B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4593/2015
Sen t en z a d e l 1 6 se t t emb r e 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sudan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 giugno 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
1° novembre 2014,
i verbali d'audizione del 6 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
17 giugno 2015 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 24 giugno 2015, notificata al richie-
dente il 26 giugno 2015 (cfr. atto A24/1),
il ricorso del 27 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 28 luglio 2015),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino sudanese, nato a B._______ (Sudan) e di essere cresciuto
a Omdurman, provincia di Khartoum (Sudan) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4),
che sarebbe espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8);
che a causa della morte del padre, in quanto figlio maggiore, avrebbe do-
vuto provvedere al mantenimento della famiglia (cfr. ibidem); che inoltre,
sarebbe stato emarginato, discriminato ed avrebbe subito delle pressioni
sul lavoro in ragione delle sue origini dell'ovest del Sudan (cfr. verbale 2,
D23, pag. 3),
che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato irrilevanti in materia
d'asilo le dichiarazioni dell'interessato, esimendosi dall'analizzarne la vero-
simiglianza,
che in particolare, situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita po-
litiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costi-
tuirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che le difficili condi-
zioni di vita addotte, ovvero la volontà di cercare lavoro e di aiutare la fa-
miglia, sarebbero imputabili alle difficili condizioni di vita socioeconomiche
vigenti in Sudan e non sarebbero pertanto rilevanti in materia d'asilo,
che per quanto attiene alle discriminazioni allegate nel corso della seconda
audizione, esse sarebbero circoscritte all'ambito lavorativo; che le discrimi-
nazioni consistevano nel pagamento di tasse più elevate a causa delle sue
origini dell'ovest del Paese e nel dover subire speculazioni da parte di
agenti governativi; che pertanto sarebbe stato svantaggiato rispetto agli al-
tri lavoratori; che tali disparità non sarebbero sufficientemente intense per
essere considerate persecuzioni rilevanti; che egli non sarebbe neppure
stato in grado di spiegare in che cosa consistessero le speculazioni subite;
che ciò dimostrerebbe che egli non avrebbe subito alcuna discriminazione
o emarginazione sostanziale a causa delle sue origini e che le sue dichia-
razioni in merito si ridurrebbero a mere allegazioni di parte; che a comprova
di ciò egli avrebbe affermato di non aver mai avuto problemi né con le au-
torità né con terze persone in Sudan; che di conseguenza le allegazioni
non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi,
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che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso Omdurman, stato di Khartoum, siccome lecita, ragionevolmente esi-
gibile e possibile,
che nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'ir-
rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che la sua domanda d'asilo non sarebbe
basata unicamente sul fatto di voler aiutare economicamente la sua fami-
glia; che avrebbe reso verosimile che la sua incapacità di far fronte alle
necessità economiche sarebbe da ricollegare alla discriminazione subita a
causa delle sue origini; che se non fosse stato discriminato avrebbe pro-
babilmente avuto più prospettive lavorative e non avrebbe subito alcuna
limitazione dei suoi diritti; che si sarebbe recato in Libia per aiutare econo-
micamente la sua famiglia; che se non avesse subito le discriminazioni de-
scritte, probabilmente non avrebbe mai lasciato il suo Paese d'origine poi-
ché avrebbe avuto maggiore probabilità di poter sopravvenire alle sue ne-
cessità e a quelle della sua famiglia; che pertanto la decisione della SEM
non sarebbe corretta perché ricondurrebbe tutta la problematica alle diffi-
coltà economiche; che la decisione avversata andrebbe dunque annullata,
che per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento l'insorgente ri-
leva che non dovrebbe essere considerata esigibile poiché in Sudan la si-
tuazione umanitaria sarebbe catastrofica ed egli non avrebbe prospettiva
di reinserimento sociale; che inoltre non sarebbe esigibile per i motivi legati
alla discriminazione subita,
che in conclusione, il ricorrente ha chiesto in via principale l'accoglimento
del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che in via sussi-
diaria, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha al-
tresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'e-
senzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protestate spese e ripetibili,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera,
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
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sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di
vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insuf-
ficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o pro-
blemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere
confrontata,
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato,
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in
corso di procedura siano irrilevanti,
che, in primo luogo, i problemi economici allegati, ovvero il dovere di sov-
venire alle necessità della sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; ver-
bale 2, D24, pag. 4), sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai
sensi dell'art. 3 LAsi,
che in secondo luogo, per quanto riguarda le discriminazioni subite dall'in-
sorgente in ragione delle sue origini dell'ovest del Sudan, il Tribunale ha
dei dubbi sulla loro verosimiglianza; che invero, egli non è stato in grado di
spiegare precisamente in che cosa consistessero; che si è limitato a dire
che dove pagare delle tasse più alte di altri e che c'è tanta speculazione
(cfr. verbale 2, D25-D27, pag. 4; D42, pag. 5); che interrogato in merito alle
tasse ha finito per dire che si trattava dell'affitto al Suk e che questo affitto
era il medesimo per tutti, ma gli altri ricevevano la merce a più buon mer-
cato (cfr. verbale 2, D42-D47, pag. 5); che egli non ha saputo descrivere
più nel dettaglio la speculazione; che ha saputo unicamente dire che tutto
il commercio nel Suk è in mano agli agenti governativi e che essi possono
rifiutare di vendere la merce (cfr. verbale 2, D26-D29, pag. 4); che il Tribu-
nale, pur ammettendo che il ricorrente sia effettivamente stato vittima di
discriminazioni, ritiene che queste non siano comunque di un'intensità tale
da poter essere qualificate come rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che in-
vero, se egli avesse subito delle discriminazioni sostanziali e intense da
essere rilevanti in materia d'asilo a causa delle sue origini, è lecito pensare
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che non avrebbe dichiarato a due riprese di non aver avuto problemi né
con le autorità del suo Paese, né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 8;
verbale 2, D40-D41, pag. 5),
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insor-
gente – quand'anche verosimili – sono irrilevanti ai sensi delle norme in
materia di concessione dell'asilo, per il che, il ricorso in materia di ricono-
scimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
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espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che dalle conoscenze di questo Tribunale, al di fuori della regione del Dar-
fur, la situazione in Sudan non è caratterizzata da guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’inte-
gralità del territorio nazionale (cfr., tra le altre, sentenze del TAF
E-2487/2015 del 19 maggio 2015 consid 8.3.2 con ulteriori riferimenti e
E-1424/2014 del 4 giugno 2014 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti),
che, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono indizi
che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Sudan,
che, invero, i motivi d'asilo derivanti da difficoltà consecutive ad una situa-
zione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di pro-
spettive per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza
d'infrastrutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in
questione, può essere confrontata, non sono determinanti in materia d'e-
secuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52
consid. 10.1),
che le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'al-
lontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona
salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali
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legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale
(DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti),
che inoltre, egli è giovane, ha esperienza professionale come venditore di
telefoni cellulari e come decoratore d'interni/imbianchino (cfr. verbale 1,
pag. 4; verbale 2, D21-D22, pag. 3); che nel Paese d'origine dispone di una
solida rete sociale, ritenuto che vi risiedono la madre, i fratelli nonché degli
zii paterni (cfr. verbale 1, pag. 5),
che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: