B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-462/2016
Sen t en z a d e l 2 9 magg i o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
Siria,
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
Studio legale,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 18 dicembre 2015 / N (…).
D-462/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-orto-
dossa nonché di etnia assira, è nata e cresciuta ad al-Hasaka (arabo) ri-
spettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il
30 ottobre 2013. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C)
rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut è entrata legalmente in
territorio elvetico il 17 luglio 2014. Il 5 agosto 2014 ha quindi depositato do-
manda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del
13 agosto 2014 (di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.).
Sentita sui motivi d'asilo, ha indicato di essere espatriata per la situazione
di insicurezza causata dal conflitto in essere (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale
d'audizione sui motivi d'asilo del 29 ottobre 2014 [di seguito: verbale 2],
Q27, Q47). In particolare, a causa dell'assenza di acqua ed elettricità. Inol-
tre, il padre avrebbe subito delle minacce ed ella, essendo una studentessa
di diritto, avrebbe studiato la costituzione del partito Baath e sarebbe dun-
que stata considerata come membro di tale partito. Di conseguenza
avrebbe avuto il timore di venire uccisa (cfr. verbale 2, Q22-Q23 e Q41;
verbale d'audizione complementare del 13 agosto 2015 [di seguito: ver-
bale 3], Q61). Dappoi, la richiedente avrebbe temuto di venire stuprata
come molte altre donne in Siria (cfr. verbale 1, pag. 8). Infine, in Libano
sarebbe stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte del marito (cfr.
verbale 2, Q61-Q65; verbale 3, Q3 segg.).
B.
Con decisione del 18 dicembre 2015, notificata alla richiedente il 23 dicem-
bre 2015 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già
Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda
d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'e-
secuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendole l'ammissione
provvisoria.
C.
Con ricorso del 22 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 25 gennaio 2016), l'interessata è insorta contro detta decisione
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo, in via preliminare di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di
concedere alla SEM la facoltà di prendere posizione in merito al ricorso,
D-462/2016
Pagina 3
nonché di determinarsi in merito alle prove esperite ed in seguito di per-
mettere alla ricorrente di esprimersi in replica. Nel merito, l'insorgente ha
concluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della
qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del
dispositivo della decisione impugnata. Ella ha altresì presentato istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, la ricorrente ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio
raccomandato (all. B);
– una copia della procura del 18 gennaio 2016 al suo patrocinatore
(all. C);
– un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US
and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores"
(all. D);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia
etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);
– un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei
britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati
arabi in Siria. Obama: " (all. G);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma
aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di
terra" (all. H);
– un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa
in Siria e Iraq" (all. I);
– un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en
Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati
Uniti. Onu, " (all. M);
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Pagina 4
– un articolo non recante data intitolato "Onu:
in Iraq>. Siria apre a Usa" (all. N);
– un articolo del 26 agosto 2014 intitolato ". Siria
chiama Obama" (all. O);
– un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce
des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);
– un articolo del 17 settembre 2014 intitolato ".
I cristiani siriani e il terrore
ora>" (all. Q);
– un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti
ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);
– una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department
of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious
minorities in Iraq and Syria" (all. S);
– la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in
Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle
minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T).
D.
Con decisione incidentale del 5 febbraio 2016 il Tribunale ha accolto la do-
manda di assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimo-
strata con un'attestazione e su riserva di un eventuale cambiamento della
situazione finanziaria della ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a
produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 22 feb-
braio 2016 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inos-
servanza. L'11 febbraio 2016 la ricorrente ha tempestivamente inoltrato al
Tribunale l'attestazione d'indigenza.
E.
Il 15 marzo 2016 il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso
e dei relativi allegati invitandola nel contempo a presentare una risposta al
ricorso entro il 30 marzo 2016.
D-462/2016
Pagina 5
F.
Con risposta del 18 marzo 2016 la SEM ha rinviato alla motivazione con-
tenuta nella decisione impugnata, cogliendo l'occasione per sottolineare
l'assenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
G.
In data 6 aprile 2016 la ricorrente ha presentato le osservazioni in merito
alla risposta al ricorso, allegando i seguenti documenti:
– un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "Twin sui-
cide bombs in northeast Syria kill or wound dozens" (all. U);
– un articolo del 6 gennaio 2016 intitolato "Siria. A Qamishli attentato
contro i cristiani" (all. V);
– un articolo in lingua francese del 6 aprile 2016 intitolato "Dans le désert
syrien, l'EI s'est acharné sur un monastère symbole de coexistence"
(all. Z).
H.
Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016, l'insorgente ha aggiornato il Tri-
bunale riguardo la situazione dei cristiani in Siria allegando il seguente do-
cumento:
– un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia
strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. AA).
I.
Il 19 aprile 2016, in sede di duplica – trasmessa alla ricorrente per informa-
zione – la SEM ha nuovamente sottolineato l'insussistenza di una perse-
cuzione collettiva dei cristiani in Siria e proposto la reiezione del gravame.
J.
Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, l'insorgente ha nuovamente ag-
giornato il Tribunale in merito alla situazione dei cristiani in Siria allegando
i seguenti documenti:
– un articolo del 26 febbraio 2015 intitolato "Siria, almeno 15 uccisi tra I
rapiti Distrutti I villaggi cristiani assiri" (all. BB);
– un articolo in lingua inglese del 14 gennaio 2016 intitolato "The “Islamic
State” release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. CC);
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Pagina 6
– un articolo in lingua inglese del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ran-
som, The closes the Assyrians citizens' file who were
abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. DD);
– un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kami-
kaze: decine di vittime" (all. EE);
– un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "More cau-
salties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. FF);
– un articolo in lingua inglese del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties
and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. GG);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. HH);
– un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed woun-
ded by Suicide attack in Qamishli" (all. II);
– un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack
targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. JJ).
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
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Pagina 7
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammis-
sione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con
decisione del 18 dicembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta
pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua
domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Anzitutto, l'autorità di prime cure ha ritenuto che le difficoltà dovute alla
mancanza di viveri, acqua, elettricità e sicurezza in ragione della guerra
civile non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. L'insicurezza generale sa-
rebbe una conseguenza inevitabile di un conflitto che colpisce tutta la po-
polazione siriana con la medesima intensità e non sarebbe dettata dalla
volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
In secondo luogo, l'interessata non avrebbe un timore fondato di subire
delle persecuzioni future. Segnatamente, tutte le donne in Siria sarebbero
esposte a delle violenze sessuali. Inoltre, i timori della richiedente di essere
considerata membro del partito Baath in quanto studentessa di diritto e di
essere vittima di rapimenti non sarebbero fondati su indizi concreti. Ella
avrebbe riferito unicamente di minacce ipotetiche legate alla situazione ge-
nerale in Siria, senza aver allegato alcun problema personale. Infine, an-
che il suo timore di essere uccisa dal marito in caso di ritorno in Siria non
poggerebbe su alcun indizio concreto. Da una parte infatti, il marito vi-
vrebbe attualmente in Germania, mentre d'altra parte la famiglia dell'inte-
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Pagina 8
ressata, attualmente in Svizzera, si sarebbe schierata al suo fianco e l'a-
vrebbe sostenuta durante il conflitto con il marito. Oltracciò ella, tra breve
otterrà l'annullamento del matrimonio.
Per quanto attiene alla persecuzione collettiva dei cristiani, la SEM osserva
che le condizioni per poterla riconoscere sarebbero molto restrittive.
L'autorità di prime cure rileva che in Siria, stato laico, la percentuale di cri-
stiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per
cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone
controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni
di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sareb-
bero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe
da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i
cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possi-
bilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo
e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cri-
stiana, la maggior parte di essi manterrebbe una posizione neutra, riu-
scendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della re-
gione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate
dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente
evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino
delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come
tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non reli-
gioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per ricono-
scere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità
della Repubblica Araba di Siria.
Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle re-
gioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evi-
denze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto
di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il
tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non mu-
sulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sareb-
bero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto
le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e
sciiti.
Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime
dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di
cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti
D-462/2016
Pagina 9
di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resi-
stenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini
di cristiani per motivi religiosi.
Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e
quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra.
Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le con-
dizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popola-
zione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.
4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente
ritiene che vi siano gli estremi per riconoscere una persecuzione collettiva
dei cristiani da parte dello "Stato Islamico".
Sarebbe invero fatto notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica
hanno preso il controllo di gran parte del territorio siriano. L'ONU avrebbe
accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i Jihadisti
attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla
loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo
spietato tali atti nelle zone da loro controllate. I cristiani che non accettano
di convertirsi o di pagare una tassa, verrebbero rapiti, uccisi e addirittura
crocifissi; le chiese occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo, con l'a-
dozione di una proposta di risoluzione sulla situazione in Iraq e Siria,
avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e
deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani com-
messi dai terroristi a danno di cristiani e di altre minoranze religiose od
etniche. La ricorrente avrebbe indicato diverse volte il pericolo cui sareb-
bero sottoposte le minoranze cristiane in Siria. Nei villaggi conquistati dai
gruppi fondamentalisti di matrice islamica la shari'a sarebbe stata imme-
diatamente imposta, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe e le donne
cristiane dovrebbero indossare il velo. Inoltre, due vescovi di Aleppo sareb-
bero stati rapiti ed un parroco giustiziato. Sarebbe quindi notorio il fatto che
i cristiani sarebbero particolarmente soggetti a sequestri da parte delle mi-
lizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro libe-
razione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta
in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non sono di fede
sunnita più oltranzista. In altri termini, in Siria sarebbe in atto una pulizia
etnica.
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Pagina 10
L'aggravarsi della guerra civile e la situazione precaria delle minoranze a
causa dei terroristi jihadisti, hanno indotto la ricorrente, cittadina siriana di
fede cristiana, ad espatriare e chiedere asilo in Svizzera.
L'insorgente sottolinea che la sua città di provenienza, ovvero al-Hasaka,
disterebbe appena 200 km da ar-Raqqa, la roccaforte del califfato islamico.
Inoltre, a suo dire, la SEM non avrebbe nemmeno esaminato la motiva-
zione principale che avrebbe spinto l'interessata ad espatriare, ovvero
quella riferita alla drammatica circostanza in cui si trovano i cittadini siriani
di fede cristiana.
L'autorità di prime cure avrebbe accertato in maniera incompleta ed ine-
satta i fatti giuridicamente rilevanti.
4.3 Con atto responsivo, la SEM osserva anzitutto di essersi già espressa
in merito all'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria
nella decisione impugnata. L'autorità di prime cure, citando delle sentenze
del Tribunale, rileva inoltre che una tale persecuzione sarebbe attualmente
esclusa. Infine, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale on sarebbero atti
a giustificare una modifica della posizione della SEM.
4.4 In sede di replica, l'insorgente rileva che l'accertamento fatto dal Tribu-
nale nella sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 – nella quale viene
negata la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani nella città
di al-Qamishli – sarebbe ormai superato dagli eventi dato che alla vigilia di
capodanno, due esercizi pubblici in cui erano prevalentemente presenti dei
cristiani, sarebbero stati presi di mira con attacchi suicidi che avrebbero
causato la morte di decine di persone. Inoltre, il monastero di Saint Elian
sarebbe stato distrutto dallo "Stato Islamico". Pertanto, la ricorrente au-
spica che la SEM aggiorni le sue informazioni riguardo alla condizione di
questa particolare minoranza.
4.5 Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 la ricorrente intende aggior-
nare il Tribunale circa la situazione dei cristiani in Siria. La loro condizione
non farebbe altro che peggiorare drammaticamente in quanto sarebbero
oggetto di una persecuzione mirata. Le condizioni per riconoscere una per-
secuzione collettiva sarebbero pertanto adempiute.
4.6 Nelle osservazioni in duplica, la SEM rileva che sarebbe a conoscenza
della situazione attuale dei cristiani in Siria. Tuttavia, i fatti invocati non sa-
rebbero sufficienti per riconoscere una persecuzione collettiva nei loro con-
fronti.
D-462/2016
Pagina 11
4.7 Con ulteriore scritto spontaneo del 30 giugno 2016 l'insorgente ag-
giorna nuovamente la situazione che tocca i cristiani residenti nella provin-
cia di al-Hasaka. La persecuzione dei cristiani in tale provincia si sarebbe
infatti ampliata con attacchi mirati che avrebbero esacerbato la situazione
di continua tensione in cui vivono le minoranze cristiane. Ella rammenta
inoltre il rapimento di oltre 350 cristiani avvenuto nel mese di febbraio 2015
da parte di miliziani dello "Stato Islamico" e i tre attacchi terroristici nei con-
fronti dei cristiani avvenuti nel corso degli ultimi sei mesi nella città di al-
Qamishli. In particolare, l'attacco del 19 giugno 2016 avrebbe avuto come
obiettivo quello di colpire direttamente il Patriarca, la massima figura istitu-
zionale della Chiesa siro-ortodossa. Questi attacchi sarebbero dei manife-
sti e chiari tentativi di pulizia etnica.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.
Come si evince dall'atto ricorsuale, la ricorrente contesta unicamente l'in-
sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
6.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammet-
tere che una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della
sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate per-
sonalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo
Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di
persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai
sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
D-462/2016
Pagina 12
6.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive, tant'è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'a-
silo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato
gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa
l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona inte-
ressata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di
persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
6.3 In specie, l'appartenenza della ricorrente alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF
D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di
riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).
6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti
D-462/2016
Pagina 13
disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra
sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e
recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero
invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la
situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e
fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi
derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla
criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
Ibidem).
6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
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6.7 In casu la ricorrente proviene dalla città di al-Hasaka nell'omonima pro-
vincia. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esa-
minare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka,
concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti
(cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come
sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune
zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jiha-
disti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sen-
tenza riguardante proprio la città di al-Hasaka, laddove è stato concluso
che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e da forze di
sicurezza delle autorità autonome curde come pure dalle milizie di assiri
cristiani Sootoro e Sutoro, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una
persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza
D-5337/2014, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 8).
6.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non
si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di
al-Hasaka così come la grande maggioranza dell'omonima provincia non
siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpe-
tramento di violenze sui cristiani (cfr. VAN LINGE THOMAS, the Situation in
Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su /wiki/File:Situation_in_Syria.png >, consultato il
23.03.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza,
per la ricorrente, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice
fatto della sua appartenenza alla minoranza cristiana.
6.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quanto-
meno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del
luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella prote-
zione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali – le quali
possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (se-
gnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di
gruppi terroristici) – così come, più genericamente, al peggioramento delle
condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del
fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze
del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non
possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la
minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione
decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le rela-
tive conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato
timori importanti nella ricorrente, e più in generale, nei residenti della re-
gione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti
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persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime
vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valu-
tazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale
D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile
2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, lad-
dove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche per quanto riguarda la pronuncia dell'allontanamento, il
ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente. Cio-
nonostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 5 feb-
braio 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1
PA, non sono riscosse le spese processuali.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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Pagina 16
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: