B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4633/2019
Sen t en z a d e l 2 0 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Yanick Fellay,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…),
Georgia,
tutti patrocinati dal lic. iur. Mario Amato,
SOS Ticino - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi
della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del
5 settembre 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno presentato in Svizzera il 7 giugno
2019,
i verbali d'audizione del 14 giugno 2019 (di seguito: verbale 1.1 e 1.2), del
1° luglio 2019 (di seguito: verbale 2.1 e 2.2) e del 27 agosto 2019 (di
seguito: verbale 3.1 e 3.2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del
5 settembre 2019, notificata agli interessati il medesimo giorno
(cfr. risultanze processuali), con la quale predetta autorità non è entrata nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31)
in combinato disposto con l’art. 18 LAsi, ed ha pronunciato
l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso 12 settembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 13 settembre 2019), per mezzo del quale i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli
atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni nonché un
complemento istruttorio, in subordine la concessione dell’ammissione
provvisoria; l’ulteriore conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese di giustizia, con protestate tasse,
spese e ripetibli;
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 13 settembre 2019 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
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il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che in sede di audizione, i richiedenti, cittadini georgiani, hanno ricondotto
la propria domanda d’asilo all’intenzione di consentire a C._______ −
minorenne e affetto da malformazione cardiaca congenita (atresia
tricuspide con ventricolo destro ipoplastico, trasposizione grosse arterie e
difetti interatriali e interventricolari) – di beneficiare delle migliori terapie
mediche possibili, segnatamente in vista di un’inevitabile operazione
chirurgica (cfr. verbale 2.1 del 1° luglio 2019, pag. 4 e segg., D24 e segg.;
verbale 2.2 del 1° luglio 2019, pag. 4 e segg., D30 e segg.; verbale 3.1 del
27 agosto 2019, pag. 4, D15; verbale 3.2 del 27 agosto 2019, pag. 4 e
segg.),
che nella sindacata decisione, l’autorità inferiore ha rilevato che gli
interessati non avrebbero presentato una domanda d’asilo ai sensi
dell’art. 18 LAsi, in quanto non avrebbero dichiarato di essere oggetto di
persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU; che invero i medesimi
avrebbero deciso – come peraltro ammesso – di espatriare e di chiedere
asilo alla Svizzera esclusivamente per tentare di ottenere le migliori cure
mediche possibili in territorio elvetico; che nondimeno le difficoltà mediche
non rappresenterebbero alcuna forma di persecuzione rilevante,
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che oltracciò, la documentazione riunita dall’autorità di prima istanza
dimostrerebbe che i richiedenti avrebbero accesso, nel loro Paese di
provenienza, alle opportune strutture sanitarie nonché di confacenti
procedure mediche e, più in generale, ad un’adeguata assistenza
ospedaliera, perdipiù in gran parte gratuita,
che infine, la SEM ritiene che non vi sarebbero segnatamente motivi
personali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in
Georgia,
che, di conseguenza, l’autorità in parola non è entrata nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che altresì, la stessa ha
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la relativa
esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che nell’impugnativa, gli insorgenti non avversano la decisione della SEM
di non entrare nel merito della loro domanda di asilo, quanto piuttosto la
questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. ricorso del 12
settembre 2019, pag. 3, consid. 1 primo paragrafo), facendo valere che,
pur potendo essere l’operazione cardiochirurgica effettuata nel loro Paese
di provenienza, la medesima risulterebbe essere spesso fatale ai pazienti
pediatrici e che quindi ciò si opporrebbe all’immediato rimpatrio,
che inoltre, detta esecuzione, andrebbe rivalutata anche in ragione del
drastico peggioramento delle condizioni del piccolo C._______,
scientemente ignorato dalle preposte autorità,
che, giacché il summenzionato ricorso del 12 settembre 2019, verte
unicamente sulla questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento, la
decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo
alla pronuncia dell’allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto
all’esame della questione contestata relativa all’esecuzione
dell’allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI (RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
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che tali condizioni sono alternative, nel senso che in caso di non
adempimento d’una di queste condizioni, l’autorità inferiore dispone
l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI),
che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-
coli all’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
ÜBERSAX/RU-DIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n.
11.148, pagg. 567 seg.),
che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la
prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di
provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-
vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v’è motivo di considerare
l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l’esecuzione dell’allontanamento è da
considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale
pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44
LAsi),
che d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica
possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi
straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo
dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI,
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile,
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
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che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale
e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3),
che se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine
dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti
in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà
ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della
disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di
trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe
così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in
pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e
notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50
consid. 8.3 con riferimenti citati),
che nella fattispecie concreta, dalle certificazioni mediche agli atti – a
mente di questo Tribunale sufficientemente attuali, precise e non
bisognose di ulteriori approfondimenti – lo stato di salute del piccolo
C._______ risulta essere stabile e finanche positivo nel contesto della
patologia di base (cfr. atto 1043336-65/4, pag. 2; atto 1043336-77/4, pag.
2) e non presenterebbe una gravità simile da necessitare un intervento
chirurgico immediato (cfr. atto 1043336-41/8, pag. 7; atto 1043336-65/4,
pag. 3), o tale da occasionare una messa in pericolo concreta della vita o
della salute dello stesso – ovvero dei restanti componenti del nucleo
familiare – in caso di un suo ritorno nel Paese di provenienza,
che l’allegazione ricorsuale – secondo la quale l’intervento cui deve
sottoporsi il piccolo C._______, non potrebbe essere eseguito in Georgia
poiché caratterizzato da un tasso di insuccesso e persino di mortalità
particolarmente più elevato che in Svizzera – non può essere condivisa;
che in effetti, questa si ancora esclusivamente ad asserzioni di parte, non
suffragate da alcun elemento probatorio oggettivo,
che dagli atti emerge piuttosto un quadro inverso rispetto a quello
presentato dai richiedenti; che infatti gli organi sanitari sollecitati
dall’autorità di prima istanza, hanno appurato che il know-how e le
tecnologie necessarie per procedere all’operazione detta secondo Fontan,
sono di pari entità a quelli richiesti dall’intervento al quale il piccolo
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C._______ si è già sottoposto – con successo – nel Paese natio (cfr. atto
1043336-69/2 pag. 1 e 2),
che inoltre, anche il Ministero della salute georgiano ha fornito
rassicurazioni, in questo senso, attestando la fattibilità dell’operazione, la
reperibilità del farmaco prescritto, nonché la presa a carico statale dei costi
clinici (cfr. 1043336-59/1),
che per giunta la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integrità del territorio nazionale; che oltre a ciò, dal
1° ottobre 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei
«Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da
reputarsi esigibile,
che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che il ricorso va pertanto respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: