Corte IV
D-4628/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bruno Huber, Gérald Bovier,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(domanda di restituzione dei termini); decisione dell'UFM
del 12 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4628/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 2 dicembre 2008, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera.
2.
Il 12 giugno 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento, entro il 13 luglio 2009, verso il suo Paese
d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
3.
Il 30 giugno 2009, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione
dell'UFM (cfr. timbro postale sul plico raccomandato). Ha chiesto, in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
4.
Con sentenza del 7 luglio 2009, il TAF ha dichiarato il ricorso
inammissibile, in quanto tardivo, ritenendo che la decisione dell'UFM
era stata notificata all'insorgente il 18 giugno 2009, secondo l'avviso di
ricevimento agli atti (cfr. risultanze processuali) e, di conseguenza, il
termine per presentare ricorso scadeva il 26 giugno 2009
(D-4217/2009).
5.
Con scritto 17 luglio 2009 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato),
l'insorgente ha chiesto la revisione della citata sentenza del TAF,
facendo valere sostanzialmente che non le sarebbe stato possibile
presentare ricorso in tempo utile, ritenuto che la decisione dell'UFM
del 12 giugno 2009 - così come la decisione del TAF - le sarebbe stata
erroneamente intimata presso l'B._______ di C._______, dove ella
non avrebbe più risieduto dal 18 giugno 2009, essendo stata trasferita
in quella data al Foyers della Croce Rossa Svizzera a D._______ (di
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seguito: CRS). Ella non avrebbe pertanto ritirato personalmente la
decisione dell'UFM del 12 giugno 2009, che, per contro, le sarebbe
stata spedita, presso il suo nuovo indirizzo, verosimilmente dal titolare
dell'B._______, e che avrebbe ricevuto in data 22 giugno 2009
(cfr. ricorso pag. 1).
6.
Il 23 luglio 2007, il TAF ha ricevuto l'incarto UFM del caso in esame.
7.
Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
8.
8.1 Il TAF è competente per statuire nei casi di domande di
restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua
giurisdizione (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechts-
mittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
Zürich 1985, S. 233).
8.2 In casu, la domanda della ricorrente è da considerarsi quale
richiesta di restituzione per l'inosservanza di un termine (art. 24 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]).
9.
9.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla
legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il
termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere
presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento; entro lo
stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA).
Le tre suddette condizioni devono realizzarsi in modo cumulativo. La
prova del rispetto di tali condizioni incombe al richiedente.
9.2 L'inoltro della domanda di restituzione dei termini e il compimento
dell'atto omesso entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento
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sono condizioni di ricevibilità (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,
all'art. 35 OG, n. 3.2, pag. 251 segg. e n. 4, pag. 254).
9.3 Nel caso concreto, l'atto omesso, ovvero il ricorso nonché la
domanda di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine
legale di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento. Infatti,
indipendentemente dalla determinazione della cessazione dell'impedi-
mento a partire dal 20 giugno 2009 (il giorno seguente la trasmissione
al più presto della decisione dell'UFM alla richiedente da parte
dell'B._______) o dal 23 giugno 2009 (il giorno seguente la presunta
notifica della decisione dell'UFM, cfr. ricorso pag. 1), il termine di 30
giorni è rispettato. Ne consegue che la domanda della richiedente del
17 luglio 2009 è ricevibile.
9.4 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o
il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il
termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave
malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del
termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore
potevano agire od incaricare un rappresentante (Decisioni del
Tribunale federale [DTF] 119 II 87 consid. 2a). In altri termini, non
basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito d'agire entro il
termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato
impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è
molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed.,
Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la
persona in oggetto agisca personalmente o che affidi ad un terzo la
salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa
ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. Infine, un insieme di circostanze
sfavorevoli - termine di ricorso molto breve, decisione impugnata
necessitante di una traduzione, mancata disponibilità di un mandatario
- può anch'esso costituire un impedimento estraneo ad ogni omissione
intenzionale e a negligenza, e giustificare la restituzione del termine
ricorsuale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2005 n. 10 pag. 88 seg.).
9.5 Questo Tribunale osserva che, dalle informazioni raccolte dal
medesimo, è emerso effettivamente che la ricorrente - che alloggiava
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provvisoriamente presso l'B._______ di C._______ - è stata trasferita
presso il Foyers CRS a D._______, dove il suo arrivo è stato registrato
proprio in data 18 giugno 2009 (cfr. notifica dell'arrivo della richiedente
presso il Foyers CRS). Un tale trasferimento è dettato dalle
circostanze del caso e non è di principio da considerarsi imputabile
alla colpa del richiedente - come è il caso nella fattispecie - ritenuto
che non emerge dagli atti alcun motivo per cui dubitare che il
trasferimento della stessa sia stato effettuato per altri motivi. Ciò
considerato, v'è da ritenere che la ricorrente - per una serie di
circostanze o motivi non imputabili ed estranei a lei stessa – si è
trovata nell'impedimento di essere presente nel luogo dove, quel
medesimo giorno, le sarebbe stata notificata la decisione dell'UFM.
Tuttavia - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la
notifica della decisione così come avvenuta il 18 giugno 2009 non può
essere ritenuta irregolare, in quanto l'indirizzo presso l'B._______
corrispondeva all'ultimo indirizzo conosciuto dall'autorità di prime cure,
nonché da codesto Tribunale, e figurante nell'apposito sistema
informatico. Ne consegue quindi che, se da un lato la decisione
dell'UFM è da ritenersi regolarmente notificata il 18 giugno 2009,
dall'altro, la ricorrente ha fatto valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, un
motivo, non imputabile a propria colpa - ovvero il suo trasferimento -
che le ha impedito di ricevere effettivamente la suddetta decisione e di
agire entro il termine di ricorso di 5 giorni lavorativi stabilito giusta
l'art. 108 cpv. 2 LAsi, ossia il 26 giugno 2009. In siffatte circostanze,
v'è ragione di giustificare la restituzione del termine ricorsale ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 PA.
9.6 Per conseguenza, la domanda di restituzione del termine è accolta
in presenza di ostacolo oggettivo - quale il trasferimento della
ricorrente - che le ha impedito, senza sua colpa, d'agire in tempo utile.
10.
In considerazione di quanto precede, il ricorso dell'insorgente contro la
decisione dell'UFM 12 giugno 2009 deve pertanto essere considerato
tempestivo.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono di regola poste
a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
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RS 173.320.2]). Nella fattispecie, trattandosi di un'autorità federale, il
TAF rinuncia al prelevamento delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA).
12.
La parte vincente ha diritto di principio alle ripetibili per le spese
necessarie derivanti dalla causa (art. 63 cpv. 2 PA e art. 7 cpv. 1
TS-TAF). Tuttavia, si può rinunciare a concedere un'indennità a titolo di
ripetibili, se le spese sono relativamente modeste, (art. 7 cpv. 2
TS-TAF), come è il caso nella fattispecie, considerata l'assenza del
rappresentante legale nonché l'unico atto presentato.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è accolta.
2.
Il ricorso contro la decisione dell'UFM del 12 giugno 2009 è
tempestivo.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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