Corte IV
D-4601/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM del 23 giugno 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4601/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 18 maggio 2010 e del 2 giugno 2010;
la decisione dell'UFM del 23 giugno 2010, notificata all'interessato il
giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 25 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 28 giugno 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 28 giugno 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Haussa,
nato e con ultimo domicilio a B._______, C._______ State, trasferitosi
per qualche tempo a D._______, dove ha frequentato le scuole, e
successivamente a E._______, F._______ Reserve, dove ha abitato
presso il proprietario del negozio per il quale ha lavorato (cfr. verbale
d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria nel mese di (...) del 2010
per il timore di essere ucciso dai musulmani che hanno dato vita agli
scontri religiosi avvenuti nella regione nel mese di marzo; che, in
occasione dei citati disordini il ricorrente avrebbe perso la madre ed il
fratello, mentre il padre sarebbe riuscito, pur ferito, a scappare; che
egli sarebbe riuscito a fuggire saltando dalla finestra e raggiungendo
la stazione di polizia poco distante ove avrebbe in seguito ritrovato suo
padre; che il giorno seguente la polizia ha disperso con i lacrimogeni
tutti coloro che si erano rifugiati presso la gendarmeria e che a causa
di ciò il ricorrente avrebbe perso di vista il padre; che in seguito egli è
fuggito su di un auto nel parco animali G._______ Reserve e
successivamente a D._______, da dove poi è espatriato (cfr. verbale
d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 5, 6 e 7); che di qui, in auto,
attraversando il Niger sarebbe giunto in Libia dove si sarebbe
imbarcato alla volta dell'Italia; che una volta giuntovi, verosimilmente in
Sicilia, dopo qualche giorno di clandestinità presso altri africani, grazie
all'aiuto di una persona di colore che gli avrebbe pagato il biglietto, il
ricorrente avrebbe raggiunto H._______ in treno, senza tuttavia essere
in grado di descrivere minimamente il percorso né tantomeno riferire
se e dove avrebbe cambiato convoglio nonché come abbia fatto a
superare lo stretto di Messina; che a H._______ ha deposto domanda
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d'asilo in data 6 maggio 2010 (cfr. verbale d'audizione del
18 maggio 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto
bisogno di documenti di identità, ribadendo inoltre, che non sa come
procurarsi tali documenti non avendone mai posseduto uno; che inoltre
egli ha riferito di non aver avuto occasione di richiedere la carta di
identità posto che la commissione che le rilascia è itinerante e passa
solo alcune volte al suo villaggio e che l'ultima volta egli non aveva an-
cora diritto al rilascio dei documenti in quanto troppo giovane;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal ver-
samento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
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l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, allegando
poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identi -
tà poiché si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale d'au-
dizione del 18 maggio 2010, pag. 4) e inoltre di non aver avuto occa-
sione di richiedere la carta di identità posto che la commissione che le
rilascia è itinerante e passa solo alcune volte al suo villaggio e che l'ul -
tima volta egli non aveva ancora diritto al rilascio dei documenti in
quanto troppo giovane (cfr. ricorso, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da
D._______ in auto o in camion a seconda delle differenti versioni (cfr.
verbali d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 7 e del 2 giugno 2010,
pag. 4), di aver attraversato il Niger e la Libia fino a giungere alla costa
in pochi giorni; che di qui si sarebbe imbarcato alla volta dell'Italia, ve-
rosimilmente in Sicilia, dove, per qualche giorno, avrebbe soggiornato
clandestinamente presso altri africani; che in seguito, grazie all'aiuto di
una non meglio identificata persona di colore che gli avrebbe pagato il
biglietto, avrebbe viaggiato in treno fino a H._______ dove ha deposto
la propria domanda di asilo in data (...); che tuttavia egli non rammenta
nulla del viaggio, e meglio da dove sia passato, se e dove abbia cam-
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biato convoglio e, infine, in che modo abbia superato lo stretto di Mes-
sina (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che, in aggiunta, l'autore del gravame ha fornito spiegazioni stereotipa-
te a conforto del proprio racconto sulle modalità e i tempi del viaggio
intrapreso; che egli si è limitato a dire di non ricordarsi poiché era
stanco e poco lucido a causa dell'estenuante viaggio e che avrebbe
dormito per gran parte del percorso;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto
in Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, e senza
aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fanta-
siose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
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meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il fatto di essere rimasto solo e senza più nulla non-
ché per il timore di essere ucciso dai musulmani;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto
sulle dichiarazioni a proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio in
relazione all'asserito attacco avvenuto nel suo villaggio da parte dei
musulmani e nel quale avrebbe perso la madre e il fratello; che
anzitutto, già nel corso della prima audizione il ricorrente si è
contraddetto dicendo dapprima di aver visto la decapitazione di suo
fratello, per poi correggersi e riferire di averlo soltanto sentito
implorare di non essere ucciso e di aver saputo soltanto in
successivamente che egli sarebbe morto (cfr. verbale d'audizione del
18 maggio 2010, pag. 6); che sia come sia, in sede di prima audizione
egli ha dichiarato che il fratello è stato ucciso nel cortile mentre stava
tentando di fuggire (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag.
6), mentre durante il secondo confronto ha affermato che suo fratello
si trovava in un'altra stanza e che gli aggressori si trovavano lì e nel
resto della casa, ma che in cortile non ce n'erano, tant'è che egli è
potuto fuggire uscendo dalla finestra di camera sua (cfr. verbale
d'audizione del 2 giugno 2010, pag. 9); che, appunto, una volta
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svegliato dai rumori della sommossa, aprendo la finestra, egli si
sarebbe accorto della presenza degli aggressori, forse una decina,
che stavano davanti a casa (cfr. verbale d'audizione del
18 maggio 2010, pag. 6), salvo poi riferire nella successiva audizione
che nel cortile non c'era nessuno e che gli aggressori si trovavano tutti
dentro casa (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 9); che
oltretutto, a proposito del tragico evento occorsogli, il richiedente non
solo non ricorda la data precisa, ma nemmeno rammenta se sia
accaduto nel mese di febbraio o quello di marzo (cfr. verbale
d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5); che persino per quanto
riguarda la sua fuga, il racconto appare alquanto illogico ed
inverosimile posto che egli ha dichiarato di aver ritrovato suo padre
alla stazione di polizia, ma di averlo abbandonato, ancorché ferito, la
mattina seguente quando si è trattato di lasciare la gendarmeria (cfr.
verbali d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5 e del 2 giugno 2010,
pag. 4); che infine, persino il racconto relativo al viaggio di espatrio è
intriso di contraddizioni, in primis quanto al mezzo di trasposto
utilizzato per andare da D._______ alla costa libica, che nella prima
audizione sarebbe un auto mentre nella seconda un camion sul quale
c'erano anche altre persone; che pure sui tempi di percorrenza si
rilevano grossolane discrepanze, visto che stando ad una prima
versione il ricorrente sarebbe partito da D._______ all'inizio di (...)
raggiungendo in pochi giorni la costa libica (cfr. verbale d'audizione del
10 maggio 2010, pag. 6), mentre nella successiva audizione ha
dichiarato di essere partito a fine (...) inizio (...) e di aver fatto diverse
tappe durante le quali si è sempre fermato qualche giorno (cfr. verbale
d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 7 e 8); che pure sulle domande
riferite alla persona si evincono grossolane incongruenze come, ad
esempio, a proposito dei luoghi dove il ricorrente avrebbe abitato; che
infatti egli ha asserito di aver vissuto per un periodo abbastanza lungo,
dal 2004 al 2010, a E._______ presso tale I._______, ossia il
proprietario del negozio di biciclette per il quale lavorava (cfr. verbale
d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 1), salvo poi rimangiarsi tutto e
affermare che egli non avrebbe mai potuto vivere con detta persona in
quanto musulmani (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 7
e 8);
che alla luce delle numerose e marcate contraddizioni suesposte non
si ritiene necessario approfondire oltre la questione, sollevata
dall'UFM, relativa alla reale appartenenza etnica del ricorrente, posto
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che ciò non avrebbe, comunque, influenza alcuna sull'esito della
presente vertenza;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18);
che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il
ricorrente di dover fuggire all'estero, posto che avrebbe potuto
senz'altro chiedere protezione alla polizia locale, ciò che si era già
dimostrato efficace la notte degli scontri; che, sia come sia, egli
avrebbe potuto trovare riparo, per esempio presso sua sorella, in altre
regioni della Nigeria non toccate dagli scontri religiosi, avendo peraltro
egli già vissuto anche in altri luoghi distanti dal proprio villaggio natale;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr);
che, pur tenendo in considerazione i disordini occorsi nella regione di
L._______ rispettivamente B._______ ed allegati dal ricorrete, la si-
tuazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guer -
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola -
zione nell'integralità del territorio nazionale; che, sia come sia, nel frat-
tempo le autorità nigeriane hanno ripreso il controllo nella regione tea-
tro dei citati disordini; che dunque, tali allegazioni non giustificano la
concessione dello statuto di rifugiato, né tanto meno dell'ammissione
provvisoria;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha frequentato,
tra il 1992 e il 2004, la scuola primaria e la scuola secondaria; che egli
inoltre ha pure una buona esperienza professionale come riparatore di
biciclette presso un negozio di E._______ (cfr. verbale d'audizione del
10 maggio 2010, pag. 2); che egli ha ancora il padre ed una sorella in
patria e che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato a B._______
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e cresciuto in parte a B._______ ed in parte a D._______ dove ha fre-
quentato le scuole oltre che a E._______, dove ha lavorato e vissuto
per alcuni anni presso il suo datore di lavoro; che, pertanto, si può par-
tire dal presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria, oltre -
tutto in diversi luoghi; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emer-
ga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, (per l'incarto N [..]; allegato: copia del ricorso del
25 giugno 2010, per corriere interno; in copia);
- M._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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