Corte IV
D-4595/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Robert Galliker,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...),
Bosnia-Erzegovina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4595/2006
Fatti:
A.
In data (...), l'interessato – di etnia rom, originario della Repubblica
Srpska (Bosnia-Erzegovina) – assieme alla sua allora moglie
B._______ ed alle due figlie minorenni C._______ e D._______, nate il
(...) in Germania, rispettivamente il (...) in Francia, hanno presentato
domanda d'asilo in Svizzera.
Interrogato sui motivi d'asilo il 27 e il 29 dicembre 2004, come pure il
10 gennaio 2005, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di ri -
lievo, che lui e la famiglia sarebbero espatriati a seguito delle aggres -
sioni e percosse subite in patria vista la loro etnia rom e per il timore di
subire di nuovo la stessa sorte. In particolare, nel (...), quattro musul-
mani si sarebbero recati presso il loro domicilio, avrebbero picchiato il
ricorrente, stuprato sua moglie e sottratto una somma di denaro. La
polizia non avrebbe dato alcun seguito alla denuncia del ricorrente e,
oltre a ciò, successivamente all'inoltro di detta querela l'avrebbe prele-
vato, picchiato e poi rilasciato. L'insorgente sarebbe pure stato vittima
di un'aggressione da parte di un vicino di casa a E._______, come
pure da parte del locatore dell'appartamento dove la famiglia viveva a
F._______. L'intera famiglia si sarebbe allora rifugiata a G._______.
Tuttavia, pure in questo luogo, gli ex coniugi e la loro primogenita
avrebbero nuovamente subito rappresaglie ed insulti a causa della loro
etnia. Il ricorrente sarebbe stato vittima di un'ulteriore aggressione a
H._______, città presso la quale si sarebbe recato per ottenere un
certificato di nascita. L'intera famiglia avrebbe pertanto deciso di la-
sciare il Paese d'origine.
A sostegno della domanda d'asilo sono stati consegnati quali mezzi di
prova due dichiarazioni di aggressione del I._______ per il municipio
di H._______.
Nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente ha peraltro
ammesso di aver vissuto dal (...) al (...) in Germania – ove si sarebbe
sposato con B._______ – e di essere tornato con la famiglia in Bosnia-
Erzegovina tra il (...) e fine (...), espatriando di nuovo nel (...), recando-
si inizialmente in Francia e successivamente in Germania. A suo dire,
egli e la sua allora moglie, accompagnati da C._______ e D._______,
sarebbero tornati in Bosnia-Erzegovina a fine (...), decidendo di fuggi-
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re nuovamente a fine anno per le ragioni citate poc'anzi (cfr. verbale di
audizione del 29 dicembre 2004 sul diritto di essere sentito).
B.
Con decisione del 13 gennaio 2005, notificata all'interessato ed alla
sua allora moglie il medesimo giorno (cfr. avviso di ricevimento agli atti
A 18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha
respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontana-
mento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allonta-
namento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e
possibile.
C.
In data 14 febbraio 2005, gli interessati sono insorti contro detta deci-
sione dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi-
lo (CRA), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con
conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria. I ricorrenti hanno altresì do-
mandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese
processuali e dal relativo anticipo.
D.
Tramite scritto deI 7 marzo 2005, la CRA ha informato i ricorrenti della
possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e,
ritenuto il ricorso a priori privo di esito favorevole, ha respinto la do-
manda di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare entro il 22 mar-
zo 2005 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese
di procedura, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso
di decorso infruttuoso del termine.
E.
Il 21 marzo 2005 è stato versato tempestivamente l'anticipo richiesto.
F.
Risulta dalle comunicazioni della J._______ datate (...) e (...) (cfr.
A 24/3 e A 25/2) che in data (...), rispettivamente (...), sono nati
K._______ ed L._______, figli di B._______ e del ricorrente.
G.
A partire dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di
seguito Tribunale) è subentrato alla CRA.
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H.
Il 18 agosto 2010, visto il tempo trascorso ed i bisogni di causa, il giu-
dice dell'istruzione del Tribunale ha impartito ai ricorrenti un termine
fissato al 2 settembre 2010, invitandoli ad informare l'autorità di ricor-
so in merito alla situazione famigliare attuale, segnatamente sulla sco-
larizzazione dei figli, l'attività professionale del marito e/o moglie,
come pure eventuali altre attività o questioni legate allo stato di salute
dei membri della famiglia. Il termine per inoltrare dette informazioni è
scaduto infruttuoso, lo scritto precitato non essendo stato ritirato dagli
interessati.
I.
In data 2 settembre 2010 l'UFM è stato invitato ad esprimersi entro il
16 settembre 2010 circa l'esecuzione dell'allontanamento considerata
la situazione famigliare dei ricorrenti, segnatamente vista la nascita
del terzo e quarto figlio.
J.
Tramite scritto del 10 settembre 2010 l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
K.
In data (...) la J._______ ha trasmesso a codesto Tribunale il rapporto
di segnalazione della polizia cantonale datato (...) – eseguito su richie-
sta dell'M._______ – ed il verbale d'interrogatorio del ricorrente, dai
quali risulta in particolare che lui e B._______ sarebbero divorziati dal
mese di (...) e che vivrebbero da tempo separatamente. Allegati ai suc-
citati documenti, sono stati inviati due documenti in lingua straniera.
L.
Tramite decisione incidentale 20 ottobre 2010, il Tribunale ha disgiunto
le cause inerenti il ricorrente e la ex consorte B._______ a seguito del
loro divorzio. Il ricorso relativo alla ex moglie ed ai quattro figli minori è
stato trattato in un procedimento distinto ed è pertanto oggetto di una
sentenza separata.
M.
Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il giudice dell'istruzione del Tribu-
nale ha impartito al ricorrente un ultimo termine scadente il 5 novem-
bre 2010 per eventualmente completare l'atto di ricorso, come pure
per fornire le informazioni, accompagnate dai mezzi di prova, circa la
sua situazione professionale e medica in Svizzera e le relazioni, dal
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punto di vista affettivo ed economico, ch'egli ha con i figli avuti con la
ex moglie prima e dopo il divorzio.
N.
Tramite scritto del 5 novembre 2010, il ricorrente ha comunicato al Tri-
bunale di vivere attualmente presso N._______ a O._______, di aver
sottoscritto un contratto di lavoro con la ditta "P._______" lo stesso
giorno, ovvero il 5 novembre 2010, allegandone una copia. L'insorgen-
te ha inoltre dichiarato di volersi avvalere del diritto di visita nei con-
fronti dei suoi quattro figli, di essere fortemente interessato alla loro
crescita e di voler provvedere, per quanto possibile, al loro sostenta-
mento. Egli si è infine riservato di produrre un certificato medico ri -
guardo a problemi della sua salute psichica.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
1.1
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2
Codesto Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in
quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso
le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ri-
corsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto pro-
cessuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
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2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il gravame adempie inoltre le condizioni di ammissibilità di cui agli
art. 48, 50 e 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché al-
l'art. 105 vLAsi (RU 1980 1718).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in -
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106
LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci -
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2.a ed., Berna 2002,
n. 2.2.6.5).
3.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'in -
sorgente e degli elementi che si presentano al momento della senten-
za, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione
avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/12 con-
sid. 5.2 e giurisprudenza citata, come pure DTAF 2008/4 e referenze
citate).
4.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
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sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GI-
CRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile non-
ché contrastante ed impreciso il racconto del ricorrente e della di lui al -
lora moglie concernente i loro motivi d'asilo. In particolare, l'insorgente
avrebbe dichiarato, in un primo tempo, di essere andato ben due volte
in polizia per sporgere querela circa due aggressioni subite, mentre in-
vece, in un secondo tempo, egli avrebbe raccontato di essersi ivi reca-
to una sola volta. Oltre a ciò, per quanto concerne le due aggressioni –
l'una a E._______, l'altra a F._______ – egli si sarebbe contraddetto
sia sulla loro cronologia sia sulla data delle stesse. Anche il racconto
circa lo stupro della sua allora moglie sarebbe, oltre che caratterizzato
da diverse contraddizioni, inconsistente. Gli ex coniugi avrebbero inol-
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tre omesso di raccontare, in sede di prima audizione, di aver vissuto in
Germania ed in Francia ed avrebbero ammesso siffatti elementi sol-
tanto dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità inferiore aveva
ricevuto informazioni attendibili al riguardo. Circa i mezzi di prova pro-
dotti in sede di prima istanza, l'autorità inferiore ha considerato che
questi non sarebbero atti a confermare le allegazioni dei richiedenti
poiché, come risulterebbe dal loro contenuto, sarebbero stati emessi
su richiesta dei medesimi ed il contenuto non sarebbe quindi verifica-
bile. L'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed
ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'ese-
cuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, esigibile e possi-
bile.
5.2 Nell'atto di ricorso sono stati, in sostanza, reiterati i fatti che avreb-
bero costretto il ricorrente e la sua famiglia a fuggire dal loro Paese.
Nondimeno l'insorgente ha sostenuto che le contraddizioni enumerate
dall'UFM sarebbero state spiegate già in occasione delle audizioni e
che, comunque, dette contraddizioni non sarebbero talmente impor-
tanti da rendere inverosimili i racconti forniti in sede di prima istanza
che sarebbero, invece, precisi e dettagliati. Infine è stato censurato
che un rinvio in patria sarebbe in particolar modo contrario all'art. 3
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
5.3 Nelle successive osservazioni dell'UFM del 10 settembre 2010,
detto Ufficio ha considerato che la nascita di due ulteriori figli non
ostacolerebbe in alcun modo il rinvio dei richiedenti verso il loro Paese
d'origine, asserendo che l'incarto non permetterebbe di determinare l'i -
nesigibilità dell'allontanamento degli interessati, visti la loro formazio-
ne scolastica di base, una precedente attività professionale nel Paese
d'origine e l'aiuto eventuale che potrebbero ricevere dai parenti che vi -
vrebbero in Q._______ e negli R._______. In aggiunta, l'autorità in-
feriore ha ricordato che sul territorio bosniaco sono disponibili associa-
zioni umanitarie ed internazionali attive in caso di discriminazione di
gruppi etnici minoritari e che, pure a livello dell'assistenza medica e di
terapie con dei medicamenti, esiste una garanzia di servizi al riguardo
in tutta la Bosnia-Erzegovina.
5.4 A seguito della disgiunzione delle cause pronunciata dal Tribunale
tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010, come pure dell'ordi-
nanza datata 21 ottobre 2010, il ricorrente ha informato il Tribunale di
vivere presso N._______ a O._______. Per quanto concerne la sua si-
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tuazione finanziaria, egli ha comunicato a codesto Tribunale di essere
stato impiegato presso la ditta "P._______", producendo copia del con-
tratto di lavoro che le parti avrebbero sottoscritto il 5 novembre 2010,
dal quale risulta in particolare che egli sarebbe stato assunto in qualità
di (...) a tempo completo a partire dal rilascio del permesso da parte
delle autorità competenti. In merito alle relazioni con i figli e l'adempi-
mento del suo obbligo di mantenimento, egli ha addotto di volersi av-
valere del diritto di visita – non regolato peraltro nella sentenza di di -
vorzio bosniaca – di essere fortemente interessato alla loro crescita ed
istruzione e di voler provvedere, per quanto possibile, al loro sostenta-
mento. Infine egli sostiene che quanto avrebbe vissuto in patria (nella
città di E._______) avrebbe intaccato la sua psiche, riservandosi al ri -
guardo di produrre un certificato medico già richiesto ma non ancora
pervenutogli il giorno della scadenza del termine a lui impartito.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare, il Tribunale tiene a sottolineare che il ricorrente non ha
saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi
presentati a fondamento della domanda d'asilo, per il che v'è motivo di
concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare
che le dichiarazioni fornite dal medesimo sono state spesso contra-
stanti ed imprecise. A tal proposito, come rettamente già rilevato dal -
l'UFM, basti ricordare che circa l'avvenimento più traumatizzante che
avrebbe toccato la famiglia del ricorrente, ovvero quella in occasione
del quale a F._______ egli sarebbe stato malmenato da quattro indivi-
dui e la di lui allora moglie stuprata da uno di essi, sono state fornite
versioni divergenti. In effetti, l'insorgente ha inizialmente dichiarato che
detto evento si sarebbe verificato nel mese di (...) (cfr. verbale d'audi-
zione del 27 dicembre 2004, pag. 5). A ciò aggiungasi per completezza
e come già indicato in fatto che in corso di procedura egli ha ammesso
– contrariamente a quanto aveva dichiarato in occasione della prima
audizione e soltanto dopo essere stato confrontato al fatto che l'autori -
tà di prima istanza aveva scoperto i precedenti soggiorni in Germania
ed in Francia – che il mese di (...) si trovava assieme alla famiglia in
Germania e che sarebbero rientrati in Bosnia-Erzegovina soltanto il
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mese di (...) dello stesso anno (cfr. verbale di audizione del 29 dicem-
bre 2004 sul diritto di essere sentito) e che pertanto l'aggressione rac-
contata non poteva essere successa in quel periodo. Il ricorrente
avrebbe allora dichiarato, in un secondo tempo, che l'aggressione a
F._______ sarebbe avvenuta il mese d'(...) (cfr. verbale d'audizione del
10 gennaio 2005, pag. 6). Tuttavia, la spiegazione fornita in merito a
detta contraddizione, ossia il fatto di non aver menzionato i loro sog-
giorni all'estero per paura che le autorità elvetiche li avrebbero riman-
dati in Bosnia-Erzegovina, risulta assolutamente inconsistente ed illo -
gica (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 6). Nulla impe-
diva infatti al ricorrente di menzionare il mese di (...) sin dalla sua pri-
ma audizione. Egli non è altresì riuscito a fornire precisazioni e dettagli
circa i quattro assalitori (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005,
pagg. 6 e 7).
Il ricorrente si è inoltre contraddetto e ha reso dichiarazioni alquanto
generiche sulle asserite violenze subite dalla polizia. In effetti, contra-
riamente a quanto dichiarato in un primo tempo circa il fatto che dei
poliziotti l'avrebbero picchiato dopo l'inoltro della querela, egli non ha
più citato questa violenza fisica all'inizio dell'audizione federale del
10 gennaio 2005, ma l'ha menzionata soltanto successivamente, sen-
za però fornire qualsivoglia dettaglio al riguardo (cfr. verbali d'audizio -
ne del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5, rispettivamen-
te pagg. 5 e 6). In aggiunta, l'insorgente è stato impreciso e vago pure
in merito a quel che era successo quando la famiglia si trovava a Gra-
canica, dichiarando a titolo d'esempio: "[…] 3 o 4 volte sono stato pic-
chiato. L'ultima volta adesso in (...). Anzi sono stato picchiato una sola
volta. Una volta è stata picchiata pure la bambina" (cfr. verbale d'audi-
zione del 27 dicembre 2004, pag. 5). Peraltro, pure interrogato sul
viaggio d'espatrio, l'insorgente non è riuscito ad indicare né quali paesi
avrebbe attraversato durante il viaggio per venire in Svizzera né qual -
sivoglia altro dettaglio, limitandosi a dichiarare che avrebbe viaggiato
in un furgone da S._______ e di aver camminato per circa mezz'ora
dopo otto ore di furgone, giungendo a T._______ (cfr. verbale d'audi-
zione del 27 dicembre 2004, pag. 6).
Oltre ai già scarsi dettagli forniti dal ricorrente circa l'aggressione e lo
stupro avvenuto a F._______, si osserva che le dichiarazioni degli ex
coniugi divergono tra loro. Infatti, il racconto dell'allora moglie concer-
nente il fatto che i quattro aggressori avrebbero bussato forte alla por-
ta e, dato che lei ed il marito spaventati non avrebbero aperto, l'avreb-
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bero di forza demolita non corrisponde a quella del ricorrente, il quale
ha per contro raccontato che delle persone avrebbero bussato alla
porta ed il ricorrente medesimo, con vicino la moglie, l'avrebbe aperta
(cfr. verbale d'audizione di A._______ del 10 gennaio 2005, pagg. 3 e
7). Al riguardo e confrontato a detta antinomia, l'insorgente non è riu-
scito a fornire una spiegazione plausibile, cambiando semplicemente
versione ed asserendo che dal momento che ha cercato di chiudere la
porta perché non conosceva le persone sull'uscio, queste sarebbero
entrate con la forza (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005,
pag. 7).
Da ultimo, non soccorrono il ricorrente le generiche ed imprecise cen-
sure ricorsuali secondo cui le divergenze ritenute dall'UFM sarebbero
già state spiegate in corso della procedura di prima istanza o che le di -
chiarazioni degli stessi sarebbero precise e dettagliate (cfr. ricorso
pagg. 2 e 3).
6.2 Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ricorda il principio della
sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezio -
ne nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente
d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezio-
ne contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Sta-
to terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determi -
nanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che
ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a
delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente
richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18; GICRA 2000 n. 2 e GICRA 2000
n. 15).
Ciò posto e considerata l'inverosimiglianza dell'intero racconto del ri -
corrente come illustrato poc'anzi, non soccorrono neppure l'insorgente
le dichiarazioni, tra l'altro assai generiche, secondo cui avrebbe fatto
appello alla polizia ma subito però dalla stessa pressioni e violenze a
causa della sua etnia (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e
del 10 gennaio 2005, pag. 5 rispettivamente pagg. 5 e 6). Al contrario,
sembrerebbe che né l'insorgente né la ex consorte non abbiano in-
sistito presso le autorità affinché esse proteggessero l'intera famiglia e
difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio a superiori di poli -
zia o altre autorità statali. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in
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rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggere il ricor-
rente e la sua famiglia o siano state impossibilitate a farlo.
Va d'altronde osservato che il Consiglio federale ha designato nel
2003 la Bosnia-Erzegovina quale Stato sicuro, per il che detto Paese
può essere ritenuto come uno Stato di diritto funzionante.
6.3 Infine, per quanto concerne il timore di subire in futuro persecuzio-
ni fondate sull'etnia, giova ricordare che giusta la prassi vigente, il fon-
dato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rap-
porto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri -
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ri-
conoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggetti -
vo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo,
ad una persecuzione (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997
n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della
sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o poli -
tico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future
persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha
dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecu-
zioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GI -
CRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11).
Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti
e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzio-
ni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993
n. 11; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003,
pag. 447 e segg.).
Il ricorrente solleva implicitamente un rischio di persecuzione futura
dovuto alla sua etnia. Tuttavia e per quanto codesto Tribunale non ne-
ghi l'esposizione, per persone di etnia rom in Bosnia-Erzegovina, a for-
me di discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito al -
l'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici
(cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, So-
cial Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclu -
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sion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-
95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and
Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minori -
ties"; Amnesty International, Report 2009 – Bosnia-Herzegovina, cap.
5 "Internally displaced people and refugees"), esso osserva che non si
tratta di angherie di un'intensità tale o comunque da essere sussunte
a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ovvero, pure il fatto di essere
esposti a insulti o minacce non raggiunge una sufficiente intensità giu -
sta detta disposizione.
6.4 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedu-
rali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere
deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di
dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett.
b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costi -
tuzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101) (lett.c).
Nel caso di specie, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle
quali si sarebbe dovuto rinunziare a pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, am-
missibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario).
Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e
applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle
disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicem-
bre 2005).
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L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigi -
bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provviso-
ria (art. 83 cpv. 1 LStr).
8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in-
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene-
re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes-
sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni
(GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b
lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha
confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri -
corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art.
33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed imme-
diato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti), contraria -
mente a quanto preteso dal medesimo in sede di ricorso, affermando
con semplici e generali allegazioni relative al rischio di essere sottopo-
sto a trattamenti inumani o degradanti (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3). In al-
tre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzio-
ni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in re-
lazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ri -
tengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
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Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
8.3.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vi -
vere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e
pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato
di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà so-
cio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regio-
ne, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale espo-
sizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati
alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pub-
blico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA
2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza citata).
In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa di -
sposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a
causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro
salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispetti -
vamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un ade-
guato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
8.3.2 Nel caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferi-
mento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o
meno il carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenu-
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to conto della situazione che vige attualmente in Bosnia-Erzegovina,
da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.
8.3.2.1 Il Tribunale ricorda, quale fatto conosciuto, che in Bosnia-Erze-
govina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 2003 n. 8 consid. 8; GICRA
2000 n. 2 e GICRA 1999 n. 8). Il Consiglio federale ha del resto inseri -
to, con decisione del 25 giugno 2003, detto Stato nel novero dei Paesi
esenti da persecuzioni (cosiddetti "Safe Countries") ai sensi dell'art. 34
cpv. 1 LAsi.
Come già illustrato in precedenza, le difficoltà, per persone di etnia
rom ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non
viene negata da codesto Tribunale. Infatti, i rom sono tuttora confronta-
ti con discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito al -
l'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici
(cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, So-
cial Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclu-
sion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-
95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and
Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minori -
ties"; Amnesty International, Report 2009 – Bosnia-Herzegovina, cap.
5 "Internally displaced people and refugees").
Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da ren-
dere il rinvio del ricorrente di per sé inesigibile (cfr. Sentenze del Tribu-
nale amministrativo federale D-8733/2007 del 16 settembre 2009 con-
sid. 12.5 e D-8236/2008 del 7 gennaio 2009).
8.3.2.2 L'insorgente, di etnia rom ed originario della Bosnia-Erzegovi-
na, vive in Svizzera dal mese di (...) data alla quale ha depositato, con
la famiglia, la domanda d'asilo.
Per quanto egli manchi da quasi 6 anni dal suo Paese, questo – seb-
bene in un primo tempo il suo ritorno comporterà un certo impegno
per riadattarsi – non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare
particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società della Bo-
snia-Erzegovina. Si ricorda infatti che il ricorrente è ancora giovane e,
circa la sua situazione professionale, egli stesso ha dichiarato di pos-
sedere una formazione scolastica di base di (...) anni e di aver lavorato
al mercato nel suo Paese, comprando e rivendendo merce, assieme
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alla ex moglie (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 2).
Egli, oltre alla lingua rom quale lingua materna, si esprime perfetta-
mente in serbo-croato e, avendo vissuto un certo numero di anni in
Germania, dispone presumibilmente di conoscenze della lingua tede-
sca (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 2). Non si
evince peraltro dagli atti che il ricorrente, malgrado i quasi 6 anni tra-
scorsi in territorio elvetico, si sia veramente integrato in detto territorio,
in particolare che egli abbia lavorato in Svizzera o perlomeno fatto
sforzi particolari in tal senso. Per di più, egli ha prodotto un solo con -
tratto di lavoro concluso, curiosamente, in data 5 novembre 2010, ov-
vero l'ultimo giorno del termine impartito dall'autorità di ricorso nella
fase conclusiva dell'istruzione del ricorso interposto il 14 febbra-
io 2005.
Non si evince neppure dagli atti di causa che l'insorgente soffra di gra-
vi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GI -
CRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli stessi emerga
la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Gli
asseriti problemi alla salute psichica sono peraltro stati evocati dall'in -
sorgente soltanto in occasione del suo scritto del 5 novembre 2010,
non essendo per contro mai stati allegati né nel corso della procedura
di prima istanza né nell'atto ricorsuale. Sia come sia, il ricorrente ha
comunque confermato un netto miglioramento della sua psiche e, per
di più, sebbene egli abbia comunicato nello scritto del 5 novembre
2010 di aver richiesto un certificato medico, detto documento non è
mai stato prodotto all'autorità di ricorso, il che lascia quantomeno pre -
sagire che un eventuale trattamento medico non sia nemmeno più in
corso. Codesto Tribunale osserva infine che per quanto concerne il fi -
nanziamento di eventuali cure mediche, l'insorgente potrà informarsi
presso le competenti autorità bosniache sulla possibilità di farsi regi-
strare dalle autorità comunali in patria e beneficiare, se del caso, di
un'assistenza medica di base (cfr. GICRA 2002 n. 12 consid. 10; GI-
CRA 1999 n. 6 consid. 6) o che, comunque, potrà indirizzarsi alle com-
petenti autorità elvetiche per informarsi sulla possibilità di un'eventuale
presa a carico, totale o parziale, delle cure mediche durante i primi
tempi del suo rientro nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi
e art. 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]).
Per quanto attiene alla situazione familiare del ricorrente si osserva in-
nanzitutto che egli è divorziato da B._______ dal (...) vive ormai da
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tempo separato dalla famiglia, per il che non si può considerare che il
ricorrente e la stessa formino un legame coniugale ai sensi dell'asilo
famigliare (cfr. GICRA 2002 n. 20; GICRA 1999 n. 1). Quanto alle rela -
zioni con i propri quattro figli C._______, D._______, K._______ e
L._______ e sebbene invitato espressamente a comunicare a codesto
Tribunale se e come viene esercitato il diritto di visita sui figli avuti con
la ex moglie prima e dopo il divorzio, come pure se e come ossequia
l'obbligo di mantenimento dei bambini, fornendo tra l'altro le prove cir-
ca i versamenti effettuati, l'insorgente si è limitato ad asserire, in ma-
niera del tutto generale, di volersi avvalere del diritto di visita nei con -
fronti dei quattro figli, di voler provvedere per quanto possibile al loro
sostentamento e di essere fortemente interessato alla loro crescita ed
istruzione (cfr. scritto del ricorrente del 5 novembre 2010). Si rileva
pure che dalle informazioni ottenute dal rappresentante della madre
dei quattro figli, sembrerebbe che egli eserciti il diritto di visita, che
non sarebbe neppure stato definito nella sentenza di divorzio pronun-
ciata in data (...) in Bosnia-Erzegovina, a sua propria discrezione, al-
l'incirca una volta a settimana, senza però conoscere la durata di dette
visite né alcun altro elemento circa come egli contribuirebbe al mante-
nimento dei propri figli. Ora, tali informazioni, generiche e non sostan-
ziate, sono insufficienti per questo Tribunale. Da quanto precede non si
può quindi concludere che esistono delle relazioni familiari solide e
che, pertanto, in assenza di legami famigliari forti, sia dal punto di vi -
sta affettivo sia da quello economico, si giustifica l'allontanamento del-
l'insorgente, il quale potrà continuare le relazioni con i propri figli dal -
l'estero (cfr. sulla problematica GICRA 1995 n. 24; GICRA 2004 n. 12;
decisione del Tribunale amministrativo federale E-7219/2006 del
28 aprile 2008 consid. 9.6 e referenze ivi citate; decisione del Tribunale
amministrativo federale E-3578/2006 del 25 settembre 2009 consid.
3.8).
8.3.2.3 In siffatte circostanze sono tuttora adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibi-
lità di un adeguato reinserimento nel Paese d'origine, tanto più che,
come già detto, il ricorrente potrà, se necessario, richiedere un ade-
guato aiuto al ritorno giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, come pure con-
tinuare ad esercitare il suo diritto di visita dall'estero.
8.4 Non risultano infine neppure impedimenti dal profilo della possibili -
tà dell'esecuzione (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della
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dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché gli art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Vista la disgiunzione della causa del ricorrente da quella della sua ex
consorte ed i quattro figli, pronunciata tramite decisione incidentale del
20 ottobre 2010, le spese processuali sono compensate da metà del-
l'anticipo versato tempestivamente in data 21 marzo 2005, ovvero CHF
300.-.
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente
e vengono compensate da metà dell'anticipo versato in data 21 mar-
zo 2005. Il saldo restante di CHF 300.- deve essere versato alla cassa
del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dal -
la spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata, allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N [...] (per corriere interno; in
copia)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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