B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4579/2012
S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Robert Galliker,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...), alias
B._______, nata il (...),
Sri Lanka,
patrocinata dall'Avv. Gabriel Püntener,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 luglio 2012 / N (...).
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Fatti:
A.
La richiedente, di etnia tamil, è nata a C._______ (Jaffna) dove ha vissuto
fino al 1996. In seguito ha vissuto nei distretti di Mullaitivu e Kilinochchi.
Dal (...) al (...) 2009 ha vissuto in un campo a D._______ nel distretto di
Vavuniya, dopodiché ha alloggiato presso lo zio a E._______ (Vavuniya)
fino al momento dell'espatrio, avvenuto il (...) 2011 (verbale di audizione
del 24 maggio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3 e 8 nonché verbale
di audizione del 9 gennaio 2012 [di seguito: verbale 2], pagg. 10 seg.).
Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato che in patria si sarebbe trovata
in pericolo a causa della sua passata attività di giornalista presso (...) del-
le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) F._______ e che in caso di
rimpatrio temerebbe di essere arrestata (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2,
pagg. 3 e 14). Nell'ambito di (…), non si sarebbe occupata solo di (…) no-
tizie sul conflitto, riferendo di caduti ed eroi di guerra, ma anche d'infor-
mare la popolazione sulle concrete situazioni di pericolo, indicando ad
esempio le zone da evitare in ragione dell'avanzare dei conflitti e fornen-
do consigli per la salute. Avrebbe anche rappresentato gli avvenimenti
tramite brevi racconti e, mentre l'esercito avrebbe tentato, tramite la sua
attività di propaganda, di fuorviare l'opinione della popolazione,
F._______ avrebbe informato su quanto realmente accadeva. L'interessa-
ta avrebbe lavorato con i nomi d'arte "G._______" (scelto in quanto nome
all'anagrafe della sorella) e " H._______". Il 19 maggio 2009 sarebbe sta-
ta internata, come gli altri suoi familiari, al campo militare di D._______,
dove sarebbe stata interrogata più volte a settimana. Un giorno sarebbero
giunti presso la sua tenda degli agenti dei servizi segreti, che le avrebbe-
ro posto delle domande sulla sorella (all'anagrafe) G._______. Gli agenti
le avrebbero ordinato di riferire alla sorella di presentarsi l'indomani; ella
avrebbe seguito l'invito presentandosi all'interrogatorio, al quale ne sa-
rebbero seguiti numerosi altri. Il nome "G._______" sarebbe risultato so-
spetto agli agenti in ragione dell'attività della ricorrente svolta sotto tale
nome d'arte e, il fatto che la sorella G._______ fosse nata nel (...), con-
frontato con il periodo di attività della richiedente (in arte) G._______ qua-
le giornalista dal (...) al (...), li avrebbe confusi. La sorella, sotto la pres-
sione dei maltrattamenti subiti, avrebbe dichiarato che sarebbe stata la ri-
chiedente ad avere lavorato per (...). Un membro del CID [Criminal Inve-
stigation Division] l'avrebbe quindi prelevata e in seguito sarebbe stata
sottoposta a vari interrogatori, durante i quali sarebbe stata ripetutamente
picchiata. In particolare le sarebbero state poste domande sui suoi
ex superiori e colleghi nonché sulla localizzazione di (...). In un'occasione
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le avrebbero indicato un uomo di piccola statura e di pelle scura chieden-
dole se lo avesse già visto prima; lei avrebbe smentito e a seguito di ciò
sarebbe stata picchiata sotto gli occhi dei suoi familiari e di altre persone.
Inoltre, dopo avere risposto negativamente alla domanda se al campo
avesse riconosciuto degli ex collaboratori di (...), sarebbe stata picchiata
sui fianchi, violenza che le avrebbe procurato la cicatrice che ella ha mo-
strato in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo. Sarebbe stata rilascia-
ta dal campo il (...) 2009, illegalmente, in cambio dei gioielli della madre
(cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pagg. 3-5 e 10).
La richiedente ha anche allegato che, durante la sua attività per (...), a-
vrebbe ricevuto dei riconoscimenti da (...) delle LTTE I._______ per le sue
capacità e per i suoi servizi, che avrebbe fornito facendo importanti sacri-
fici e affrontando situazioni di pericolo, dimostrando una grande perseve-
ranza (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 9).
Ella ritiene che in caso di rimpatrio verrebbe subito fermata. Infatti, sia i
militari, sia dei rappresentanti dei servizi segreti, sia degli ex membri delle
LTTE che oggi starebbero dalla parte delle autorità srilankesi, chiedereb-
bero informazioni sulla richiedente ai familiari, i quali vivrebbero quindi
sotto pressione. Sarebbe anche successo che dei civili, fingendosi preoc-
cupati, avrebbero cercato di avere informazioni sul suo conto dalla fami-
glia. Addirittura, i suoi nipotini avrebbero riferito che la maestra di scuola
avrebbe chiesto loro dove si trovasse la zia e se l'avessero sentita al tele-
fono (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 11).
A sostegno della sua domanda ha fornito i seguenti mezzi di prova:
dei cd-rom contenenti delle immagini raffiguranti il momento in cui
la richiedente avrebbe ricevuto i riconoscimenti da parte di
I._______, un servizio concernente l'uccisione della sua collega
J._______, un breve film in cui l'interessata (...), delle registrazioni
audio nonché dei filmati (...);
delle fotocopie di un articolo, rappresentante il logo delle LTTE, di
data ignota e in lingua tamil, contenente un'immagine della pre-
miazione della richiedente da parte di I._______ e una foto di
gruppo, nonché una lista includente il suo nome d'arte
"G._______";
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un articolo del 6 agosto 2009 scaricato dal sito di TamilNet
intitolato "Details emerge on Tamil media
workers killed in Vanni";
un documento dall'intestazione "(...)" datato del (...), attestante l'o-
spedilazzazione dell'interessata avvenuta il (...);
un documento dall'intestazione "(...)" datato del (...), attestante il
domicilio della richiedente a K._______ (Kilinochchi);
un "Affidavit" del giudice di pace L._______ di K._______ West
(Kilinochchi) datato del (...);
copia dei certificati di morte dei due fratelli.
B.
Con decisione dell'UFM del 30 luglio 2012, notificata all'interessata il
3 agosto 2012 (cfr. atto A 18/1), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessata pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'e-
secuzione dell'allontanamento medesimo.
C.
In data 3 settembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di en-
trata: 5 settembre 2012), la ricorrente è insorta contro la decisione
dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) chiedendo (qui di seguito tradotto dall'atto di ricorso re-
datto in lingua tedesca):
1) la completa visione degli atti, in particolare gli originali o una copia
dei cd-rom da ella consegnati in procedura di prima istanza non-
ché l'accordo di un termine per completare il ricorso successiva-
mente alla completa visione degli atti;
2) l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti all'autorità infe-
riore per violazione dell'obbligo di motivare;
3) l'annullamento della decisione nonché il rinvio degli atti all'UFM
per la determinazione completa e corretta dei fatti rilevanti e per
una nuova valutazione nel merito;
4) subordinatamente, l'annullamento della decisione impugnata, il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione
dell'asilo;
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5) in via ancor più sussidiaria, l'annullamento della decisione limita-
tamente ai punti 4 e 5 e la constatazione dell'inesigibilità, rispetti-
vamente dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento;
6) l'accordo, al patrocinatore, di un termine ragionevole per produrre
una nota dettagliata per l'attribuzione di un'indennità a titolo di
spese ripetibili.
Il tutto con protesta di spese e ripetibili. Ella ha anche chiesto di essere
informata circa il giudice incaricato dell'istruzione della procedura, rispet-
tivamente sulla composizione del collegio giudicante.
A sostegno del gravame l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un cd-rom
contenente un (…) della richiedente e ha chiesto l'accordo di un termine
per inoltrare ulteriori mezzi di prova, in particolare un cd-rom con alcuni
contributi ancora reperibili della sua attività di giornalista. Nel caso in cui
si dubitasse delle sue passate attività giornalistiche e dell'attuale pericolo
personale sussistente in patria, la ricorrente ha chiesto un termine sup-
plementare per inoltrare dei (…) ancora presenti in Internet e che il signor
M._______ (N [...]), il quale avrebbe in passato lavorato presso lo stesso
(...), venga interrogato quale testimone o, in via sussidiaria, che venga
accordato un termine per la produzione di una testimonianza scritta giu-
sta l'art. 12 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
Ha inoltre allegato numerosi articoli e rapporti circa la situazione vigente
nello Sri Lanka. Tali mezzi di prova, come altri documenti riguardanti la si-
tuazione generale del Paese prodotti nel corso della procedura, verranno
ripresi nei considerandi qualora rilevanti per l'esito della vertenza.
D.
Con decisione incidentale del 7 settembre 2012, il Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– entro il 24 settembre 2012 a
copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inos-
servanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, e ha respinto la
richiesta tendente a fissare un termine per introdurre una nota d'onorario.
Nella stessa decisione il Tribunale ha reso noto alla ricorrente la compo-
sizione del collegio giudicante e ha comunicato che avrebbe deciso sulle
ulteriori richieste in prosieguo di causa.
E.
Con invio del 24 settembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'in-
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sorgente ha chiesto l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e
del relativo anticipo, allegando una copia della decisione del Servizio ri-
chiedenti asilo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cantone
Ticino) di accoglimento della prestazione assistenziale nonché una nota
d'onorario.
F.
Con decisione incidentale del 3 ottobre 2012 il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo e ha assegnato
all'UFM un termine per la risposta al ricorso giusta l'art. 57 cpv. 1 PA.
G.
Con risposta del 4 ottobre 2012, l'UFM ha confermato quanto ritenuto nel-
la sua decisione del 30 luglio 2012.
H.
Con ordinanza del 9 ottobre 2012, il Tribunale ha trasmesso alla ricorren-
te una copia delle osservazioni del 4 ottobre 2012 dell'UFM invitandola a
inoltrare un'eventuale replica entro il 24 ottobre 2012.
I.
Con replica del 24 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
di entrata: 25 ottobre 2012), la ricorrente ha reiterato le sue allegazioni ri-
corsuali del 3 settembre 2012 e, oltre a diversi nuovi documenti circa la
situazione vigente nel suo Paese di provenienza, ella ha prodotto un cd-
rom contenente dei documenti (...) nonché una lista Excel con le relative
spiegazioni, chiedendo che, nel caso in cui venissero messi in dubbio la
sua passata attività quale giornalista nonché i pericoli risultanti da questa
circostanza, (...) dal Tribunale in presenza sua e di un interprete qualifica-
to.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribu-
nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dal-
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la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in
quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non pre-
veda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella sua decisione, l'UFM ha ritenuto che fosse in linea di principio
data per acquisita la credibilità dei fatti esposti, ritenendo tuttavia che non
vi fossero elementi atti a giustificare un timore oggettivamente fondato
della richiedente di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti le
autorità srilankesi, al corrente della passata attività dell'interessata per
(...), nel (...) del 2009 l'avrebbero rilasciata dal campo in cui era trattenuta;
questo dimostrerebbe che non la sospettavano di essere impegnata in
maniera importante a favore delle LTTE. Il fatto che ciò sia potuto avveni-
re unicamente dietro versamento di un importo di denaro [recte: conse-
gna dei gioielli della madre], non cambierebbe nulla alla valutazione del
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caso in esame. Infatti, stando a quanto allegato dalla stessa richiedente,
rilasci con simili modalità sarebbero stati usuali e le autorità srilankesi sa-
rebbero perfettamente al corrente di queste pratiche; se davvero fossero
stati nutriti dei sospetti nei confronti dell'interessata di legami di rilievo con
le Tigri tamil, ella sarebbe stata tenuta sotto sorveglianza e non sarebbe
stata certo sistemata in un campo dal quale era possibile essere rilasciati
dietro pagamento. Secondo l'UFM, la richiedente non sarebbe peraltro
mai stata membro delle LTTE, ma avrebbe unicamente lavorato presso
(...) in qualità di semplice impiegata. Le autorità sarebbero a conoscenza
dell'esistenza di persone di origine tamil forzate a collaborare con le Tigri
e, in principio, non condannerebbero più queste persone. In aggiunta, l'in-
teressata non avrebbe mai praticato giornalismo di opposizione ma si sa-
rebbe unicamente occupata di cultura, di rendiconti di guerra, della se-
gnalazione di pericoli e di reportage sui caduti e sugli eroi di guerra. Infi-
ne, il fatto che dopo il rilascio dal campo la richiedente abbia potuto risie-
dere in patria per un ulteriore anno e mezzo senza riscontrare problemi,
indurrebbe a considerare che non sia perseguitata e che non siano i mo-
tivi di fuga invocati ad essere all'origine della sua partenza.
L'UFM ha quindi osservato che, quando le dichiarazioni sui motivi d'asilo
palesemente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, ci si possa esimere dall'esaminarne la verosimi-
glianza. A questo proposito l'Ufficio ha nondimeno ritenuto che l'allegazio-
ne secondo cui l'interessata continuerebbe a essere cercata presso il suo
domicilio a K._______ risulterebbe poco credibile visto che durante la
permanenza al campo non è stata arrestata e addirittura è stata rilasciata.
Inoltre, le dichiarazioni concernenti l'assenza di documenti d'identità sa-
rebbero contraddittorie. Infatti, durante l'audizione sui motivi d'asilo, a-
vrebbe dichiarato di avere perso la carta d'identità in occasione di un
bombardamento durante le ultime fasi della guerra, mentre in occasione
dell'audizione sulle generalità avrebbe dichiarato di averla persa nel 2011
a Kilinochchi. Tuttavia, secondo le dichiarazioni della stessa richiedente,
a quall'epoca ella si sarebbe nascosta a casa dello zio materno nei pressi
di Vavuniya. Anche il fatto che l'interessata non fosse in grado d'indicare il
momento esatto in cui i suoi familiari avrebbero lasciato il campo di
D._______, risulta poco credibile. Questi elementi solleverebbero alcuni
dubbi sulla veridicità di tali allegazioni e nemmeno i mezzi di prova pro-
dotti sarebbero atti a modificare questa valutazione, in quanto non con-
sentirebbero di dedurre delle minacce concrete per l'interessata. In parti-
colare, la stampa, incompleta, dell'articolo pubblicato su TamilNet sull'as-
sassinio di giornalisti nella regione di Vanni, non corroborerebbe l'ipotesi
dell'esistenza di una situazione di persecuzione concreta per l'interessata
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a causa della sua carriera giornalistica; peraltro, la richiedente non vi sa-
rebbe menzionata esplicitamente. Nemmeno l'articolo recante il logo delle
LTTE, che cita il nome d'arte della richiedente, sarebbe atto a dimostrare
una minaccia concreta, tanto più che la richiedente stessa avrebbe reso
nota pubblicamente la sua attività, il che escluderebbe una persecuzione
ai sensi della LAsi. Per quanto attiene ai mezzi di prova concernenti
J._______, l'UFM ritiene che la ricorrente non possa dedurre delle perse-
cuzioni per sé stessa facendo riferimento alla collega. Infine, i restanti
mezzi di prova allegati si riferirebbero a circostanze non direttamente le-
gate ai motivi di fuga invocati dall'interessata. L'UFM ha quindi ritenuto
che le dichiarazioni della richiedente non soddisfacessero le condizioni ri-
chieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi e
pertanto non le ha concesso l'asilo.
3.2
3.2.1 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato che, successivamente alla rela-
tiva richiesta, l'UFM non le avrebbe spedito i cd-rom da ella consegnati,
incorrendo in una violazione del diritto di visionare gli atti. Inoltre, l'Ufficio
non avrebbe esaminato accuratamente le sue allegazioni, con conse-
guente violazione dell'obbligo di motivare e, quindi, del diritto di essere
sentito. In particolare, l'autorità inferiore non avrebbe analizzato la portata
del suo ruolo quale giornalista; le avrebbe negato una funzione di rilievo
definendola una semplice impiegata e, allo stesso tempo, avrebbe trala-
sciato di esaminare attentamente il contenuto dei mezzi di prova prodotti.
Ella ha anche osservato che agli atti non si troverebbe alcun accenno a
eventuali rapporti concernenti la situazione nel suo Paese di provenienza,
mancanza che avrebbe impedito all'autorità inferiore di riconoscere il suo
profilo di rilievo quale ex giornalista vicina al movimento delle Tigri. È per
queste ragioni che l'UFM sarebbe incorso in una violazione del diritto di
essere sentito e avrebbe accertato in modo incompleto e inesatto i fatti ri-
levanti. Peraltro, non le sarebbe stato concesso il diritto di essere sentito
in merito alle discrepanze nelle sue dichiarazioni circa i documenti d'iden-
tità. Nell'ambito di una nuova valutazione, l'UFM dovrebbe procedere a
una nuova audizione dell'interessata sulla sua attività di giornalista non-
ché sulla portata di questo ruolo e dovrebbe servirsi di rapporti sulla si-
tuazione attuale nel Paese, in particolare circa le persecuzioni nei con-
fronti di persone già attive nel giornalismo, visto che i rapporti considerati
nella DTAF 2011/24, sulla quale si appoggia la decisione dell'UFM, risali-
rebbero al 2010 e da allora la situazione sarebbe cambiata.
3.2.2 Quanto ai motivi d'asilo, l'insorgente ha in particolare reiterato quan-
to affermato in sede di audizione; dal (...) al (...) avrebbe (...) delle LTTE
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F._______, sostenendo in questo modo il movimento delle Tigri. Per il suo
servizio ben apprezzato, nel (...) sarebbe stata personalmente onorata da
(...). Sarebbe a causa di questo profilo di rilievo che sarebbe stata arre-
stata e tutt'oggi ricercata dalle forze dell'ordine in patria. Nel gravame, la
ricorrente ha puntualizzato che se nel campo di D._______ non è stata
subito identificata quale importante collaboratrice di F._______, ciò sa-
rebbe da ricondurre unicamente al fatto che solo il suo nome d'arte, non
quello all'anagrafe, sarebbe stato di dominio pubblico e che, appena finita
la guerra, il campo sarebbe stato molto affollato e la situazione caotica.
Nondimeno, una volta identificata, sarebbe stata ripetutamente interroga-
ta e sarebbe stata rilasciata dal campo unicamente corrompendo i militari.
Il fatto poi che abbia potuto restare ancora un anno e mezzo in patria,
presso lo zio, sarebbe da ricondurre solo alla fortuna e in alcun modo es-
sere considerato come un elemento atto a negare la presenza di perse-
cuzioni. In caso di rimpatrio, ella teme in particolare di essere posta da-
vanti alla scelta tra l'obbligo di fare della propaganda (...) vicini alle forze
governative e il rischio di venire uccisa. Nella sua decisione, l'UFM non
avrebbe riconosciuto, nell'ottica del pericolo di future persecuzioni, la rile-
vanza del profilo della richiedente, la quale avrebbe diffuso l'informazione
per conto delle LTTE.
A questo riguardo la ricorrente ha menzionato delle informazioni tratte dai
vari rapporti che ha allegato quali mezzi di prova, in particolare circa la si-
tuazione di pericolo in patria per le persone già attive nei media nonché
l'attitudine delle autorità in patria di controllare la popolazione tamil per
timore di un risorgimento delle attività delle LTTE, eliminando le persone
scomode. Non solo gli ex quadri del movimento si troverebbero in perico-
lo, ma anche persone che vi hanno avuto un legame minore. Inoltre, se-
condo la stessa giurisprudenza del Tribunale definita nella DTAF 2011/24,
la richiedente, già attiva per anni quale giornalista per conto delle LTTE,
sarebbe da considerare appartenente ai gruppi di persone particolarmen-
te a rischio di persecuzioni. In conclusione, la richiedente ritiene che, visti
i sistematici controlli della popolazione tamil di rientro in patria, le autorità
d'immigrazione potrebbero sicuramente avere visione delle informazioni
sul suo conto. Di conseguenza, ella verrebbe già arrestata e interrogata
all'aeroporto, incorrendo in un concreto pericolo di essere torturata e di
subire altre conseguenze imprevedibili. Anche se all'aeroporto dovesse
poi essere rilasciata, sussisterebbe comunque il rischio, visto il procedere
delle forze dell'ordine, di subire violenza o di venire uccisa successiva-
mente.
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3.3 Tramite la risposta del 4 ottobre 2012, l'UFM ha ritenuto che il ricorso
non contenesse nuovi fatti o mezzi di prova atti a giustificare una diversa
valutazione del caso. Tramite lo stesso scritto l'Ufficio ha informato di ave-
re, in stessa data, ritornato alla ricorrente i cd-rom consegnati durante la
procedura di prima istanza. Circa le allegazioni sulla situazione nel Paese
e sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ha confermato
quanto ritenuto nella sua decisione del 30 luglio 2012.
3.4 Con replica del 24 ottobre 2012, nella quale la ricorrente ha reiterato
le sue allegazioni ricorsuali, ella ha anche confermato di avere ricevuto i
menzionati cd-rom in originale da parte dell'UFM e ha informato di averli
nuovamente inoltrati allo stesso Ufficio. Ha inoltre ritenuto che oggi vi sa-
rebbero delle nuove circostanze determinanti per quanto concerne l'am-
missibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, allegando che
le persone di etnia tamil rimpatriate correrebbero il rischio di essere e-
sposte a trattamenti inumani e menzionando alcuni estratti dei rapporti
prodotti.
4.
Il Tribunale tratterà dapprima le censure formali della ricorrente, le quali,
se date le condizioni, potrebbero indurre a una cassazione della decisio-
ne impugnata giusta l'art. 61 PA.
4.1 Giusta l'art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA, nella proce-
dura d'asilo va applicato il principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b
LAsi e 49 lett. b PA), il quale trova tuttavia i suoi limiti nell'obbligo di colla-
borare del richiedente l'asilo (art. 8 LAsi e art. 13 PA). Secondo tale prin-
cipio, l'autorità è tenuta ad accertare in modo completo ed esatto i fatti ri-
levanti. Vi è un accertamento incompleto dei fatti allorquando l'autorità
tralascia di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti per la
decisione; inesatto quando una decisione viene pronunciata sulla base di
una fattispecie scorretta, in particolare quando la rilevanza di un fatto vie-
ne a torto esclusa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 con relativi riferimenti).
4.2 Il diritto di essere sentito trova concretizzazione negli art. 29-33 PA. Si
tratta del diritto all'audizione preliminare da parte dell'autorità (art. 30 e
30a PA), all'audizione sulle allegazioni della controparte che paiono im-
portanti (art. 31 PA), all'esame delle allegazioni rilevanti prodotte (art. 32
PA) nonché all'ammissione di prove offerte dalla parte se risultano idonee
a chiarire i fatti (art. 33 PA). Le specifiche componenti del diritto di essere
sentito possono anche essere direttamente tratte dall'art. 29 cpv. 2 della
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Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101).
Il diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce gli
aspetti essenziali per un processo equo (cfr. MARKUS SCHEFER, Grundre-
chte in der Schweiz, 4. ed, Berna 2008, pagg. 846 segg.; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013,
n. 67; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit con-
stitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2. ed., Berna 2006,
n. 1305 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo 2010, n. 1672 segg.). In partico-
lare si tratta del diritto a un'audizione preliminare, che garantisce all'inte-
ressato di prendere parte alla determinazione dei fatti rilevanti. Inoltre vi è
l'obbligo delle autorità ad analizzare accuratamente le allegazioni delle
parti, considerandole nella decisione; da ciò deriva infine l'obbligo per le
autorità, statuito dall'art. 35 cpv. 1 PA, di motivare la decisione (cfr. DTF
123 I 31 consid. 2c; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1333 segg.;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 214-216; SCHEFER, op. cit., pag. 846).
La motivazione di una decisione deve permettere alla persona interessata
di avere conoscenza dei fatti e delle norme di diritto determinanti per l'au-
torità giudicante. In questo modo il ricorrente deve avere la possibilità di
impugnare efficacemente la decisione (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; FELIX
UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER [edit.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, n 10 e 17 ad art 35; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,
n. 1333 seg.).
Preliminarmente, quanto alla negata visione degli atti, il Tribunale consta-
ta che la richiedente, nella sua replica alla risposta dell'UFM, ha informato
di avere nel frattempo avuto accesso ai cd-rom richiesti. La relativa do-
manda, includente l'accordo di un termine per completare il ricorso, è
quindi divenuta priva di oggetto, come anche la richiesta di un termine
supplementare per l'inoltro di un cd-rom con i suoi contributi giornalistici
ancora reperibili, in quanto nel frattempo depositato agli atti. Per il resto, il
Tribunale osserva che dagli atti risulta che la richiedente sia stata interro-
gata in modo completo sui suoi motivi d'asilo. Ella ha infatti avuto la pos-
sibilità di raccontare in modo dettagliato la sua attività di giornalista non-
ché i problemi riscontrati con le forze dell'ordine (cfr. verbale 2, pagg. 3-
13), per il che i verbali di audizione, unitamente ai mezzi di prova conse-
gnati dall'interessata, sono da ritenere una base sufficiente per pronun-
ciare una decisione circa la presenza di persecuzioni ai sensi della LAsi,
D-4579/2012
Pagina 13
rispettivamente di un timore oggettivamente fondato di essere esposta a
simili pregiudizi. Quanto all'assenza agli atti di rapporti concernenti il Pae-
se di provenienza, il Tribunale ritiene che ciò non può di per sé portare a
sostenere che l'autorità inferiore non se ne sia servita per l'emanazione
della decisione. Questa circostanza da sola non può quindi portare ad
ammettere che l'UFM abbia accertato in modo incompleto i fatti rilevanti.
Nondimeno, il Tribunale riconosce che l'affermazione dell'UFM secondo
cui l'interessata non avrebbe praticato un giornalismo di opposizione sia
sbrigativa; infatti, nella stessa decisione l'Ufficio ha ritenuto che la stessa
riferisse di eroi caduti in guerra, quando dal contesto risulta chiaro che
con "eroi" intendesse i combattenti delle Tigri. Peraltro l'autorità inferiore,
nella sua decisione e nella risposta al ricorso, non sembra avere appro-
fondito la tematica dei giornalisti quale categoria particolarmente soggetta
a persecuzioni e ciò nonostante il Tribunale avesse inserito detta catego-
ria nei gruppi di persone esposte a rischi di persecuzione in caso di rim-
patrio (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8.2). Tuttavia, il Tribunale non ravvisa
una violazione del diritto di essere sentito e di conseguenza non ritiene
che gli atti siano da rinviare all'autorità inferiore. Infatti, l'insorgente ha po-
tuto impugnare efficacemente la decisione nel suo ricorso, con il quale ha
peraltro prodotto numerosi rapporti concernenti la situazione generale nel
suo Paese di origine, in particolare in relazione ai diritti umani, ai pericoli
specifici per le persone di etnia tamil nonché sulle persecuzioni nei con-
fronti di giornalisti. In aggiunta, alla luce dell'esaustività delle dichiarazioni
che ha avuto modo di rilasciare all'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che la nuova audizione reclamata dalla ricorrente sia da ritenere super-
flua, considerata anche la completezza delle allegazioni nel ricorso e nel-
la replica alla risposta dell'UFM.
In assenza quindi di una violazione dell'obbligo di un accertamento esatto
e completo dei fatti rilevanti, nonché del diritto di essere sentito, il Tribu-
nale ritiene che siano raccolti tutti gli elementi per decidere nel merito e la
richiesta di rinviare gli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione
nel merito va respinta.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone
che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pre-
giudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero
D-4579/2012
Pagina 14
hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
5.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti al-
legati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della
loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dub-
bio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente
l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano
svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma
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Pagina 15
in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclu-
sa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire
oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consoli-
dano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della
verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve
ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insie-
me e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari,
quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi rife-
rimenti).
5.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insor-
gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza,
prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenu-
ta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6;
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
6.
6.1 Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'UFM ha negato la rilevan-
za dei fatti esposti ai sensi dell'art. 3 LAsi, dando tuttavia in linea di prin-
cipio accertata la credibilità dei fatti esposti, come espressamente dichia-
rato nella sua decisione. Sebbene l'Ufficio abbia formulato delle riserve
circa la plausibilità delle allegate ricerche presso il suo domicilio, abbia ri-
levato delle contraddizioni nelle dichiarazioni circa il possesso di docu-
menti d'identità e abbia considerato poco credibile il fatto che la richieden-
te non fosse in grado di indicare il momento esatto in cui i familiari aves-
sero lasciato il campo, lo stesso Ufficio ha considerato verosimile la lunga
attività della richiedente per F._______, l'internamento al campo nel 2009
nonché gli interrogatori e i maltrattamenti subiti.
Circa le riserve formulate dall'Ufficio sulle veridicità dei fatti addotti, il
Tribunale osserva che, come suesposto (cfr. consid. 5.2), quando
l'autorità è chiamata a statuire sulla verosimiglianza, essa non può basare
la sua argomentazione su delle divergenze di dettaglio, delle ipotesi o
delle estrapolazioni ma, al contrario, deve procedere a un apprezzamento
globale dei fatti addotti ponderando gli elementi contrari e quelli a favore
della verosimiglianza del racconto. Nel caso di specie, nell'ambito di un
apprezzamento globale, il Tribunale ritiene che quanto allegato in merito
al rilascio dal campo e le successive ricerche presso il domicilio, soddisfi
le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Infatti il fatto che sia
stata rilasciata dal campo, peraltro illegalmente, corrompendo i militari
con i gioielli della madre (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 8), non è sufficiente per
concludere all'inverosimiglianza delle ricerche che avrebbero seguito
D-4579/2012
Pagina 16
presso il suo domicilio, considerato anche che, subito dopo il rilascio della
richiedente, alla madre, allora ancora al campo, sarebbe stato in
continuazione chiesto dove si trovasse la figlia, domanda alla quale
avrebbe risposto che sarebbe stata prelevata per un interrogatorio e non
sarebbe in seguito più tornata (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Nemmeno il
fatto che la richiedente non abbia saputo indicare con esattezza la data
del rilascio dal campo dei suoi familiari può indurre a contestare la
plausibilità di quanto addotto, considerato in particolare che, dal momento
in cui ella stessa è stata rilasciata, non avrebbe più intrattenuto contatti
con essi, che avrebbe ripreso unicamente dopo essere espatriata (cfr.
verbale 2, pag. 7).
Alla luce delle dichiarazioni dettagliate e coerenti della richiedente circa la
sua attività di giornalista per (...) delle LTTE e dei pregiudizi di
conseguenza subiti, il Tribunale ritiene che la contraddizione circa le
circostanze della perdita del documento d'identità non possa, nell'ambito
di un apprezzamento globale, indurre a mettere in questione la plausibilità
dei motivi di asilo addotti.
6.2 Il Tribunale tratterà quindi la rilevanza ai sensi dell'asilo della fattispe-
cie di seguito riassunta, dandone per accertata la verosimiglianza.
Dal (...) al (...) la richiedente ha lavorato (...) di F._______ e ha (...) infor-
mativi di (...) tamil. In particolare ha (...) notizie sulla guerra e si è occupa-
ta d'informare la popolazione su come proteggersi dai pericoli. Nei suoi
(...) ha anche (...) informazioni in contrasto con la propaganda dell'eserci-
to. Ha pure informato sugli avvenimenti tramite (...) (cfr. verbale 2, pagg. 3
e 10). Durante detta attività ha inoltre (...), presente agli atti, (...) (cfr. ver-
bale 2, pag. 2). Nel (...) è stata onorata da (...) delle LTTE per le sue ca-
pacità, il suo impegno e il suo coraggio nello svolgimento dell'attività, du-
rante la quale ha rischiato la vita (cfr. verbale 2, pag. 10 nonché filmato e
articolo agli atti). Nel (...) del 2009 è stata catturata e condotta al campo
militare di D._______; qui la sua identità quale ex dipendente di (...) è sta-
ta scoperta e, a seguito di ciò, è stata sottoposta a vari interrogatori, du-
rante i quali è stata maltrattata e invitata a fornire informazioni circa detta
attività (cfr. verbale 2, pagg. 3-5). Nel (...) del 2009 ha corrotto i militari
consegnando loro i gioielli della madre, anche lei detenuta al campo as-
sieme ad altri familiari e ha potuto così essere rilasciata. In seguito si è
nascosta a casa dello zio materno nel distretto di Vavuniya per un anno e
mezzo, fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg., 8 e 11).
Durante questo periodo, diverse persone tra cui la polizia, membri dell'e-
sercito e dei servizi segreti, ex sostenitori delle LTTE in seguito schieratisi
D-4579/2012
Pagina 17
dalla parte del governo, come anche normali cittadini, si sarebbero di
continuo presentati al domicilio della richiedente nel distretto di Kilino-
chchi, chiedendo informazioni sul suo conto ai suoi familiari, nel frattempo
anch'essi rilasciati dal campo (verbale 2, pagg. 6 e 11 seg.).
6.3
6.3.1 Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribuna-
le ha constatato un miglioramento nel Paese dal profilo della sicurezza e
della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del
2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare
delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori
da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di mi-
gliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi
profughi, di fare rientro ai propri villaggi e anche la libertà di movimento,
grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello
Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e
stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle
regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE
durante la guerra civile (cfr. ibidem, consid. 7.1-7.6 e relativi riferimenti).
Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti inter-
venuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischio
di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente
esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine
della guerra civile restano sospettate di legami con le LTTE o di essere
sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1),
giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibi-
dem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani
(cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera so-
spettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come
anche le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibi-
dem, consid. 8.4 e 8.5).
6.3.2 Sulla questione di un eventuale rischio di trattamenti contrari alle di-
sposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) per i
Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka si è ripetu-
tamente chinata la Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte
EDU]. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal
principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sotto-
posto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se
nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'inte-
ressato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano ave-
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Pagina 18
re interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio,
la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro – sospetto
o certo – delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un or-
dine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la
firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il recluta-
mento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di
cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota
quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identi-
tà, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di paren-
tela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto
che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a co-
stituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta
nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione
anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. ibidem,
consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
6.3.3 Il Tribunale ritiene che la richiedente, vista l'attività svolta in patria
durante la guerra, disponga di un profilo critico ai sensi della giurispru-
denza citata. Ella ha infatti, durante questi anni, trasmesso alla popola-
zione un'informazione vicina al movimento delle LTTE. A questo riguardo,
il Tribunale ritiene incoerente la posizione dell'UFM secondo cui la richie-
dente non avrebbe praticato un giornalismo di opposizione. Infatti, come
riportato nella stessa decisione, ella avrebbe riferito di "eroi di guerra" e,
come manifestamente riconoscibile dal contesto, con questa espressione
non intendeva certo i caduti dell'esercito, ma i combattenti tamil deceduti
nella loro battaglia per l'indipendenza. Inoltre, come suesposto, ella ha al-
legato di avere informato su quanto realmente sarebbe successo per con-
trastare la propaganda dell'esercito, dichiarazione che l'UFM non ha con-
testato. A tale riguardo va considerato che questo Tribunale ha ritenuto,
nella sua giurisprudenza, che lo Sri Lanka rimane, anche dopo la fine del
conflitto, un Paese pericoloso per i giornalisti indipendenti, indicando che
secondo la classifica della libertà di stampa di Reporter senza frontiere
del 2010, lo stesso Paese occupava il 158° posto su un totale di
178 paesi (cfr. ibidem, consid. 8.2 e relativo riferimento). Nella stessa
classifica, aggiornata al 2013, lo Sri Lanka è ulteriormente sceso, al 162°
posto su un totale di 179 paesi (cfr. RSF: Press Freedom Index 2013,
, visitato il
10 ottobre 2013). Inoltre, la richiedente ha (...). Ciò rientrava nel contesto
della sua attività in cui, tramite vari mezzi mediatici, cercava di mostrare
le crudeltà subite dalla popolazione tamil da parte dell'esercito. Proprio in
ragione di questi servizi nonché dell'impegno e del coraggio dedicatovi,
ella è stata anche onorata da (...) del movimento, fatto ben noto anche a
D-4579/2012
Pagina 19
chi l'ha interrogata durante la sua permanenza al campo militare (cfr. ver-
bale 2, pag. 5). A causa di queste circostanze, ella è stata perseguitata.
Infatti nel campo, come suesposto, una volta identificata è stata sottopo-
sta ad interrogatori subendo forti maltrattamenti, dei quali porta ancora
una cicatrice. Inoltre, dopo il rilascio (illegale), è stata di continuo ricercata
e, se non fosse rimasta nascosta per l'ultimo periodo trascorso in patria o
se non fosse espatriata ella avrebbe rischiato, in tutta verosimiglianza, di
essere esposta ad ulteriori atti persecutori. Oltre a ciò, il Tribunale
relativizza la posizione dell'UFM secondo cui il fatto che ella abbia potuto,
dopo il rilascio, risiedere in patria per un ulteriore anno e mezzo indistur-
bata, indurrebbe a considerare che non sia perseguitata. Infatti, è proprio
perché si è nascosta, tanto da interrompere i contatti con i suoi familiari,
che non sarebbero riusciti a trovarla e, comunque, durante questo perio-
do la madre, al domicilio, sarebbe stata sollecitata in continuazione (cfr.
verbale 2, pagg. 7 e 11). Il Tribunale ritiene che, in caso di rimpatrio,
sussiste il concreto rischio che ella possa essere riconosciuta in ragione
della sua passata attività e identificata come persona con un legame di
rilievo con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8); di conseguenza, ai sensi della
giurisprudenza citata, vi è ragione di ammettere un timore fondato di
persecuzioni in un futuro prossimo. In aggiunta, ella presenta anche una
cicatrice a seguito dei maltrattamenti subiti, circostanza alla quale l'UFM,
nella sua decisione, non ha dato alcun rilievo, ma che potrebbe
rappresentare, assieme al fatto di avere presentato una domanda d'asilo
all'estero, un ulteriore fattore di rischio al momento del rientro in patria
(cfr. ibidem, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
7.
In ragione di tutto quanto esposto e in linea con la prassi definita nella
decisione di principio DTAF 2011/24 del 27 ottobre 2011, il Tribunale ritie-
ne che la ricorrente disponga di un profilo a rischio, in ragione del quale vi
sia da partire dal principio che in tutta probabilità, in caso di rimpatrio, ella
possa essere classificata quale persona scomoda a causa di tutto quanto
visto e riferito durante la sua attività mediatica. Visto quanto precede, il
Tribunale ritiene che, oltre alle persecuzioni subite in patria, vi sia da
ammettere un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LA-
si. Di conseguenza, non vi è più ragione di entrare nel merito delle ulterio-
ri censure ricorsuali e nemmeno del contenuto dei rimanenti documenti
prodotti dalla ricorrente quali mezzi di prova. I motivi addotti soddisfano le
condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi
e, considerata l'assenza di motivi di esclusione, visto in particolare che
non vi sono i presupposti per imputare alla richiedente atti reprensibili
giusta l'art. 53 LAsi, le va accordato l'asilo in Svizzera (art. 49 LAsi).
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Pagina 20
8.
Considerato quanto precede, il ricorso accolto, la decisione dell'UFM del
30 luglio 2012 è annullata e l'autorità inferiore è chiamata ad accordare
l'asilo in Svizzera alla ricorrente (art. 49 LAsi).
9.
Visto l'esito della causa, le richieste formulate circa l'eventualità in cui il
Tribunale avesse dovuto dubitare di quanto addotto, ovvero di (...) in pre-
senza dell'interessata e di un interprete qualificato, di procedere a un'au-
dizione del signor M._______ quale testimone nonché l'accordo di un
termine supplementare per l'inoltro di ulteriori mezzi di prova, rispettiva-
mente della testimonianza scritta del signor M._______, sono divenute
senza oggetto.
10.
10.1 Considerato l'esito della procedura, non si prelevano spese proces-
suali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
La parte vincente ha diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili per le
spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 cpv. 1 PA in
combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella nota particolareggiata
delle spese inoltrata il 24 settembre 2012, il rappresentante della ricorren-
te ha fatto valere un carico di lavoro di 17.89 ore (a CHF 240.–) e spese
di CHF 55.10. Ciò implicherebbe un ammontare delle ripetibili, imposta
sul valore aggiunto (IVA) inclusa, di CHF 4 696.60. Il Tribunale ammette
la necessità di un dispendio relativamente elevato di risorse per la produ-
zione del ricorso, completo di vari mezzi di prova. Tuttavia, un dispendio
di tempo di 17.89 ore da parte del patrocinatore del richiedente, versato
in materia d'asilo, risulta eccessivo, in particolare in considerazione delle
molteplici ripetizioni sia nell'esposizione dei fatti, sia nel riportare le infor-
mazioni generali concernenti la situazione nel Paese. La richiesta d'in-
dennità a titolo di spese ripetibili per un totale di CHF 4 696.60 va dunque
ridotta e, anche in considerazione dell'ulteriore dispendio di lavoro a se-
guito della replica del 24 ottobre 2012, con la quale l'insorgente non ha
prodotto alcuna nota d'onorario (cfr. art. 14 TS-TAF) è fissata a
CHF 2 800.– (cfr. art. 10 cpv. 2 TS-TAF).
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(dispositivo alla pagina seguente)
D-4579/2012
Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 30 luglio 2012 è annullata. All'UFM è richiesto
di concedere l'asilo alla ricorrente.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 2 800.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: