concreto);
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
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che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58, DTAF 2007/8
consid. 5.6.55.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, di conseguenza, la censura ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe
dovuto provvedere a maggiori approfondimenti in merito all'esecuzione
del rinvio dell'insorgente non può essere ritenuta, considerato altresì che
la sua identità non è dimostrata,
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione
in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del
territorio nazionale;
che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in
Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile
l'allontanamento, trattandosi piuttosto di rivolte orientate a processi di
transizione politica;
che dagli atti di causa non emergono neppure elementi che possano
ostare all'esecuzione dell'allontanamento in ragione della minore età
riconosciuta al ricorrente dall'UFM,
che, difatti, l'insorgente ha affermato di essere nato il 6 aprile 1994; che,
pertanto, al momento attuale, egli presenta un'età di 17 anni e quattro
mesi e mezzo, ossia molto vicina alla maggiore età; che egli ha dichiarato
di avere affrontato il viaggio d'espatrio dalla Tunisia verso la Svizzera in
modo del tutto autonomo (cfr. verbale 1 pagg. 6 seg.); che egli ha
dichiarato di aver frequentato la scuola dell'obbligo e di parlare l'arabo
nonché di avere delle conoscenze di base del francese, dell'inglese come
pure dell'italiano (cfr. verbale 1 pagg. 2 seg.); che egli ha altresì affermato
di avere lavorato come giardiniere ed imbianchino dopo aver interrotto gli
studi un anno prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, pag. 4); che, da
quanto esposto, discende che l'insorgente è da considerarsi capace di
discernimento ed in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di
gestire autonomamente la vita quotidiana; che, difatti, avendo egli saputo
badare a sé stesso quando si trovava all'estero, in particolare durante il
viaggio per giungere nel nostro Paese, compreso il soggiorno in Italia,
non vi è ragione di ritenere che non sia in grado di farlo anche in futuro,
adattandosi nuovamente ad una realtà diversa da quella svizzera, ovvero
in Tunisia, Paese di cui è originario e conosce la lingua ufficiale,
impegnandosi a trovare un'occupazione, ad esempio come giardiniere o
imbianchino, che gli permetta di soddisfare i suoi fabbisogni;
che, in altre parole, le circostanze rilevanti del caso nel loro insieme non
impongono la necessità di una presa a carico da parte di terze persone,
ragione per cui può essere lasciata aperta la questione a sapere se sua
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madre nel villaggio di C._______ sia effettivamente disposta ed in grado
a mantenerlo per gli ultimi sette mesi e mezzo che lo separano dal
raggiungimento della maggiore età;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che, in siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'UFM di non
avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il
caso di specie imponeva, conformemente alla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) ed alla giurisprudenza
(cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2, GICRA 1999 n. 2 consid. 6b6c e
GICRA 1998 N. 13 consid. 5); che, infatti, come l'UFM ha rettamente
ritenuto, sono adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, molto
prossimo alla maggiore età, di inserirsi adeguatamente in Tunisia,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
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inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: