B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4642/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dall'Avv. Thomas Wüthrich,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 agosto 2012 / N [...].
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tamil, è nato a B._______, C._______, nel distretto
di Jaffna (Sri Lanka), dove ha vissuto fino al momento dell'espatrio, avve-
nuto nell'ottobre del 2008 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del
14 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 9 e verbale di
audizione del 26 novembre 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 4). Il
12 novembre 2008 è giunto in Svizzera, depositandovi domanda d'asilo il
giorno medesimo (cfr. verbale 1, pagg. 10 seg.).
B.
Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di avere avuto dei
problemi con i paramilitari dell'Eelam People's Democratic Party (EPDP)
a causa di sospetti nutriti nei suoi confronti di legami con le Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Infatti egli avrebbe nel 2006 varie volte
ospitato a mangiare il (...) e il (...), i quali avrebbero lavorato per le LTTE,
e avrebbe (...) alle stesse Tigri, i cui militanti si sarebbero anche serviti del
suo tuk-tuk per diffondere messaggi tramite un altoparlante. Nel (...) del
2008 un suo amico, il quale come lui avrebbe lavorato come conducente
di tuk-tuk, sarebbe stato ucciso e il mese successivo sarebbero giunti due
volte presso l'abitazione del ricorrente i paramilitari dell'EPDP. Nonostante
egli fosse riuscito a fuggire entrambe le volte, essi avrebbero danneggiato
varie cose e minacciato di morte la moglie, ponendole domande sul
marito e accusandolo di legami con le LTTE. A causa della situazione, la
moglie, pur passandoci spesso, non vivrebbe attualmente nella loro casa
ma alloggerebbe provvisoriamente nascosta nel vicinato (cfr. verbale 1,
pag. 8 e verbale 2, pag. 9). Il richiedente sarebbe anche stato sospettato
di avere svolto il ruolo d'informatore in occasione di un'esplosione (cfr.
verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 7-9).
C.
Con decisione del 3 agosto 2012, notificata all'interessato il
7 agosto 2012 (cfr. act. A 22/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e-
secuzione dell'allontanamento medesimo.
D.
In data 6 settembre 2012 (cfr. tracciamento dell'invio giusta il numero di
raccomandata: (...); data di entrata: 7 settembre 2012) il ricorrente è in-
sorto contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento
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della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, subordinatamente,
la concessione dell'ammissione provvisoria. L'interessato ha altresì pre-
sentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché
un'istanza del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, chie-
dendo di essere invitato a produrre una nota dettagliata delle spese prima
della conclusione della procedura.
A sostegno del gravame l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di pro-
va:
un documento dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati
(OSAR) redatto da RAINER MATTERN, intitolato "Sri Lanka:
Situation für aus dem Norden oder Osten stammende TamilInnen
in Colombo und für RückkehrerInnen nach Sri Lanka", datato del
22 settembre 2011;
un comunicato stampa dell'OSAR del 3 novembre 2011, intitolato
"Sri Lanka: Übereilte Praxisänderung".
E.
Con decisione incidentale del 19 settembre 2012 il Tribunale ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato il ricorrente a versare,
entro il 4 ottobre 2012, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presun-
te spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sa-
rebbe stato dichiarato inammissibile e ha respinto la domanda di accordo
del gratuito patrocinio. Il Tribunale ha altresì respinto, impregiudicata la
possibilità d'inoltrare spontaneamente una nota d'onorario entro la fine
del procedimento, la richiesta di un relativo sollecito da parte del Tribuna-
le.
F.
In data 26 settembre 2012 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'an-
ticipo delle presunte spese processuali.
G.
Con invio del 5 novembre 2012 (data di entrata: 6 novembre 2012) il ri-
corrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova:
una lettera del presidente del D._______, datata del (...) 2012, la
quale conferma la passata attività del richiedente quale conducen-
te di tuk-tuk e secondo cui, da quando le LTTE avrebbero perso il
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controllo della regione, persone come l'insorgente sarebbero ri-
cercate in quanto sospette di legami con le Tigri;
una lettera del signor E._______, (...), datata del (...) 2012, se-
condo cui, in caso di rimpatrio, l'insorgente sarebbe in pericolo;
le due relative buste d'invio dallo Sri Lanka.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giu-
dice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi)
e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgen-
te e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta do-
po il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF
2008/4 consid. 5.4).
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
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(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
6.
6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto che il ricorrente non
presenterebbe un profilo che potrebbe attualmente essere preso di mira
dalle autorità srilankesi. In particolare ha osservato che il legame avuto
dal richiedente con le LTTE si sarebbe limitato al (...) per l'organizzazione
di eventi nonché all'uso del suo tuk-tuk per le attività di propaganda, e
che le stesse autorità sarebbero al corrente che le persone di etnia tamil,
in particolare quelle provenienti dal nord del Paese, sarebbero state
obbligate a svolgere delle attività in favore del movimento. Per quanto
concerne l'EPDP, l'UFM ha spiegato che si tratterebbe di un gruppo
paramilitare che sarebbe stato coinvolto di sovente in omicidi, rapimenti o
estorsioni e sarebbe noto che prima della fine del conflitto simili gruppi
paramilitari avrebbero agito nella zona in cui le LTTE stavano perdendo il
controllo. Tuttavia, dopo l'espatrio dell'interessato, la situazione sarebbe
notevolmente cambiata e gli atti di violenza sarebbero fortemente
diminuiti. L'UFM ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe
le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato
previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente.
6.2 Nel ricorso l'insorgente ribadisce i motivi d'asilo evocati durante le
audizioni e contesta le valutazioni a riguardo dell'UFM. A suo dire,
nonostante il suo sostegno alle attività delle LTTE non sia stato
volontario, i legami avuti con il movimento implicherebbero per lui una
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situazione di pericolo in caso di rimpatrio. Infatti, seppure la guerra sia
terminata, le autorità srilankesi e i paramilitari a loro vicini sarebbero
tutt'oggi alla ricerca dei collaboratori e simpatizzanti delle LTTE, i quali di
sovente verrebbero rinchiusi in campi d'internamento, da dove spesso
sparirebbero senza lasciare traccia e probabilmente verrebbero uccisi.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, la situazione a
Jaffna non si sarebbe tuttora normalizzata e in caso di rimpatrio il
ricorrente potrebbe essere arrestato e rinchiuso in uno dei citati campi
d'internamento. La probabilità di essere sottoposto a misure persecutorie
in patria sarebbe dunque elevata. Egli sostiene inoltre che in caso di un
ritorno nello Sri Lanka potrebbe trovarsi in pericolo già solo per il fatto di
avere chiesto asilo all'estero. Infatti, come si potrebbe evincere da
entrambi i documenti dell'OSAR allegati al ricorso, le persone di etnia
tamil di rientro in patria che hanno chiesto asilo all'estero sarebbero
sospettate di essere oppositrici al regime e rischierebbero di dover subire
controlli più minuziosi, di essere arrestate o anche torturate. Per queste
ragioni, l'Australia avrebbe sospeso i rimpatri di queste persone. Peraltro,
i maggiori controlli all'aeroporto di Colombo li subirebbero proprio coloro
che, come il ricorrente, provengono da un territorio che si trovava sotto il
controllo delle LTTE, visto che sarebbero in maniera generale sospettati
di appartenenza al movimento. Infine l'insorgente ritiene che l'esecuzione
dell'allontanamento verso Jaffna non sia ragionevolmente esigibile e
un'alternativa di soggiorno interna non sussisterebbe in quanto non
disporrebbe di alcuna rete sociale all'infuori del suo luogo di origine.
7.
Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica i fatti addotti
dal richiedente non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un ti-
more oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni non è giustifica-
to.
Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha
constatato un netto miglioramento nel Paese dal profilo della sicurezza e
della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del
2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare
delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori
da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di
migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi
profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State,
2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service,
Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka,
ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei
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campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è
dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno
migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni
del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante
la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il
Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese,
alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in
caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali
oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile
restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex
capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente
giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr.
ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti
umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla
Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle
LTTE, come anche le persone che dispongono di importanti mezzi
finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
Nella fattispecie, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato
rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. Infatti, l'unico legame
che l'interessato ha avuto con le LTTE consiste nell'avere a volte ospitato
a mangiare suo (...) e suo (...), dei quali il richiedente non ha nemmeno
saputo indicare quale fosse esattamente la loro funzione in seno al mo-
vimento (cfr. verbale 2, pag. 10), nonché nell'avere dovuto aiutare le stes-
se LTTE mettendo a disposizione il suo tuk-tuk e (...). Tuttavia egli non ha
mai combattuto al fianco delle Tigri, del resto ha esplicitamente dichiarato
di non essere mai stato politicamente attivo e di mai essere stato arresta-
to (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 10 seg.). Nell'ottica della si-
tuazione nel Paese al momento dell'espatrio dell'interessato, quindi prima
della fine della guerra, è difficilmente immaginabile che, se davvero fosse-
ro stati nutriti dei sospetti nei suoi confronti di appartenenza al movimento
nonché di essere stato un informatore in occasione di un'esplosione, le
LTTE si siano limitate a cercarlo a casa sua unicamente due volte, nel (...)
del 2008 (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 9). Va peraltro osservato
che il richiedente ha lasciato il Paese con il suo proprio passaporto sotto-
ponendosi anche a dei controlli all'aeroporto (cfr. verbale 1, pag. 5 e ver-
bale 2, pag. 6), circostanza che dimostra che non nutriva particolari timori
di essere arrestato. Ciò posto il Tribunale ritiene che i problemi allegati
dall'interessato nonché l'uccisione del suo amico siano da inserire nel
contesto che vigeva all'epoca ancora durante la guerra, poi conclusasi nel
maggio del 2009. Per quanto riguarda l'allegazione secondo cui la moglie
avrebbe dovuto vivere nascosta a seguito dei citati episodi, il Tribunale
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constata che in caso d'intenzioni persecutorie da parte delle forze gover-
native, difficilmente ella avrebbe potuto già per diversi anni vivere indi-
sturbata nel vicinato, facendo peraltro di sovente rientro a casa. Va anche
considerato che pochi mesi dopo gli episodi narrati la guerra sarebbe fini-
ta, con il conseguente miglioramento della situazione. Il Tribunale si sente
perciò di escludere che in caso di rimpatrio l'interessato diventi oggetto di
particolari attenzioni da parte delle autorità. Considerato quanto precede,
nemmeno le due lettere prodotte quali mezzi di prova con invio al Tribu-
nale del 5 novembre 2012 possono, visto che peraltro non si tratta di do-
cumenti ufficiali ma di mere dichiarazioni di parte, indurre il Tribunale a un
esito diverso.
Va da ultimo osservato che non vi è alcun elemento per ritenere che l'in-
teressato, per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto,
potrebbe, nel suo Paese di origine, essere sospettato di avere intrattenu-
to in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle LTTE (cfr.
D-5534/2011 e E-5792/2011, con il relativo riferimento alla DTAF 2011/24
consid. 8.4.3 S. 496).
Sulla base di queste considerazioni, il timore di persecuzioni future non
può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono
elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nel-
la presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifu-
giato.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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Pagina 10
9.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento del-
la prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con-
sid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF
2009/51 consid. 5.4).
9.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4
consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 del-
la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
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Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]
Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti
un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemen-
te gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopracci-
tate.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la
Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di
rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce
di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo
temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a
interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in
particolare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle
LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto
pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di
un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento
quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di
cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota
quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti
d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di
parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha
sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola
atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere
raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in
considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel
Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie,
nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da
ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la
soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al
fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa
l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (cfr. consid. 7).
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In merito ai documenti dell'OSAR allegati al ricorso, va osservato che il
rapporto del 22 settembre 2011 è anteriore alla citata DTAF 2011/24, da-
tata del 27 ottobre 2011, nella quale il Tribunale ha svolto un'analisi ap-
profondita dell'evoluzione nel Paese dopo la fine della guerra nel maggio
del 2009, aggiornando e adattando la sua giurisprudenza alla nuova si-
tuazione. Nemmeno il comunicato stampa del 3 novembre 2011 solleva
elementi con il quale il Tribunale non si fosse già confrontato, il quale ha
a più riprese confermato la suesposta giurisprudenza anche di recente
(cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-4298/2012 del 21 maggio 2013). Infine, neppure il riferimento ricorsua-
le alla prassi australiana è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tri-
bunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di un
Paese terzo.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
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allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF
2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua
situazione personale, dall'altro.
Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un
ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord
nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti
l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente
esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono
dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori
di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2).
Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello
Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno
lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le
quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente
esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di
alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si
pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1)
– e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della
guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita
potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti
necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali
condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che
siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di
assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non
fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di
soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di
Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile
(cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3).
Nel caso in esame, il ricorrente proviene da C._______, Jaffna, quindi
fuori dalla regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr.
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DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), e ha lasciato la zona prima della fine
della guerra.
Il Tribunale osserva innanzitutto che il richiedente dispone in patria di una
rete sociale. Infatti a Jaffna abitano la madre, la moglie, i figli, due zie e
uno zio (cfr. verbale 1, pag. 4) e agli atti non vi sono elementi per ritenere
che in caso di ritorno nel suo Paese egli potrebbe trovarsi confrontato con
condizioni di vita particolarmente cambiate. Egli è scolarizzato, per vari
anni ha lavorato come autista di tuk-tuk nonché (...) (cfr. verbale 1,
pag. 3) e il Tribunale ritiene che siano quindi dati i presupposti per una
reintegrazione professionale. Peraltro egli ha dichiarato di avere una casa
di sua proprietà e di provenire da una famiglia benestante, la quale
disporrebbe di una fattoria e di terreni (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2,
pagg. 4 seg.). Visto quanto esposto vi è da ritenere che egli sarà in grado
di assicurarsi in patria un alloggio nonché il minimo vitale. Infine il
ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2).
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve es-
sere considerata ragionevolmente esigibile.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che il ricorso va respinto.
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11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con
l'anticipo tempestivamente versato in data 26 settembre 2012.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 26 settembre 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: