Corte IV
D-4582/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...)
ex-Serbia e Montenegro (Cossovo),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del
22 dicembre 2004 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4582/2006
Fatti:
A.
Il 3 dicembre 2004, l'interessato, di etnia albanese, originario di
B._______ (ex Serbia e Montenegro, attualmente città situata sul
territorio del Cossovo) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 13 e 15 dicembre 2004), di essere sempre vissuto a
B._______ e di avere lasciato il suo Paese il (...) in direzione della
Svizzera – dove sarebbe arrivato il (...) – per sfuggire ad un gruppo di
ignoti, i quali lo avrebbero voluto sequestrare in cambio di denaro e lo
avrebbero percosso, ferito ed infastidito più volte a causa della sua
amicizia con un gruppo di zingari. Egli ha inoltre espresso il timore di
essere ucciso qualora tornasse in Patria e la paura che possa
accadere qualcosa anche ai suoi familiari.
B.
Tramite decisione del 22 dicembre 2004, notificata all'interessato il
giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento A8/1), l'allora Ufficio
federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto
la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (Serbia e
Montenegro), nonché verso il Cossovo, siccome legita, esigibile e
possibile.
C.
Il 19 gennaio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata su tale aspetto e la concessione dell'ammissione
provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 7 marzo 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il
gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la
summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare, entro il 22 marzo 2005, un anticipo di CHF 600.-
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a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto
anticipo.
E.
Il 21 marzo 2005, l'autore del gravame ha tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
F.
Tramite decreto d'accusa del (...), cresciuto in giudicato il (...), il
ricorrente è stato ritenuto colpevole di circolazione senza
assicurazione RC, abuso di targhe, contravvenzione alla Legge
federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup, RS 812.121) e ripetuta contravvenzione alla Legge
federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40), e
condannato ad una pena pecuniaria di CHF 1'600.- sospesa
condizionamente per due anni e ad una multa di CHF 500.-
G.
Tramite decreto d'accusa del (...), cresciuto in giudicato il (...), il
ricorrente è stato nuovamante ritenuto colpevole di contravvenzione
alla LStup e condannato ad una multa di CHF 300.-.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Dal 1° gennaio 2007 il TAF giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di
ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il
giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
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1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti.
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie
ed insostenibili e quindi inverosimili le dichiarazioni del ricorrente su
punti essenziali della sua domanda d'asilo. In particolare, il richiedente
avrebbe reso versioni discordanti circa le circostanze (numero di
aggressori, orario) della prima allegata aggressione alla sua persona.
Lo stesso dicasi per le ulteriori due aggressioni subite. Incompatibili tra
loro sarebbero peraltro le sue dichiarazioni in merito alla collocazione
temporale delle tre aggressioni subite in relazione al momento
dell'espatrio. L'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'insorgente
non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la
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qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, in relazione all'ammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM, data l'impossibilità di
riconoscere la qualità di rifugiato, ha considerato inapplicabile il
principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e
costatato l'assenza di indizi d'esposizione concreta ad una pena o un
trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101). Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la
situazione politica del Paese d'origine (Serbia e Montenegro) e
tantomeno quella del Cossovo, né altri motivi relativi alla persona del
richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero
all'esecuzione del suo allontanamento in detti Paesi.
6.2 Nel gravame, il ricorrente indica che i fatti recenti al suo ricorso
dimostrerebbero quanto pericolosa sarebbe la situazione in Cossovo,
dove vigerebbe una situazione di violenza generalizzata e dove gli
albanesi si opporrebbero alla presenza dei serbi e viceversa. Pertanto,
egli ritiene che il suo allontanamento verso il suo Paese d'origine
sarebbe da considerarsi come non ragionevolmente esigibile.
7.
7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
7.2 L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nella regione
della ex-Serbia e Montenegro, attuale Cossovo, è da considerarsi
ammissibile se non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che la medesima possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
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degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Ritenuta segnatamente la crescita in giudicato della decisione
dell'UFM in merito alla qualità di rifugiato del ricorrente ed alla
concessione dell'asilo, dagli atti di causa non è dato rilevare alcun
elemento secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di
rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
7.3
7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
In Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
7.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...), ha
frequentato le scuole elementari e dispone di esperienza lavorativa
quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2004 [di seguito
verbale audizione II] pag. 2/D3-7), rispettivamente quale (...) (cfr.
verbale d'audizione del 13 dicembre 2004 [di seguito verbale
audizione I] pag. 2). Inoltre, egli dispone di una rete familiare in Patria,
ritenuto segnatamente che vi risiedono per lo meno i (...) e (...) (cfr.
ibidem pag. 2). D'altronde, il ricorrente non ha altresì preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un
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esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. Inoltre, l'art. 29 cpv. 1 della
legge cossovara sulla nazionalità (legge n. 03/L 034 del 20 febbraio
2008, entrata in vigore il 15 giugno 2008), prevede che sono
considerati cittadini cossovari coloro che in data 1° gennaio 1998
disponevano della nazionalità iugoslava e che avevano, in tale data, il
loro domicilio sul territorio attuale del Cossovo. Tale è il caso per il
ricorrente: egli, infatti, è nato e sempre vissuto a B._______ (cfr.
verbale audizione I pag. 1 e verbale audizione II pag. 3/D20), luogo
situato, il 1° gennaio 1998, sull'allora territorio dell'Unione di Serbia e
Montenegro (che sostituì la Repubblica federale di Iugoslavia nel
1992), e, in data attuale, facente parte della Repubblica del Cossovo
(di cui la Svizzera ne ha riconosciuta l'indipendenza il 27 febbraio
2008). Egli, pertanto, potrà prevalersi della nazionalità cossovara per
ritornare nel luogo dove è nato e dove ha avuto, unitamente alla
famiglia, il suo ultimo domicilio. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale ed
economico nel suo Paese d'origine.
In aggiunta, il soggiorno del ricorrente nel nostro Paese non
costituisce una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento.
Infatti, egli è arrivato in Svizzera da giovane adulto quasi (...) ed ha
trascorso nel nostro Paese poco più di cinque anni. Ha pertanto
trascorso gran parte della sua vita in Cossovo, in particolare i periodi
dell'infanzia e dell'adolescenza. Viste segnatamente le due condanne
avvenute nel (...) non si può certo ammettere che egli si sia intergrato
in Svizzera, nonostante vi abbia svolto, come risulta dagli atti,
un'attività lavorativa. Pertanto, non v'è motivo di ritenere che egli, in
caso di allontanamento dal nostro Paese, subirà uno sradicamento
culturale importante, ritenuto altresì che il suo grado d'integrazione dal
profilo socioculturale è maggiore in Cossovo che in Svizzera. Infine,
nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo più di
cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se egli si trovi in una
grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel
frattempo abrogata (RU 2007 5488), legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli
abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi (RU 2006 4745-4767) come pure l'art. 33
OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo
Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone
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rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per
conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente
esula dall'ambito procedurale del caso di specie.
7.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.
In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
9.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.- versato da quest'ultimo il
21 marzo 2005.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono compensate con l'anticipo spese di 600.- CHF versato dal
ricorrente in data 21 marzo 2005.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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