B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4597/2015
Sen t en z a d e l 1 3 o t t ob r e 20 15
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Siria,
patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,
Studio legale De Polo & Ravi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 15 luglio 2015 / N (…).
D-4597/2015
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina siriana, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera
il 19 maggio 2015. Il 24 aprile 2015 la stessa aveva depositato domanda
d'asilo in Austria dopo essere transitata dalla Bulgaria e Romania
(cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2015 [di seguito: verbale], pagg. 1 e
7 seg. e atto A3/1).
In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la richiedente ha indicato di non
voler tornare né in Austria né in Romania in quanto in Svizzera risiederebbe
il di lei marito (cfr. verbale, pagg. 9 seg.).
B.
Con decisione del 15 luglio 2015, notificata all'interessata in data
20 luglio 2015 (cfr. atto A28/1), la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) non è entrata nel merito
della succitata domanda d'asilo sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il trasferimento della richiedente verso la Romania.
C.
In data 27 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
28 luglio 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
della qualità di rifugiato, allegando un certificato medico del 23 luglio 2015.
Altresì ha richiesto la concessione dell'effetto sospensivo come pure
dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giudizio e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio.
D.
Il Tribunale, con provvedimento del 28 luglio 2015, ha sospeso
provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
E.
Il 29 luglio 2015 l'incarto originale della SEM è pervenuto al Tribunale.
F.
Il Tribunale, con ordinanza del 29 luglio 2015, ha esentato la ricorrente dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali,
D-4597/2015
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indicando che sull'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio avrebbe deciso in prosieguo di procedura, ha trasmesso
copia del ricorso e del relativo allegato alla SEM e l'ha invitata ad inoltrare
una risposta entro un termine fissato il 13 agosto 2015.
G.
In data 11 agosto 2015 la SEM ha presentato la risposta al ricorso,
trasmessa all'insorgente con opportunità di replica, nella quale ha proposto
la reiezione del gravame.
H.
Con replica del 28 agosto 2015, trasmessa alla SEM con possibilità di
esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito
alla risposta al ricorso.
I.
L'11 settembre 2015 la SEM ha inoltrato la duplica, trasmessa alla
ricorrente, con la quale ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione
per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr.
art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
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1.2. Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito,
l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità
inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda
d'asilo. Pertanto l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere
esteso alla questione della concessione dell'asilo e quindi del
riconoscimento della qualità di rifugiato, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2).
Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento
della qualità di rifugiato è inammissibile.
Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
3.1. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro
Stato quale responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM
pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita,
di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.
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3.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso
di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per
la determinazione dello Stato membro competente – enunciato al capo III
– è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1
Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non
trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La
determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della
situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento
Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, stato al
1° febbraio 2014, Vienna 2014, ad art. 7, n. 4). Contrariamente, nel caso di
una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non
viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro
competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 con rinvii).
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento
verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso
il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato
membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato
membro competente.
3.3. Lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è
tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata
respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo
di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
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Gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d Regolamento Dublino III vengono
meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per
almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di
soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente
(art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III).
3.4. Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete.
Inoltre, ai sensi del secondo paragrafo della succitata disposizione, lo Stato
membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione
internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro
competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima
che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato
membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al
ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per
ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi famigliari o culturali,
anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri
definiti agli art. 8-11 e 16 Regolamento Dublino III. Le persone interessate
debbono esprimere il loro consenso per iscritto (art. 17 par. 2 Regolamento
Dublino III, «clausola umanitaria»).
4.
4.1. Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che nonostante la
richiedente abbia indicato di non aver depositato domanda d'asilo in
Romania, le autorità rumene avrebbero confermato che la stessa ha
depositato domanda d'asilo il 18 aprile 2015. Pertanto la Romania sarebbe
lo Stato membro competente. Oltracciò la richiedente non sarebbe sposata
civilmente con quello che definisce suo marito ed i due non potrebbero
avvalersi di una relazione stabile visto che non avrebbero convissuto
insieme e si sarebbero frequentati solamente un mese nel settembre del
2014 in Turchia allorquando il presunto marito sarebbe giunto per
conoscerla e sposarla religiosamente. I due non potrebbero dunque
avvalersi della nozione di familiari giusta l'art. 2 lett. g Regolamento
Dublino III. Pertanto non essendoci gli estremi per applicare la clausola di
sovranità, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha
pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Romania.
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4.2. Con ricorso, richiamando i fatti esposti in corso di procedura ed
aggiungendo che nel frattempo sarebbe incinta, l'insorgente ha contestato
la decisione di non entrata nel merito della SEM. In primo luogo la ricorrente
ha indicato di non aver depositato domanda d'asilo in Romania: ivi sarebbe
stata sottoposta unicamente a un esame dattiloscopico senza essere stata
sentita circa i suoi motivi d'asilo. In secondo luogo, qualora il Tribunale
confermi la competenza della Romania, vi sarebbero gli estremi per
applicare la clausola di sovranità. La ricorrente sarebbe attualmente incinta
e soffrirebbe di hyperemesis (certificato medico allegato al ricorso) e non
sarebbe in grado di intraprendere il viaggio verso la Romania. In Romania
dovrebbe dunque affrontare una gravidanza difficile in assenza del marito.
Essendo una persona vulnerabile e alla luce della sentenza della
CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, la
Svizzera avrebbe dovuto ottenere dalla Romania delle garanzie individuali
al fine di tutelare l'insorgente e prevenire un'eventuale violazione dell'art. 3
CEDU da parte delle autorità rumene. Inoltre l'allontanamento della
ricorrente dalla Svizzera violerebbe il principio dell'unità della famiglia
giusta l'art. 8 CEDU: con il trasferimento in Romania la ricorrente ed il
presunto marito sarebbero separati come pure il nascituro con il padre.
B._______ sarebbe titolare di un permesso C ed avrebbe dunque un diritto
di presenza assicurato o duraturo in Svizzera. Nonostante non vi siano
documenti a comprova di un matrimonio civile, gli stessi sarebbero una
coppia sposata a tutti gli effetti: avrebbero celebrato il matrimonio religioso
in Turchia e da quando l'insorgente si trova in Svizzera risiederebbe presso
il compagno. La gravidanza della ricorrente sarebbe dipoi un indizio della
loro volontà di costituire una famiglia. Il trasferimento della ricorrente
implicherebbe dunque una violazione dell'art. 8 CEDU.
4.3. Nella risposta al ricorso, la SEM ha osservato che le informazioni
fornite dalle autorità rumene non collimerebbero con quelle fornite
dall'insorgente. La Romania ha confermato che la stessa avrebbe
depositato domanda d'asilo il 18 aprile 2015 ed il 13 maggio 2015 la
domanda d'asilo sarebbe stata respinta. La competenza della Romania
sarebbe dunque data e non vi sarebbero elementi per concludere alla
violazione da parte delle autorità rumene della direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva
procedura). Quo all'unità della famiglia la ricorrente non potrebbe invocare
l'art. 8 CEDU: nonostante B._______ abbia un diritto di presenza
assicurato o duraturo la relazione tra i due non potrebbe essere sussunta
a una relazione stretta ed effettiva. Essi avrebbero convissuto solo dal
D-4597/2015
Pagina 8
19 maggio 2015, ossia dall'inizio della procedura d'asilo della ricorrente in
Svizzera. Si sarebbero dipoi frequentati solamente un mese nel settembre
del 2014 allorquando B._______ si sarebbe recato in Turchia per
incontrare personalmente la ricorrente e sposarla religiosamente. La
gravidanza all'undicesima settimana non trasformerebbe dunque la loro
relazione in una relazione stretta ed effettiva, essendo la stessa troppo
recente. La loro relazione non potrebbe dunque definirsi come concubinato
giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Per quanto
concerne l'assenza di garanzie fornite dalla Romania circa il trasferimento
della ricorrente, la SEM ha indicato che le stesse, come indicato nella
sentenza della CorteEDU non concernono il trasferimento di richiedenti
verso la Romania, bensì verso l'Italia. La stessa non potrebbe dunque
invocare una violazione dell'art. 3 CEDU a causa del suo statuto di donna
sola con hyperemesis e dell'assenza di garanzie per un'accoglienza
dignitosa in Romania. Visto tutto quanto sopra, la SEM non ha applicato la
clausola di sovranità non sussistendo motivi concreti: la ricorrente non
potrebbe avvalersi di una relazione stretta ed effettiva con B._______ e la
gravidanza come pure la hyperemesis non sarebbero motivi sufficienti per
modificare la posizione dell'autorità inferiore giacché la Romania
disporrebbe di infrastrutture mediche che potranno assicurare i controlli
medici necessari e la nascita del bambino. Lo stato di salute della ricorrente
sarà preso in considerazione al momento dell'organizzazione del
trasferimento in Romania e questa ultima sarà debitamente informata in
merito al suo stato di salute ed ai trattamenti medici necessari
conformemente agli art. 31 seg. Regolamento Dublino III.
4.4. Con replica l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa la
competenza della Romania. Se da un lato la Romania ha accettato di
riprendere in carico la ricorrente, dall'altro lato lo Stato membro non
avrebbe garantito alla stessa il diritto d'informazione previsto all'art. 4
Regolamento Dublino III. Ella sarebbe stata interrogata dalle autorità
rumene in assenza di un interprete e non sarebbe stata informata sui propri
diritti. Ciò sarebbe corroborato dall'assenza agli atti della SEM di indizi che
potrebbero attestare il contrario. Quo alla relazione con B._______ e ai
problemi di hyperemesis la ricorrente ha reiterato sostanzialmente quanto
già addotto nel gravame.
4.5. Nelle osservazioni in duplica, la SEM, rinviando alla risposta al ricorso,
ha riaffermato la competenza della Romania giacché la stessa avrebbe
confermato la sua competenza tramite l'accettazione di ripresa in carico
dell'insorgente. Altresì la ricorrente non avrebbe prodotto nessun elemento
D-4597/2015
Pagina 9
suscettibile di confutare che la procedura d'asilo alla quale quest'ultima è
stata sottoposta sia stata eseguita nel rispetto del Regolamento Dublino III
e della direttiva procedura. Circa le censure sollevate dall'insorgente,
secondo le quali vi sarebbe una violazione dell'art. 8 CEDU e l'impossibilità
di poter eseguire il trasferimento dell'insorgente a causa dell'hyperemesis,
la SEM ha reiterato quanto già presentato nell'atto responsivo.
5.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che la ricorrente ha inoltrato domanda d'asilo in Austria il 25 aprile 2015
(cfr. atto A3/1). In data 10 giugno 2015 la SEM ha dunque presentato alle
autorità austriache competenti una richiesta di ripresa in carico fondata
sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto. A13/5). Il
12 giugno 2015 le autorità austriache non hanno accettato la competenza,
indicando che la stessa cadrebbe sulla Romania, avendo quest'ultima
accettato la ripresa in carico della richiedente allorquando l'interessata ha
depositato domanda d'asilo in Austria. Ciononostante il trasferimento
dall'Austria verso la Romania non ha avuto luogo in quanto la richiedente
si sarebbe sottratta (cfr. atto A16/1).
Sulla base della risposta austriaca, il 17 giugno 2015 la SEM ha presentato
alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all'art. 24 par. 2
Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata questa
volta sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III giacché le autorità
rumene avevano accettato la domanda formulata dalle autorità austriache
di ripresa in carico della ricorrente, indicando che la domanda d'asilo è
stata respinta il 13 maggio 2015 (cfr. atto A22/7). Il 15 luglio 2015, queste
autorità hanno espressamente accettato la ripresa in carico ed il
trasferimento della ricorrente verso la Romania, in applicazione della
stessa disposizione (cfr. atto A26/1).
Nonostante la ricorrente contesti di aver depositato domanda d'asilo in
Austria ed in Romania, il Tribunale ritiene che vi sono sufficienti elementi e
indizi per poter concludere alla competenza della Romania per il
trattamento della sua domanda d'asilo conformemente al Regolamento
Dublino III.
Di conseguenza la competenza della Romania è data.
6.
Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Romania, non
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Pagina 10
vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che
implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento
Dublino III). La Romania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU,
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva procedura e direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96 del
29.06.2013, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e
sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e
2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015; le
stesse possono essere invocate a partire da tale data dai singoli dinanzi ai
giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia
recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita
correttamente (cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10
e C-469/10, ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51).
Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3
par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso
di specie.
7.
La ricorrente impugna la decisione giacché il trasferimento verso la
Romania violerebbe l'unità della famiglia giusta l'art. 8 CEDU ed il
trasferimento stesso sarebbe pericoloso a causa della gestazione e
dell'hyperemesis. Con tali censure la ricorrente fa riferimento esplicito alla
clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III
(clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di
sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo
giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche quando,
giusta il Regolamento Dublino III, un altro Stato è competente per il
trattamento della domanda. Se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari
D-4597/2015
Pagina 11
per opporsi al trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM
ha esercitato il suo potere discrezionale in modo conforme alla legge.
L'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il
trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali
la Svizzera è legata (cfr. sentenza del TAF E-641/2014 del 13 marzo 2015
consid. 8 [prevista per la pubblicazione]).
7.1. Preliminarmente la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di
destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico. Inoltre la stessa
non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di
dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di
respingimento e, dunque, venga meno al rispetto dei suoi obblighi
internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o
libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere
respinta in un tale paese. Altresì nulla permette di concludere che la
domanda d'asilo sia stata trattata in modo lacunoso. In tutta evidenza, il
trasferimento della ricorrente in Romania non la espone al rischio di
respingimento a catena, quindi di rinvio in un Paese dove la sua vita,
integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate. Si rilevi infatti
che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro
(«one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al
fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»).
Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esponga la ricorrente al rischio di
essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza. In altre parole, ella non ha
fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la
sua situazione personale siano tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE,
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Ad ogni modo, appartiene alla
ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali,
utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in
questione.
Vista inoltre la censura ricorsuale secondo la quale le autorità rumene non
avrebbero garantito i diritti previsti dal Regolamento Dublino III, il Tribunale
ricorda che la ricorrente potrà invocare il rispetto della direttiva procedura
presso le competenti autorità rumene.
7.2. Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, il Tribunale
rileva che, come correttamente rilavato dall'autorità inferiore, la ricorrente
non può avvalersi del rispetto dell'unità della famiglia. È possibile dedurre
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Pagina 12
per i concubini un diritto al rispetto della vita famigliare giusta l'art. 8 CEDU
qualora si possa elevare la relazione come "vita famigliare" prendendo in
considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la
presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro
Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF
137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di
una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale
presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica,
talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF
2012/4 consid. 3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita famigliare
ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una
relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure
quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in
Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con
giurisprudenza ivi citata). In casu è pacifico che B._______ ha un diritto di
presenza duraturo in Svizzera, tuttavia la relazione tra i due non può essere
definita come duratura ed effettiva. Prima del loro incontro in Turchia il
14 settembre 2014 si sarebbero parlati per circa un mese al telefono.
B._______ sarebbe poi rimasto un mese in Turchia per sposarsi
religiosamente con la ricorrente per poi tornare in Svizzera da solo.
Ritenuto che il matrimonio religioso non è stato dimostrato con qualsivoglia
documento e che la convivenza dura da quattro mesi, ovvero dall'inizio
della procedura d'asilo in Svizzera, non si può partire dal presupposto che
la relazione dei due sia duratura. Pertanto il fatto di essere incinta non è
allo stadio attuale un indizio, a lui solo, atto ad elevare la loro relazione
come duratura, stretta ed effettiva. Con il trasferimento dell'interessata
verso la Romania il Tribunale non ravvede quindi una violazione dell'art. 8
CEDU.
7.3. Parimenti, il problema medico di hyperemesis legato alla sua
gestazione non implica una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di
trasferimento della ricorrente. Si rilevi che il respingimento forzato di
persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una
violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si
trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia
come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro
Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò
non è all'occorrenza il caso della ricorrente, la quale stando al rapporto
medico agli atti soffre di hyperemesis ed il medico ha unicamente
sconsigliato di affrontare attualmente dei viaggi. Il Tribunale parte dal
principio che la Romania dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Dipoi,
in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Romania deve
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provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza
sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il
trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la
necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di
accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di
assistenza psichica (art. 19 par. 1 seg. direttiva accoglienza). L'insorgente
può quindi essere trasferita in Romania nelle modalità descritte nelle
osservazioni della SEM dell'11 agosto 2015 e dell'11 settembre 2015 (cfr.
risposta pag. 3 e replica pag. 2). Del resto non vi è motivo di dubitare che
l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica
della ricorrente (art. 31 seg. Regolamento Dublino III). Come
correttamente rilevato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, e
conformemente all'art. 31 Regolamento Dublino III, le autorità rumene
saranno debitamente informate dello stato di salute dell'insorgente al
momento dell'organizzazione del trasferimento. Pertanto il Tribunale
conferma anche su questo punto la posizione dell'autorità inferiore.
7.4. In conclusione si rammenta che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere discrezionale (cfr. sentenza del TAF E-
641/2014 del 13 marzo 2015 [prevista per la pubblicazione]). Con
l'abrogazione della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il
1° febbraio 2014, il potere d'esame del Tribunale si è ridotto e pertanto il
Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha
esercitato il suo potere discrezionale ovvero valutare se la SEM ha fatto
uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti.
Qualora fosse il caso il Tribunale non può sostituire il suo potere
discrezionale con quello della SEM.
Nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità
inferiore ha esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale.
8.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità
da parte della Svizzera, la Romania è competente per l'esame della
domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è
tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 Regolamento Dublino III.
È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda
d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che la stessa non possiede un'autorizzazione di
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soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi
è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative
all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi
giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti
motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro
di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia il
trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
10.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il
28 luglio 2015 sono revocate.
11.
11.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni al
momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito
favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso
d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori
accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
11.2. Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, affinché ad una
persona priva dei necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito patrocinio
occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost., che i suoi interessi siano colpiti in
misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e
da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato (cfr.
DTF 130 I 180 consid. 2.2 e 128 I 225 consid. 2.5.2 con giurisprudenza ivi
citata). Inoltre, la necessità del gratuito patrocinio non viene meno per il
solo fatto che una procedura sia retta dal principio inquisitorio. Tuttavia, in
tal caso per la nomina di un difensore d'ufficio può essere adottato un metro
di giudizio più restrittivo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
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Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 6
consid. 10).
Nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali
da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che
la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal
principio inquisitorio. Di conseguenza non sono adempiute le condizioni cui
all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di accordo del gratuito patrocinio è
respinta.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 28 luglio 2015 sono revocate.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese
processuali.
4.
La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: