B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4563/2016
Sen t en z a d e l 5 ago s t o 20 16
Composizione
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…)
Eritrea,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 4 luglio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
14 aprile 2016,
l’audizione sulle generalità del 20 aprile 2016 (di seguito: verbale) nella
quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa un’eventuale eva-
sione della domanda d’asilo tramite una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferi-
mento in Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 4 luglio 2016, notificata il 19 luglio 2016 (cfr. risultanze processuali),
mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento
dell'interessato verso l’Italia,
il ricorso del 25 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 26 luglio 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il
quale il ricorrente ha concluso all’accoglimento del ricorso e alla restitu-
zione degli atti di causa all’autorità inferiore per l’esame materiale in Sviz-
zera della domanda d’asilo, in subordine per completamento dell’istruttoria
ed alla concessione dell’effetto sospensivo; ha altresì presentato una do-
manda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ri-
petibili,
il provvedimento del 26 luglio 2016 con il quale il Tribunale ha sospeso
provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
29 luglio 2016,
lo scritto del 26 luglio 2016 (data d’entrata. 28 luglio 2016) con allegato la
procura in originale,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che, nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge)
ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enu-
merato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati
all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Re-
golamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerar-
chia dei criteri),
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che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato mem-
bro (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare in
Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale, pag. 7),
che tale circostanza è stata confermata dalla consultazione dell’unità cen-
trale del sistema europeo «EURODAC» dal quale risulta che l’interessato
è stato interpellato a due riprese il 9 aprile ed il 10 aprile 2016 a C._______
(Italia),
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che il 2 maggio 2016, la SEM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di presa in carico fondata sull’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III,
che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine
previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l’Italia ha tacitamente
riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo
in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell’Italia è in principio data,
che il ricorrente indica tuttavia che la competenza della trattazione della
domanda d’asilo sarebbe della Svizzera in quanto la compagna ed il figlio
sarebbero in Svizzera e beneficerebbero dell’asilo,
che innanzitutto, va rilevato che la procedura d’asilo della compagna e del
figlio è tuttora pendente; che di conseguenza l’art. 9 Regolamento Dublino
III non è applicabile; che pertanto, va analizzato se l’art. 10 Regolamento
Dublino III trova applicazione nella fattispecie,
che ai sensi dell’art. 10 Regolamento Dublino III – disposizione diretta-
mente applicabile (cfr. sentenza del TAF E-6513/2014 del 3 dicembre 2015
[prevista per la pubblicazione] consid. 5.4) – se un familiare di un richie-
dente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione in-
ternazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione
di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a
detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale de-
siderio per iscritto,
che giusta l’art. 2 lett. g Regolamento Dublino III rientrano nella nozione di
“familiari” i soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente – purché essa
sia già costituita nel paese di origine – ed in particolare, il coniuge del ri-
chiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una
relazione stabile – qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interes-
sato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel qua-
dro della normativa sui cittadini di paesi terzi – nonché i figli minori di tali
coppie o del richiedente – a condizione che non siano coniugati e indipen-
dentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le
definizioni del diritto nazionale,
che secondo l’art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono equiparati ai
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coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile
a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di fami-
liari e parenti sono rette dal Regolamento Dublino III,
che nel caso in disamina, la presenza in Svizzera della compagna non ha
alcuna incidenza sulla competenza dell’Italia; che in effetti, il ricorrente non
è sposato con la compagna poiché ella è ancora sposata con un altro uomo
(cfr. verbale, pag. 3); che tali allegazioni corrispondono alle informazioni in
possesso del Tribunale dal Sistema d’informazione centrale sulla migra-
zione (SIMIC); che invero, la compagna D._______ (N […]) risulta ancora
essere coniugata,
che inoltre, non vi sono indizi per ritenere una relazione stabile; che essi –
stando alle dichiarazioni dell’insorgente, tuttavia in nessun modo confer-
mate dalla compagna – hanno convissuto in totale appena un anno e
mezzo in Patria essendo egli ogni mese per una settimana al servizio mili-
tare e tenuto conto dei due mesi in cui non ha ricevuto un congedo dal
servizio militare ed i due mesi in Sudan (cfr. verbale, pagg. 7 e 8); che tale
durata non risulta essere sufficiente,
che anche ritenuto il fatto che egli sia il padre del bambino della compagna,
allegazione peraltro non sostenuta da alcun elemento probatorio, ciò non
è sufficiente a qualificare la relazione tra il ricorrente e la compagna come
una relazione stretta ed effettiva, considerato inoltre che, al momento della
domanda d’asilo, egli non aveva ancora mai visto il bambino (cfr. verbale,
pag. 9),
che inoltre, essi sono espatriati in momenti diversi dall’Eritrea (cfr. verbale,
pag. 7) e dalle allegazioni inerenti ai motivi d’asilo egli ha indicato che se
fosse rimasto in patria sarebbe finito in prigione rovinando la sua vita,
quella di sua figlia, dei suoi fratelli e sorelle, non menzionando la compagna
ed il figlio non ancora nato (cfr. verbale, pag. 8),
che per di più una volta in Sudan, ella avrebbe dovuto rimanerci poiché
incinta, mentre lui avrebbe dovuto recarsi a Dubai (cfr. verbale, pag. 6); che
tuttavia, ella è partita senza informarlo recandosi in Libia (cfr. ibidem); che
tale avvenimento, costituisce un indizio essenziale che porta il Tribunale a
dubitare dell’esistenza di una relazione stabile; che neppure la spiegazione
fornita in sede ricorsuale può indurre il Tribunale ad una diversa valuta-
zione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione,
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che neppure la presenza del figlio in Svizzera ha alcuna incidenza sulla
competenza dell’Italia; che dall’art. 2 let. g Regolamento Dublino III non è
chiaro se il figlio del richiedente rientra in generale nella nozione di fami-
liare, oppure se è dipendente da una relazione stabile dei genitori; che tut-
tavia, tale questione può essere lasciata aperta poiché il figlio è nato in
Svizzera (cfr. verbale, pag. 5); che in casu, pertanto, la condizione della
costituzione della famiglia già nel paese di origine non è nella fattispecie
adempiuta e di conseguenza il richiedente non può essere ritenuto un fa-
miliare del figlio ai sensi del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza del TAF
E-2231/2015 del 23 giugno 2015 consid. 8.4),
che di conseguenza, l’art. 10 Regolamento Dublino III non è applicabile
nella fattispecie e la competenza dell’Italia è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che invero, la CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 no-
vembre 2014, 29217/12, § 114, ha peraltro espressamente indicato che la
situazione attuale dell’Italia non è comparabile alla situazione della Grecia
constatata nella sentenza M.S.S contro Belgio e Grecia del 21 gen-
naio 2011, 30696/09,
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
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che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che l’insorgente in sede ricorsuale censura una violazione dell’unità della
famiglia e dell’art. 8 CEDU; che con ciò fa riferimento alla clausola di so-
vranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente
all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno
svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se
"motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della do-
manda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III, un altro Stato sa-
rebbe competente per il trattamento della domanda,
che innanzitutto il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la proce-
dura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio suscettibile di
dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del
divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi
obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità cor-
porale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe
di essere respinto in un tale paese,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di
essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che in secondo luogo, per quanto attiene all’unità della famiglia, per i con-
cubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta
l’art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a “vita familiare” te-
nendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della
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stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Srife Ygit
contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii;
DTF 137 I 113 consid. 6.1),
che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra
due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una com-
ponente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure desi-
gnata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 con-
sid. 3.3.2),
che per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo
straniero deve non soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed
effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima ab-
bia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF
2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi rife-
rimenti),
che in casu, essendo la procedura d’asilo della compagna e del figlio an-
cora pendente, essi non dispongono di un diritto di presenza assicurato in
Svizzera,
che indipendentemente dal diritto di presenza assicurato in Svizzera, come
già ritenuto sopra (cfr. pag. 6), la relazione tra il ricorrente e la compagna
non risulta essere stretta ed effettiva,
che lo stesso vale per la relazione con il figlio; che invero, oltre a non aver
fornito alcun elemento a sostegno della sua presunta paternità, quand’an-
che fosse ritenuta, egli non ha comunque riconosciuto formalmente il figlio
e lo conosce da appena tre mesi; che pertanto la relazione non può essere
ritenuta intatta ed effettiva,
che in conclusione, con il trasferimento dell'interessato verso l’Italia il Tri-
bunale non ravvede una violazione dell'art. 8 CEDU,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l‘Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino
III,
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che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
pronunciando nel contempo il suo trasferimento verso l’Italia conforme-
mente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l‘Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 26 luglio 2016 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Sebastiana Stähli
Data di spedizione: