Corte IV
D-4569/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 luglio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4569/2008
Fatti:
A.
Il 2 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, d'essere espatriato in settembre 2007, oppure
in gennaio 2008, per il timore d'essere ucciso dalla famiglia d'una
ragazza svana, con cui ha avuto una relazione, non essendo lui stesso
d'etnia svana. Si sarebbe recato in Turchia legalmente, usando il suo
passaporto, per poi entrare illegalmente in Grecia, dove sarebbe
rimasto per circa quattro mesi e mezzo. In seguito, sarebbe giunto in
Italia con una nave in una città a lui sconosciuta ed infine sarebbe
entrato in Svizzera il 2 giugno 2008.
B.
L'8 luglio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 9 luglio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito, l'accordo dell'asilo e, in via
sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Il 22 luglio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare
un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali,
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato
versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del
22 luglio 2008).
Pagina 2
D-4569/2008
E.
Il 31 luglio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
Pagina 3
D-4569/2008
lato, ha ritenuto siccome inconsistenti e contraddittorie le allegazioni
decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Il ricorrente si
sarebbe contraddetto sul periodo d'espatrio, allegando, nell'audizione
sulle generalità, che sarebbe espatriato in gennaio 2008, mentre,
nell'audizione federale diretta, nel mese di settembre 2007. Inoltre,
secondo l'UFM, sarebbe grave questa contraddizione, in quanto
l'insorgente avrebbe vissuto a Kutaisi per due settimane, oppure per
quattro mesi, dopo aver saputo che i familiari della sua ragazza lo
cercavano per ucciderlo. L'autorità inferiore ha infine considerato non
necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha dichiarato, in sostanza, che non gli sarebbe
possibile presentare documenti d'identità, perché dovrebbe rifarli,
dopo averli distrutti, prima della sua entrata in Grecia per il timore
d'essere rinviato in Georgia. Inoltre, il ricorrente ha allegato che
sarebbe necessario la sua presenza fisica in Georgia, per farsi
rilasciare nuovi documenti d'identità. Peraltro, ha asserito che si
dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto
rischierebbe la sua vita in Georgia per il disonore da lui causato agli
Svani.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
Pagina 4
D-4569/2008
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli all'inoltro della
sua domanda d'asilo. In particolare e se del caso, il ricorrente avrebbe
potuto recarsi ad una rappresentanza del suo Paese in Svizzera per il
rilascio di documenti d'identità nuovi. Non v'è, pertanto, ragione di
ritenere che, se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi
per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità,
detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
Pagina 5
D-4569/2008
minima consistenza, in sostanza, per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che il ricorrente in sede di ricorso non s'è espresso in
relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM
per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della
procedura di prima istanza. Ciò non può che comprovare la
conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del
ricorrente. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inconsistenti e contraddittorie, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
Pagina 6
D-4569/2008
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008 negoziato tramite
l'Unione Europea, da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
12.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
Pagina 7
D-4569/2008
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il
31 luglio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 8
D-4569/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 31 luglio 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 9