B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4609/2014
Sen t en z a d e l 2 0 o t t ob r e 20 16
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Daniel Willisegger, Gérard Scherrer,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
sua moglie
B._______, nata il (…),
ed i loro figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nata il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 17 luglio 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a I ricorrenti, A._______ con la moglie B._______ ed i figli C._______
(primogenito), D._______ (secondogenito) e E._______ (ultimogenito), cit-
tadini siriani di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di
etnia araba, hanno vissuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo
(curdo) fino all’espatrio, avvenuto a loro dire, il 3 novembre 2013 (cfr. ver-
bale d'audizione del 26 novembre 2013 di A._______ [di seguito: ver-
bale 1], pag. 4; verbale d'audizione del 26 novembre 2013 di B._______
[di seguito: verbale 2], pag. 4; verbale d'audizione del 27 novembre 2013
di C._______ [di seguito: verbale 3], pag. 4; verbale d'audizione del 27 no-
vembre 2013 di D._______ [di seguito: verbale 4], pag. 4). Muniti di visto
d’ingresso rilasciato dall’ambasciata svizzera di Beirut in Libano, sono en-
trati legalmente in Svizzera il 10 novembre 2013, presentando in seguito
domanda d’asilo il 15 novembre 2013.
A.b Sentiti sui motivi, i richiedenti hanno dichiarato in sostanza e per
quanto qui di rilievo, di essere espatriati a seguito della situazione di vio-
lenza generalizzata e guerra (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.; verbale 2, pag. 6;
verbale d'audizione del 27 giugno 2014 di B._______ [di seguito: ver-
bale 6], Q43 segg.; verbale 3, pag. 6; verbale d'audizione del 27 giugno
2014 di C._______ [di seguito: verbale 7], Q59 segg.; verbale 4, pag. 4;
verbale d'audizione del 27 giugno 2014 di D._______ [di seguito: ver-
bale 8], Q52 segg.). Unicamente A._______ ha addotto, senza tuttavia ri-
ferirsi ad eventi concreti di cui egli o un altro membro della sua famiglia
sarebbe personalmente stato vittima, motivi concernenti la paura di subire
persecuzioni a causa della loro confessione religiosa (verbale d'audizione
del 27 giugno 2014 di A._______ [di seguito: verbale 5], Q50). C._______
ha inoltre fatto valere aspetti correlati ad un suo possibile arruolamento
nelle forze armate del regime siriano, esponendo in particolare i suoi timori
di dover prendere parte alla guerra (cfr. verbale 3, pag. 6).
In sede ricorsuale i ricorrenti hanno altresì allegato che i figli sarebbero
stati, a causa della loro confessione religiosa, oggetto di persecuzioni a
scuola.
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– il passaporto siriano di A._______ rilasciato il (…);
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– il passaporto siriano di B._______ rilasciato il (…);
– il passaporto siriano di C._______ rilasciato il (…);
– il passaporto siriano di D._______ rilasciato il (…);
– il passaporto siriano di E._______ rilasciato il (…);
– la carta d'identità siriana di A._______ rilasciata il (…);
– la carta d'identità siriana di B._______ rilasciata l’(…);
– la carta d'identità siriana di C._______ rilasciata il (…);
– la carta d'identità siriana di D._______ rilasciata il (…);
– il libretto di famiglia.
B.
Con decisione del 17 luglio 2014, notificata agli interessati il 18 luglio 2014
(cfr. risultanze processuali), l’Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto le succi-
tate domande d’asilo, pronunciato contestualmente l’allontanamento degli
interessati dalla Svizzera, ritenendo nondimeno non ragionevolmente esi-
gibile l’esecuzione dell’allontanamento verso la Siria e concedendo loro di
conseguenza l’ammissione provvisoria.
C.
In data 18 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
19 agosto 2014), gli interessati sono insorti contro la detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
postulando l’annullamento della decisione impugnata e la concessione
dell’asilo. In via subordinata, hanno chiesto una restituzione degli atti all’au-
torità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì presentato istanza
di assistenza giudiziaria, così come la trasmissione degli atti di causa ed
un termine per il completamento del ricorso.
D.
Con decisione incidentale del 28 agosto 2014 il Tribunale ha inviato gli atti
richiesti ai ricorrenti – già trasmessi dall’UFM con decisione incidentale del
25 luglio 2014 e non ritirati –, concedendo loro un termine di sette giorni
dalla notificazione per un eventuale completamento del ricorso.
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Pagina 4
E.
Con ordinanza del 9 giugno 2015 lo scrivente Tribunale ha successiva-
mente esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali, riservandosi di decidere sull’assistenza giudi-
ziaria in prosieguo di procedura. Ha inoltre invitato l’autorità inferiore ad
inoltrare una risposta al ricorso entro il 24 giugno 2015.
F.
La SEM con risposta del 19 giugno 2015, trasmessa ai ricorrenti con pos-
sibilità di esprimersi in merito, ha fatto valere una corretta trasmissione de-
gli atti di causa ed ha sottolineato, che i ricorrenti non hanno addotto per-
secuzioni mirate a sfondo religioso, proponendo in sunto il respingimento
del ricorso.
G.
Con replica del 10 luglio 2015, trasmessa alla SEM con invito ad espri-
mersi, i ricorrenti hanno confermato la corretta trasmissione degli atti di
causa, allegando inoltre motivi perlopiù correlati alla persecuzione dei cri-
stiani mediante l’ISIS in Siria.
H.
Con duplica del 21 luglio 2015, la SEM ha confermato nuovamente la sua
posizione, proponendo la reiezione del gravame.
I.
Con triplica del 14 agosto 2015, gli insorgenti hanno esposto ulteriori epi-
sodi di violenza verificatisi in Siria. In particolare, hanno riferito di ad alcuni
attacchi a scapito della popolazione civile (attentati suicida).
J.
Con scritto spontaneo del 28 agosto 2015, i ricorrenti hanno trasmesso al
Tribunale la decisione della SEM del 14 agosto 2015, nella quale l’autorità
inferiore ha accolto la domanda d’asilo della famiglia del fratello di
B._______ (F._______, N […]).
K.
Invitata a prendere posizione in merito, la SEM ha nuovamente confermato
la decisione impugnata proponendo il respingimento del gravame.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L’UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti – con decisione
dell'UFM del 17 luglio 2014 – stati posti al beneficio dell'ammissione prov-
visoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, oggetto del liti-
gio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione ri-
guardante il rifiuto delle loro domande d'asilo nonché la pronuncia dell'al-
lontanamento.
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4.
4.1 Nella querelata decisione, l’UFM ha considerato i motivi d'asilo invocati
dai ricorrenti irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel contempo non ha ravvi-
sato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
Secondo quanto evidenziato dall’autorità inferiore nel provvedimento im-
pugnato, non costituirebbero una persecuzione determinante ai sensi della
legge sull’asilo le situazioni sfavorevoli dovute alla guerra e alla violenza
generalizzata, in quanto non dettate dalla volontà di perseguitare una per-
sona in particolare per uno dei motivi enunciati all’art. 3 LAsi. Nello speci-
fico i problemi esposti inerenti alle difficoltà dovute alla mancanza di acqua
ed elettricità, nonché all’impossibilità dei figli di proseguire la scuola, non
sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, ma da ricondurre alla situazione
vigente nel loro Paese d’origine.
Oltracciò, anche le allegazioni addotte in correlazione alla loro confessione
religiosa sarebbero da ricondurre – dato che i richiedenti non avrebbero
fatto valere motivi legati a tale aspetto – allo stato di guerra e violenza vi-
gente in Siria.
Non da ultimo, anche la possibile convocazione del primogenito al servizio
di leva, è stata ritenuta irrilevante in materia d’asilo. In particolare, l’UFM
ha richiamato la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (di seguito: GICRA), secondo la quale il timore fondato di
subire delle sanzioni penali per il rifiuto di servire o per la diserzione sussi-
sterebbe unicamente, qualora il richiedente sarebbe in grado di provare o
perlomeno rendere verosimile l’esistenza di un contatto diretto e concreto
– in casu mai avvenuto – tra il medesimo e le autorità del suo paese (GI-
CRA 2006 n. 3 pag. 29).
Nel caso in disamina, l’autorità inferiore è dunque giunta a concludere, che
le allegazioni addotte dai richiedenti non costituirebbero, di per sé, un indi-
zio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.
4.2 Con ricorso, gli insorgenti hanno avantutto contestato una violazione
del loro diritto di essere sentiti, lamentando una mancata trasmissione degli
atti di causa.
In secondo luogo, essi hanno fatto valere – senza approfondire ulterior-
mente – problemi dovuti alle persecuzioni religiose subite dai figli a scuola,
sottolineando l’assenza di una protezione statale adeguata.
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Infine, i ricorrenti si sono nuovamente appellati ai timori del loro primogenito
di essere convocato al servizio di leva. In virtù di ciò, hanno ritenuto evi-
dente e notorio, come in Siria tutti i renitenti verrebbero considerati nemici
del regime e dunque seriamente esposti al rischio di persecuzioni. Per-
tanto, stando ai motivi sopra esposti, sarebbero soddisfatte le condizioni
per riconoscere loro la qualità di rifugiato e conseguentemente per ammet-
terli ai benefici dell’asilo.
4.3 Nella risposta al ricorso la SEM ha innanzitutto ritenuto infondate le
censure secondo cui, essa non avrebbe considerato nella sua decisione le
motivazioni addotte a riguardo delle persecuzioni religiose subite dai figli a
scuola, sottolineando come nessuno dei membri della famiglia avrebbe
fatto valere tale argomenti.
In secondo luogo, quo alla questione di una possibile persecuzione collet-
tiva dei cristiani, l’autorità inferiore, appellandosi alle severe condizioni pre-
viste dalla giurisprudenza per la constatazione di una persecuzione collet-
tiva, è giunta quindi a concludere, che in linea di principio la Siria si consi-
dererebbe uno stato laico e che i cristiani espatriati avrebbero principal-
mente lasciato il paese con l’intento di evadere la situazione di guerra.
Conseguentemente non sarebbe in atto una persecuzione collettiva. Una
minaccia fondata sulla propria fede sarebbe tuttavia da valutare a dipen-
denza della zona – in casu al-Qamishli – di residenza. In questo senso, i
cristiani residenti nelle zone sotto controllo governativo così come in quelle
in mano ai ribelli, non avrebbero da temere – nella misura in cui essi si
asterrebbero da una presa di posizione politica – persecuzioni di natura
squisitamente religiosa.
Diversa sarebbe invece la situazione riguardante il cosiddetto “Stato isla-
mico”. In merito a ciò, l’autorità inferiore ha sì riconosciuto che nelle regioni
conquistate dallo Stato islamico vigerebbe un regime basato su precetti
islamici severi e che soprattutto in tali regioni la libera espressione religiosa
non sarebbe garantita, ma ha anche constatato che gruppi sunniti e sciiti
sarebbero egualmente colpiti. Inoltre le vittime di esecuzioni pubbliche sa-
rebbero di norma piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversari o di attivisti
politici che avrebbero opposto resistenza.
In sunto la SEM è giunta a concludere che l’entità del fenomeno sarebbe
comunque da considerarsi esigua. Pertanto, l'atto ricorsuale non conter-
rebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica-
zione della sua posizione.
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4.4 Con replica gli insorgenti hanno contestato l’opinione della SEM, rite-
nendo che nella loro zona di provenienza (al-Qamishli), gli estremisti avreb-
bero preso di mira le minoranze cristiane. Di fatto, lo Stato islamico si sta-
rebbe espandendo in continuazione nonché conducendo una vera e pro-
pria guerra religiosa.
Infine hanno nuovamente evidenziato i timori, già fatti valere nelle audizioni
e nel ricorso, riguardanti il servizio militare di C._______.
4.5 Con duplica la SEM ha ribadito, in sostanza, quanto precedentemente
espresso nella risposta al ricorso. Ritenendo le allegazioni dei ricorrenti
insufficienti per modificare la propria posizione.
4.6 Con triplica, i ricorrenti hanno nuovamente sostenuto le persecuzioni a
sfondo religioso, ribadendo come i cristiani vengano considerati degli “in-
fedeli” ed esponendo alcuni attentati suicida, eseguiti per mezzo di auto-
bombe, avvenuti all’interno del Paese.
4.7 Con scritto spontaneo, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale la
decisione della SEM del 14 agosto 2015, nella quale l’autorità inferiore ha
accolto la domanda d’asilo della famiglia del fratello di B._______
(F._______, N […]), ciò che renderebbe ancora più difficile capire le ragioni
per le quali la loro domanda sarebbe stata respinta.
4.8 Infine, con osservazioni del 5 novembre 2015, la SEM ha indicato che,
la concessione dell’asilo al fratello di B._______ si sarebbe basata su mo-
tivi d’asilo propri, in particolare su di una persecuzione mirata a sfondo re-
ligioso.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
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LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o
hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servi-
zio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi). È fatto salvo il rispetto
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30) (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).
5.2 La giurisprudenza ha confermato, con l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi,
la prassi riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il
rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine. Siffatti motivi non
sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne
risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in
virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata
deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla
sua renitenza o diserzione, deve temere un trattamento che comporta seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5
e 5). Pertanto, una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una per-
secuzione rilevante in materia d’asilo qualora essa risulta, per uno dei mo-
tivi giusta l’art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in sé spropor-
zionatamente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e
5.9).
Il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettivamente
fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari. Detto
contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il servizio attivo.
Decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia contatto con le auto-
rità da cui emerge una volontà di reclutamento della persona. Cionono-
stante, il contatto deve essere reale e concreto. Non è sufficiente invece, il
timore di essere – esclusivamente a causa dell’età idonea al servizio di
leva – reclutato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10
pag. 29).
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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Pagina 10
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
A mente del Tribunale, appare opportuno procedere dapprima analizzando
i motivi d’asilo individuali invocati dai ricorrenti.
6.1 È utili qui ricordare che i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima
delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti
ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata
per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GI-
CRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).
Nella fattispecie, gli insorgenti hanno avantutto fatto valere difficoltà riguar-
danti la mancanza di elettricità ed acqua, nonché l’impossibilità dei figli di
proseguire l’educazione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.; verbale 2,
pag. 6; verbale 3, pag. 6; verbale 4, pag. 4; verbale 5, Q48 segg.; ver-
bale 6, Q43 segg.; verbale 7, Q59 segg.; verbale 8, Q52 segg.). Codeste
allegazioni, seppur drammatiche, sono manifestamente espressione
dell’attuale situazione di guerra e quindi, in quanto non finalizzate ad una
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Pagina 11
persecuzione mirata dei ricorrenti, non soddisfacenti le condizioni previste
all’art. 3 LAsi.
6.2
6.2.1 Quo al servizio di leva, il Tribunale ha già avuto modo di esaminare a
più riprese la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto
di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. Richiamando
tale giurisprudenza, occorre rilevare che il regime siriano considera la re-
nitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori se in passato l'inte-
ressato è già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione
preliminare quale oppositore del regime può essere ritenuta, segnata-
mente nei casi laddove la persona interessata appartenga ad una famiglia
oppositrice o sia già nota ai servizi segreti prima dell’atto di renitenza. In
una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la stessa
venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto,
quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a
reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per
mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF
2015/3 consid. 6.7.2 segg.).
6.2.2 Nella fattispecie, C._______ teme di essere reclutato al servizio di
leva, in quanto divenuto maggiorenne. In virtù di ciò va segnalato, come lui
stesso abbia negato qualsivoglia contatto con le autorità militari ed esposto
di possedere solamente un sospetto riguardo alla concreta possibilità di
essere reclutato (cfr. verbale 3, pag. 6). In particolare, egli ammette di non
aver mai ricevuto una convocazione al servizio di leva. Di più, egli ha
espresso di essere venuto a conoscenza del reclutamento di coloro che
hanno terminato gli studi, solamente tramite informazioni di amici (cfr. ver-
bale 7, Q63). Pertanto, sulla base di quanto previamente esposto (cfr. su-
pra consid. 5), non essendo sufficiente il timore di essere reclutato – esclu-
sivamente a causa dell’età idonea al servizio di leva – e dovendo esserci
un contatto reale e concreto tra le parti, non può essere sostenuta l’allega-
zione secondo cui, avendo compiuto diciotto anni, egli avrebbe il timore
fondato di essere in futuro esposto a persecuzioni giusta l’art. 3 LAsi.
Non di meno, né egli né tantomeno un altro membro della famiglia, ha af-
fermato di essere stato vittima di avvenimenti specifici, nonché di aver mai
preso parte ad attività politiche di qualsiasi genere, negando quindi che gli
sia personalmente e concretamente accaduto qualcosa (cfr. verbale 1,
pagg. 7-8; verbale 2, pag. 6; verbale 3, pag. 6; verbale 4, pag. 6).
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Di conseguenza, a titolo abbondanziale, quand’anche dovesse esserci
stato un contatto, il Tribunale giunge comunque a concludere, che sulla
questione della renitenza, l’insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe
tuttalpiù di essere sanzionato dalle autorità governative siriane per la sem-
plice violazione dei propri obblighi militari, senza tuttavia essere esposto
ad un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2
LAsi.
6.3 Non da ultimo, per quanto concerne le persecuzioni individuali a sfondo
religioso allegate dai ricorrenti, questo Tribunale osserva che nessun mem-
bro della famiglia ha fatto valere delle persecuzioni con tale carattere du-
rante le audizioni. Le allegazioni riguardanti le presunte persecuzioni subite
dai figli a scuola, dovute alla loro confessione religiosa, sono state esposte
solo nelle censure ricorsuali (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2). Essendo
pertanto tali allegazione di parte, generiche nonché non corroborate da
qualsivoglia elemento di prova, ne risulta, che tali dichiarazioni non osse-
quiano, in quanto manifestamente tardive, le condizioni di verosimiglianza
previste all’art. 7 LAsi e vi è ragione di concludere che esse siano state
allegate per i bisogni delle cause.
6.4 Infine, quo alla concessione dell’asilo alla famiglia del fratello di
B._______, lo scrivente Tribunale rileva che, la probabilità di diventare vit-
tima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando una per-
sona vicina al ricercato è esposta, al fine di esercitare pressioni sull’inte-
ressato o la sua famiglia, a delle ritorsioni (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3
e riferimenti ivi citati).
Nel caso specifico, gli insorgenti non hanno mai fatto riferimento, se non
nello scritto spontaneo, al summenzionato fratello. In particolare, nessuno
dei ricorrente ha allegato avvenimenti concreti derivanti dalla parentela, né
tantomeno asserito di temere in un futuro prossimo di essere esposto, sem-
pre a causa del legame sanguigno, a persecuzioni giusta l’art. 3 LAsi. Tale
fatto non è peraltro nemmeno stato allegato nel gravame presentato al Tri-
bunale. Pertanto, considerando che la domanda d’asilo ha primariamente
carattere individuale e che lo statuto di rifugiato può essere riconosciuto
solamente in via eccezionale a causa di persecuzioni riflesse, non v’è ra-
gione di concludere diversamente rispetto alle osservazioni dell’autorità in-
feriore.
6.5 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non ossequiano
le condizioni previste dagli art. 3 e 7 LAsi.
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Pagina 13
7.
Di seguito verrà affrontata la questione dell’eventuale esistenza di una per-
secuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.
7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua
domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese
d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone
esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'a-
silo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato
gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa
l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona inte-
ressata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di
persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. GICRA 1995 n. 1 consid. 6a).
7.3 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
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7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del
21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e ri-
guardante la città di al-Qamishli).
7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del
conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e
valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Essa è infatti caratterizzata
dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti
del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di
giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per
diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la
minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%,
il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione
di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani"
a nord ovest della città di Homs, così come in altri villaggi sparsi in tutto il
territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, cosi come le altre
minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi
non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed
una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva
difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù
destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti
citate).
7.6 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifesta-
zioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di
rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sareb-
bero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il
regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i
cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggio-
ranza di quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr.
sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della
guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla
Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sa-
rebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o regioni
dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid.
9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi
D-4609/2014
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derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla cri-
minalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata,
per i cristiani la fuga potrebbe essere motivata anche dal timore di essere
presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la
situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari
attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta.
Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell’organizza-
zione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti.
Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, te-
merebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il
governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4
e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubica-
zione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa im-
portanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).
7.7 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
7.8 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situa-
zione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui
si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).
8.
Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o
siano), nel caso che ci riguarda, la (o le) fazione(i) che attualmente con-
trolli(no) il luogo di provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito l’esi-
stenza di un’eventuale persecuzione collettiva su tale base.
8.1 I ricorrenti provengono dalla città di al-Qamishli nella provincia di
al-Hasaka. Il Tribunale focalizza dunque il suo esame su tale regione e
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sulla rispettiva città, tenendo conto della situazione nel paese d’origine de-
gli insorgenti e prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situa-
zione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.6).
8.1.1 Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorquando parte delle
truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo
e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). L'Unità di protezione popolare (Yekîneyên
Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (Yekîneyên
Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome
curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi
siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi –
popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre
minoranze – è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo
politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da
curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono
presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione
dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il
controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare
dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le
truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord
controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato
Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn
al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo:
tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia.
All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e
novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva
attuata da parte di Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah a-Sham), fronte
estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il
controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione
nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello
militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti
all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs,
ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure
conquistate dagli islamisti radicali (cfr. sentenza D-1495/2015
consid. 9.3.1).
Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico"
sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista
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Pagina 17
nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cri-
stiani, nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione
"Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani. L'YPG e il Consiglio
militare siriaco (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cri-
stiani assiri alleato dell'YPG, hanno poi sferrato la controffensiva per evi-
tare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'orga-
nizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto suc-
cesso e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto retrocedere. La nuova
coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces
[SDF]) – formate dall'YPG e da altre milizie – hanno effettuato un'offensiva
che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico"
verso il sud della provincia di al-Hasaka (cfr. D-1495/2015 consid. 9.3.1 e
relativi riferimenti). Il 25 giugno 2015, inoltre, l'organizzazione "Stato Isla-
mico" ha iniziato un’offensiva per tentare di conquistare la città di al-Hasaka
e migliaia di persone, tra cui anche famiglie cristiane, sono state costrette
ad abbandonare le loro case (cfr. Agenzia Fides, Thousands of Christian
families fleeing Hassakè. Archbishop Hindo: jihadists have found support
in the local population, 30.06.2015, ASIA_SYRIA_Thousands_of_Christian_families_fleeing_Hassake_Arch-
bishop_Hindo_jihadists_have_fo >, consultato il 04.10.2016). L’YPG e le
altre milizie così come le forze filogovernative hanno iniziato una controf-
fensiva durata più settimane nella quale sono riusciti a respingere
all’esterno della città l'organizzazione "Stato Islamico" (cfr. Agathocle de
Syracuse, Hasakah IS offensive – 27 June 2015 16:00, 27.06.2015,
sakah-27-June-2015.jpg >, consultato il 04.10.2016; Agathocle de Syra-
cuse, Hasakah Situation after repelling IS offensive – 6 Aug 2015,
06.08.2015, 2015/07/Hasakah-6-Aug-2015.jpg >, consultato il 04.10.2016; Agathocle
de Syracuse, Hasakah IS offensive [25 une – 1 August 2015]
, consultato il
04.10.2016).
Negli ultimi mesi, il fronte militare si è spostato dalla capitale della provincia
verso sud e l'organizzazione "Stato Islamico" in agosto 2016 controllava
unicamente dei piccoli territori nel sud della provincia, la quale è ora pre-
valentemente controllata dalle forze democratiche siriane (Syrian Demo-
cratic Forces [SDF], formate dall'YPG e da altre milizie). In particolare, la
città di al-Hasaka non si trova più al centro di scontri armati tra l'organizza-
zione "Stato Islamico" e le forze nemiche, tuttavia, i centri urbani della pro-
vincia sono diventati bersagli di attentati bomba e sono stati designati
D-4609/2014
Pagina 18
dall’Institut for the Study of War (ISW) come “zone di attacco” dell’organiz-
zazione “Stato Islamico”. A titolo d’esempio, due quartieri della città di
al-Qamishli prevalentemente abitati da cristiani, in marzo ed in maggio
2016, sono stati bersaglio di due attacchi perpetrati dall'organizzazione
"Stato Islamico" che hanno causato il ferimento e la morte di diversi civili.
Il secondo attacco, così come l’attacco bomba del 27 luglio 2016 che ha
ucciso più di quaranta persone, avevano quale bersaglio le forze di sicu-
rezza curde. La città, nel corso del 2016, è stata inoltre a diverse riprese
teatro di scontri, attentati bomba e crescenti tensioni tra le autorità auto-
nome curde e le forze filogovernative. Particolarmente degni di nota, sono
gli scontri avvenuti in aprile 2016 tra le forze di sicurezza delle autorità au-
tonome curde e le National Defense Forces (NDF), alleate alle forze ar-
mate della Repubblica Araba di Siria i quali, si sono poi risolti in un cessate
il fuoco. Malgrado questi scontri non fossero indirizzati direttamente contro
i cristiani, li pongono in una situazione potenzialmente pericolosa tra re-
gime e oppositori. Di conseguenza la situazione è ben lungi dall’essere
definite come sicura (cfr. Van Linge, Thomas, the situation in Syria,
16.08.2016, date-dd-august-16-2016/ >, consultato il 04.10.2016; Institute for the Study
of War (ISW), ISIS Sanctuary: August 19, 2016, /sites/default/files/ISIS%20Sanctuary%20August%2019%
202016.pdf >, consultato il 04.10.2016; ARA News, Terror attack hit Syria’s
Qamishli, casualties reported, 08.03.2016, 18835/ >; consultato il 04.10.2016; ARA News, Islamic State carries out
third attack on Christian district in Qamishlo, 22.05.2016,
district-qamishlo/ >, consultato il 04.10.2016; Agence France-Presse
[AFP], Massive IS bomb attack kills 44 in Syrian Kurdish city, 27.07.2016,
kills-44-syrian-kurdish-city >, consultato il 04.10.2016; Syrian Observatory
for Human Rights (SOHR), Clash between Al-Sotoro and Asayish in Al-Qa-
meshly, 12.01.2016, , consultato il
04.10.2016; Agence France-Presse [AFP], Kurds accuse Syria pro-regime
militia of bombings, 25.01.2016, abgerufen am port/syrian-arab-republic/kurds-accuse-syria-pro-regime-militia-bomb-
ings >, consultato il 04.10.2016; ARA News, Syrian regime sends military
reinforcements to Qamishli, 23.02.2015, ian-regime-sends-military-reinforcements-to-qamishli/ >, consultato il
04.10.2016; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Heavy fighting between PYD
and regime, 28.04.2016, , consultato il
04.10.2016).
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8.1.2 La città d'origine dei ricorrenti, ossia al-Qamishli, è prevalentemente
controllata da forze filogovernative e da forze di sicurezza delle autorità
autonome curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro.
Attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun controllo
sulla città di al-Qamishli (cfr. The situation in Syria, 01-09-2016, /2016/09/img_3665.png >, consul-
tato il 04.10.2016; Institute for United Conflict Analysts, Military situation in
Qamishli-City, 22.04.2016, consultato sul sito MIG.png >, consultato il 04.10.2016). Come già enucleato in precedenza,
prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva
loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità
si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno
arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sareb-
bero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti
piuttosto alle attività politiche che all’appartenenza ad un gruppo religioso
(cfr. PETRA BECKER, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens
Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und
Politik, 05.2014, ducts/aktuell/2014A39_bkp.pdf >, pag. 4, consultato il 04.10.2016). Se-
condo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risul-
tano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza
religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Per-
tanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una
persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano.
Nemmeno da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad
al-Qamishli vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cristiana.
Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza generalizzata
non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense contro i cri-
stiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le quali le au-
torità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cristiana per la
sola appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).
Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a ca-
renze nella protezione contro degli atti di violenza, in particolare perpetrate
da gruppi islamisti radicali, così come, più genericamente, al peggiora-
mento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto
del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conse-
guenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità,
non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro
la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le re-
lative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha cau-
sato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti delle
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Pagina 20
regioni prese in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante
atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ul-
time vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell’ambito della
valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale
D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile
2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, lad-
dove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure.
8.2 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, attualmente non si può dun-
que concludere che nella città di al-Qamishli vi sia una persecuzione col-
lettiva dei cristiani.
9.
In definitiva, sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti, va
quindi preso atto del fatto che dall’incarto e dagli atti processuali non emer-
gono elementi validi a giustificare una diversa valutazione della fattispecie
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Ne consegue che, il ricorso
in materia di annullamento della decisione e di concessione dell’asilo, su-
bordinatamente di restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per
una nuova decisione, non merita tutela ed il gravame va respinto.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l’UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l’UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende che l’UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
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Pagina 21
12.
Non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame d'ac-
chito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla
base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'in-
digenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di as-
sistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di
giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). Conseguentemente non si prelevano spese
processuali.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: