B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4561/2016
Sen t en z a d e l 2 0 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dall’avv. Cesare Lepori,
Studio legale e notarile Avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 23 giugno 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia tagica, originario di Kabul, ha
depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 1° dicembre 2013 (cfr. atto
A10, pag. 3 segg.), dopo essere fuggito dall'arresto della Polizia cantonale
presso l'aeroporto di Zurigo-Kloten il 28 novembre 2013, al suo arrivo dalla
Grecia (cfr. atto A9).
A.b Nel corso dell'audizione sulle generalità svoltasi il 17 dicembre 2013,
il richiedente asilo ha dichiarato che il suo vero nome sarebbe B._______,
e che avrebbe vissuto a Kabul dalla nascita sino all'età di 17 anni, dove
avrebbe pure frequentato le scuole sino al decimo anno e svolto le profes-
sioni di sarto e di atleta professionista di wrestling (cfr. atto A10, pag. 2
segg.).
A.c Sentito sui suoi motivi d'asilo egli ha addotto che durante il Ramadan
del 1377 secondo il calendario persiano (che giusta il calendario grego-
riano corrisponde al periodo dal 20 dicembre 1998 al 18 gennaio 1999; cfr.
Iran Chamber Society, Iranian Calendar Converter, /calendar/converter/iranian_calendar_converter.php >, consultato
da ultimo il 30.09.2019), dopo un alterco con un ragazzo di nome
C._______, impiegato nel suo negozio, egli sarebbe stato arrestato da un
gruppo di talebani e da loro condotto presso il posto di polizia di
D._______, dove sarebbe stato trattenuto per sei giorni. I talebani lo avreb-
bero accusato di aver voluto avere delle relazioni sessuali con C._______,
lo avrebbero malmenato, torturato e seviziato. Gli avrebbero inoltre chiesto
delle informazioni in merito ad un fratello. Per la sua liberazione, poiché
non avrebbe potuto consegnare loro 50 Kalashnikov o una somma equiva-
lente in denaro, egli sarebbe stato costretto a collaborare con i medesimi
quale spia, denunciando dei Mujaheddin e dei famigliari delle persone che
erano scappate dalle zone occupate dai talebani. Tale collaborazione l'a-
vrebbe inoltre proseguita a seguito delle minacce ricevute da questi ultimi
di far sposare sua sorella ad uno dei loro membri (cfr. atto A10, pag. 9 seg.;
atto A32, D9 segg., pag. 3 segg.; atto A36, D16 segg., pag. 4 segg.). Le
persone da lui denunciate, sarebbero state arrestate, torturate e liberate
soltanto dopo il pagamento di una somma in denaro o la consegna di fucili
(cfr. atto A32, D9, pag. 4; A36, D17 segg., pag. 4 seg.). Non sopportando
più la situazione, avrebbe successivamente convinto sua madre a far spo-
sare la sorella e nel corso del 1999 avrebbe partecipato alla guerra al nord
di Kabul, combattendo per i talebani. Durante un conflitto l'interessato sa-
rebbe stato ferito ad una gamba. Pertanto sarebbe rientrato a Kabul, dove
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avrebbe informato i talebani che desiderava recarsi in Pakistan con la ma-
dre per ricevere delle cure mediche. I talebani avrebbero acconsentito a
tale sua richiesta e nel dicembre 1999, il richiedente sarebbe espatriato
con la madre alla volta dell'Iran, rimanendovi sino al 2007 (cfr. atto A10,
p.to 7.02, pag. 10; atto A32, D9, pag. 4 seg.; atto A36, D52 segg., pag. 7
segg.). Egli ha pure narrato che un suo fratello gemello, M., stabilitosi nel
frattempo anche lui a Teheran con loro, sarebbe rientrato nel 2006 in
Afghanistan e da allora non avrebbero più avuto sue notizie (cfr. atto A32,
D9, pag. 5). Nel corso del 2007, l'interessato si sarebbe recato in Turchia,
dove avrebbe conosciuto e sposato religiosamente E._______, che aveva
già due bambini, K._______ e H._______, nati da una precedente unione.
Alla fine del 2007 sarebbe andato con la moglie ed i figli di quest'ultima in
Grecia, dove avrebbe depositato una domanda d'asilo il 15 marzo 2008 ed
il 23 giugno 2009 sarebbe nata la figlia F._______. Nel predetto paese
avrebbe svolto la professione di autista dall'inizio del 2013 sino all'ottavo
mese del medesimo anno ed avrebbe provveduto al suo sostentamento ed
a quello della famiglia anche con i proventi della vendita di un terreno fa-
migliare da parte della madre, che gli avrebbe inviato ventimila Euro alla
fine del 2012. Altresì, durante il soggiorno in Grecia, egli si sarebbe sposato
religiosamente con G._______. Dopo diversi tentativi per abbandonare il
territorio greco, nell'agosto 2013, E._______ con i figli
H._______ e F._______ sarebbero partiti per giungere in Svizzera. Suc-
cessivamente egli avrebbe mandato anche K._______ in Svizzera. Il ri-
chiedente ha infine dichiarato che, in caso di rientro nel suo paese d'ori-
gine, teme di essere vittima di persecuzioni da parte delle persone o dei
famigliari di tali persone, di cui aveva a suo tempo comunicato l'identità ai
talebani, in quanto alcune delle stesse occuperebbero attualmente dei po-
sti importanti nel governo afghano (cfr. atto A10, p.to 7.02, pag. 10; atto
A36, D37 segg., pag. 6 e D117, pag. 14).
A.d A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto la se-
guente documentazione:
- Passaporto a nome di A._______, emesso il 19 dicembre 2011 dall'Am-
basciata afghana a Sofia;
- Taskera a nome di B._______;
- Certificato di matrimonio tra E._______ e A._______ del (…) 2012 rila-
sciato dall'Ambasciata afghana a Sofia;
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- Attestato del (…) 2012 di A._______, rilasciato dall'Ambasciata afghana
a Sofia;
- Patente di guida greca a nome di A._______ (copia);
- Permesso di soggiorno greco n. (…) (documento falsificato secondo le
risultanze della Polizia cantonale di I._______ agli atti; cfr. atto A9);
- Pink Card a nome di A._______ valida dal 20 settembre 2012;
- Fotocopie di Carte di credito;
- Biglietto aereo a nome di A._______mr;
- Biglietto da visita di J._______ dell'Afghan Community in Grecia;
- Diplomi sportivi di H._______ e K._______;
- Due fotografie del negozio;
- Copia del passaporto della madre;
- Copia del certificato di assicurazione e infortunio per gli atleti a nome di
L._______;
- Carta di un club sportivo a nome di L._______;
- Certificato sportivo a nome di Azim Allah Malek Zadeh;
- Diploma di campionato a nome di L._______;
- Certificato medico del fratello;
- Certificato di lavoro del fratello;
- Due documenti del centro di accoglienza della Croce rossa in Grecia;
- Certificato di decesso del martire M._______;
- Carta salario del martire del figlio di N._______, emessa dal Ministero
degli affari dei Martiri e Andicappati afghano in data (…) 1994;
- Fotocopie di varie fotografie;
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- Varia documentazione greca.
B.
Con scritto del 10 maggio 2016 (cfr. atto A47), la Segreteria di Stato della
migrazione (di seguito: SEM), ha dato la possibilità al richiedente di espri-
mersi in merito alle risultanze contenute nell'incarto dell'Autorità regionale
di protezione (…), sede di Q._______ (cfr. atto A45), dal quale risulta se-
gnatamente che in ragione delle gravi problematiche famigliari, in partico-
lare del comportamento del richiedente, gli è stato riconosciuto un diritto di
visita per la figlia F._______ di due ore a settimana. In assenza di legame
di filiazione, tale diritto è stato negato nei confronti degli altri due bambini.
All'interessato sarebbe anche stato vietato entrare nell'abitazione della Si-
gnora E._______. Infine, risulterebbe pure che a fine aprile 2015 sarebbe
stato pronunciato il divorzio religioso tra il richiedente e E._______ da parte
dell'Imam di Lugano (cfr. atti A41, A45 e A47). L'interessato ha trasmesso
le sue osservazioni in merito con scritto del 17 maggio 2016 (cfr. atto A48).
C.
Il 26 maggio 2016, la SEM ha richiesto all'interessato informazioni comple-
mentari riguardo al suo stato di salute. Quest'ultimo ha preso posizione nel
senso richiesto, allegando varia documentazione medica (cfr. atto A50).
D.
D.a Con decisione del 23 giugno 2016, notificata il 24 giugno 2016 (cfr.
atto A53/1), l'autorità di prime cure ha respinto la domanda d'asilo dell'inte-
ressato, pronunciandone nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e
ritenendone l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile.
D.b Nella propria decisione l'autorità di prime cure è giunta alla conclusione
che le dichiarazioni dell'insorgente a riguardo delle persecuzioni subite da
parte dei talebani, come pure il ventilato timore di essere vittima di perse-
cuzioni future da parte delle persone o dei loro famigliari che aveva a suo
tempo denunciato ai talebani, non sarebbero sufficientemente concrete ed
attuali. Le sue allegazioni non adempirebbero quindi i criteri di rilevanza ex
art. 3 LAsi per riconoscergli la qualità di rifugiato.
D.c Circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha dapprima sostenuto
che all'insorgente non potrebbero essere applicati l'art. 8 CEDU e l'art. 44
LAsi per pronunciare la sua ammissione provvisoria, in quanto le relazioni
familiari non potrebbero essere considerate intatte ed il solo esercizio del
diritto di visita nei confronti della figlia F._______, non potrebbe giustificare
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la sua permanenza in Svizzera. Proseguendo nella propria analisi, l'auto-
rità di prime cure ha rilevato come il rinvio dell'insorgente nella capitale
Kabul, sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione la SEM si è pronunciata a favore, stante in
concreto particolari circostanze favorevoli che permetterebbero al ricor-
rente di sopperire ai suoi bisogni primari ed una sua reintegrazione in loco.
Inoltre i motivi di salute addotti dall'insorgente, non risulterebbero essere
ostativi all'esecuzione del suo allontanamento, in quanto per diverse affe-
zioni non necessiterebbe attualmente di alcun trattamento specifico, e co-
munque gli eventuali trattamenti necessari potrebbero sempre essere ri-
chiesti ed eseguiti presso le strutture mediche presenti a Kabul.
E.
E.a In data 25 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato), il ricorrente
è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) contro la succitata decisione, chiedendo a titolo princi-
pale l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato con concessione dell'asilo in Svizzera o, a titolo even-
tuale, l'ammissione provvisoria; con protesta di spese e ripetibili. Con il
ricorso, l'insorgente ha allegato quali mezzi di prova: due articoli datati
rispettivamente 21 gennaio 2016 e 23 luglio 2016, nonché un attestato di
lavoro dell'11 luglio 2016 dell'Associazione L'Orto.
E.b Nel proprio gravame, il ricorrente contesta le tesi della SEM. Al contra-
rio di quanto sostenuto nella decisione impugnata, il timore dell'insorgente
di essere vittima di persecuzioni da parte di talebani sarebbe infatti attuale,
serio e concreto. Quali elementi a supporto allega che egli avrebbe abban-
donato tale gruppo fondamentalista islamico, apparterrebbe ad un gruppo
etnico diverso e professerebbe opinioni divergenti allo stesso. Vi sarebbe
inoltre da prendere in considerazione la situazione di violenza generaliz-
zata in Afghanistan, con l'escalation di violenze perpetrate anche da
jihadisti. Anche i suoi timori circa le possibili future persecuzioni da parte di
persone che egli avrebbe denunciato a suo tempo ai talebani, sarebbero
fondati su indizi concreti. Invero l'evenienza che dimostrerebbe tale suo
asserto, sarebbe da ricercare nella scomparsa del fratello gemello nel
2006, che comproverebbe la presenza di un chiaro rischio di subire in
futuro delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, se egli rientrasse nel
suo paese d'origine. Le dichiarazioni dell'insorgente, soddisferebbero
pertanto nel loro complesso, le condizioni di cui al disposto 3 LAsi e la sua
domanda d'asilo sarebbe da accogliere. Nel proseguo del proprio gravame,
il ricorrente ha parimenti sollevato che gli andrebbe riconosciuto lo statuto
di rifugiato anche in applicazione dell'art. 51 LAsi, in quanto alla moglie ed
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ai figli sarebbe stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera ed al-
tresì non sussisterebbero circostanze particolari che vi si opporrebbero.
E.c A titolo eventuale, l'insorgente sostiene che, a differenza di quanto
concluso nella decisione impugnata, gli dovrebbe essere concessa
l'ammissione provvisoria in Svizzera. Il suo allontanamento dal predetto
Paese non potrebbe difatti essere pronunciato, stante l'applicazione alla
sua fattispecie del principio dell'unità della famiglia di cui ai combinati
disposti art. 44 LAsi e art. 8 CEDU. Invero, al contrario di quanto riscontrato
dalla SEM, egli ritiene che le sue relazioni familiari siano intatte, posto che
esercita regolarmente il suo diritto di visita nei confronti della figlia
F._______ e che le risultanze dell'incarto dell'Autorità di protezione non po-
trebbero essere utilizzate, in quanto parziali e frutto di una procedura vi-
ziata, dove il ricorrente non avrebbe potuto difendersi adeguatamente. Egli
afferma che il solo esercizio di visita per la figlia, sarebbe un elemento suf-
ficiente per impedire il suo allontanamento dalla Svizzera, in quanto sa-
rebbe
materialmente impossibile per lui esercitarlo dall'Afghanistan. A differenza
di quanto concluso dalla SEM, egli non potrebbe infatti ottenere dei
soggiorni di corta durata su suolo elvetico per esercitare il suo diritto di
visita ed inoltre i costi finanziari da sopportare sarebbero per lui
insostenibili.
E.d Infine, quo all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente sottolinea
che la situazione di violenza generalizzata in Afghanistan, come pure nella
capitale Kabul, sarebbe peggiorata rispetto alla decisione di principio del
Tribunale del 2011. Per questo motivo, malgrado la presenza di famigliari
nel suo paese d'origine, la sua esecuzione sarebbe inesigibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LAsi, in quanto egli si troverebbe altrimenti esposto ad
una situazione di pericolo concreto. Ulteriore ostacolo all'esecuzione del
suo allontanamento sarebbe ravvisabile a mente dell'interessato, anche
negli allegati problemi di salute, che chiede vengano vagliati in modo più
approfondito in riferimento ai mezzi di prova versati all'incarto.
F.
Con decisione incidentale del 14 settembre 2016, il Tribunale ha autoriz-
zato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della proce-
dura e l'ha invitato a versare entro il 29 settembre 2016 un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali. L'insorgente ha
corrisposto la somma richiesta entro il termine stabilito.
D-4561/2016
Pagina 8
G.
Nel suo atto responsivo del 5 febbraio 2018, la SEM si riconferma nelle
proprie valutazioni. Circa l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente,
l'autorità di prime cure ritiene inoltre che, pur prendendo in considerazione
la sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017
che conclude per un peggioramento della situazione securitaria ed umani-
taria in Afghanistan, vi sarebbero in specie fattori particolarmente favorevoli
che condurrebbero eccezionalmente all'esecuzione dell'allontanamento
del medesimo. L'interessato sarebbe infatti originario della città di Kabul,
dove vi avrebbe vissuto dalla nascita sino all'espatrio; disporrebbe di una
solida rete sociale, segnatamente vi sarebbero la madre ed il fratello che
potrebbero anche sopperire al suo sostentamento e fornirgli l'aiuto neces-
sario per la sua reintegrazione sociale ed economica in loco, oltre a diversi
zii paterni e materni. La SEM ha infine constatato che le problematiche
valetudinarie allegate dall'insorgente non sarebbero atte a mettere concre-
tamente in pericolo la vita di quest'ultimo, e che comunque lo stesso non
necessiterebbe attualmente di alcun trattamento per le medesime.
H.
H.a In data 23 febbraio 2018, il patrocinatore del ricorrente si è espresso
in replica, riconfermandosi nelle motivazioni ricorsuali e presentando al-
cune osservazioni aggiuntive a favore dell'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo paese d'origine.
H.b A tal proposito, il legale del ricorrente ribadisce la necessità di prendere
in considerazione la situazione di pericolo nel quale l'insorgente si trove-
rebbe dovesse essere rinviato nel suo Paese d'origine, a causa della situa-
zione di insicurezza generale ivi presente. Tale pericolo non sarebbe inoltre
sminuito dalla presenza in loco di famigliari del medesimo, che non sareb-
bero comunque in grado di prestargli alcun sostegno economico o sociale
per la sua reintegrazione in Afghanistan. L'evenienza sostenuta dalla SEM
circa gli importanti mezzi economici che disporrebbe la madre dell'interes-
sato, sarebbe del tutto errata. Invero lo stesso in sede di audizione avrebbe
unicamente dichiarato che la madre avrebbe alienato un terreno di sua
proprietà, il quale provento sarebbe però stato nel frattempo integralmente
utilizzato. Il ricorrente allega inoltre di essere stato ricercato recentemente
dai talebani presso i parenti residenti a Kabul. Attinente la sua situazione
di salute, egli afferma di essere tutt'ora in cura psichiatrica con regolari col-
loqui e con l'assunzione di una terapia farmacologica. Infine egli avrebbe
ottenuto l'autorizzazione di esercitare l'attività lavorativa quale ausiliario,
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Pagina 9
elemento dimostrativo della sua volontà di integrarsi in Svizzera. A sup-
porto delle sue allegazioni, l'interessato ha prodotto i seguenti ulteriori
mezzi di prova:
- copia di due articoli relativi ad attentati in Afghanistan rispettivamente del
20 gennaio 2018 e del 29 gennaio 2018;
- copia della prescrizione medica di A._______ del 20 febbraio 2018;
- copia della decisione del 15 febbraio 2018 dell'Ufficio della migrazione,
che accoglie la richiesta di A._______ di esercitare l'attività lucrativa quale
ausiliario.
I.
Nelle sua duplica del 15 marzo 2018 la SEM si è riconfermata essenzial-
mente nelle proprie conclusioni. L'autorità inferiore ha quantomeno consta-
tato che l'insorgente non avrebbe prodotto un rapporto medico circa le af-
fezioni psichiche asserite, e che in ogni caso le stesse si sarebbero pale-
sate successivamente all'emissione della decisione impugnata, data la
mancanza di dichiarazioni in merito durante le audizioni federali da parte
dell'insorgente. L'autorità di prime cure rileva inoltre che le sue allegazioni
circa le ricerche effettuate dai talebani, sarebbero delle mere affermazioni
di parte, non corroborate da alcun elemento concreto. Infine, il fatto che il
ricorrente eserciti un'attività lavorativa, non costituirebbe un ostacolo all'e-
secuzione del suo allontanamento.
J.
Nella sua triplica del 31 marzo 2018 il ricorrente ha prodotto a sostegno
delle sue allegazioni in merito alla ricerca da parte dei talebani, la copia di
un documento che sarebbe stato recapitato ai suoi parenti a O._______
(Afghanistan) e relativa traduzione in italiano. Lo stesso sarebbe atto ad
avvalorare la rilevanza dei motivi d'asilo di cui egli si è avvalso. Nello stesso
scritto si è inoltre riservato la facoltà di produrre a breve un documento
attestante il suo recente stato di salute.
K.
In sede di quadruplica, datata 16 aprile 2018, la SEM ha rilevato che il do-
cumento prodotto dal ricorrente soltanto in fotocopia avrebbe un valore
probatorio esiguo. Stupirebbe inoltre che quest'ultimo sia giunto soltanto
venti anni dopo l'espatrio del ricorrente. Oltracciò, né l'identità, né le pre-
sunte attività lavorative per il governo presenti nella lettera di minaccia,
corrisponderebbero al profilo dell'insorgente.
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Pagina 10
L.
Nelle sue ulteriori osservazioni del 3 maggio 2018, l'interessato ha ribadito
la necessità di prendere in considerazione suddetto documento, producen-
done anche un esemplare in originale, atto ad avvalorare il pericolo che
egli ancora correrebbe dovesse essere rinviato nel suo Paese d'origine. Ha
poi sottolineato che nell'audizione sulle generalità avrebbe indicato di chia-
marsi in realtà B._______, e che suo padre si chiamerebbe P._______, ciò
che corrisponderebbe essenzialmente con le generalità indicate nel docu-
mento prodotto. Infine il ricorrente rimarca che, malgrado egli non abbia
effettivamente mai esercitato degli incarichi per le autorità afghane, è
quanto sosterrebbero però i talebani, che lo minaccerebbero per questo
motivo.
M.
Il 18 aprile 2019 è pervenuto al Tribunale l'incarto N (…) relativo alla figlia
del ricorrente, F._______, nonché alla di lei madre E._______ con i figli
K._______ e H._______.
N.
Il Tribunale ha richiesto all'Autorità regionale di protezione (…) di
Q._______ un aggiornamento in merito al diritto di visita di A._______ nei
confronti della figlia F._______. L'11 novembre 2019 l'ARP ha informato il
Tribunale che con decisione del 5 dicembre 2018 il diritto di visita tra padre
e figlia è stato riformato ad un incontro al mese, dal sabato mattino alla
domenica sera, in forma libera. I genitori continueranno inoltre a far capo
al Punto d'incontro di (…) a Q._______ per i passaggi in consegna di
F._______ ed all'UAP per definire i calendari, sino a che la madre ne sen-
tirà il bisogno.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle
Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi).
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Pagina 11
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr) ha subito una modifica parziale, comprensiva di un cambiamento
della sua denominazione (modifica della LStr del 16 dicembre 2016, RU
2018 3171). Pertanto, la nuova designazione della LStr, è quella di legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI).
Il Tribunale utilizzerà quindi dappresso questa nuova denominazione, pre-
cisando però che le disposizioni materiali trattate nella presente sentenza
non hanno subito alcuna modifica.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
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Pagina 12
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.
5.1 Vi è anzitutto da chiedersi se i timori del ricorrente derivanti dalla sua
collaborazione con i talebani ed a possibili persecuzioni future da parte di
persone o famigliari delle stesse che egli avrebbe denunciato ai talebani,
quand'anche tale collaborazione fosse ritenuta verosimile, siano fondati su
uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi.
5.2 È d'uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pre-
giudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un
elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento sog-
gettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi
oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele-
mento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro pros-
simo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57
consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antece-
denti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni ante-
riori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di
future persecuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha
dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni
più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore
dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in
un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi-
nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o
meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
5.3
5.3.1 Ora, quandanche si voglia credere alle dichiarazioni del ricorrente
circa la sua pregressa collaborazione con i talebani, le conclusioni ricor-
suali dell'interessato circa il timore fondato di persecuzioni future determi-
nanti in materia d'asilo da parte dei talebani, non risultano convincenti. Il
Tribunale constata, a titolo preliminare, che le sue dichiarazioni in merito si
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Pagina 13
limitano a delle semplici affermazioni, le quali non sono minimamente sup-
portate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza. Invero dalle stesse
non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo, né da quello
oggettivo, che possano lasciar presagire l'avvento, in un futuro prossimo e
con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti giusta l'art. 3 LAsi. Egli
ha infatti terminato la sua collaborazione con i talebani con l'accordo di
questi ultimi, che sapevano tra l'altro che si sarebbe recato all'estero con
la madre per curarsi (cfr. atto A36, D57, pag. 7 seg. e D90, pag. 11). Inoltre,
dopo la sua partenza dall'Afghanistan, l'insorgente non risulta essere mai
stato ricercato o minacciato dai talebani presso i famigliari che vivono
tutt'ora a Kabul, in particolare al domicilio della madre e del fratello (cfr. atto
A10, p.to 3.01, pag. 6; atto A29, D44 segg., pag. 7 e D66 segg., pag. 8
seg.). Pertanto, non vi sono indizi concreti, sia dal profilo soggettivo che
oggettivo, che lascino presagire che a distanza di diciannove anni dal suo
espatrio (cfr. atto A10, p.to 2.01, pag. 5; atto A29, D73, pag. 9), vi sia il
rischio, in caso di rientro nel suo Paese, di subire una qualsivoglia perse-
cuzione rilevante ad opera degli stessi, sia a causa del suo espatrio, che
per la sua appartenenza etnica o le sue opinioni, più che il resto della po-
polazione civile afghana.
5.3.2 Visto quanto sopra, non vi è motivo di ritenere che l'interessato abbia
un fondato timore di essere esposto, in caso di rientro nel suo paese, a dei
pregiudizi rilevanti ex art. 3 LAsi per conto dei talebani.
5.4
5.4.1 Proseguendo nell'analisi, neanche il timore sostenuto dall'insorgente
di essere vittima di persecuzioni future, nel caso di un suo rientro in Afgha-
nistan, da parte di persone che egli avrebbe a suo tempo denunciato ai
talebani, risulta fondato. Invero, se da un lato per l'interessato l'aver segna-
lato tali persone ai talebani, possa soggettivamente permettergli di consi-
derarsi come un individuo che presenta un profilo con maggiori rischi, tut-
tavia difetta in specie l'elemento oggettivo del timore fondato di persecu-
zione ex art. 3 LAsi. Il ricorrente, da quando avrebbe iniziato la sua colla-
borazione con i talebani, ovvero come da lui dichiarato dal Ramadan del
1377 (secondo il calendario gregoriano: periodo dal 20 dicembre 1998 al
18 gennaio 1999; cfr. Iran Chamber Society, Iranian Calendar Converter,
verter.php>, consultato da ultimo il 30.09.2019), sino al mese dieci del 1378
(secondo il calendario gregoriano: nel periodo dal 22 dicembre 1999 al
20 gennaio 2000; cfr. Iran Chamber Society, Iranian Calendar Converter,
verter.php>, consultato da ultimo il 30.09.2019) (cfr. atto A10, D16, pag. 4;
D-4561/2016
Pagina 14
atto A36, D16, pag. 4), data nella quale sarebbe espatriato, non è mai stato
né ricercato né è mai stato oggetto di persecuzioni da parte delle persone
o dei famigliari di queste ultime che egli avrebbe denunciato. Le stesse, tra
le quali alcuni suoi cugini, sapevano tuttavia che era stato lui ad averle
denunciate, e di conseguenza conoscevano il luogo dove l'avrebbero po-
tuto trovare, sia al suo domicilio, sia al suo luogo di lavoro (cfr. atto A10,
p.to 7.02, pag. 10 e p.to 1.17.05, pag. 4; atto A32, D9, pag. 4; atto A36,
D32, pag. 5 e D117, pag. 14). Egli non è neppure mai stato ricercato da
queste persone successivamente al suo espatrio, presso suoi parenti, se-
gnatamente al domicilio della madre e del fratello dell'insorgente, rientrati
già da diversi anni a Kabul (cfr. atto A29, D44 segg., pag. 7 e D66 segg.,
pag. 8 seg.). Tale valutazione non viene minimamente messa in dubbio
neppure dalle allegazioni ricorsuali circa la presunta scomparsa di un fra-
tello gemello nel 2006, dopo il suo rientro in Afghanistan. Invero, come di-
chiarato dallo stesso ricorrente, l'asserto che si sia trattato di un eventuale
errore dovuto ad uno scambio di persona, è una sua mera supposizione
(cfr. atto A32, D9, pag. 5), non fondata su alcun elemento di qualsivoglia
sostanza. Altresì, il fatto che una macchina con i vetri oscurati avrebbe
condotto via il fratello (cfr. atto A32, D9, pag. 5), trattandosi tra l'altro di una
circostanza riportata da terze persone, non è elemento concreto sufficiente
per ritenere un nesso causale tra tale avvenimento ed eventuali persecu-
zioni future ai danni dell'insorgente da parte delle persone a suo tempo
denunciate ai talebani, in quanto non è dato sapere dalle succitate circo-
stanze né i motivi fondanti la supposta sparizione del fratello, né l'identità
degli autori della stessa. A ciò si aggiunga che l'insorgente non ha più rice-
vuto alcuna ulteriore notizia in merito (cfr. atto A32, D9, pag. 5).
5.4.2 Pertanto, in casu, difettano indizi concreti che lascino presagire che,
in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, l'interessato possa
essere vittima di persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi dal profilo oggettivo.
5.5 Da ultimo, quo alle violenze e discriminazioni alle quali, in maniera
generica, sarebbe esposta la popolazione in Afghanistan, sia da parte dei
talebani, che da parte di jihadisti, è da rilevare che le stesse sono inerenti
alla situazione generale che prevale in tale paese (cfr. tra le tante: sentenza
del Tribunale D-4671/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 5.3.2). In relazione
a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili
a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur
di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mi-
rata giusta i motivi enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
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Pagina 15
materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 17 consid. 4c, bb). La situazione di peri-
colo dovuta alla situazione d'insicurezza in un determinato paese, è del
resto contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4 LStrI, il quale prevede
che, qualora nel Paese d'origine o di provenienza lo straniero venisse a
trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l'esecuzione
dell'allontanamento non è esigibile. Venendo al caso di specie, dalle dichia-
razioni del ricorrente non risulta che egli abbia mai avuto a che fare in modo
diretto e concreto, a parte con i talebani, con altri gruppi ostili al governo,
né che sia stato personalmente l'oggetto di una persecuzione da parte de-
gli stessi. Anche nei confronti dei talebani, data l'irrilevanza dei motivi alle-
gati come sopra concluso (cfr. consid. 5.3), non vi è il rischio di subire dagli
stessi maggiori pregiudizi rispetto al resto della popolazione presente in
Afghanistan. Circa le allegate persecuzioni che egli potrebbe subire a
causa della sua etnia, essendo egli tagico e di religione sunnita (cfr. atto
A10, pag. 3), non vi è alcun elemento concreto agli atti che permetta di
ammettere che l'interessato si troverebbe in un futuro prevedibile, in una
situazione personale di natura tale da metterne concretamente in pericolo
la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, per uno dei motivi previsti
all'art. 3 LAsi. Le asserzioni generiche e prive di qualsivoglia sostanza in
merito contenute nell'atto ricorsuale, non sono atte a modificare tale con-
clusione.
5.6 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale conferma la decisione della SEM
sul punto in questione dell'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente
ai sensi dell'art. 3 LAsi.
6.
D'altro canto, non si impone una diversa valutazione della fattispecie per
motivi di verosimiglianza. Anzitutto, il supposto scritto dei talebani, prodotto
dal ricorrente in originale soltanto con lo scritto del 3 maggio 2018, ha un
valore probatorio esiguo, in quanto dichiarazione di parte. Il medesimo
mezzo di prova non è difatti supportato dal benché minimo elemento atto
ad avvalorare le allegazioni dell'insorgente e ricondurre lo stesso al mede-
simo. Come difatti rettamente sottolineato dall'autorità di prime cure nelle
sue osservazioni del 16 aprile 2018, l'identità del destinatario dello scritto
risulta divergere sostanzialmente da quella dell'insorgente. Quest'ultimo
non ha mai invero sostenuto di chiamarsi “R._______ figlio di S._______”,
bensì egli ha segnatamente dichiarato nell'audizione sulle generalità del
17 dicembre 2013, di chiamarsi B._______ (cfr. atto A10, p.to 1.04, pag. 2)
ed il padre si chiamerebbe P._______ (cfr. atto A10, p.ti 1.16.01 e 1.16.02,
pag. 4). Altresì l'interessato non vive attualmente, né ha mai vissuto nel
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Pagina 16
distretto di O._______ come descritto nella supposta lettera dei talebani,
né ha mai lavorato per il governo afghano (cfr. in particolare atto A10,
pag. 3 segg.; atto A32, D12, pag. 5; atto A36, D51, pag. 7). Oltracciò si de-
nota che tali documenti possono essere ottenuti con notoria facilità, contro
pagamento, o sono fabbricabili personalmente (cfr. Immigration and Re-
fugee Board of Canada, Afghanistan: Night letters [Shab Nameha, Shab-
namah, Shabnameh], including appearance (2010-2015),
10 febbraio 2015, page=search&docid=54f02a6c4&skip=0&query=Night letters including
appearance > e riferimenti citati, consultato da ultimo il 30.09.2019).
7.
In sede ricorsuale l'insorgente ritiene in seguito che la sua domanda d'asilo
andrebbe esaminata anche alla luce dell'art. 51 LAsi, ritenuto che la moglie
ed i presunti figli sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati e ammessi prov-
visoriamente in Svizzera.
7.1 Per quanto applicabile (cfr. DTAF 2017 VII/8 consid. 5.3), giusta
l'art. 51 cpv. 1 LAsi, i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono ricono-
sciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano
delle circostanze particolari. L'applicazione di tale norma costituisce una
questione di diritto che può essere esaminata dal Tribunale amministrativo
federale con piena cognizione (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der
Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; CON-
STANTIN HRUSCHKA, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht,
5. ed. 2019, n. 3 segg. ad art. 106 LAsi; cfr. secondo il senso anche
DTAF 2015/2 consid. 5.3).
La giurisprudenza ha stabilito che nel caso in cui i coniugi di rifugiati e i loro
figli minorenni si trovano in Svizzera non è necessario che il nucleo fami-
gliare sia stato separato dalla fuga, ma bensì ottengono la qualità di rifu-
giato e l'asilo anche se la comunità familiare si è fondata in Svizzera (cfr.
DTAF 2017 VI/4). L'istituto dell'asilo accordato alle famiglie tuttavia non può
servire alla ripresa di relazioni famigliari precedentemente interrotte, ad
esempio allorché la vita famigliare non è stata vissuta per un lungo periodo
e risulta riconoscibile, che i membri familiari, non abbiano la volontà di vi-
vere come comunità familiare (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e con-
sid. 5.4.2).
7.2 Nel caso in disamina, il ricorrente dichiara di essersi sposato religiosa-
mente con E._______ ad Istanbul (Turchia) nel 2007 (cfr. atto A10, pag. 4;
atto A29, D33 segg.). Come si evince dalle insorgenze di causa, a
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Pagina 17
E._______ è stata riconosciuta la qualità di rifugiato a titolo originario ed è
stata ammessa provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto A24/6 nell'incarto N
[...]).
Pur ammessa la validità del matrimonio concluso tra l'insorgente e la si-
gnora E._______, data l'assenza di comunità famigliare dall'agosto del
2013 – quando la moglie ha lasciato la Grecia per recarsi in Svizzera – e
di volontà dei coniugi di riprendere una vita comune, le condizioni di appli-
cazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi non sono nella fattispecie manifestamente
adempiute.
7.3 Infine, il Tribunale rileva che al ricorrente non può essere riconosciuta
la qualità di rifugiato nemmeno tramite la figlia F._______. Da una parte, la
bambina è stata riconosciuta quale rifugiata soltanto a titolo derivato, men-
tre dall'altra, la cerchia dei beneficiari dell'asilo accordato alle famiglie è
definita in maniera esaustiva all'art. 51 cpv. 1 LAsi e la norma non può es-
sere interpretata in maniera estensiva comprendono anche i parenti in li-
nea ascendente di un minore beneficiario dell'asilo in Svizzera (cfr.
DTAF 2015/29 consid. 4.2.2 e consid. 4.2.3; DTAF 2013/21 consid. 3.3).
8.
Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifu-
giato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Il principio dell'unità della famiglia sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più
estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014
del 10 marzo 2015 consid. 4.3).
Giusta l'art. 32 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) l'allontanamento non viene
deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno
o di dimora valido, oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.
9.2 Nel caso in disamina, il ricorrente non intrattiene alcuna relazione fami-
gliare con E._______ (cfr. supra consid. 7.2).
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Pagina 18
Per quel che riguarda la figlia F._______, vi è luogo di rinviare alle consi-
derazioni esposte qui di seguito (cfr. consid. 12.3), secondo le quali, l'inte-
ressato non ha reso verosimile avere una relazione stretta ed effettiva con
la figlia.
9.3 Alla luce degli elementi summenzionati e posto che nessuna eccezione
alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta
(art. 32 OAsi 1, in combinato disposto con l'art. 44 LAsi), il Tribunale è te-
nuto a confermare tale misura.
10.
10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStrI
prevede che la stessa debba risultare ammissibile (cpv. 3), ragionevol-
mente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Le condizioni precitate sono di
natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). In caso di non adempi-
mento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria
(art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-
coli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provarne o per lo meno renderne verosimile l'esistenza (cfr.
DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti).
11.
11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'e-
sistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa es-
sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza
di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10;
GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2, GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
11.2 Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle
quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nel caso in esame, visto
che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o
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Pagina 19
il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
il principio di non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'in-
sorgente verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5
cpv. 1 LAsi. In tali circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esi-
stenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere
esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi
dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU
ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere
plausibile l'esistenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a
trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi con-
tro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).
11.3 È ora d'uopo determinare se, come ritenuto dall'insorgente in sede
ricorsuale, l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile
all'art. 8 CEDU. A scanso di equivoci, il Tribunale rileva anzitutto che il ri-
corrente non ha alcun legame di filiazione né dispone di alcun diritto di
visita nei confronti dei bambini H._______ e K._______ (cfr. atto A10, p.to
3.02, pag. 6; cfr. anche: atto A41, verbale d'udienza del 12 marzo 2014
dell'Autorità regionale di Protezione […] di Q._______), per il che l'analisi
della conformità dell'esecuzione dell'allontanamento all'art. 8 CEDU verrà
effettuata unicamente per quanto riguarda la relazione che questi intrat-
tiene con la figlia F._______.
11.3.1 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garanti-
scano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto
della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero,
la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e
con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1).
Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora
si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino
la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di pre-
senza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e
con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera,
l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del
membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è ne-
cessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista
dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti;
DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero am-
missibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che,
in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'or-
dine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
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Pagina 20
libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari
(cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019
consid. 5.1.3.1; D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.1).
Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU,
lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta
ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima
abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135
I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). In virtù del diritto di sog-
giorno di cui godono de facto, i rifugiati ammessi provvisoriamente possono
di principio prevalersi dell'art. 8 CEDU, purché la revoca del loro statuto
non sia prevedibile a breve termine (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2-6.4).
11.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il genitore che
non dispone dell'autorità parentale ed i cui figli non sono affidati alle sue
cure non può che intrattenervi relazioni familiari nell'ambito del diritto di vi-
sita conferitogli. Salvo circostanze speciali, la relazione familiare tra il figlio
minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita
della presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto
avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere
esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene
alla sua frequenza e alla sua durata (DTF 139 I 315 consid. 2.2, 140 I 145
consid. 3.2; 144 I 91 consid. 5.1). Il diritto di visita tra un genitore ed un
figlio non deve infatti essere necessariamente esercitato ad un ritmo bi-
mensile e può essere ugualmente organizzato in maniera compatibile a dei
soggiorni in paesi differenti (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.1; 140 I 145 con-
sid. 3.2 e relativo riferimento; 139 I 315 consid. 2.2; 120 Ib 22 consid. 4a).
La giurisprudenza costante del Tribunale federale prevede che un diritto
più favorevole all'interessato – tale da far passare in secondo piano l'inte-
resse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stra-
nieri e d'immigrazione – può sussistere nel caso in cui vi siano legami fa-
miliari particolarmente intensi da un punto di vista affettivo ed economico,
qualora questa relazione non potrebbe essere mantenuta in ragione della
distanza tra il paese di residenza dei minori rispetto a quello del genitore
non titolare dell'autorità parentale ed a condizione che il richiedente abbia
fatto prova di un comportamento irreprensibile in Svizzera (cfr. DTF 144 I
91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 e relativi riferi-
menti). Queste condizioni devono essere apprezzate complessivamente e
devono fare l'oggetto di una ponderazione globale degli interessi
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Pagina 21
(cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2). Nell'esame della proporzionalità della mi-
sura (art. 8 par. 2 CEDU) si deve anche tenere conto dell'interesse supe-
riore del fanciullo di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori
(cfr. art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
[CDF, RS 0.107]), ricordando tuttavia che tale elemento non risulta prepon-
derante rispetto agli altri e che l'art. 3 CDF non accorda un diritto ad un
bambino o ad uno dei genitori di entrare e soggiornare in Svizzera preva-
lendosi del ricongiungimento familiare (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.4).
Per quanto riguarda l'esistenza di un legame affettivo particolarmente in-
tenso, il Tribunale federale ha precisato che per lo straniero che intende
invocare l'art. 8 CEDU senza tuttavia aver mai ottenuto un permesso di
soggiorno in Svizzera, un diritto di visita usuale – ovvero due weekend al
mese e la metà delle vacanze scolastiche – non risulta sufficiente per am-
mettere l'esistenza di un legame affettivo particolarmente forte, ma è ne-
cessario stabilire delle relazioni personali di un'intensità particolare con il
bambino in questione (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.1). Il legame econo-
mico è invece ritenuto particolarmente forte quando lo straniero versa ef-
fettivamente al figlio delle prestazioni finanziarie nella misura decisa dalle
istanze giudiziarie civili (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.2 e 139 I 315 con-
sid. 3.2). L'Alta Corte federale ha tuttavia ammesso che è necessario di-
stinguere la situazione nella quale lo straniero non contribuisce al mante-
nimento del bambino in quanto non autorizzato a lavorare da quella in cui
lo straniero non fa alcuno sforzo per trovare un impiego (cfr. DTF 144 I 91
consid. 5.2.2 e relativi riferimenti). Riguardo alla possibilità di esercitare il
diritto di visita dal Paese d'origine dello straniero, la giurisprudenza ha sta-
bilito che per evitare che si tratti unicamente di una possibilità teorica, la
stessa deve essere esaminata concretamente tenendo conto dell'età degli
interessati, dei mezzi finanziari, delle tecniche di comunicazione e dei
mezzi di trasporto a disposizione così come la distanza tra i due luoghi di
residenza. L'impossibilità pratica al mantenimento di una relazione è con-
siderata adempiuta qualora il paese d'origine dello straniero al beneficio di
un diritto di visita sia molto distante dalla Svizzera (ad esempio il Messico;
cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.3 e 139 I 315 consid. 3.1). Infine, il Tribunale
federale ha stabilito che non può essere ritenuto un comportamento irre-
prensibile in Svizzera qualora vi siano, nei confronti dello straniero dei mo-
tivi di allontanamento, sia sul piano penale o della legge sugli stranieri (cfr.
DTF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3).
11.3.3 Passando ora al caso in disamina, il Tribunale rileva anzitutto che
F._______ – 10 anni – è stata riconosciuta quale rifugiata a titolo derivato
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Pagina 22
in applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi ed è stata ammessa provvisoria-
mente in Svizzera (cfr. dossier N [...]). Di conseguenza, ella dispone, de
facto, di un diritto di soggiorno in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2-
6.4).
Dalle risultanze processuali, si evince poi che F._______ vive con la madre
dal suo arrivo in Svizzera nel (…) 2013 e non ha mai più vissuto con il
padre qui ricorrente. L'insorgente non dispone inoltre né dell'autorità pa-
rentale né della custodia della figlia, ragione per cui egli intrattiene rapporti
con la bambina soltanto nell'ambito del diritto di visita conferitogli. Di prin-
cipio dunque, il suo diritto di visita può essere esercitato dall'estero e non
necessita della presenza dell'interessato in Svizzera.
È tuttavia necessario determinare se nel caso in disamina non vi siano cir-
costanze speciali (legame affettivo economico particolarmente intenso, im-
possibilità di mantenimento della relazione in ragione della distanza tra i
due Paesi e comportamento irreprensibile) dalle quali può essere dedotto
un diritto più favorevole all'interessato. Con decisione del 5 dicembre 2018
l'Autorità regionale di Protezione (…) di Q._______ ha riformato il diritto di
visita tra padre e figlia dalle due ore settimanali sorvegliate ad un incontro
al mese, dal sabato mattino alla domenica sera, in forma libera (cfr. deci-
sione dell'ARP […] del […] dicembre 2018). Per i passaggi in consegna di
F._______ i genitori fanno capo al Punto d'incontro di (…) di Q._______
(cfr. ibidem). Altresì, il divieto d'entrata nell'abitazione della figlia intimato
all'insorgente è tuttora in vigore (cfr. atto A41: verbale d'udienza del
12 marzo 2014). La madre della bambina risulta dunque nella fattispecie
essere il suo genitore di riferimento per quanto attiene la sua cura e la sua
educazione. A fronte di tali elementi, il Tribunale ritiene che i legami tra il
ricorrente e la figlia non possono essere ritenuti come particolarmente forti
dal profilo affettivo dal momento che il diritto di visita di cui beneficia l'inte-
ressato è alquanto limitato e non corrisponde agli standard usuali (un wee-
kend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche). Lo stesso
può essere rilevato per quanto concerne il legame economico, invero non
risulta dagli atti, né è stato provato in alcun modo dall'insorgente, che egli
provveda, rispettivamente contribuisca, al mantenimento della figlia, pur
essendo stato autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa. Per quanto ri-
guarda la possibilità di mantenimento della relazione in ragione della di-
stanza tra la Svizzera e l'Afghanistan il Tribunale rileva quanto segue. An-
zitutto, il rientro del ricorrente nel suo Paese d'origine non comporterebbe
l'interruzione di ogni legame con la figlia, rimanendo infatti possibili contatti
telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici e visite mediante
brevi soggiorni. A questo proposito, le difficoltà economiche esposte nel
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memoriale ricorsuale, che a mente dell'insorgente renderebbero impossi-
bili i suoi eventuali viaggi di soggiorno in Svizzera, risultano essere mere
allegazioni di parte, non supportate da alcun elemento concreto a sostegno
del fatto che egli, una volta rientrato in Afghanistan, non potrebbe disporre
di entrate sufficienti per esercitare tale diritto di visita, eventualmente chie-
dendo l'adattamento delle modalità di esercizio all'Autorità regionale di pro-
tezione competente.
Alla luce di un apprezzamento complessivo e globale delle suesposte cir-
costanze – ed in particolare vista l'assenza di legami sufficientemente
stretti e vissuti sia dal profilo affettivo che economico – e pur tenuto conto
dell'interesse superiore della bambina di poter crescere a stretto contatto
con entrambi i genitori, il Tribunale non riconosce l'esistenza di circostanze
speciali che permettano di dedurre un diritto più favorevole al ricorrente. Di
conseguenza, nel caso in disamina, non risulta sproporzionato pretendere
che l'interessato eserciti il suo diritto di visita dall'estero, regolando le mo-
dalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza ed alla sua durata.
11.3.4 Visto tutto quanto precede, l'art. 8 CEDU non è da considerarsi in
specie ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato.
11.4 Ne consegue pertanto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor-
gente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrl in
relazione con l'art. 44 LAsi.
12.
12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro,
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le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità
d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
12.3 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, co-
desto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan,
già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo
umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è a tal punto
grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esisten-
ziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale
D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento,
in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria,
dovuta alla situazione di incertezza ed ai molti attentati, che la situazione
umanitaria, in particolare dovuta all'arrivo di un alto numero di rifugiati in-
terni, si sono nettamente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale
D-5800/2016 consid. 8). Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontana-
mento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a
meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze perso-
nali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni
di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di
procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sen-
tenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche
DTAF 2011/7). Per quanto concerne la rete sociale, essa deve essere in
grado di offrire adeguati alloggio, assistenza così come aiuto per una rein-
tegrazione sociale ed economica (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016
consid. 8.4.1).
12.4 Nel caso in esame l'interessato si è dichiarato originario della città di
Kabul. L'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta di regola
inesigibile. Occorre però verificare se, nel caso specifico, vi siano un in-
sieme di circostanze particolari favorevoli che possano eccezionalmente
rendere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in linea con la giurispru-
denza succitata (cfr. consid. 12.3).
Va a tal proposito rilevato che il ricorrente è giovane e non ha persone
dipendenti a carico né in Svizzera come neppure nel suo paese d'origine,
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non essendoci segnatamente tra le evenienze alcun elemento a sostegno
di un contributo economico da parte del ricorrente verso la figlia F._______.
Inoltre, si può partire dal presupposto che nel periodo antecedente all'e-
spatrio egli abbia vissuto per lungo tempo nella capitale, ovvero per dicias-
sette anni, con diverse persone appartenenti alla sua schiera parentale (cfr.
atto A10, p.to 1.07 segg., pag. 3 seg.). A Kabul avrebbe pure frequentato
le scuole sino alla decima classe, disponendo quindi di una buona forma-
zione, come pure vi avrebbe esercitato un'attività lucrativa quale sarto e
come atleta professionista di wrestling (cfr. atto A10, p.ti 1.17.04 e 1.17.05).
Inoltre avrebbe anche una discreta esperienza quale gestore di un piccolo
negozio di sartoria, avendone posseduto uno per circa un anno in Afghani-
stan (cfr. atto A32, D9, pag. 3 e D12 seg., pag. 5 seg.) e quale autista, pro-
fessione esercitata per otto mesi durante il suo soggiorno in Grecia (cfr.
atto A10, pag. 9). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giuri-
sprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute.
12.5 Sennonché, l'insorgente contesta l'esigibilità di un suo allontana-
mento verso Kabul sulla base del fatto che non disporrebbe di alcuna rete
sociale in loco che possa garantirgli un adeguato sostentamento e aiuto,
oltre che egli si troverebbe tutt'ora in cura psichiatrica, con regolari colloqui
con un terapeuta ed assumerebbe la terapia farmacologica di cui ha pro-
dotto il certificato corrispondente.
12.5.1 Al riguardo della rete sociale, è d'uopo constatare che dalle dichia-
razioni fornite durante le audizioni federali, risulta che a Kabul vivano la
madre, un fratello, due sorelle, come pure numerosi zii e zie materni e pa-
terni (cfr. atto A10, p.to 3.01, pag. 6; atto A29, D44 segg., pag. 7). Inoltre
l'insorgente manterrebbe dei contatti telefonici regolari con la madre a Ka-
bul (cfr. atto A29, D66 seg., pag. 8 seg.), che gli avrebbe pure riferito che i
suoi familiari sarebbero in grado di assicurarsi il loro mantenimento esi-
stenziale (cfr. atto A29, D72, pag. 9). Pertanto, sono identificabili nelle di-
chiarazioni del ricorrente, a differenza di quanto affermato in sede ricor-
suale, sufficienti indizi che lascino dedurre la presenza di una dimora come
pure di un sostegno economico e famigliare presente nella capitale, luogo
di ultimo domicilio del ricorrente prima dell'espatrio, adeguati e sufficienti ai
sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 12.3).
12.5.2 Circa la situazione personale dell'interessato, occorre rilevare come
non emerga in specie nemmeno la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici. Invero, per quanto riguarda sia la patologia or-
topedica al ginocchio destro, sia per le cefalee recidivanti di cui risulta sof-
frire A._______, come pure l'eventuale trattamento per possibile adenoma
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ipofisario emorragico, egli avrà la possibilità di accedere ad un trattamento
medico in patria. Invero, per tali disturbi, i quali si evincono dalla documen-
tazione medica agli atti (cfr. atto A50, in particolare rapporto medico del Dr.
med. T._______ del 13 giugno 2016), l'insorgente non segue attualmente
alcun trattamento specifico. Tuttavia, se necessario, quest'ultimo, potrà
eventualmente essere iniziato e proseguito presso uno dei diversi centri
ospedalieri presenti nella capitale Kabul (cfr. ad esempio: l'Ali Abad Tea-
ching Hospital o il Maiwand Teaching Hospital presso l'ospedale universi-
tario di scienze mediche di Kabul, che offrono servizi di endocrinologia,
radiologia e ortopedia; cfr. e
, consultati da ultimo il 30.09.2019).
Stesso discorso vale per le eventuali problematiche psichiatriche di cui sof-
frirebbe l'insorgente, e sopraggiunte soltanto successivamente alla deci-
sione avversata (cfr. in particolare rapporto medico del Dr. med. T._______
del 13 giugno 2016, che non cita alcun disturbo psichiatrico conosciuto,
atto A50), che si denota non sono a tutt'ora state documentate malgrado la
riserva espressa in tal senso da parte dell'insorgente nelle sue osserva-
zioni del 31 marzo 2018, di cui potrà essere proseguito il trattamento in
patria. Altresì, giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere
un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
Non vi sono inoltre altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allonta-
namento, in quanto il ricorrente, giunto su suolo elvetico il 28 novem-
bre 2013, non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera. La
circostanza allegata in sede ricorsuale che l'insorgente avrebbe richiesto
un'autorizzazione per poter esercitare un'attività di ausiliario all'Ufficio della
migrazione competente, producendo la relativa decisione agli atti, non è
atta a modificare tale valutazione.
12.6 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta
pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44
LAsi).
13.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi-
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione
con l'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente dispone di un passaporto afghano
e che egli, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni docu-
mento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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Pagina 27
14.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 20 settem-
bre 2016.
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 20 settem-
bre 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: