B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4619/2017
Sen t en z a d e l 2 7 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._____, nato il (…)
Sri Lanka,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di
riesame);
decisione della SEM del 18 luglio 2017 / N (…).
D-4619/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
A._____, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil e religione musulmana con
ultimo domicilio a Dambulla, è giunto in Svizzera nel febbraio del 2014
depositandovi una domanda d’asilo (cfr. atto A3, pag. 6).
Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha asserito aver lasciato il
proprio paese in quanto nel 2011 sarebbe stato arrestato dai militari, i quali
lo avrebbero accusato di lavorare come passatore (cfr. atto A11, pag. 8).
Inoltre, a partire dal 2012, a seguito dell’accrescersi delle tensioni tra
musulmani e buddisti, l’interessato sarebbe stato preso di mira poiché
attivo nella moschea di Dambulla (cfr. atto A11, pag. 9). Dopo essersi
sincerato che le persecuzioni avrebbero avuto origine statale anche in tale
circostanza, egli ha deciso di espatriare lasciando la famiglia in patria (cfr.
atto A11, pag. 15 e atto A14, pag. 6).
B.
Con decisione del 9 agosto 2016, notificata al richiedente il 10 agosto 2016
(cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato,
pronunciandone nel contempo l’allontanamento dalla Svizzera e
ritenendone l’esecuzione ammissibile, esigibile e possibile.
C.
In data 7 settembre 2016 il richiedente ha avviato una prima procedura
ricorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale). La stessa si è conclusa con una decisione di inammissibilità a
seguito del mancato pagamento dell’anticipo spese da parte
dell’interessato (numero di ruolo D-5394/2016).
D.
Il 14 dicembre 2016 l’interessato si è nuovamente rivolto al Tribunale con
una domanda restituzione dei termini ai sensi dell’art. 24 PA, poi respinta il
13 aprile 2017 (numero di ruolo D-7710/2016).
E.
Il 24 aprile 2017 la SEM ha quindi assegnato al richiedente un nuovo
termine di partenza, con scadenza all’8 maggio 2017 (cfr. atto A28). Il 23
maggio 2017 la Polizia Cantonale ha interrogato il richiedente a proposito
della sua presenza sul suolo elvetico (cfr. atto A31).
D-4619/2017
Pagina 3
F.
Il 24 maggio 2017 (giunto alla SEM il 26 maggio 2017) l’interessato si è
nuovamente rivolto alla SEM con uno scritto nel quale chiedeva all’autorità
di voler rivedere la sua posizione, posta la l’impossibilità di fare rientro nel
suo paese d’origine. A tale comunicazione egli ha allegato un documento
in singalese ed una traduzione in inglese. Secondo il tenore di quest’ultima
si tratterebbe di un messaggio interno alla polizia che attesterebbe
l’esistenza di un mandato d’arresto nei suoi confronti (cfr. atto A32).
G.
Il 29 giugno 2017, la SEM, trattando lo scritto summenzionato quale
domanda di riesame, ha richiesto al ricorrente informazioni complementari
al riguardo. Il ricorrente ha preso posizione nel senso richiesto il 7 luglio
2017.
H.
Con decisione del 18 luglio 2017 l’autorità di prima istanza ha respinto la
domanda di riesame del ricorrente, statuendo nel contempo circa l’assenza
di effetto sospensivo di un eventuale ricorso.
I.
Il 18 agosto 2017 l’interessato è insorto anche contro tale decisione innanzi
al Tribunale chiedendo contestualmente l’esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
J.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 15 settembre 2017, ha respinto
suddetta richiesta, invitando il ricorrente a versare un anticipo a copertura
delle presunte spese processuali. L’insorgente ha corrisposto la somma
richiesta entro il termine stabilito.
K.
Il 19 ottobre 2017, il Tribunale ha trasmesso alla Rappresentanza elvetica
di Colombo una copia del documento addotto in sede di riesame
dall’insorgente onde ottenere informazioni circa la sua autenticità.
L.
L’Ambasciata Svizzera di Colombo ha risposto alla richiesta del Tribunale
il 6 novembre 2017. Secondo gli accertamenti da essa svolti, il documento
prodotto dall’insorgente sarebbe un falso.
D-4619/2017
Pagina 4
M.
Con decisione incidentale del 13 novembre 2017, il Tribunale ha
comunicato all’interessato la risultanza delle indagini effettuate
dall’Ambasciata svizzera di Colombo, concedendogli facoltà di esprimersi
al riguardo.
N.
L’insorgente, con scritto del 20 novembre 2017, dopo aver rammentato le
presunte circostanze delle consegna di tale documento alla madre, ha
asserito non essere in grado di provare l’autenticità del mezzo di prova.
Egli ha quantomeno chiesto di poter conoscere gli elementi sulla cui base
la rappresentanza elvetica sia giunta a conclusione che il documento sia
stato falsificato.
O.
Con decisione incidentale del 21 novembre 2017 il Tribunale ha quindi
trasmesso al ricorrente una copia debitamente anonimizzata della risposta
dell’Ambasciata svizzera di Colombo.
P.
Con ulteriore scritto del 28 novembre 2017, l’interessato ha nuovamente
osservato che l’ambasciata non avrebbe indicato su quali basi essa si sia
basata per giungere a tale convincimento.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM
rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
D-4619/2017
Pagina 5
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1. La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad
un’autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria
decisione (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag.
947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14
dicembre 2012 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in
questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che
l’avevano dedotto dall’art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare
la revisione delle decisioni (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e
dall’art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed.,
1998, pag. 160). Secondo la giurisprudenza, un’autorità non è tenuta ad
entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una
"domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di
adattamento", ovvero nel caso in cui l’interessato si prevalga di un
cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia
della decisione materiale finale di prima o seconda istanza. Oltremodo,
laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando
quest’ultima si sia saldata con una decisione d’inammissibilità, il ricorrente
può inoltre avvalersi, di fronte all’autorità di prima istanza, dei motivi di
revisione previsti dall’art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173).
D-4619/2017
Pagina 6
3.2. Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per
analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli
stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione
(in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del
richiedente. Una prova deve essere considerata concludente quando
bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale.
Una domanda di riesame non può inoltre servire a rimettere continuamente
in discussione le decisioni amministrative. È decisiva la circostanza che il
mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358).
3.3. Giusta l’art. 111b LAsi la domanda di riesame motivata dev’essere
indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di
riesame. La circostanza di sapere se una tale domanda è o meno stata
proposta nel termine di 30 giorni previsto da tale disposto rientra
nell’ambito dell’esame della ricevibilità dinanzi all’autorità di prime cure,
questione che il Tribunale rivede di principio d’ufficio e senza vincoli
(cfr. sentenza del Tribunale E-4143/2014 del 2 febbraio 2016 consid. 4.5 e
rif. citati).
4.
4.1.
4.1.1. Nella propria decisione del 9 agosto 2016 l’autorità di prime cure è
giunta a conclusione che le dichiarazioni dell’interessato a riguardo delle
persecuzioni subite sarebbero risultate confuse, evasive e prive di
sostanza. L’interessato non sarebbe infatti stato in grado di fornire
sufficienti dettagli a riguardo delle visite delle autorità al suo domicilio e
delle minacce telefoniche di cui avrebbe fatto l’oggetto. Sarebbe inoltre
sorprendente che il richiedente abbia corso il rischio di tornare
regolarmente nella sua regione di provenienza nonostante le persecuzioni
subite. Un esempio su tutti risiederebbe nell’ultimo ritorno dell’interessato
a Dambulla, a proposito del quale egli avrebbe fornito spiegazioni poco
convincenti e contraddittorie. Del resto, il richiedente non sarebbe
nemmeno stato in grado di circostanziare una tesi convincente circa le
motivazioni dei suoi persecutori. Sarebbe inoltre lecito pensare che se le
autorità lo avessero realmente ricercato, avrebbero avuto il modo ed il
tempo per trovarlo. Da ultimo, anche il momento dell’espatrio lascerebbe
D-4619/2017
Pagina 7
perplessi, stante la presunta situazione persecutoria protrattasi sin dal
2011.
4.1.2. Con domanda di riesame del 24 maggio 2017, l’interessato ha
asserito, sulla scorta di un documento interno alla polizia di Dambulla, di
essere stato informato del fatto che il Capo del Tribunale della Corte di
Colombo avrebbe emesso un mandato di cattura nei suoi confronti;
mandato che sarebbe stato pendente da lungo tempo. A seguito del
predetto ed a causa dei suoi trascorsi quale oppositore al regime
l’interessato si sarebbe visto nella necessità di lasciare il proprio paese
d’origine onde evitare l’arresto. Egli ritiene infatti che in caso di rientro in
Sri Lanka verrebbe immediatamente arrestato e condannato a causa del
clima di repressione che graverebbe nei confronti degli oppositori al
regime.
4.1.3. Dopo essere stato invitato dalla SEM a fornire ulteriori informazioni
circa la sua domanda di riesame, l’interessato ha indicato che la polizia,
non trovandolo, avrebbe consegnato il summenzionato documento alla
madre residente a Nikawatawana. La madre avrebbe quindi tenuto presso
di sé il mezzo di prova, informando il figlio della sua esistenza solo dopo
aver saputo del respingimento della sua domanda d’asilo.
Successivamente glielo avrebbe poi trasmesso per posta, di modo che,
egli lo avrebbe ricevuto a fine gennaio 2017. L’interessato ha quindi ribadito
che ne avrebbe preso conoscenza solo in tale momento. A suo dire il suo
arresto sarebbe stato disposto a causa di dei suoi presunti contatti con gli
insorti.
4.1.4. Nella propria decisione del 18 luglio 2017 la SEM ha anzitutto
constatato come la tempistica dell’invio del documento in questione
risulterebbe oltremodo sospetta, posto che lo stesso sarebbe stato
prodotto il giorno seguente all’interrogatorio di polizia avente per oggetto
l’interessato e ben cinque mesi dopo il suo ottenimento. Proseguendo nella
propria analisi, l’autorità di prime cure ha rilevato come il mezzo di prova in
questione consisterebbe in un documento facilmente falsificabile, stante la
notoria disponibilità all’ottenimento all’infuori degli organi di polizia. La SEM
ha inoltre ribadito che anche lo stesso contenuto della convocazione
lascerebbe spazio a dubbi, posto che le autorità, se veramente interessate
ad arrestare il ricorrente, difficilmente lo avrebbero esortato a presentarsi
volontariamente dandogli così l’occasione di sottrarsi al fermo. Di
conseguenza e alla luce delle considerazioni circa l’inverosimiglianza delle
allegazioni del richiedente contenute nella decisione della SEM del 9
D-4619/2017
Pagina 8
agosto 2016, conclude l’autorità di prima istanza, non esisterebbero motivi
per annullare tale provvedimento.
4.1.5. Il ricorrente nel proprio gravame contesta la tesi della SEM. Il
documento attesterebbe infatti l’esistenza di un procedimento penale a suo
carico nel paese d’origine imputabile alla sua qualità di oppositore politico.
Ne conseguirebbe quindi un inevitabile arresto dell’insorgente con
contestuale messa in pericolo della vita nell’eventualità di un suo rientro in
Sri Lanka. Le illazioni fornite dall’autorità di prime cure al riguardo
sarebbero fumose, ipotetiche e senza nessuna base concreta. La SEM,
avrebbe omesso di accertare la veridicità del documento prodotto,
segnatamente per il tramite della trasmissione all’ambasciata svizzera di
Colombo; trasmissione che avrebbe permesso di ottenere maggiori
informazioni sull’attuale clima politico e sulle restrizioni attuate dal regime
nei confronti dell’etnia Tamil alla quale appartiene il ricorrente. L’insorgente
osserva inoltre che la polizia avrebbe tentato più volte di rintracciare il
ricorrente presso il domicilio della sua famiglia e che solo non trovandolo
lo avrebbe cercato presso la madre. L’assoluta inerzia con la quale la SEM
avrebbe accertato l’autenticità del mezzo di prova e riconsiderato il pericolo
di vita al quale sarebbe sottoposto una volta ricondotto in Sri Lanka,
conclude l’insorgente, sarebbe un motivo assolutamente valido per
annullare la decisione impugnata onde approfondire ulteriormente questi
due elementi.
5.
5.1. Il Tribunale ritiene giudizioso analizzare preliminarmente il tenore delle
allegazioni rilasciate dell’interessato nell’ambito della procedura d’asilo
sfociata nella decisione negativa del 9 agosto 2016.
5.2. A questo proposito occorre rammentare che, la Svizzera, su domanda,
accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi).
L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera
in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in
Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque
domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua
qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la
ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono
inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo
D-4619/2017
Pagina 9
poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in
modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.3.
5.3.1. Venendo al caso che ci occupa, occorre anzitutto constatare come,
per quanto concerne il fermo che avrebbe fatto seguito alle accuse di aver
trasportato i famigliari di Mohan, l’interessato, nell’ambito della prima
audizione federale, ha asserito aver compreso il motivo alla base dello
stesso solo dopo quattro giorni di prigionia, allorché i militari gli avrebbero
chiesto se avesse condotto tali persone a Colombo (cfr. atto A11, D60).
Ora, ciò risulta incompatibile con quanto da lui dichiarato nel corso
dell’audizione sulle generalità, laddove l’insorgente ha addotto essere stato
questionato in merito ai motivi che lo avrebbero condotto ad ospitare i
famigliari di Mohan sin dall’indomani dell’arresto (cfr. atto A3, pag. 7). Per
di più e sempre a tal riguardo, va parimenti rilevato che nel corso
dell’audizione federale complementare, il richiedente ha fornito addirittura
una terza versione incoerente con le precedenti, dichiarando di aver
appreso le ragioni della sua sorte dopo aver udito gli ufficiali discutere a
proposito dell’arresto dei parenti del collega (cfr. atto A14, D29). Del resto,
anche le allegazioni del richiedente asilo a proposito della sua
ospedalizzazione e della successiva permanenza presso un conoscente
risultano contraddittorie. Nell’ambito della prima audizione federale
l’insorgente ha infatti addotto essere stato ospedalizzato dal 17 al 22
gennaio 2011 susseguentemente alle percosse subite e di essere in
seguito rimasto per 7/8 mesi presso una conoscenza dello zio (cfr. atto A11,
D60). Chiamato ad esprimersi al riguardo anche nel corso dell’audizione
complementare, l’interessato ha invece asserito essere stato ricoverato il
22 gennaio 2011 e di essersi trattenuto presso il conoscente per solo un
mese (cfr. atto A14, D15). Non di meno, in occasione dell’audizione sulle
generalità egli aveva asserito che la sua degenza in ospedale sarebbe
durata per un intero mese (cfr. atto A3, pag. 7).
5.3.2. Circa la successiva allegazione secondo la quale l’interessato
sarebbe stato preso di mira poiché attivo nella moschea di Dambulla, salta
anzitutto agli occhi l’insensatezza stessa delle circostanze del suo
coinvolgimento. È infatti incongruo all’esperienza generale di vita che
l’insorgente – che ha dichiarato di vivere nascosto a Colombo (cfr. atto A14,
D66, D87) in quanto ricercato regolarmente dalla autorità dopo l’arresto del
2011 (cfr. atto A11, D78, D83, D102; atto A14, D40, D41) e vittima di
consistenti minacce telefoniche (cfr. atto A14, D48, D56) – svolga nel
contempo il ruolo di assistente del capo della moschea di Dambulla (cfr.
atto A11, pag. 12), luogo che a suo dire egli avrebbe fatto in modo di evitare
D-4619/2017
Pagina 10
per il timore di subire atti pregiudizievoli (cfr. atto A14, pag. 7-8),
accogliendo tra le altre cose anche personalità politiche a casa sua (cfr.
atto A11, pag. 9). Non di meno, anche la stessa attività dell’interessato in
favore della moschea pare poter essere messa in dubbio. Al riguardo, le
sue dichiarazioni ed i mezzi di prova prodotti risultano infatti contraddittori
sul fatto che il ricorrente sia stato impegnato nella moschea di Dambulla o
di Nikawatawana nonché a riguardo del momento nel quale egli sarebbe
stato nominato secondo capo amministrativo (cfr. atto A11, pag. 16),
inizialmente collocato nel 2012, ovvero dopo gli avvenimenti che lo
avrebbero portato a rifugiarsi a Colombo (cfr. atto A3, pag. 7). Da ultimo,
pure la contingenza del successivo appello alle forze dell’ordine, non
dissipa i dubbi circa il reale svolgimento dei fatti. L’interessato ha infatti in
un primo momento dichiarato di essersi recato con un conoscente presso
il posto di polizia di Dambulla con l’intenzione di depositare una querela. A
seguito di ciò, i funzionari incaricati gli avrebbero dato un numero di
telefono da chiamare nel caso in cui i presunti persecutori gli avrebbero
fatto nuovamente visita (cfr. atto A11, pag. 14-15). Sennonché, durante
l’audizione complementare, egli ha addotto che sarebbe stato un suo
amico a recarsi alla stazione di polizia al suo posto (cfr. atto A14, pag.10).
5.3.3. Sia quel che sia, quanto risulta forse più eclatante nelle dichiarazioni
dell’interessato è la pressoché totale inconsistenza delle sue allegazioni a
proposito delle pressioni e delle minacce di cui avrebbe fatto oggetto. Per
quanto concerne in particolare le frequenti visite al suo domicilio, le
dichiarazioni risultano confuse e prive di sostanza tanto che nemmeno si
riesce a capire chi si sarebbe presentato per chiedere di lui (cfr. atto A11,
pag. 11, A14 pag. 2 e 5). La situazione è analoga anche per le minacce
telefoniche, a proposito delle quali l’interessato non è stato in grado di
allegare alcun elemento concreto circa la tempistica, il contenuto ed i
presunti autori (cfr. atto A11, pag. 10 e seg., A14 pag. 6 e seg.). Le sue
supposizioni al riguardo di questi aspetti sono inoltre innumerevoli. In un
primo momento egli ha infatti asserito credere si trattasse dei militari o
alternativamente della polizia criminale (CID) (cfr. atto A11, pag. 12). Più
avanti ha nuovamente ribadito che pensava “potessero essere dei militari”
nonostante gli scontri avessero carattere interconfessionale (cfr. atto A11,
pag. 14). Poco dopo, egli ha tuttavia asserito aver “saputo che si trattava
della polizia criminale, della polizia ordinaria e dei militari” (cfr. atto A11,
pag. 15). Non di meno, anche nell’ambito dell’audizione complementare
l’insorgente ha proseguito con le dichiarazioni inconcludenti. Chiamato a
giusta ragione a chiarire l’origine delle problematiche da lui riscontrate, e
meglio, se esse fossero da ricondurre alle accuse di essere un passatore
o alle traversie interreligiose, egli ha indicato non essere in misura di
D-4619/2017
Pagina 11
separare le differenti circostanze, asserendo che “pensava si trattasse
dello stesso gruppo di persone” (cfr. atto A14, pag. 6). In seguito, egli ha
poi ribadito non saper definire il lasso di tempo nel quale avrebbe ricevuto
le chiamate minatorie (cfr. atto A14, pag. 6). Nell’ultima telefonata i presunti
persecutori gli avrebbero inoltre detto essere dell’esercito, senza che
tuttavia gli autori menzionassero un fatto in particolare alla base delle
minacce di morte (cfr. atto A14, pag. 6).
5.3.4. Del resto, la veridicità della versione dell’insorgente può essere
fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità.
È infatti lecito attendersi che se il richiedente fosse realmente stato
ricercato dalle autorità sin dal 2011, esse avrebbero avuto il modo e il
tempo per trovarlo, fermo considerate anche le sue regolari attività in seno
alla moschea ed il fatto che avrebbe gestito un negozio nella capitale (cfr.
atto A11, D60, D117). Su tali presupposti, la giustificazione da lui fornita
una volta confrontato al riguardo, ovvero che non si sarebbe mai trovato a
casa al momento delle ricerche (cfr. atto A11, D116) risulta quantomeno
irragionevole.
5.4. In definitiva ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro che
la versione dei fatti resa dall’interessato non possa essere ritenuta, da un
punto di vista oggettivo, in preponderanza veritiera (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.
6.1. Tornando alla domanda di riesame, il Tribunale constata in primo luogo
come il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 111b LAsi risulta in
specie fortemente dubbioso. Lo stesso interessato ha infatti
espressamente dichiarato che il mezzo di prova di che egli ha eretto a
motivo di riesame nella propria istanza del 24 maggio 2017 sarebbe stato
in possesso della madre sin dal 25 luglio 2016 e che gli sarebbe stato
recapitato già nel gennaio del 2017 (cfr. atto A36).
6.2. A prescindere da ciò e considerato l’esame di merito effettuato
dall’autorità di prime cure, è d’uopo constatare come il mezzo di prova
addotto dall’interessato si sia ad ogni modo rivelato un falso. Le indagini
svolte dalla rappresentanza elvetica di Colombo su richiesta del Tribunale,
e dalle cui risultanze non v’è motivo di cui scostarsene, hanno infatti
attestato trattarsi di un falso. Del resto, il ricorrente, chiamato ad esprimersi
al riguardo, non è stato in grado di fornire elementi concreti che lascino
propendere per l’autenticità. Su questi stessi presupposti e considerata
anche la confidenzialità di tale agire, nemmeno si necessità in specie di
D-4619/2017
Pagina 12
sapere quale sia stato il tenore degli accertamenti svolti dall’ambasciata
Svizzera. Invero, è notorio che le verifiche di autenticità svolte dalla
rappresentanza elvetica di Colombo rispettano i criteri di professionalità,
discrezione e affidabilità, tanto che il Tribunale concede una vera e propria
rilevanza decisionale alle stesse a meno che non vi siano indizi concreti
per discostarsi (cfr. sentenza del Tribunale E-3069/2017 del 27 novembre
2017, consid. 5.2.1).
6.3. In considerazione di quanto precede, il predetto mezzo di prova, a cui
non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, così come l’insieme
delle allegazioni dell’istante relativamente a quest’ultimo, non sono
suscettibili di rimettere in discussione la valutazione della SEM di cui alla
decisione del 9 agosto 2016. Su tali presupposti, nemmeno può essere in
specie riconosciuto un cambiamento notevole delle circostanze atto a
giustificare la riconsiderazione della decisione di prima istanza già
cresciuta in giudicato.
7.
Considerato tutto quanto precede, la decisione su riesame del 18 luglio
2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.
8.
8.1. Giusta l’art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l’istanza di ricorso possono
confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti
falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati
abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un’ulteriore
utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare
segnatamente: sentenze, ordini d’arresto, atti d’accusa, documenti di
viaggio e documenti d’identità inoltrati dai richiedenti l’asilo a riprova della
persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio
relativo alla revisione totale della legge sull’asilo nonché alla modificazione
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).
8.2. Nella presente fattispecie, il documento prodotto dal ricorrente in sede
di riesame si è rivelato un falso (cfr. supra consid. 6). In considerazione di
ciò, se ne giustifica la confisca.
9.
Visto l’esito della procedura e il carattere temerario dell’impugnativa, le
spese processuali di CHF 2500.–, che seguono la soccombenza e tengono
conto della produzione di un mezzo di prova falsificato, sono poste a carico
D-4619/2017
Pagina 13
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
CHF 1500.– sono prelevati sull’anticipo spese versato il 29 settembre
2017. CHF 1000.– sono da versare ulteriormente nelle casse del Tribunale.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
L’autorità preposta è inoltre invitata a non voler procrastinare la messa in
esecuzione della presente decisione.
La pronuncia è definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4619/2017
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Il mezzo di prova prodotto dal ricorrente in sede di riesame con scritto del
24 maggio 2017 indirizzato alla SEM è confiscato.
3.
Le spese processuali, di CHF 2500.–, sono poste a carico del ricorrente.
CHF 1500.– sono prelevati sull’anticipo spese versato il 29 settembre
2017. CHF 1000.– sono da versare ulteriormente nelle casse del Tribunale
entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: