B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4624/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...), la moglie
B._______, nata il (...) ed i figli
C._______, nato il (...),
D._______, nato il (...),
Bosnia e Erzegovina,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 luglio 2013 / N (...).
D-4624/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
I richiedenti, cittadini della Bosnia Erzegovina e di religione islamica, sono
originari di E._______ (Bosnia Erzegovina), dove vi hanno vissuto sino
all'espatrio avvenuto il 25 luglio del 2012. In data 27 luglio 2012 i mede-
simi hanno inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera.
Sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del marito di data
14 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], di data 20 marzo 2013 [di seguito:
verbale 2], di data 13 maggio 2013 mattina [di seguito: verbale 3] e del
13 maggio 2013 pomeriggio [di seguito: verbale 4]), di essere stato un
membro del partito socialdemocratico della Bosnia ed Erzegovina (SDP),
all'epoca partito di minoranza. L'appartenenza a tale partito sarebbe alla
base dei problemi del richiedente. In particolare, egli avrebbe avuto degli
scontri con tale F._______ (di seguito: BK), capitano della polizia locale.
L'episodio di maggiore rilevanza sarebbe occorso nel 1998, allorquando
l'insorgente sarebbe stato fermato da BK nell'ambito di un controllo della
circolazione stradale e quest'ultimo avrebbe provocato con un pretesto il
richiedente. Da qui ne sarebbe nata una colluttazione nel corso della qua-
le BK sarebbe saltato sul cofano dell'automobile di Hasic rompendo il pa-
rabrezza con una gomitata. Quest'ultimo, spaventato, sarebbe fuggito e
BK avrebbe sparato due colpi di pistola nella sua direzione. Il richiedente
avrebbe denunciato tale episodio alla polizia locale, ma gli agenti lo
avrebbero malmenato e, a suo dire, anche la successiva istanza presso
il tribunale di Tuzla sarebbe rimasta nel cassetto. Nel 2000 l'interessato si
sarebbe iscritto presso l'accademia di polizia, ma sarebbe stato espulso
ingiustificatamente nel 2001 in ragione dell'inimicizia con BK. Il richieden-
te avrebbe allora tentato di fare valere i propri diritti interpellando, tra gli
altri, anche il Ministro degli interni, tuttavia, non ottenendo risultati, avreb-
be organizzato una manifestazione pubblica per attirare l'attenzione sul
suo caso. In particolare egli avrebbe (...). La polizia, giunta sul posto per
ristabilire la viabilità, avrebbe portato alla centrale il richiedente e la sua
famiglia, la quale avrebbe subito intimidazioni e violenze dagli agenti. In-
fine, l'interessato sostiene che BK ed i suoi colleghi lo avrebbero più volte
minacciato nel corso degli anni.
Sentita sui propri motivi d'asilo la richiedente ha sostanzialmente dichiara-
to i medesimi motivi espressi dal marito (cfr. verbali di audizione della
moglie del 14 agosto 2012 [di seguito: verbale 5], del 21 marzo 2013
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[di seguito: verbale 6] e del 13 maggio 2013 [di seguito: verbale 7]. Ella
ha tuttavia aggiunto che nel 2003, in occasione di un controllo della circo-
lazione stradale sempre ad opera di BK, avrebbe perso il figlio di cui sa-
rebbe stata incinta all'epoca, in quanto l'agente non le avrebbe permesso
di raggiungere l'ospedale per tempo.
A sostegno della propria domanda d'asilo i richiedenti hanno prodotto i
documenti seguenti:
Certificato medico in lingua straniera relativo al richiedente
(doc. 1)
Lettera di un'assicurazione del 16 febbraio 2001 in lingua stranie-
ra, indirizzata al richiedente (doc. 2)
Certificato medico in lingua straniera del 26 marzo 2012 relativo al
figlio C._______ (doc. 3)
Articoli di giornale relativi al blocco stradale (doc. 4 e 5)
Attestazione in lingua straniera del (...) dell'avvenuta denuncia al
Ministero degli interni da parte del richiedente nei confronti di BK
(doc. 6)
Scritto del Ministero degli interni in lingua straniera di data
(...) (doc. 7)
Estratto del casellario giudiziale bosniaco relativo al richiedente di
data 14 settembre 2001 (doc. 8)
Attestazione in lingua straniera del (...) della polizia di Tuzla relati-
va al richiedente (doc. 9)
Lettera del richiedente in lingua straniera di data (...) con relativa
ricevuta postale indirizzata al Tribunale penale della Bosnia Erze-
govina in Sarajevo (doc. 10)
Lettera del richiedente in lingua straniera del (...) con relativa rice-
vuta postale indirizzata al Presidente Zeljlo Komsic (doc. 11)
Elettrocardiogramma della moglie del 26 marzo 2012 (doc. 12)
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Lettera del (...) del Direttore della polizia federale di Sarajevo in
lingua straniera indirizzata al richiedente (doc. 13)
Lettera in lingua straniera del Ministero dei diritti umani e dei rifu-
giati della Bosnia Erzegovina di data (...) indirizzata al richiedente
(doc. 14)
Verbale di rilascio della polizia di E._______ del (...) (doc. 15)
Certificato medico del 14 ottobre 2012 relativo alla richiedente
(doc. 16)
Certificato medico del 18 dicembre 2012 relativo alla richiedente
(doc. 17)
Elettrocardiogramma del 17 marzo 2013 relativo alla richiedente
(doc. 18)
Certificato medico del 17 marzo 2013 relativo alla richiedente
(doc. 19)
Contratto di lavoro presso l'accademia di polizia in lingua straniera
con parziale traduzione in italiano relativo al richiedente (doc. 20)
Scritto del Tribunale comunale di E._______ del (...) inviato al ri-
chiedente, in lingua straniera con traduzione in italiano (doc. 21)
Scritto del Ministero di giustizia bosniaco del (...), inviato al richie-
dente, in lingua straniera con parziale traduzione in italiano (doc.
22)
Scritto dell'avvocato del richiedente inviato al Minstero degli affari
interni bosniaco il (...), in lingua straniera con traduzione in italiano
(doc. 23)
Notifica di condanna da parte del Tribunale comunale di
E._______ nei confronti del richiedente in lingua straniera con
parziale traduzione in italiano (doc. 24).
B.
Con decisione del 29 luglio 2013, l'UFM ha respinto la succitata domanda
D-4624/2013
Pagina 5
d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera
degli interessati, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bo-
snia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 16 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
19 agosto 2013), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le). Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dalle spese
processuali e dal relativo anticipo.
D.
Con decisione incidentale del 4 settembre 2013, il Tribunale ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria, invitando i ricorrenti a versare, entro
il 19 settembre 2013, un anticipo a copertura delle presunte spese spese
processuali.
E.
A seguito della mancata consegna della summenzionata decisione inci-
dentale per irreperibilità dei destinatari, con scritto del 10 settembre 2013,
il Tribunale ha inviato la medesima al nuovo indirizzo degli insorgenti as-
segnando loro un nuovo termine, scadente il 25 settembre 2013, per il
pagamento dell'anticipo spese.
F.
In data 24 settembre 2013, i ricorrenti hanno tempestivamente versato al
Tribunale l'anticipo spese.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Pagina 6
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Essi sono pertanto legittimati ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere fatti valere i motivi giusta l'art.
106 LAsi. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione im-
pugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011,
n. 2.2.6.5).
4.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli
scritti.
5.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
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Pagina 7
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i fatti adotti dai
ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In particolare, i ricor-
renti avrebbero esposto tardivamente fatti essenziali del proprio racconto,
segnatamente l'asserito aborto della ricorrente provocato da BK. In merito
a tale circostanza, inoltre, sarebbero state rese anche versioni contraddit-
torie. L'autorità inferiore ritiene, altresì, che il racconto dei ricorrenti sia il-
logico. Secondo l'autorità inferiore, infatti, non sarebbe comprensibile per
quale motivo l'insorgente si sarebbe battuto per 14 anni contro lo Stato
per fare valere i propri diritti ed infine, allorquando al potere del Ministero
degli interni sarebbe salito un proprio amico, avrebbe desistito. A mente
dell'UFM le dichiarazioni dei ricorrenti circa i maltrattamenti e le minacce
che avrebbero subito dalla polizia sarebbero vaghe e stereotipate e, di
conseguenza, poco verosimili. L'autorità inferiore mette inoltre in dubbio
l'attendibilità di allegazioni essenziali che sarebbero state portate a cono-
scenza dell'UFM nel corso della prima audizione ma che, nelle successi-
ve, sarebbero state omesse dal racconto. In particolare, il ricorrente a-
vrebbe citato unicamente nella prima audizione un accordo con il Ministro
degli interni in cambio della sua rinuncia all'Accademia di polizia. L'UFM
ritiene anche che i motivi adotti dai ricorrenti sarebbero irrilevanti ai sensi
dell'art. 3 LAsi. In particolare l'intervento della polizia ed il conseguente in-
terrogatorio degli insorgenti sarebbe un normale intervento volto a ripristi-
nare il traffico stradale e, pertanto, un'azione legittima delle autorità.
Quanto ai mezzi di prova, l'autorità di prime cure precisa dapprima di non
avere preso in considerazione le fotocopie in quanto sarebbero facilmen-
te falsificabili e prive di qualsiasi valore probatorio, mentre, per ciò che
concerne gli originali, l'UFM è dell'avviso che tali atti non proverebbero
alcuna persecuzione bensì, al contrario, dimostrerebbero che gli insor-
genti avrebbero avuto modo di rivolgersi alle autorità locali ottenendo ri-
sposta. Gli articoli di giornale si limiterebbero invece a provare l'azione
dimostrativa intrapresa dall'interessato senza, tuttavia, comprovare alcun
abuso da parte degli agenti intervenuti. Infine, gli atti medici relativi alle
visite della ricorrente eseguite in Svizzera, non dimostrerebbero alcun di-
sturbo o patologia specifica.
Per i motivi sopraesposti, e tenuto conto del fatto che né la situazione vi-
gente in Bosnia, né la situazione personale dei ricorrenti sarebbero tali da
ostacolare un loro rientro nel paese d'origine, l'UFM ha pronunciato l'al-
lontanamento dei medesimi dalla Svizzera verso il paese d'origine.
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Pagina 8
6.2 Nel ricorso gli insorgenti contestano le motivazioni dell'UFM. In parti-
colare, quanto all'episodio dell'aborto, gli insorgenti sostengono di averlo
omesso nella prima audizione in quanto non avrebbero voluto parlarne
essendo troppo doloroso da rievocare. In aggiunta, i ricorrenti ritengono
che, a fronte dell'esaustiva documentazione agli atti, non avrebbero avuto
alcun bisogno di inventarsi un evento inesistente. Quanto alla presunta il-
logicità sollevata dall'UFM circa il mancato coinvolgimento del loro amico
Ministro, essi sostengono che in realtà lo avrebbero incontrato il, tuttavia
l'aumento delle minacce di morte nei loro confronti li avrebbe indotti a de-
sistere per preservare la propria incolumità. Contrariamente a quanto so-
stenuto dall'UFM, i ricorrenti ritengono di avere fornito un racconto chiaro
e dettagliato che, unitamente ai mezzi di prova prodotti, non lascerebbe
dubbi quanto alla sua verosimiglianza. In merito all'intervento della polizia
il giorno dell'atto dimostrativo, gli insorgenti ritengono che lo spiegamento
di forze ed il trattamento subito dalla ricorrente e dai figli non corrisponde-
rebbe ad un intervento legittimo ed, in ogni caso, i motivi d'asilo sarebbe-
ro legati anche a questioni di carattere politico e non unicamente a tale
episodio. Quanto ai mezzi di prova, essi contestano integralmente le valu-
tazioni fatte dall'UFM in quanto quest'ultimo, così come per le dichiara-
zioni rilasciate nel corso delle audizioni, si sarebbe limitato ad una valuta-
zione grossolana e superficiale. Infine, i ricorrenti ritengono sia inesigibile
l'esecuzione del loro allontanamento verso la Bosnia in quanto in tale pa-
ese rischierebbero di subire persecuzioni tali da mettere in pericolo la loro
vita.
Per le motivazioni che precedono, gli insorgenti hanno postulato l'annul-
lamento della decisione dell'UFM e la concessione dell'asilo. I medesimi
hanno inoltre chiesto il riconoscimento dell'inesigibilità dell'allontanamen-
to e la concessione dell'ammissione provvisoria. In via subordinata hanno
domandato il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova deci-
sione. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudizia-
ria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal
relativo anticipo con protestate spese e ripetibili.
7.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
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Pagina 9
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3
e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere at-
tendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005
n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
8.
Nella fattispecie i ricorrenti ritengono di essere vittime di persecuzioni nel
loro paese di origine in ragione, principalmente, dell'appartenenza politica
del marito al partito politico SDP. Tuttavia dagli atti, eccetto le dichiarazio-
ni degli interessati, non è possibile evincere qualsivoglia appartenenza
politica di rilievo del ricorrente o qualsivoglia problema scaturito dall'evo-
cata attività politica del medesimo. Oltretutto, le dichiarazioni del ricorren-
te circa il ruolo che avrebbe avuto nel partito sono vaghe e generiche.
Segnatamente, egli ha dapprima affermato di essere stato membro ed
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Pagina 10
organizzatore del SDP (cfr. verbale 2, D8, pag. 2), in seguito ha invece
sostenuto di essere stato l'uomo di sicurezza dell'organizzatore del partito
G._______ (cfr. verbale 2, D31-32, pag. 8 e verbale 3, D18, pag. 13) e,
infine, ha affermato che, attualmente, sarebbe impegnato nel reclutamen-
to di nuovi membri (cfr. verbale 3, D19, pag. 4).
Anche l'evocato episodio dello scontro con BK avvenuto nel 1998 risulta
essere vago e contraddittorio. Infatti, contrariamente a quanto dichiarato
dagli insorgenti, dalla documentazione agli atti si evince piuttosto come in
quell'occasione vi sia stato un incidente stradale dove il ricorrente è stato
riconosciuto responsabile dal Tribunale di E._______ (cfr. doc. 24) e la
propria assicurazione ha riconosciuto un risarcimento danni in favore di
BK (cfr. doc. 2). Lo stesso ricorrente ha confermato che BK ha ottenuto
dei soldi dalla propria assicurazione a seguito di tale episodio (cfr. verbale
2, D70-75, pag. 12) giustificando tale aspetto con confuse e generiche
argomentazioni quali, ad esempio, che l'assicurazione avrebbe risarcito
BK in quanto il sistema legislativo bosniaco non funzionerebbe (cfr. ver-
bale 2, D73, pag. 12), oppure che l'agente avrebbe ottenuto i soldi in
quanto sarebbe un criminale (cfr. verbale 2, 71, pag. 12).
Anche l'espulsione dall'accademia di polizia non prova l'esistenza di moti-
vi d'asilo ai sensi della LAsi. Al contrario, il ricorrente ha avuto modo di
accedere all'accademia dove, oltretutto, è stato anche nominato (...) (cfr.
verbale 2, D63-65, pag. 11) e, dopo l'espulsione, ha avuto modo di fare
valere i propri diritti rivolgendosi presso le autorità del proprio paese otte-
nendo risposte scritte. Non vi sono prove nemmeno al riguardo degli as-
seriti abusi delle forze dell'ordine a seguito dell'evocato blocco del traffico.
Infatti, negli articoli di giornale allegati, non si trova il benché minimo ac-
cenno ai soprusi che gli insorgenti asseriscono di avere subito. Al contra-
rio, viene riportato che la ricorrente è stata rilasciata dalla polizia dopo
breve tempo (cfr. doc. 4).
Per quanto concerne l'episodio dell'aborto, evocato effettivamente in ma-
niera tardiva, i ricorrenti hanno reso dichiarazioni palesemente contraddit-
torie. In particolare, la ricorrente ha dapprima riferito che avrebbe subito
l'aborto nel 2003 (cfr. verbale 6, D40, pag. 7), allorché ha in seguito so-
stenuto che sarebbe avvenuto nel 2005 (cfr. verbale 7, D19-20, pag. 3). Il
marito, d'altro canto, ha affermato che tale disgrazia sarebbe accaduta
nel 2000 o nel 2001 (cfr. verbale 4, D3, pag. 1).
Infine, anche la documentazione allegata non è tale da provare l'esisten-
za dei motivi d'asilo invocati. Al contrario, come già visto in precedenza, in
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Pagina 11
alcuni casi smentisce le dichiarazioni degli insorgenti e, in altri casi, si li-
mita a provare circostanze non contestate.
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nem-
meno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, il ricor-
so in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione
dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
Gli insorgenti, nella fattispecie, non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
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10.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34
consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei
ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952
(Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui gli insorgenti
potrebbe essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]
Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti
un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemen-
te gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopracci-
tate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 LAsi, l'esecuzione
non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o
di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica.
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La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF
2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli
interessati concludono a giusta ragione al carattere inesigibile
dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Bosnia, da un lato, e della loro situazione
personale, dall'altro.
Nella fattispecie codesto Tribunale non ritiene che la situazione attuale
prevalente in Bosnia sia in sé costitutiva di un impedimento alla
reintegrazione dei ricorrenti. Infatti è notorio che questo Paese non
conosce attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale che permetta di per sé, indipendentemente dalle
circostanze del caso di specie, di presumere l'esistenza di un pericolo
concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono ancora giovani
e vantano una formazione professionale in grado di garantire loro un
futuro. Nello specifico, il marito ha completato le scuole dell'obbligo, una
scuola professionale quale meccanico e possiede un diploma di tecnico
del traffico stradale. Negli ultimi sette/otto anni prima dell'espatrio ha
invece lavorato quale gerente presso un laboratorio di mobili (cfr. verbale
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1, pag. 4). La moglie ha frequentato la scuola dell'obbligo ed ha
conseguito un diploma di designer in una scuola tessile. La medesima ha
lavorato presso una fabbrica tessile dal 1997 al 2000 (cfr. verbale 5,
pag 4). Inoltre, gli insorgenti beneficiano in patria di un'ampia rete sociale,
infatti vi risiedono i genitori del ricorrente e tre fratelli del medesimo
(cfr. verbale 1, pag. 5), oltre che due sorelle ed un fratello della ricorrente
(cfr. verbale 5, pag. 5). Quanto ai problemi di salute adotti dalla moglie
non sono confermati dai documenti medici agli atti (cfr. doc. 16-19). I due
figli sono nati in Bosnia rispettivamente nell'agosto del 2004 e nel dicem-
bre del 2005. Essi prima dell'espatrio hanno sempre vissuto in Bosnia,
dove hanno iniziato a frequentare le scuole dell'obbligo. In ragione della
loro giovane età sono evidentemente dipendenti dai genitori ed impregna-
ti del loro modo di vita, di modo che il ritorno nel paese d'origine non pre-
giudica il loro sviluppo ed equilibrio e, pertanto, non viola l'art. 3 cpv. 1
della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF,
RS 0.107).
Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è
ragionevolmente esigibile.
10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
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e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono
compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 24 settembre 2013.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
sono compensate con l'anticipo versato in data 24 settembre 2013.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: