Corte IV
D-4636/2007
{T 0/2}
Sentenza del 27 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker
Cancelliere Marco Poretti
A._______, nato il _______, Armenia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 3 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 29 maggio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza (cfr. i due verbali d'audizione dell'11 giugno 2007),
d'essere espatriato per sottrarsi a delle persecuzioni perpetrate nei suoi confronti
da militari armeni, [...], dopo che quest'ultimi hanno scoperto che suo padre – che
vive in B._______, ma di cui non ha più notizie da _______ anni – era un cittadino
C.______ d'etnia D._______.
B. Il 3 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 6 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda
d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D. Il 13 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità
d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza
giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
E. Il 20 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. Ha inoltre ritenuto
siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'interessato. In particolare, rasenta l'assurdo il racconto del
richiedente secondo il quale a fine ottobre 2006 è riuscito a sottrarsi a due militari,
appositamente incaricati di condurlo in un bosco e di maltrattarlo, ferendone uno
3con la baionetta a questi sottratta ed approfittando dell'inazione dell'altro che,
sebbene armato, non ha reagito perché spaventato. Inoltre, discordante è pure
l'indicazione del momento – 4 mesi dopo fine ottobre 2006 o ad inizio maggio del
2007 – in cui sarebbe stato informato delle ricerche della polizia militare nei suoi
confronti. Secondo l'autorità inferiore non sono altresì necessari degli ulteriori
chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di
un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non poter esibire né un passaporto né altri
documenti d'identità non avendone mai posseduti. Peraltro, il suo racconto è
dettagliato e privo di contraddizioni. Fa valere che la divergenza rilevata nella
decisione impugnata non è tale, visto che si riferisce a due dichiarazioni diverse
tra loro. È dunque necessario procedere ad ulteriori chiarimenti.
5.
5.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la
mancata edizione del rapporto concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità
inferiore il 20 giugno 2007, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In
effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del
rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che
ha ricevuto (v. inoltre la decisione incidentale del TAF del 13 luglio 2007, nella
quale il citato rapporto è stato nuovamente esplicitamente menzionato). In
assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è confermata
l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento
d'ufficio da parte del TAF.
5.2 Quanto all'osservazione della rappresentante delle istituzioni di soccorso presente
alla seconda audizione dell'11 giugno 2007, concernente le difficoltà palesate dal
ricorrente a mantenere la "concentrazione/attenzione" a causa della durata
complessiva delle due audizioni svoltesi il medesimo giorno, il TAF rileva che
l'insorgente non ha preteso, né in corso d'audizione né successivamente, che i
verbali siano incompleti e/o non riportino le sue dichiarazioni decisive così come
rese. Anzi, nel ricorso l'insorgente fa valere che il racconto presentato, peraltro
esclusivamente in procedura di prima istanza, è dettagliato e privo di
contraddizioni. Inoltre, tra la prima e la seconda audizione – di una durata
complessiva di 5 ore e 20 minuti – vi è stata una pausa di 30 minuti. In simili
circostanze, non si giustifica di censurare d'ufficio lo svolgimento della procedura
di prima istanza, tanto più che durante la prima delle due audizioni il ricorrente non
è stato sentito sui suoi motivi d'asilo, ma su questioni semplici attinenti alle sue
generalità, al suo viaggio d'espatrio, alla sua parentela, alla sua professione ed ai
documenti in suo possesso.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
4ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione
certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne
assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per
contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di
nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007
dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure
introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle
domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o
manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla
palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire
illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla
pubblicazione).
7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha omesso di
presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi l'11 giugno 2007. Non v’è,
altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti
tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non
avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che, conto tenuto della
genericità ed imprecisione delle allegazioni, il ricorrente non può essere creduto
quando asserisce di non avere mai posseduto dei documenti di viaggio o d'identità
e d'avere potuto viaggiare dall'Armenia alla Svizzera senza mai averne dovuto
esibire alcuno. Inoltre, per procurarsi i menzionati documenti avrebbe potuto
rivolgersi in patria alle persone che lo hanno aiutato ad espatriare. Peraltro, se un
richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo
d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999
n. 16).
8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive
presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per
le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui
riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art.
6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti osservare che l'indicata appartenenza etnica del
5padre, elemento alla base delle evocate reazioni dei militari, si riduce a semplice
asserzione di parte. È altresì difficilmente immaginabile che dei militari reagiscano,
nel senso indicato dall'insorgente, alla notizia sull'etnia di suo padre, di cui non si
sono peraltro mai interessati anteriormente, nonostante che fossero perfettamente
al corrente del fatto che da anni l'interessato non ha più relazioni con detto
genitore. Pertanto, non soccorre il ricorrente la generica osservazione della
rappresentante dell'istituzione di soccorso presente alla seconda audizione dell'11
giugno 2007, secondo cui il ricorrente ha fatto valere indizi di persecuzione non
manifestamente infondati legati all'etnia del padre. Priva di qualsivoglia
fondamento è altresì la censura giusta la quale la contraddizione rilevata dall'UFM
nella decisione impugnata non è tale. In effetti, nel gravame non è menzionata con
la dovuta precisione né la divergenza cui si allude né la corretta interpretazione da
dare alle sue dichiarazioni in merito. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v.
considerando 8 del presente giudizio), non risulta una necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari, in quale ambito e perché non
avrebbe potuto fornire di moto proprio eventuali elementi da lui considerati utili per
la presente procedura.
10.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, va osservato che in Armenia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il
6ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione ed esperienza
professionale. Peraltro, in sede di ricorso non ha preteso che il suo stato di salute
s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n.
24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in
Armenia.
10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta
diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione
impugnata va confermata.
12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 10.
14. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
16. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.--, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art.
3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
L'anticipo di fr. 600.-- versato dal ricorrente il 20 luglio 2007 è computato con le
spese processuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di
fr. 600.--, versato dall'insorgente il 20 luglio 2007, è computato con le spese
processuali.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al E._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione: