Corte IV
D-4590/2006/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
con approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliere Carlo Monti;
A._______, Togo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 gennaio 2005 / N [....].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4590/2006
Fatti:
A.
L'interessato, originario del Togo, il quale ha risieduto, a suo dire, da
ultimo a B._______ dal febbraio 2003 al 7 novembre 2004 (cfr. verbale
d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 1), ha presentato domanda
d'asilo in Svizzera il 28 novembre 2005.
Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori rappre -
saglie da parte delle autorità statali e dal Generale C._______, Mi -
nistro della Difesa e dei Veterani. Avrebbe fatto da intermediario ad un
suo amico nigeriano, il quale comprava merce a D._______, negli Emi-
rati Arabi Uniti, presentandolo al Ministro. In data 10 luglio 2004, si sa-
rebbero incontrati per inoltrare un'ordinazione di merce. Dopo aver ri -
cevuto la somma di denaro, l'amico dell'interessato si sarebbe recato a
D._______ per acquistare la merce richiesta, ma non sarebbe più rien-
trato. Il 17 agosto 2004, mentre l'interessato non si trovava nella sua
dimora, la polizia sarebbe andata a casa sua per arrestarlo. Appena
giuntovi, egli sarebbe stato preso e condotto alla stazione di polizia.
Dopo esser stato interrogato infruttuosamente in merito al suo amico,
la polizia avrebbe iniziato a maltrattarlo fisicamente. In seguito sareb-
be stato trasferito alla prigione di B._______, nella quale sarebbe ri-
masto per circa tre mesi. Tuttavia, grazie all'aiuto di suo fratello l'avreb -
bero rilasciato. Inoltre, ha dichiarato che il fatto di essere membro del
partito Union des Forces du Changement (UFC) avrebbe peggiorato la
sua situazione, in quanto avrebbe fatto il doppio gioco con il partito
Rassemblement du peuple togolais (RPT), circostanza per cui le auto-
rità statali ed il signor E._______ avrebbero cercato di perseguirlo a
maggior ragione. Sarebbe quindi espatriato in data 7 novembre 2004
ed avrebbe raggiunto la Svizzera il 28 novembre 2004.
A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato
quali mezzi di prova una convocazione della gendarmeria e una tesse-
ra di membro del partito UFC.
B.
Con decisione del 5 gennaio 2005, l'Ufficio federale della migrazione
(in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda
d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dal-
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la Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, sicco-
me lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 4 febbraio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi alla
già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito:
CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della de-
cisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria con-
giuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
La CRA, con ordinanza del 7 marzo 2005, ha autorizzato il ricorrente a
soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha respinto
la suddetta domanda d'assistenza giudiziaria. Inoltre, ha invitato l'in-
sorgente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumi -
bili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso,
in caso di mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 29 marzo 2005, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo ri -
chiesto.
F.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) è subentrato alla CRA.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio -
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980
1718), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA)
sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
3.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fe-
derale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del -
la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sen-
tenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
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4.
Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente. Ai sensi dell'art. 111a
cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti.
5.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi -
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
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essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile non-
ché in più punti povero di dettagli, impreciso, stereotipato,
contraddittorio e privo di qualsiasi elemento capace di avvalorare il
racconto del richiedente concernente i suoi motivi d'asilo. In
particolare, non avrebbe saputo fornire una descrizione esaustiva del
suo periodo di detenzione, limitandosi a dichiarare che lo avrebbero
messo in prigione assieme agli altri e che vi sarebbero state delle
visite in occasione delle quali avrebbe potuto uscire. Inoltre,
mancherebbero nella sua narrazione i dettagli tipici ed individuali che
una persona sarebbe in grado di allegare se realmente rinchiusa in un
luogo di detenzione nel lasso di tempo descritto dall'interessato.
Peraltro, nella prima audizione, avrebbe dichiarato di aver notato la
perquisizione della sua dimora allorquando sarebbe tornato a casa,
mentre nella seconda audizione avrebbe asserito che il signor T. glielo
avrebbe fatto capire quando l'avrebbero portato nel suo ufficio. Si sa-
rebbe altresì contraddetto sulla data del suo rilascio affermando nella
prima audizione che sarebbe avvenuto il 7 novembre 2004 per poi in-
dicare il 5 novembre 2004. Per di più, avrebbe dapprima affermato di
essere entrato in campagna elettorale nel suo Paese non sapendo
come risarcire il signor T. ed avrebbe in seguito allegato di aver riflettu-
to su come ripagare il medesimo e di non essere uscito di casa data la
vergogna. Per quanto riguarda i documenti depositati dal richiedente,
l'autorità inferiore li ha ritenuti quali insufficienti a dimostrare i suoi mo -
tivi d'asilo. Difatti, la convocazione della gendarmeria dimostrerebbe
solamente la convocazione dell'interessato per necessità d'inchiesta
giudiziaria, ma non ne emergerebbe esplicitamente il motivo per il
quale sarebbe stato chiamato a presentarsi presso la brigata. Di con-
seguenza, l'interessato potrebbe non essere stato convocato in merito
ai motivi esposti dallo stesso circa la sua domanda d'asilo. Inol tre,
anche la tessera di membro del partito UFC mostrerebbe soltanto la
sua appartenenza a tale partito, ma non l'allegata persecuzione che
ne deriverebbe. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
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6.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe tenuto conto degli elementi a suo
favore e che quelli a suo sfavore non lo sarebbero affatto. Nondimeno,
ha sostenuto che il suo racconto sarebbe verosimile. In particolare, il
ricorrente avrebbe riportato a sufficienza i dettagli circostanziali della
sua detenzione abusiva. Le domande generiche che presterebbero a
confusione come: “Ci racconta come ha trascorso il periodo in prigio-
ne?”, non avrebbero aiutato l'insorgente del difficile esercizio di ricor-
dare momenti duri della vita. Per contro, avrebbe asserito che, all'inter -
no della prigione, vi era un “mini-market” per chi aveva il denaro per
comprarsi da mangiare. Ciò significherebbe che lo stato non provve-
derebbe al sostentamento dei detenuti i quali dovrebbero andare a la-
vorare fuori quando sarebbe necessario. Inoltre, avrebbe indicato che
non vi erano dei bagni, bensì dei semplici contenitori, per i bisogni cor-
porali. Peraltro, si evincerebbe dal racconto del ricorrente che tale
esperienza sarebbe stata molto dura da sopportare psicologicamente.
Ha concluso sostenendo che soddisferebbe tutte le condizioni poste
dall'art. 3 LAsi. Avrebbe quindi la qualità di rifugiato e, di conseguenza,
gli dovrebbe essere concesso l'asilo in Svizzera. Infine, ha allegato
che le autorità togolesi considererebbero i richiedenti l'asilo come dei
nemici della peggior sorte e quindi dovrebbe temere delle rappresaglie
anche in questo senso. A causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo al-
lontanamento verso il Togo.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Inoltre, il ricorrente si è limitato a speculazioni sull'eventualità di un
suo futuro arresto da parte delle autorità togolesi. Infatti, è oggettiva -
mente infondato il timore di essere nuovamente arrestato per motivi
già noti alle autorità al momento dell'evocato rilascio. Peraltro, a pre-
scindere dall'autenticità, o meno, della convocazione di polizia versata
agli atti, il generico contenuto della stessa - “pour des nécessités
d'une enquête judiciaire” - non permette di dimostrare né il motivo per
il quale il ricorrente sarebbe stato convocato, né, tanto meno, l'esposi-
zione dello stesso a persecuzioni rilevanti dal profilo del diritto d'asilo.
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Per quel che riguarda le dichiarazioni relative agli evocati pregiudizi
derivanti dall'adesione del ricorrente al partito UFC, codesto Tribunale
le ritiene generiche, stereotipate e totalmente inconsistenti. In partico-
lare, ha dichiarato di essere un semplice membro e dagli atti non risul-
ta che si sia mosso in una posizione esposta. In tale ambito la sua al -
legazione secondo cui avrebbe fatto il doppio gioco con il partito RTP
rimane una mera congettura non sostanziata da ulteriori elementi pro-
batori a sostegno dell'asserita qualità di membro di tale partito (cfr.
verbali d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 5 e del 29 dicem-
bre 2004, pag. 9). Peraltro, la tessera d'appartenenza all'UFC non di-
mostra, di per sé, alcunché con riferimento all'esposizione dell'insor-
gente stesso a seri pregiudizi.
A ciò aggiungasi che il ricorrente non è nemmeno stato preciso sulle
generalità della persona che avrebbe dato il denaro al suo amico per
acquistare la merce a D._______. Di fatti dapprima l'ha denominata
“un signore di nome E._______”, per poi asserire che si trattava di “un
funzionario del Governo” e, solamente, allorquando interrogato sul
ruolo che rivestiva, ha allegato che si trattava del Ministro della Difesa,
senza tuttavia indicare né il suo nome, né il suo titolo completo, né il
suo rango militare (cfr. audizioni del 15 dicembre 2004, pagg. 4-5 e del
29 dicembre 2004, pagg. 4-5). Ciò, risulta incredibile considerata la
sua allegazione secondo cui lo conoscerebbe sin dal 1993, allorché
era ancora studente, ovvero da ben 11 anni (cfr. verbale d'audizione
del 29 dicembre 2004, pag. 8).
Oltre a ciò, si evince dagli atti di causa che, in data 15 luglio 2004, l'in -
sorgente ha ottenuto regolarmente un visto per la Svizzera ad
F._______ (Ghana), ossia un Paese terzo, valido fino al 15 novem-
bre 2004 (cfr. atto A 13, pag. 3), ovvero il lasso di tempo in cui sarebbe
stato in prigione. Risulta infatti che egli aveva inoltrato la richiesta per il
rilascio di tale documento già in data 14 aprile 2004 e, in occasione
della prima audizione, ha smentito di aver mai richiesto un visto per la
Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 3 e atto
A 13, pag. 4). Per di più, detto documento riporta quale motivo di sog-
giorno uno stage presso un cittadino svizzero (cfr. atto A 13, pag. 3).
Tali fatti ledono ulteriormente la sua credibilità in merito al suo raccon-
to.
In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che
l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente
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come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugia-
to previste dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul
Meno, 1990, pag. 262).
9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in -
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene-
re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes-
sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni
(GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
esso potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
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(cfr. GICRA 2001 n. 16, consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termi-
ni, esso non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'e-
sposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme
legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese
non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposi -
zioni della Convenzione (cfr. ibidem, consid. 6a e GICRA 1995 n. 12,
consid. 10a, pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre pa-
role, la difficile situazione generale dei diritti umani in Togo, come la
denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'e-
secuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissi-
bile (cfr. sentenze del TAF D-2747/2007 del 27 maggio 2010, consid.
6.3; D-4957/2008 del 14 aprile 2010, consid. 7.3 e D-3970/2009 del
26 febbraio 2010, consid. 7.3).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la vio-
lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del la
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà so-
cio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regio-
ne, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale espo-
sizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati
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alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pub-
blico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA
2005 n. 24, consid. 10.1, pag. 215).
Quo al caso in narrativa, il TAF osserva che in Togo non vige attual -
mente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio na-
zionale (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF 2009/2], consid. 9.2.2, pag. 21, con rinvii).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giova-
ne ed ha un'esperienza professionale quale agronomo. Inoltre, dispone
di una rete sociale in patria, segnatamente sua moglie e suo fratel lo a
B._______, sua sorella a G._______ nonché vari fratellastri e sorella-
stre (cfr. verbali d'audizione del 15 e del 29 dicembre 2004, pag. 2).
Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA
2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emer-
ga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera
per motivi medici.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto sicco-
me adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinse-
rimento sociale nel suo Paese d'origine.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibi-
le, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in ma-
teria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
Pagina 11
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10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 29 mar-
zo 2005.
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 29 marzo 2005, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del
ricorso del 4 febbraio 2005, per corriere interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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