Corte IV
D-4635/2007/mae/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 s e t t e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli e Gérald Bovier,
cancelliere Marco Poretti.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 4 luglio 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4635/2007
Fatti:
A.
Il 30 maggio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. i due verbali d'audizione del 5
giugno 2007), d'essere espatriato perché in Abcasia gli ex combattenti
gli rimproverano d'essere d'etnia georgiana e di non aver partecipato
ai combattimenti al loro fianco. Gli avrebbero quindi intimato di lasciare
l'Abcasia, rubato il bestiame e, il [...] 2006, sparato contro la sua
abitazione nonché incendiato la stessa. Non avrebbe potuto stabilirsi
sul territorio controllato dal governo di Tbilisi perché i connazionali
d'etnia georgiana lo avrebbero sospettato d'aver combattuto nelle fila
degli abcasi.
B.
Il 4 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamen-
to medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 6 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente
entrata nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 13 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a
versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese
processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
mancato versamento di detto anticipo nel termine accordato.
E.
Il 23 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art.
105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
nonché all'art. 108a LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza deve essere redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non
ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha
addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna
di un simile documento. Ha inoltre ritenuto siccome manifestamente
inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'interessato, segnatamente per l'assenza di dettagli sugli
accadimenti narrati (fra l'altro in un primo tempo neppure ha
accennato all'incendio della sua casa) e per la divergenza sulla
persona che l'avrebbe informato dei sospetti che avrebbero gravato
nei suoi confronti d'avere combattuto per gli abcasi. Secondo l'autorità
inferiore non sono, altresì, necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
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5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non poter esibire né un passaporto
né altri documenti d'identità ritenuto che non ne avrebbe mai
posseduti, ad eccezione del passaporto interno, usato al tempo
dell'Unione Sovietica, che aveva in casa e che probabilmente è andato
distrutto nell'incendio della stessa. Peraltro, il suo racconto è
dettagliato e privo di contraddizioni. Fa valere che la divergenza
rilevata nella decisione impugnata non è tale, visto che si riferisce a
due dichiarazioni successive e che non può escludersi un equivoco o
una confusione a causa della stanchezza. Segnala che pure la
rappresentante dell'istituzione ha indicato che l'audizione (unificata) è
(forse) lunga anche per il richiedente. Sarebbe pertanto necessario
procedere ad ulteriori chiarimenti.
6.
6.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha
censurato la mancata edizione del rapporto concernente l'esame
Lingua effettuato dall'autorità inferiore l'8 giugno 2007, benché
l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha
preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto
medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa
che ha ricevuto (v. inoltre la decisione incidentale del TAF del 13 luglio
2007, nella quale il citato rapporto è stato nuovamente esplicitamente
menzionato). In assenza di censure di parte e del fatto che nel
surriferito rapporto è confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente,
non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del
TAF.
6.2 Quanto all'implicita censura concernente l'eccessiva durata delle
due audizioni effettuate il 5 giugno 2007 – di un'ora e 35 minuti la
prima e di due ore e 30 minuti la seconda, con una pausa di 35 minuti
fra l'una e l'altra – va osservato che nella prima audizione non è stato
interrogato sui motivi d'asilo, ma solo su questioni semplici riguardanti
i suoi dati personali e l'itinerario seguito per giungere in Svizzera, e
che una durata complessiva di quattro ore e cinque minuti non è
esagerata, considerata la pausa di 35 minuti effettuata. Peraltro,
l'insorgente non ha preteso, né in corso d'audizione né
successivamente, che i verbali fossero incompleti o che non
riportassero fedelmente le dichiarazioni decisive rese, né ha fornito
una versione definitiva sulla persona che l'avrebbe informato dei
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sospetti che avrebbero gravato nei suoi confronti d'avere combattuto
contro i georgiani al fianco degli abcasi. La censura va quindi
disattesa.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007
destinata alla pubblicazione).
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8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha
omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o
d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 30 maggio 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se
l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi
tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero
potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che non avendo allegato
persecuzioni da parte delle autorità statali georgiane avrebbe potuto e
dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una
rappresentanza georgiana all'estero e chiedere l'emissione di
documenti ai sensi di legge. Peraltro, se un richiedente l'asilo non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi
è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
9.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in
effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui
riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in
relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non
v'è, peraltro, ragione di ritenere, tanto meno sulla base d'allegazioni
generiche ed imprecise, che le autorità statali georgiane non
accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti degli abcasi. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di
fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni determinanti rese dal ricorrente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 9 del presente giudizio), non risulta una
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della
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qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). In simile
evenienza, non lo soccorre neppure la generica nota della
rappresentante dell'istituzione di soccorso, presente alla seconda
audizione del 5 giugno 2007, secondo cui è giustificata un'entrata nel
merito della domanda d'asilo in esame.
11.
11.1 Per i medesimi motivi, non emergono neppure elementi da cui
dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
11.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, va osservato
che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
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11.4 Inoltre, il ricorrente è [...], [...] ed ha una certa formazione ed
esperienza professionale. Peraltro, in sede di ricorso non ha preteso
che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Georgia.
11.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il
ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le
ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.--, che
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seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo di fr. 600.--
versato dal ricorrente il 23 luglio 2007 è computato con le spese
processuali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo di fr. 600.--, versato il 23 luglio 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione:
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