Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4629/2011
Sen t e n z a d e l 2 9 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 agosto 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29 giugno 2011
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
l'esame osseo della mano a cui il richiedente è stato sottoposto ed il
relativo rapporto del 1° luglio 2011;
l'audizione del 13 luglio 2011 (di seguito: verbale 1), in occasione della
quale all'interessato, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere sentito
sulla maggior età, in merito al risultato dell'esame osseo del
1° luglio 2011 e sulla rinuncia di conferirgli una persona di fiducia;
il verbale d'audizione del 4 agosto 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 19 agosto 2011, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 22 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 23 agosto 2011);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data
23 agosto 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
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RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, di essere nato e di aver vissuto
fino a novembre 2006 a C._______ nello Stato di Anambra (Nigeria) e
con ultima residenza a D._______ nel (…) Stato (cfr. verbale 1, pagg. 1
seg.);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria nel luglio 2008, in quanto
sarebbe ricercato dalle forze dell'ordine nigeriane quale figlio di un leader
regionale del Movimento per l'attualizzazione della sovranità dello stato
del Biafra (Movement for the actualization of the Sovereign State of
Biafra; di seguito: MASSOB) dopo che i poliziotti avrebbero irrotto nel suo
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domicilio familiare ed avrebbero ucciso la madre, cavato gli occhi al padre
e ferito il ricorrente (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, quindi, temendo per
la sua vita, si sarebbe nascosto nella Parrocchia "(…)" dove Padre
E._______ si sarebbe preso cura di lui e gli avrebbe procurato i soldi
necessari all'espatrio; che, arrivato per mezzo dell'automobile a
F._______ (Nigeria), avrebbe poi attraversato, sempre con lo stesso
mezzo di locomozione, il Niger per giungere in Libia da dove, via mare,
avrebbe raggiunto la Sicilia (Italia) in data 26 giugno 2011, per poi
terminare il suo viaggio in treno a G._______ in Svizzera dove ha
depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che il richiedente non
sarebbe stato in grado di rendere verosimile d'essere minorenne; che
l'UFM ha inoltre considerato, da un lato, che il ricorrente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento
d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto
né il passaporto né la carta d'identità, di aver viaggiato clandestinamente
e che, di conseguenza, ci sarebbero motivi scusabili per la mancata
consegna di detti documenti (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto
riguarda i suoi motivi d'asilo, ha allegato in maniera generale che la sua
vita sarebbe in pericolo e che avrebbe bisogno della protezione della
Svizzera; che la situazione in Nigeria continuerebbe a peggiorare e
pertanto non sarebbe da considerarsi sicura; che, dunque, egli ritiene che
si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo
allontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione, subordinatamente, la concessione dell'ammissione
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provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali;
che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo
minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo
l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale
nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della
procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di
un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore
età;
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore
età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale,
prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e
della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un
richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età;
che, segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli
non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, infatti,
non ha consegnato nessun documento d'identità; che, peraltro, non
soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la
mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale 1,
pagg. 4 seg. e 7 seg.);
che, per di più, il ricorrente è stato alquanto vago e ha reso dichiarazioni
inattendibili circa la sua biografia, come ad esempio in merito alle date di
cambiamento di domicilio, alla formazione scolastica ed alla data di morte
di sua madre, sbagliandosi a più riprese nel fornire la sua età esatta in
relazione ai diversi avvenimenti citati (cfr. verbale 1, pag. 23);
che, infine, la sua attitudine poco collaborativa durante l'audizione
sommaria, come lo dimostrano le risposte vaghe ed incongruenti, si
rivelano sintomatiche nel caso concreto;
che, per sovrabbondanza e per quanto l'onere della prova spetti in casu
al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico del 1° luglio 2011
(cfr. A6/1) risulta un'età ossea dello stesso superiore ai 18 anni;
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che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in
grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione
sommaria del 13 luglio 2011, l'UFM ha giustamente considerato il
ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia
che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato di non aver mai posseduto un
documento d'identità; che, quo al passaporto nigeriano, egli ha dichiarato
di non averlo mai richiesto in quanto non sarebbe stato al corrente
dell'esistenza dei passaporti (cfr. verbale 1, pag. 4); che, relativamente
alla carta d'identità, ha affermato di non averla mai richiesta perché egli
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non si sarebbe mai interessato "a queste cose burocratiche" asserendo
che sarebbe il padre ad essersi occupato di tutto ciò; che, in Nigeria, egli
si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale 1, pag. 4 e
verbale 2, pag. 2); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi
i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza
dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della
domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in quanto non
avrebbe mai posseduto dei documenti d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, altresì, nella seconda audizione ha dichiarato di non aver intrapreso
nulla in tal senso poiché non saprebbe come contattare qualcuno nel suo
Paese d'origine (cfr. verbale 2, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver
lasciato la Nigeria, senza possedere alcun documento d'identità, nel luglio
2008 recandosi in automobile in Libia attraversando il Niger; che, in Niger
vi avrebbe soggiornato per "tanto tempo" non sapendolo per contro
esattamente quantificare e giustificando questa vaghezza allegando
semplicemente di non rammentare, per poi affermare che vi avrebbe
soggiornato per meno di un anno (cfr. verbale 2, pag. 3); che, in Libia, vi
avrebbe vissuto illegalmente due anni fino allo scoppio della guerra; che,
egli afferma che le autorità dei Paesi di transito non lo avrebbero mai
controllato; che, fuggendo il conflitto in Libia, sarebbe giunto a bordo di un
gommone con altre persone in Sicilia (Italia), in una località di cui non
ricorda il nome e nella quale non avrebbe subito nessun controllo dalle
autorità italiane; che, infine, avrebbe proseguito verso la Svizzera,
giungendo a G._______, per mezzo del treno, dove ha depositato la
propria domanda d'asilo in data 29 giugno 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 7
seg. e verbale 2, pag. 3);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmente
inattendibili;
che, vista la genericità delle circostanze del viaggio d'espatrio nonché
l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente
circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di
concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della
causa;
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che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato della richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato dalla
Nigeria, in quanto sarebbe ricercato dalle autorità nigeriane per il fatto di
essere figlio di un leader regionale del MASSOB;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda l'irruzione dei
poliziotti nella sua dimora – avvenuta due giorni dopo uno scontro tra
membri del MASSOB e forze dell'ordine, in occasione del quale diversi
membri di detto gruppo avrebbero perso la vita – il racconto del ricorrente
è povero di dettagli; che egli ha dichiarato che detti agenti avrebbero
malmenato la madre procurandole la morte, avrebbero sparato, nonché
cavato entrambi gli occhi al padre e che lui stesso sarebbe stato colpito
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con un machete riuscendo però a scappare; che, quindi, egli non ha
corroborato il racconto con alcun elemento di rilievo, come per esempio
indicare quanti poliziotti sarebbero stati presenti durante l'irruzione (cfr.
verbale 2, pag. 6); che, altresì, soltanto in seconda audizione, l'insorgente
ha dichiarato che il di lui fratello sarebbe morto durante lo scontro tra
membri del MASSOB e le forze dell'ordine due giorni prima della morte
della di lui madre (cfr. verbale 2, pag. 4); che appare bizzarro non aver
dichiarato un fatto talmente importante – due morti di parenti stretti
nell'arco di due giorni – in occasione della prima audizione anche se
sommaria; che peraltro, interrogato una prima volta sui membri della sua
famiglia, egli aveva dichiarato che sua madre sarebbe deceduta e che
non avrebbe né fratelli né sorelle (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto,
non si spiega come mai non abbia approfittato di questa occasione per
indicare pure il decesso del fratello o la sua passata esistenza; che, per
giunta, interrogato sulla ragione d'essere del MASSOB egli ha sempre
risposto in modo vago e non ha saputo indicare il significato di detta sigla
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 5 seg.);
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori
ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto
dall'autorità inferiore;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta
l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 e DTAF 2007/8
consid. 5.6.55.7);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha
frequentato gran parte della scuola obbligatoria (cfr. verbale 1, pagg. 2
seg.); che egli ha, altresì, già goduto dell'aiuto da parte della Parrocchia
di Padre E._______, il quale potrà aiutare il ricorrente nel suo
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reinserimento sociale; che, pertanto, avendo vissuto in Nigeria dalla
nascita fino al 2008 si può partire dal presupposto che egli abbia una
buona rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: