B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4607/2014
Sen t en z a d e l 1 5 d i c emb r e 20 17
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 18 luglio 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino siriano di etnia curda e religione musulmana, è nato
ad al-Qahtaniya (arabo) rispettivamente Tirbespî (curdo) nella provincia di
al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi avrebbe vissuto fino
all'espatrio, eccetto un periodo di quattro anni passato ad Aleppo per que-
stioni lavorative. In data 16 luglio 2012 egli è entrato in Svizzera ed ha de-
positato domanda d'asilo congiuntamente ai genitori, ai due fratelli
B._______ e C._______ e alle due sorelle D._______ e E._______ (cfr.
verbale d'audizione del 3 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-4).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per paura di essere arrestato a
causa della sua partecipazione alle manifestazioni e a causa della sua con-
vocazione al servizio militare. Inoltre sarebbe stato ricercato da un partito
curdo (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale d'audizione del 23 giugno 2014 [di se-
guito: verbale 2], D36-D37).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto in copia:
– la carta d'identità siriana rilasciata il 10 maggio 2011 ad al-Qahtaniya
(doc. 1);
– l'attestazione quale curdo "aǧānib" del 6 febbraio 2005 (doc. 2).
B.
Con decisione del 18 luglio 2014, notificata all'interessato il 21 luglio 2014
(cfr. atto A20/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pro-
nunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Sviz-
zera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontana-
mento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendolo quindi
provvisoriamente.
C.
In data 18 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
19 agosto 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo
ed, in subordine, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una
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nuova decisione. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza di con-
cessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese
e ripetibili.
A sostegno del gravame e dello scritto del 22 agosto 2014, l'insorgente ha
prodotto, oltre alla copia della decisione impugnata, i seguenti documenti:
– il certificato del Partito curdo Yekiti (Partiya Yekitî ya Kurd li Sùriyê, Kur-
dish Yekiti Party in Syria, PYKS) – sezione Svizzera – del 31 lu-
glio 2014 attestante la sua qualità di candidato membro
("Mitgliedschaftskandidat") del partito (doc. 3);
– sette fotografie che ritrarrebbero l'insorgente durante delle manifesta-
zioni nel suo Paese d'origine tra il 2011 e il 25 maggio 2012 (doc. 4);
– dieci fotografie dell'insorgente durante manifestazioni e incontri di par-
tito in Svizzera (doc. 5).
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 agosto 2014, ha esentato il
ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in prosie-
guo di procedura. Nel contempo ha trasmesso all'autorità inferiore un
esemplare del ricorso e dei relativi allegati, così come lo scritto del 22 ago-
sto 2014 con allegati i mezzi di prova ed ha invitato detto Ufficio a presen-
tare le sue osservazioni entro il 12 settembre 2014.
E.
Con osservazioni del 10 settembre 2014, l'autorità inferiore ha indicato che
l'atto di ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero
giustificare una modifica della sua posizione, rinviando per il resto ai con-
siderandi della decisione impugnata.
F.
Il 17 settembre 2014 il Tribunale ha trasmesso le osservazioni dell'autorità
inferiore all'insorgente concedendogli la possibilità di esprimersi entro il
7 ottobre 2014, termine tuttavia decorso infruttuoso.
G.
Con scritto spontaneo del 29 gennaio 2016, trasmesso all'autorità inferiore
con invito ad esprimersi, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale quale
mezzi di prova:
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– un ordine di marcia per il servizio militare ("Marschbefehl") in lingua
araba rilasciato il 1° settembre 2014 e la relativa traduzione in tedesco
(doc. 6);
– un avviso di ricerca per non essersi presentato al servizio militare
("Suchbefehl") in lingua araba rilasciato il 15 dicembre 2014 e la relativa
traduzione in tedesco (doc. 7).
H.
Con osservazioni del 21 marzo 2016, trasmesse all'insorgente con possi-
bilità di esprimersi, l'autorità inferiore ha indicato che i mezzi di prova inol-
trati non giustificherebbero una modifica della sua posizione, ritenendo
dubbia l'autenticità dei documenti. Pertanto, ha postulato la reiezione del
gravame.
I.
Il 22 aprile 2016 l'insorgente ha presentato le sue osservazioni, inoltrate
alla SEM con possibilità di esprimersi, indicando che l'autenticità dei docu-
menti non potrebbe essere messa in dubbio.
J.
Con osservazioni del 4 maggio 2016, trasmesse al ricorrente per informa-
zione, la SEM ha rinviato alle sue osservazioni già espresse in precedenza.
K.
Con scritto del 21 settembre 2017 l'interessato ha chiesto informazioni in
merito allo stato della procedura. Il Tribunale ha risposto a tale richiesta il
22 settembre 2017.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra
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tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 18 luglio 2014, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato:
egli avrebbe fornito dichiarazioni tardive e contraddittorie circa l'asserito
reclutamento da parte delle autorità militari. L'interessato avrebbe menzio-
nato di essere stato ricercato dalle autorità militari unicamente durante la
seconda audizione. Dello stesso tenore sarebbero le sue dichiarazioni
circa l'asserito attivismo politico esercitato in patria poiché durante la prima
audizione il richiedente avrebbe precisato di non avere svolto alcuna atti-
vità politica. Per l'autorità inferiore poi, non avere accennato alla deten-
zione del 2006 durata due mesi e mezzo durante l'audizione federale sui
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motivi d'asilo e l'insoddisfacente motivazione circa tale mancanza condur-
rebbe all'inverosimiglianza dell'evento stesso. Non meno contraddittorie
sarebbero le sue dichiarazioni circa le minacce subite: avrebbe identificato
come autori delle minacce i membri del PKK oppure del PYD ed interrogato
in merito alle sigle dei suddetti partiti non avrebbe saputo precisarne il si-
gnificato. Infine egli non avrebbe saputo situare cronologicamente le sue
partecipazioni alle manifestazioni antigovernative in maniera coerente.
Nell'insieme quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e pertanto l'autorità infe-
riore non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua do-
manda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera.
4.2 Con ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'autorità inferiore
circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Egli è dell'avviso che le al-
legazioni tardive sarebbero giustificate dal carattere succinto e sommario
dell'audizione sulle generalità. Il ricorrente non avrebbe menzionato l'arre-
sto del 2006 poiché avrebbe preferito indicare avvenimenti più recenti: sa-
rebbe dunque incorretto concludere all'inverosimiglianza dell'evento. Egli
ribadisce che al momento attuale sarebbe ricercato dal regime per non es-
sersi presentato al servizio militare e gli andrebbe pertanto riconosciuta la
qualità di rifugiato. Inoltre vista la sua affiliazione politica, documentata con
il certificato attestante la sua qualità di candidato membro del Partito curdo
Yekiti siriano e le attività politiche svolte, documentate con le fotografie
delle manifestazioni, vi sarebbero gli estremi per il riconoscimento della
qualità di rifugiato ed egli dovrebbe essere messo al beneficio dell'asilo in
Svizzera.
4.3 Nel suo atto responsivo, l'autorità inferiore ha sottolineato che confor-
memente al certificato prodotto l'insorgente sarebbe unicamente candidato
a diventare membro del Partito Yekiti e che quest'ultimo sarebbe attivo po-
liticamente solo dal suo arrivo in Svizzera giacché nel certificato non vi sa-
rebbe menzione alcuna di attività politiche svolte nel Paese d'origine. Ciò
sarebbe dunque in piena contraddizione con la dichiarazione del ricorrente
secondo la quale sarebbe stato membro attivo a far tempo dal 2011 oppure
dal marzo 2012. Il suddetto certificato non sarebbe dunque in grado di con-
futare le argomentazioni della decisione impugnata. Circa la documenta-
zione fotografica, l'autorità inferiore ha rilevato l'impossibilità di riconoscere
il qui insorgente in alcune fotografie: egli sarebbe unicamente riconoscibile
nelle manifestazioni svoltesi su suolo elvetico. Pertanto nemmeno tale ma-
teriale fotografico soccorrerebbe l'insorgente. L'autorità di prime cure ha
quindi proposto la reiezione del gravame.
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4.4 Con osservazioni in merito alla convocazione al servizio militare
(doc. 6) nonché dell'avviso di ricerca (doc. 7) inoltrati dal ricorrente come
mezzi di prova, l'autorità inferiore ha innanzitutto indicato che tenuto conto
della corruzione diffusa in Siria, tali documenti potrebbero essere ottenuti
facilmente ed illegalmente, ragione per cui il loro valore probatorio do-
vrebbe essere considerato estremamente esiguo. Peraltro, i documenti de-
positati costituirebbero visibilmente delle fotocopie con un testo prestam-
pato, con dei campi compilati a mano e con apposti dei timbri. Tali docu-
menti non presenterebbero tuttavia alcun segno di sicurezza, ragione per
cui non sarebbe possibile appurarne l'autenticità. Nulla impedirebbe di ri-
tenere che siano stati prodotti ai fini della causa. In aggiunta, l'inoltro di tali
documenti sarebbe sorprendente dal momento che sarebbero sconosciute
le modalità del loro ottenimento, essendo stati emessi due anni dopo l'e-
spatrio del ricorrente, nonché qualche mese dopo la decisione dell'UFM
del 18 luglio 2014. In particolar modo, l'autorità inferire sarebbe stupita del
fatto che il ricorrente fosse in possesso dell'avviso di ricerca, il quale sa-
rebbe indirizzato dalle autorità di reclutamento di al-Qahtaniya a "tutte le
sezioni della regione di al-Qamishli" e quindi non all'interessato. Infine, sa-
rebbe poco chiaro come le autorità governative siriane abbiano potuto
emettere dei documenti tra il settembre 2014 ed il dicembre 2014 quando
sarebbe noto che in tale periodo le autorità governative non erano più pre-
senti al di fuori delle città di al-Qamishli e al-Hasaka.
4.5 L'insorgente contesta le osservazioni della SEM ritenendo in partico-
lare che essa non sarebbe tenuta ad esprimere la sua opinione soggettiva
sulla eventuale generale diffusione di documenti falsi o falsificati in Siria,
bensì di valutare oggettivamente i documenti prodotti in originale. Non vi
sarebbe motivo di ridurre la probatoria dei documenti prodotti in originale
soltanto per la sola ragione che altri documenti potrebbero essere even-
tualmente stati falsificati da altri richiedenti l'asilo. Pertanto sarebbe incom-
prensibile che l'autorità di prime cure abbia, su queste basi, riconosciuto
un valore probatorio esiguo ai documenti. Riguardo al fatto che il docu-
mento conterrebbe dei campi prestampati, accompagnati da testi inseriti a
mano, l'insorgente rileva che sarebbe d'uso comune anche dalle autorità
federali redigere o autorizzare o richiedere la compilazione di documenti di
questo tipo. Non sarebbe inoltre chiaro quali segni di sicurezza avrebbe
dovuto contenere il documento, numerosi timbri accompagnano invero le
firme e a volte sarebbero apposti sopra il testo. In Svizzera non vi sareb-
bero segni di sicurezza particolari nella procedura d'asilo o in altre pratiche.
Il giudizio della SEM sarebbe dunque ingiusto ed arbitrario. Questi mezzi
di prova sarebbero poi stati recuperati ed inviati dallo zio. L'insorgente non
avrebbe potuto produrli prima poiché non c'era nessuno che riuscisse a
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recuperarli. Infine, l'autorità inferiore si sarebbe fondata su fonti del periodo
sbagliato o dal contenuto irrilevante per ritenere che le autorità siriane non
fossero più presenti ad al-Qahtaniya al momento del rilascio dei documenti.
Un articolo daterebbe infatti di maggio 2014, mentre un altro non riguarde-
rebbe in maniera specifica la zona interessata nel periodo indicato. In caso
vi siano dei dubbi sull'autenticità dei mezzi di prova l'autorità avrebbe l'ob-
bligo di ordinare un'apposita perizia. In assenza, l'autenticità dei documenti
non potrebbe essere messa in dubbio.
4.6 L'autorità inferiore, espressasi in duplica, rinvia alle sue osservazioni
precedenti, nonché ai considerandi della decisione impugnata ed invita il
Tribunale a respingere il ricorso.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte
a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato
di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
Anzitutto va esaminato se le allegazioni del richiedente adempiono alle
condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
6.1 Il ricorrente ha inizialmente allegato di essere stato convocato al servi-
zio militare e di essere espatriato al fine di evitarlo (cfr. verbale 2, D36-D37;
verbale 1, pag. 6). Le sue dichiarazioni risultano tuttavia sostanzialmente
contraddittorie. Egli ha in un primo momento asserito di aver ricevuto una
convocazione scritta (cfr. verbale 1, pag. 6), salvo poi affermare di essere
stato contattato da due agenti (cfr. verbale 2, D41) e aggiungere soltanto
una volta confrontato in merito di aver ricevuto una convocazione scritta un
mese prima della visita degli agenti (cfr. verbale 2, D121-D122). Interrogato
sulla tardività delle sue dichiarazioni egli non ha saputo fornire una spiega-
zione convincente, giustificandola invano con il carattere sommario della
prima audizione (cfr. verbale 2, D123-D124). Non diradano i dubbi circa la
verosimiglianza nemmeno le sue dichiarazioni sulle visite degli agenti: d'un
lato ha indicato che gli agenti si sarebbero presentati a casa sua un mese
dopo il rilascio della sua carta d'identità, avvenuto il 10 maggio 2011 e,
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Pagina 10
dall'altro lato, ha indicato che ciò sarebbe accaduto cinque mesi prima
dell'espatrio nel 2012 (cfr. verbale 2, D4, D55-D56, D125). Infine, in sede
ricorsuale, oltre a generali affermazioni di parte l'interessato non corrobora
o apporta elementi tali da concludere alla verosimiglianza della sua chia-
mata alle armi.
6.2 Non maggiormente verosimili risultano le dichiarazioni del richiedente
circa l'asserito attivismo politico. Anche su questo punto le allegazioni risul-
tano essenzialmente contraddittorie. L'insorgente invero dopo avere rispo-
sto per la negativa durante l'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1,
pag. 6) ha inaspettatamente indicato di essere membro del Partito curdo
Yekiti dal 2011 e di essere stato attivo quale agente di sicurezza del partito
(cfr. verbale 2, D74-D78, D130) oppure prodotto a livello ricorsuale un do-
cumento attestante il suo attivismo politico a far tempo dal settembre del
2012 (doc. 3). La spiegazione fornita dal ricorrente – ovvero di essere stato
interrogato unicamente in merito al viaggio d'espatrio (cfr. verbale 2, D113-
D114) – non permette una diversa valutazione della fattispecie e getta om-
bra sulla verosimiglianza tutta del racconto giacché gli è stata posta espli-
citamente la domanda circa le attività politiche svolte in patria (cfr. ver-
bale 1, pag. 6). Infine, il fatto che egli non sia stato neppure in grado di
indicare il significato degli acronimi dei partiti da lui stesso citati (cfr. ver-
bale 2, D115) non fa che confermare l'inverosimiglianza del suo attivismo
politico. Di conseguenza, risultano pure inverosimili le ricerche da parte
delle autorità siriane (cfr. verbale 2, D90 segg.).
6.3 Giova quivi rilevare come correttamente sottolineato dall'autorità infe-
riore che la mancata indicazione dell'arresto subito nel 2006 in audizione
federale, nonostante l'invito ad indicare ulteriori problemi avuti con le auto-
rità siriane non soccorre l'insorgente al punto da concludere che l'asserito
arresto è inverosimile. Nello stesso modo la spiegazione di tale lacuna non
lo soccorre: egli non avrebbe accennato a tale evento poiché non gli sa-
rebbe stato chiesto di parlarne (cfr. verbale 2, pag. 11). Si rilevi infine che
nemmeno l'allegazione ricorsuale – stereotipata e superficiale – è atta a
giustificare la lacuna.
6.4 Alla luce di quanto sopra, parte dei motivi d'asilo dell'insorgente risul-
tano dunque inverosimili.
7.
È ora necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo degli ulteriori
motivi d'asilo dell'insorgente.
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Pagina 11
7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, con
seria probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF
2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve es-
sere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'e-
sistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una
razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggior-
mente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già
stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog-
gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la
prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata).
Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suf-
ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-
cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 e relativi riferimenti).
7.2 Il ricorrente ha allegato di temere di subire delle persecuzioni future a
causa della partecipazione in Siria a delle manifestazioni.
7.2.1 Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del
conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con
estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del
governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a ma-
nifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere
trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-
5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rile-
vanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non
solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua con-
seguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale op-
positore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del
5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1).
Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di
esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso
parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad
una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo
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(cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del
28 settembre 2016 consid. 6.3).
7.2.2 Secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio della guerra civile in Siria,
nelle regioni curde ed in particolare nelle maggiori città curde – tra cui an-
che ad al-Qahtaniyah – vi sono state numerose manifestazioni che invoca-
vano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio 2012 tali manifestazioni
si sono susseguite ad una frequenza relativamente regolare (cfr. cfr. Kurd-
watch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests in the Kurdish regions –
mass demonstration in al‑Malikiyah, 22.02.2016, /?aid=2459&z=en >; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: At least
four dead after the storming of a statue of Basil al‑Assad, 29.02.2012,
; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli:
Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012,
; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli:
Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising, 13.03.2012,
, tutti consultati il 02.11.2017). La
partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi sono evidenze
quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio del 2011 ab-
biano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le 20'000 persone
(cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime
escalate in Kurdish regions, 04.07.2011, /?aid=1750&z=en >, consultato il 02.11.2017) mentre nel marzo
del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin],
Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest,
17.03.2012, , consultato il
02.11.2017). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile,
l'intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella
regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur
vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le per-
sone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kur-
dwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish re-
gions increasing, 06.03.2012, ,
consultato il 02.11.2017). Nell'analisi della fattispecie va dunque tenuto
conto da una parte dell'alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pub-
bliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva
delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può
essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad
essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi
ora de facto appratenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.
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7.2.3 Nel caso in esame, l'interessato ha allegato di aver regolarmente par-
tecipato a delle manifestazioni in favore della causa curda. Come visto so-
pra (cfr. consid. 6.2), egli non ha reso verosimile di avere svolto un ruolo
particolare durante le stesse. Le fotografie prodotte (doc. 4) non permet-
tono una diversa valutazione. Il ricorrente infatti, non risulta spiccare in par-
ticolare modo o avere assunto un ruolo importante durante le stesse, bensì
ritenuto il grande numero di manifestazioni e di partecipanti, egli appare
essere un semplice partecipante come migliaia di altre persone. Non
avendo inoltre reso verosimile di essere stato ricercato dalle autorità siriane
(cfr. consid. 6.2), il grado di esposizione dell'insorgente non può essere ri-
tenuto sufficientemente importante e può essere escluso che egli sia stato
identificato quale oppositore politico. Pertanto, nella fattispecie non vi sono
elementi che permettano di ritenere un timore fondato per il richiedente di
subire persecuzioni future a causa della sua partecipazione a delle mani-
festazioni.
7.3
Proseguendo l'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente, egli
allega di temere di subire delle persecuzioni rilevanti per non essersi pre-
sentato al servizio militare.
7.3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurispru-
denza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi
sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo
con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida
(cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione
per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo
che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la san-
zione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui
all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, in-
dipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'eser-
cito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata,
la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo
di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin-
cida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una si-
tuazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e
GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
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7.3.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai
sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'e-
sercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto
rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il
Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità
di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della
Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che
il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli
oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come
tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può es-
sere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad
una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto
di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile
che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del
regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena
finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al
contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere po-
litico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). La giurisprudenza ha confermato
che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo
alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la
diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 con-
sid, 4.3-4.5 e 5). Il fatto di sottrarsi ad un obbligo di servire o di disertare
non costituiscono dei motivi di per sé sufficienti per fondare la qualità di
rifugiato a meno che ne risulti una persecuzione si sensi dell'art. 3 cpv. 1
LAsi. In altri termini, alla persona interessata deve essere riconosciuta la
qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione –
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche – deve temere un trattamento
che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9).
7.3.3 Nel caso che ci occupa va anzitutto osservato che il richiedente non
ha reso verosimile di essere stato convocato al servizio militare prima
dell'espatrio (cfr. supra consid. 6.1). Di conseguenza, con la partenza dal
Paese d'origine egli non si è sottratto ad alcun obbligo militare e non può
essere considerato quale renitente.
7.3.4 Per quanto riguarda invece l'ordine di marcia (doc. 6) e l'avviso di
ricerca per non essersi presentato (doc. 7) emessi nel 2014 ed ottenuti da
uno zio del ricorrente (cfr. scritto del 22 aprile 2016) alla luce delle consi-
derazioni precedentemente esposte, il Tribunale è già stato in misura di
concludere che l'interessato non presenta un profilo politico di rilievo che
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lasci presupporre una sua precedente identificazione da parte delle auto-
rità siriane quale oppositore (cfr. supra consid. 7.2.3). Pertanto, il fatto di
essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della
renitenza, quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per conva-
lidare l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determi-
nante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di procedere ad
un esame dettagliato dei mezzi di prova addotti al riguardo (cfr. al riguardo
tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017,
consid. 6.1).
7.4 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non giustificano
la concessione dell'asilo al ricorrente.
8.
Nel prosieguo della sua impugnativa l'insorgente reputa di adempire le con-
dizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi
insorti dopo la fuga.
Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita
illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda
d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che
conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di
tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti
dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione
dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo
d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata
assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno
dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi
riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi
insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa,
o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a
giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).
In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità
di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza
considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in
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caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni
associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo
meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
8.1 L'insorgente ritiene che a causa del suo attivismo politico in Svizzera in
seno al Partito curdo Yekiti, di cui è pure candidato a diventare membro
(doc. 3), abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future.
8.1.1 Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le au-
torità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il
Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si
concentrano su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da altre
per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una ma-
niera tale da essere ritenute come persone seriamente e potenzialmente
pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime per la particolarità
delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte.
Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è
determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità
del richiedente l'asilo, della maniera di apparire e del contenuto delle di-
chiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente
l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come
una potenziale minaccia per il regime siriano. Il riconoscimento di motivi
soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto un'esposizione qualificata (cfr.
sentenza di riferimento del TAF D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 con-
sid. 6.3.6).
Orbene, nella presente fattispecie, l'unico elemento che eventualmente po-
trebbe dare adito alla sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga è
stato presentato all'autorità inferiore e al Tribunale in maniera molto super-
ficiale e, come già visto (cfr. supra consid. 6.2), su alcuni punti in maniera
contraddittoria. Trattasi del certificato del 31 luglio 2014 attestante la qua-
lità dell'insorgente quale candidato membro del partito curdo Yekiti siriano
(doc. 3) - sezione svizzera e delle dieci fotografie dell'insorgente durante
manifestazioni e incontri di partito in Svizzera. Avantutto si rileva come il
ricorrente non sia a tuttora membro di tale partito, essendo lo stesso sola-
mente candidato a divenirlo. Secondariamente sia il suddetto certificato
che le fotografie prodotte, come manifestamente ravvisabile, non provano
che il ricorrente abbia un profilo come quello testé descritto (cfr. con-
sid. 7.1).
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Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere al ricor-
rente di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi sog-
gettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM (già UFM)
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Ne discende che l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre
non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
11.
11.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo-
revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: