Corte IV
D-4647/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Carlo Monti;
A._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 aprile 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4647/2006
Fatti:
A.
L'interessato, di etnia armena e di religione cristiana (ortodossa arme-
na), è nato a B._______, nell'omonima provincia, in Turchia, dove
avrebbe risieduto dalla nascita fino al 15 gennaio 2005, con un inter-
vallo a C._______, nella provincia di C._______, per gli studi in scien-
ze politiche nel periodo tra il 1998 e fine settembre 2003. In seguito si
sarebbe recato ad D._______ fino al momento dell'espatrio avvenuto
in data 5 marzo 2005. Avrebbe quindi raggiunto la Svizzera il 9 mar-
zo 2005, dove, in stessa data, ha presentato domanda d'asilo (cfr. ver-
bali d'audizione del 22 marzo 2005, pagg. 1, 2 e 7 come pure del
29 marzo 2005, pag. 3).
Sentito sui motivi d'asilo il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a seguito di persecuzioni
legate alla sua etnia, alla sua religione cristiana come pure a seguito
dell'ordine di prestare servizio militare essendo egli parte di una mino-
ranza etnica e religiosa.
Sul suo vissuto, egli riferisce che, dopo esser tornato a B._______ nel
settembre 2003, avrebbe subito delle angherie da parte delle autorità
statali. Sua madre, scrittrice, avrebbe pubblicato degli articoli circa i
problemi degli armeni a B._______ e ne avrebbe discusso con dei per-
sonaggi attivi sul fronte della lotta per il rispetto dei diritti dell'uomo. A
causa di ciò, la polizia avrebbe minacciato di morte la sua famiglia . Il
richiedente si sarebbe quindi trasferito ad Istanbul, dove si sarebbe re-
cato nella Chiesa armeno ortodossa e si sarebbe convertito al Cristia-
nesimo. Attorno a capodanno 2005, sarebbe poi stato fermato dalle
autorità statali l'autobus per un controllo sul quale si trovava mentre si
stava recando dai suoi genitori e sarebbe stato portato ad un posto di
polizia. I poliziotti lo avrebbero deriso a causa della sua confessione,
gli avrebbero preso la sua carta d'identità ed avrebbero perquisito i
suoi bagagli confiscando degli scritti religiosi e delle cassette audio. In
data 10 gennaio 2005, mentre stava facendo jogging, sarebbe stato
fermato da una macchina della polizia ed un poliziotto lo avrebbe ag-
gredito ai genitali dopo che l'interessato non sarebbe stato in grado di
presentare la sua carta d'identità e di avere dichiarato di essere di
confessione cristiana. Il richiedente sarebbe quindi tornato a casa in
bus. A causa di tali problemi avrebbe deciso di recarsi ad D._______
dove avrebbe indossato abiti della comunità armeno ortodossa. Un
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giorno, avrebbe inviato delle riviste a B._______. Il 17 febbraio 2005,
sarebbe stato fermato ad D._______ da due poliziotti che gli avrebbero
chiesto cosa avrebbe portato in chiesa ed a chi avrebbe consegnato il
tutto. Inoltre, gli stessi poliziotti gli avrebbero chiesto cosa avrebbe in-
viato a B._______. Dopo aver risposto di non aver fatto nulla di scor-
retto e di aver soltanto praticato la sua religione, i poliziotti l'avrebbero
accusato di tradimento e gli avrebbero prospettato di non risparmiarlo
in futuro. In seguito, l'interessato sarebbe stato chiamato a svolgere il
servizio militare ed avrebbe quindi deciso di espatriare. Infine, ha ag-
giunto che anche suo fratello sarebbe espatriato ed avrebbe ottenuto
l'asilo in Francia.
A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto un di -
ploma universitario dell'università di C._______, un certificato di batte -
simo (Chiesa armeno ortodossa) ed uno scritto di conferma dal Pa-
triarca armeno in Turchia. Inoltre, con scritto spontaneo del 6 giu-
gno 2005, il ricorrente ha allegato le pagg. 1 e 4 di un fax riportante il
dispositivo di una sentenza francese del 29 giugno 2004 che dispor-
rebbe la concessione dell'asilo in Francia a suo fratello.
B.
Con decisione del 5 aprile 2005, l'UFM ha respinto la succitata doman-
da d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'inte-
ressato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 4 maggio 2005, il richiedente è insorto contro detta decisione
con ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo (CRA) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio all'autorità di prime cure per una nuova valutazione quo al
rimpatrio o ad altra destinazione, riservato il diritto di essere sentito in
merito agli atti mancanti.
D.
La CRA, con ordinanza del 26 maggio 2005, ha informato il ricorrente
della possibilità di soggiorno in Svizzera fino al termine della procedu-
ra ed ha invitato il ricorrente, in mancanza di prove della sua indigen-
za, a versare entro il 10 giugno 2005 un anticipo di CHF 600.– a co-
pertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inam-
missibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
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E.
In data 28 giugno 2005, l'insorgente ha tempestivamente versato l'anti -
cipo.
F.
Con scritto spontaneo del 16 febbraio 2006, il ricorrente ha inoltrato i
seguenti documenti:
• originale e relativa traduzione in lingua tedesca di una convoca-
zione dell'università di C._______ del 15 novembre 2000 per un
audizione in un procedimento disciplinare per il 29 novem-
bre 2000;
• originale e relativa traduzione in lingua tedesca di un rapporto
d'inchiesta dell'università di C._______ del 23 gennaio 2001.
G.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA.
H.
Con ordinanza del 18 aprile 2008, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inol -
trare una risposta al ricorso entro il 18 maggio 2008. Con risposta
dell'8 maggio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame.
I.
Con scritto spontaneo dell'8 maggio 2008, il ricorrente ha inoltrato co-
pia di un contratto di lavoro quale riprova della sua volontà di inte -
grazione.
J.
Il 14 luglio 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica, alle-
gando:
• la pag. 4 di un fax contenente il dispositivo di una sentenza d'a-
silo francese del 29 giugno 2004 nella quale suo fratello ha ot-
tenuto l'asilo in Francia;
• un attestato della Chiesa armeno-apostolica svizzera del 1° lu-
glio 2008 contenente la conferma di battesimo secondo il rito
della Chiesa armeno-apostolica;
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• copia di uno scritto del 12 luglio 2008 di E._______ in meri to
alla situazione dei cristiano-armeni in Turchia;
• un articolo pubblicato sul sito internet del "" il 19 gen-
naio 2007 in merito ad un omicidio avvenuto ad Istanbul di un
giornalista armeno;
• due articoli pubblicati sul sito internet del "Welt online" il
18 aprile 2007 rispettivamente sul sito internet "Zeit online" il
20 aprile 2007 in merito ad un omicidio di tre cristiani avvenuto
nella città di F._______.
K.
Con scritto spontaneo del 21 luglio 2008, il ricorrente ha presentato
l'originale dello scritto del 12 luglio 2008 di E._______ in merito alla si -
tuazione dei cristiano-armeni in Turchia.
L.
Con duplica del 9 settembre 2010, l'UFM ha proposto nuovamente la
reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quan-
to sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto proces-
suale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
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Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del-
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio -
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980
1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA)
sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
4.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana, senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così
come ulteriori altri atti procedurali. L'autorità inferiore è organizzata in
modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali. Di
principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio
alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima
lingua, per il che anche la presente sentenza va redatta in italiano.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni cir -
ca i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie ed inverosimili.
In particolare, il richiedente sarebbe stato incoerente circa il numero
dei poliziotti che lo avrebbero fermato il 10 gennaio 2005. Si sa rebbe
contraddetto in merito all'incontro con due agenti di polizia ad
D._______ in data 17 febbraio 2005. Avrebbe presentato allegazioni
contrastanti circa la frequenza delle sue visite in chiesa ed il numero di
chiese presenti a B._______. L'autorità inferiore critica poi le al -
legazioni presentate senza motivi plausibili solo in uno stadio avanzato
del procedimento e che non costituiscono semplicemente delle con-
cretizzazioni di motivi d'asilo già invocati anteriormente. Infatti, l'in-
teressato non avrebbe menzionato in occasione della prima audizione
che avrebbe dovuto prestare il servizio militare mentre nella seconda
audizione avrebbe affermato che ciò sarebbe il maggior problema. Vi-
sto che tale fatto, per esperienza, costituirebbe un elemento centrale
nella motivazione di una domanda d'asilo, secondo l'autorità inferiore,
ci si sarebbe potuto aspettare dal richiedente di presentarlo già in oc-
casione della prima audizione. In tale ambito non si potrebbe ritenere
la sua giustificazione fornita durante la seconda audizione. Inoltre, non
avrebbe sostanziato i problemi di suo fratello che avrebbero portato
alla concessione dell'asilo di quest'ultimo in Francia. In aggiunta, sa-
rebbe rimasto molto vago nelle sue dichiarazioni in merito alla Chiesa
ortodossa armena ed il suo contenuto di fede. A tale proposito non
cambierebbe alcunché il fatto che sulla sua carta d'identità vi sia ripor -
tato il Cristianesimo nella rubrica "religione". Anche i documenti pre-
sentati a sostegno della sua domanda d'asilo non sarebbero atti a di-
mostrare la verosimiglianza del suo racconto. Pertanto, i motivi d'asilo
presentati dal richiedente non sarebbero adeguati a reggere l'esame
sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la
necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conse-
guenza, l'interessato non adempie ai requisiti della qualità di rifugiato
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e la domanda d'asilo va respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Con ricorso, l'insorgente si aggrava avantutto, in ordine, contro la
mancata edizione di alcuni atti da parte dell'UFM, contro la lingua del-
la procedura ed ha ritenuto prevenuti i funzionari dell'autorità inferiore
dopo che uno di loro avrebbe segnato come "prioritaria" la procedura
d'asilo del ricorrente annotando sulla prima pagina della prima audi -
zione la parola "Prioritätsfall". Il ricorrente ha in seguito contestato le
contraddizioni evidenziate dall'UFM. Inoltre, in merito al fatto che non
avrebbe menzionato la convocazione per il servizio militare nella prima
audizione l'insorgente ha asserito che nessuno gli avrebbe chiesto al-
cunché circa il problema militare e che in ogni caso si tratterebbe di un
problema di allontanamento. Ciò spiegherebbe il fatto che avrebbe ri-
sposto che "Non ci sono altri motivi" quando gli sarebbe stata posta la
domanda se avesse altri motivi che lo avrebbero spinto a lasciare la
Turchia. Inoltre, sarebbe stata del tutto inesistente l'istruttoria dell'auto-
rità inferiore sul punto concernente suo fratello visto che non è stata
neanche chiesta una qualsivoglia conferma dello statuto di rifugiato
politico di quest'ultimo dalle autorità francesi.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM, rinviando ai considerandi della
querelata decisione, ha proposto la reiezione del ricorso.
5.4 Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, sottolineato la situazione
precaria dei cittadini turchi di origine armena e di religione cristiana in
Turchia ed ha presentato a sostegno di ciò alcuni articoli di giornali ri-
portati su internet ed una copia di una lettera redatta da uno scrittore
di nome E._______. Egli ha poi puntualizzato che l'obbligo del servizio
militare costituirebbe nel suo caso motivo di grandi sofferenze dato
che, per quanto minoranza già di per sé perseguitata, al momento del-
la leva, i cittadini di origine armena sarebbero le vittime preferite di
maltrattamenti da parte di commilitoni e superiori. Egli osserva poi che
per il solo fatto che suo fratello sia un ri fugiato politico in Francia egli
dovrebbe ottenere lo stesso trattamento in Svizzera, visto l'identico
percorso di vita dei due fratelli come pure la loro appartenenza etnica
ed il loro credo religioso. Inoltre, sarebbe innegabile che le autorità
francesi si sarebbero chinate in maniera approfondita sulla questione
prima di concedere lo statuto di rifugiato politico al fratello del ricorren-
te. Di conseguenza, non concedere l'asilo ed allontanare il ricorrente
dalla Svizzera significherebbe svalutare la decisione dell'autorità fran-
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cese. Peraltro, ha allegato che un rinvio in Turchia avrebbe delle gravi
ripercussioni su di lui, in quanto incorrerebbe in un grave e certo peri-
colo per la sua incolumità non solo per i motivi già presentati, bensì
pure per il fatto che le persone che l'avrebbero già perseguitato si ac-
canirebbero contro di lui anche per la fuga del di lui fratello dalla Tur -
chia. Infine, il fatto di essere fuggito dai suoi obblighi di leva lo porte -
rebbe con tutta probabilità in prigione dove, in quanto membro di una
minoranza e fratello di un rifugiato politico, sarebbe esposto a certo e
grave pericolo.
5.5 Con duplica, l'UFM ha osservato in sostanza che, indipendente-
mente dalla questione della verosimiglianza dei motivi d'asilo e di una
probabile motivazione circa la sua conversione al Cristianesimo, il ri -
corrente non avrebbe un timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi di es -
sere esposto a dei pregiudizi sull'intero territorio turco. Ha quindi ri -
mandato all'estratto del registro di famiglia del 27 gennaio 2005 dal
quale si evincerebbe che l'autorità civile competente avrebbe riportato
correttamente la conversione del ricorrente al Cristianesimo avvenuta
in data 28 dicembre 2004. Di conseguenza, conterrebbe anche la sua
carta d'identità (Nüfus) – emessa il 28 dicembre 2004 nel quartiere
G._______ ad D._______ – l'annotazione "HRISTIYAN" ("cristiano")
nella rubrica sulla religione d'appartenenza. Le autorità turche si sa-
rebbero quindi comportate correttamente ed avrebbero rispettato il
principio costituzionale della libertà di religione. Inoltre, non avrebbe
subito dalle autorità turche direttamente dei pregiudizi a causa della
sua conversione. Peraltro, si dovrebbe tenere presente che in Turchia
attualmente né i cristiani in maniera generale, né gli armeni in partico-
lare, sono oggetto di persecuzioni da parte delle autorità statali oppure
di una persecuzione collettiva sociale. A tale proposito sia tenuto pre-
sente anche il processo di avvicinamento della Turchia con l'Unione
Europea (UE) che, nonostante la sussistenza di carenze nella traspo-
sizione, ha portato globalmente ad un miglioramento notevole dei diritti
dell'uomo. Nell'ambito di tale processo sia le autorità statali che all'in-
terno della società turca si denoterebbe una maggiore sensibilità per
le minorità etniche e religiose. Certo, armeni o cristiani non possono a
tutt'ora escludere di essere oggetto di angherie o pregiudizi simili a
quelle presentate dall'insorgente. Sempre l'autorità inferiore fa osser-
vare che nelle grandi città turche, in particolare ad D._______, si può
intanto partire dal presupposto che oggigiorno gli armeni, rispettiva-
mente i cristiani, non siano in linea di massima confrontati con proble-
mi che andrebbero al di là di inconvenienti. Per quanto riguarda le per -
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secuzioni nella zona di B._______, si tratterebbe di pregiudizi a sfondo
tipico locale come ad esempio derisioni o angherie da parte delle forze
dell'ordine. Per contro, alla luce di quanto detto, il ricorrente avrebbe
chiaramente un'alternativa di fuga interna nelle città grandi turche. In
particolare, vi sarebbe una comunità armena in crescita rapida ad
D._______ ove vi avrebbe soggiornato l'insorgente stesso prima del
suo espatrio. A tal riguardo vi sarebbe da notare che il ricorrente – a
prescindere dal singolo trasporto di due bibbie ed altri materiali a
B._______ – non si sarebbe mai esposto in modo specifico e notevole
socialmente o religiosamente. Di conseguenza, non dovrebbe temere
dei pregiudizi seri in qualità di armeno, rispettivamente cristiano, ad
D._______. Inoltre, disporrebbe grazie alla sua formazione uni-
versitaria di condizioni molto favorevoli per un reinserimento in Turchia.
Premesso ciò, non convincerebbe l'argomentazione sorpassata di
E._______ nel suo scritto del 12 luglio 2008. Quo al servizio militare,
l'UFM ha rilevato che l'obbligo di leva sarebbe un dovere legittimo che
concernerebbe tutti i cittadini turchi maschi. Egli, prestando servizio
militare oggigiorno, non dovrebbe temere dei pregiudizi seri per la sua
sola appartenenza etnica rispettivamente religiosa. Infine, non gli gio-
verebbe alcunché il fatto che suo fratello abbia ottenuto l'asilo in Fran-
cia, in quanto la Svizzera non sarebbe legata a decisioni delle autorità
francesi e l'UFM non avrebbe conoscenza dei motivi concreti che
avrebbero indotto le stesse autorità a concedergli l'asilo già nel giugno
2004. Inoltre, l'insorgente stesso non avrebbe conoscenza dettagliata
dei problemi di suo fratello. Per il resto, l'UFM ha rinviato ai conside-
randi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
6.
Il ricorrente sostiene avantutto che, secondo il senso, un funzionario
dell'UFM sarebbe prevenuto; che la decisione violerebbe il suo diritto
di essere sentito nella sua forma del diritto di compulsazione degli atti
nonché violerebbe la lingua di procedura. Il Tribunale deve quindi preli -
minarmente esaminare tali conclusioni formali.
6.1 Quo alla parzialità dell'autorità di prima istanza in particolare, il ri -
corrente si duole che un funzionario dell'UFM avrebbe deciso di ritene-
re prioritario il suo caso durante la prima audizione (cfr. verbale d'audi -
zione del 22 marzo 2005, pag. 1) ancor prima dello svolgimento della
seconda audizione. Egli sostiene che si tratterrebbe di un caso di ricu-
sa se la persona a considerare il caso "prioritario" fosse stata la stes-
sa che ha deciso nel merito. Ciò varrebbe pure se chi ha deciso il
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"Prioritätsfall" fosse stato addirittura un superiore del collaboratore che
avrebbe preso la decisione di merito. Sarebbe quindi evidente che il
collaboratore non avrebbe potuto sconfessare in tale caso quanto già
deciso anticipatamente dal superiore.
La garanzia di un'autorità indipendente e imparziale è concretizzata
anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione. L'art. 29 cpv. 1
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apri-
le 1999 (Cost., RS 101) garantisce l'imparzialità dei membri delle auto-
rità e dei funzionari nei procedimenti giudiziari o amministrativi. La nor-
ma obbliga queste persone ad astenersi dalla trattazione di casi nei
quali non offrono sufficienti garanzie di imparzialità, in particolare, per-
ché sono personalmente interessati. La portata della norma differisce
da quella degli art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 della della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Al riguardo occorre in effetti te-
ner debitamente conto del fatto che le autorità del potere esecutivo as-
sumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione.
Esse non esercitano in particolare attività giurisdizionali. Le loro man-
sioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere
separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità
democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente da-
gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone
quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione
delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indi-
pendenza deve essere valutata caso per caso secondo le specificità
della fattispecie (cfr. DTF 125 I 119 consid. 3d ed f; DTF 125 I 209
consid. 8a; sentenza del Tribunale federale 2P.101/2003 del 4 aprile
2000 consid. 2.2.; AUER, MÜLLER, SCHINDLER, Kommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo, San Gallo 2008,
ad art. 10, n. 28 [di seguito: Kommentar VwVG]).
A tal proposito, codesto Tribunale non può che considerare le allega-
zioni dell'insorgente, oltre che non sostanziate su quale sarebbe l'ef -
fetto di quanto da lui addotto, come pretestuose. Difatti non è dato
comprendere se e come, secondo lui, il timbro con la menzione "Priori-
tätsfall" riportato sulla prima pagina della prima audizione sia atto a
pregiudicare lo svolgimento successivo della procedura, se non nella
misura in cui eventualmente la accelerebbe. Non di meno tale menzio-
ne di regola significa che vi sarebbe la possibilità di trattare il caso di
specie quale procedura di non entrata nel merito. In casu l'autorità in-
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feriore ha emanato una decisione di merito, contrariamente a quanto
sospettato dall'insorgente. La critica si avvera quindi infondata e va re-
spinta.
6.2
6.2.1 Il ricorrente lamenta poi la violazione del diritto di essere sentito
nella sua forma legata al diritto di compulsazione degli atti.
Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 3
CEDU costituisce un aspetto importante e specifico del principio gene-
rale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1
CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale. Una
sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impu-
gnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso (cfr.
DTF 132 V 387 consid. 5.1; DTF 124 V 183 consid. 4a; DTF 122 II 469
consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000 del
19 settembre 2000 consid. 2a; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. 3.110). Il diritto di consultare gli atti di causa rappresenta un
particolare aspetto del diritto di essere sentito, in quanto costituisce la
premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri ar -
gomenti prima che una decisione sia presa (cfr. DTF 131 V 35
consid. 4.2; DTF 113 Ia 1 consid. 4a; MICHELE ALBERTINI, Der verfassung-
smässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225).
Una violazione del diritto di essere sentito occorsa nella procedura
può tuttavia reputarsi sanata se la parte ricorrente può esporre la pro-
pria causa davanti ad un'autorità ricorsuale che esamina con pieno po-
tere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi davanti al-
l'autorità inferiore, se questa avesse sentito regolarmente l'insorgente.
Anche se, di caso in caso, la violazione può essere ritenuta sanata, in
particolare per motivi di economia processuale, allorquando l'interes-
sato abbia la facoltà di prendere visione degli atti richiesti in corso di
procedura, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con ri-
mando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità, questa
pratica deve rimanere l'eccezione e non va intesa come consenso per
l'autorità inferiore di misconoscere i diritti procedurali delle parti, fermo
restando che si deve partire dal principio secondo cui una parte non
deve venire a conoscenza dei documenti essenziali che hanno servito
da base per prendere la decisione solo nel proseguo del procedimento
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ricorsuale, bensì che questi gli siano già visibili davanti all'autorità di
prime cure e che un'eventuale riparazione del vizio rimanga l'eccezio-
ne (cfr. DTF 127 V 431; DTF 126 I 68; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2006, n. 1710).
6.2.2 In casu il ricorrente lamenta di non avere avuto modo di esami-
nare tutta la documentazione richiesta e specificata nel gravame rite-
nuta da lui necessaria per poter completare l'atto ricorsuale del 4 mag-
gio 2005 e di esprimersi al riguardo prima che l'autorità inferiore ema-
nasse la sua decisione, segnatamente la compulsazione dell'atto A1
nel quale si menzionano dei non meglio precisati mezzi di prova e con-
testa il modo di agire dell'UFM il quale non trasmetterebbe una parte
degli atti per ragioni di ordine ecologico a meno che non vi sia una se-
conda apposita richiesta di invio dell'incarto.
A questo proposito risulta non di meno che sotto la registrazione A1
non si tratta della rubricazione di un mezzo di prova, bensì della rubri -
cazione dell'assunzione agli atti dei mezzi di prova prodotti dal ricor-
rente (diploma universitario, attestato di battesimo, scritto di conferma
dal Patriarca), ovvero i mezzi di prova presentati dal ricorrente stesso
e di cui ne era quindi già a conoscenza al momento dell'inoltro. La cri-
tica è quindi infondata.
Il ricorrente considera poi che l'atto A8/1 costituisca un elemento im-
portante della procedura di asilo, in quanto determina la tipologia della
stessa. Visto che il funzionario deciderebbe le modalità secondo cui
vengono effettuati determinati interrogatori o meno si tratterebbe quin-
di di una decisione incidentale.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il foglio di triage è sem-
plicemente un'indicazione informativa, sulla base di un primo esame,
dello stato attuale dei fatti rilevati nella prima audizione e non pregiudi-
ca in alcun modo l'autorità inferiore ad emettere una decisione se-
guendo una procedura piuttosto che un'altra. Di conseguenza, non può
che essere trattato come documento interno così come giustamente ri-
tenuto dall'autorità inferiore, senza rilevanza per la presa della decisio-
ne.
Quo all'atto A16 che sarebbe stato contrassegnato quale atto di un'al-
tra autorità con la lettera "C", vale tener presente che in tal caso si
tratta con ogni probabilità di una svista senza rilevanza, in quanto si
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tratta di uno scritto del precedente rappresentante dell'insorgente già
noto allo stesso.
Nel complesso quindi, a ben vedere, non è evincibile per codesto Tri-
bunale in quale misura la compulsazione dei documenti menzionati ab-
bia potuto essere utile a sostanziare ulteriormente la motivazione del
ricorso. Il rimprovero mosso dal ricorrente, secondo cui nella pro-
cedura dinanzi all'istanza precedente il suo diritto di essere sentito sa-
rebbe stato violato, si avvera quindi infondato e non ha portato ad una
valutazione arbitraria da parte dell'autorità inferiore.
Ne discende che la violazione ravvisata, palesemente inidonea a com-
promettere il suo diritto di esprimersi, non può provocare l'annulla-
mento del giudizio impugnato. La censura si rivela quindi infondata e
va respinta.
6.3 Il ricorrente censura altresì che la decisione dell'UFM sia stata
presa in lingua tedesca nonostante le audizioni si siano svolte in italia -
no.
L'art. 16 cpv. 2 LAsi determina che la procedura davanti all'Ufficio fe-
derale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto
luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residen-
za del richiedente. Giusta l'art. 4 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), l'UFM
può scostarsi eccezionalmente dalla norma se: il richiedente l'asilo o il
suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale (lett. a); in con-
siderazione di domande entrate o della situazione a livello del perso -
nale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e
tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito di -
rettamente in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è
assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c). La pro-
nuncia da parte dell'UFM di una decisione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c
OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata dall'adozione
d'adeguate misure correttive, che tutelino i diritti ad un ricorso effettivo
ed all'equo processo. Tra le possibili misure correttive, va annoverata
quella della traduzione orale della decisione resa, e ciò in una lingua
conosciuta dal ricorrente. Se l'UFM non ha adottato alcuna misura cor-
rettiva appropriata e non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ri -
corsuale, conseguirà di principio la cassazione della decisione impu-
gnata per i ricorrenti non rappresentati da un mandatario professiona-
le, nella misura in cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemen-
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te compreso la decisione litigiosa. Per contro, la cassazione della deci-
sione impugnata è invece esclusa, di principio, nel caso di ricorrenti di -
fesi in sede ricorsuale da un mandatario professionale (cfr. DTAF
2009/56 consid. 3.1-3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 22
consid. 3 pag. 207 e seg.; GICRA 2004 n. 29 pag. 189 e segg.).
Nel caso concreto, il ricorrente è rappresentato da un mandatario pro-
fessionale dal quale ci si può attendere la conoscenza, almeno passi-
va, delle lingue nazionali (cfr. anche sentenza del Tribunale federale
1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1 e sentenza della Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale del 25 ottobre 2004
consid. 2).
Ne consegue che la censura in ordine alla lingua delle decisione impu-
gnata e della procedura risulta essere infondata.
7.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, ap -
partenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni po-
litiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
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chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non su-
scettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e con-
cordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il
frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizza-
ta, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare
al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
8.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
In particolare, va rilevato che il ricorrente si è contraddetto sul numero
degli agenti di polizia che lo avrebbero fermato il 10 gennaio 2010 di-
chiarando nella prima audizione che sarebbero stati due, mentre nella
seconda quattro (cfr. verbali d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 6 e
del 29 marzo 2005, pag. 4). Per quel che riguarda l'evento del 17 feb-
braio 2005, egli ha segnalato nella prima audizione di essere stato in
compagnia di un amico di nome G._______ per poi asserire di essere
stato da solo, menzionando un'altra occasione in cui sarebbe stato
presente G._______ (cfr. verbali d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 6
e del 29 marzo 2005, pagg. 5-6). Inoltre, è rimasto incoerente sulla fre-
quenza delle sue visite in basilica: egli dapprima ha dichiarato di es -
servi andato spesso, per poi allegare di esserci semplicemente andato
rispettivamente di esserci andato dieci volte in tutto (cfr. verbali d'audi-
zione del 22 marzo 2005, pag. 5 e del 29 marzo 2005, pag. 10). Peral-
tro, ha negato nella seconda audizione che vi sia a B._______ una
chiesa cristiana, nonostante abbia dichiarato nella prima audizione
che "... la mia borsa che conteneva dei giornalini della chiesa, due bib -
bie e delle audiocassette per una chiesa a B._______" ed ha altresì
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mostrato una cartolina-tessera di una chiesa a B._______ (cfr. verbale
d'audizione del 29 marzo 2005, pagg. 10-11).
Per quanto riguarda la sua religione, codesto Tribunale osserva che
l'insorgente ha dimostrato di avere serie lacune conoscitive in merito.
Infatti, ha saputo elencare soltanto il nome di un santo, di un patriarca
e di un parroco. Inoltre, non è stato capace di recitare il padre nostro e
non ha neanche saputo spiegare il senso religioso della Pasqua (cfr.
verbale d'audizione del 29 marzo 2005, pagg. 9-10). Ora, codesto Tri-
bunale non mette in dubbio la sua appartenenza alla Chiesa armeno
ortodossa, ma le evidenti lacune di conoscenza della sua religione fan-
no sì che non può essere credibile un legame stretto con tale religione
e tanto meno che le autorità turche abbiano preso sotto mira il ricor -
rente per atti di propaganda religiosa eccessivi. Infatti, quest'ultime gli
hanno emesso senza indugio la sua nuova carta d'identità in data
28 dicembre 2004 poco dopo la sua conversione al cristianesimo e vi
hanno aggiunto la sua religione nell'apposita rubrica. Infine, la mera
appartenenza alla minoranza cristiana in Turchia non costituisce di per
sé un motivo per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato e
la concessione dell'asilo (cfr. sulla minoranza cristiana per analogia
sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6534/2008 del 30 ot-
tobre 2008; GICRA 2006 n. 26 consid. 5.3.7 e GICRA 2003 n. 9).
Peraltro, va per abbondanza osservato che, per quanto riguarda l'etnia
armena e la religione cristiana in Turchia, si considera che – giusta le
informazioni a disposizione di codesto Tribunale – il governo turco si
sta impegnando a migliorare il rispetto della libertà di religione ed a
meglio proteggere le minorità etniche in vista di una possibile adesio-
ne alla Unione Europea (UE) (cfr. sentenza del Tribunale amministrati-
vo federale E-6534/2008 del 30 ottobre 2008 pag. 11; Freedom House:
Turkey country report 2010 [
te.cfm?page=22&country=7937&year=2010; ultima visita: 5 otto-
bre 2010]; U.S. Department of State: 2009 Human rights report: Turkey,
11 marzo 2010 [
136062.htm; ultima visita: 5 ottobre 2010]; U.S. Department of State:
Turkey: International Religious Freedom Report 2009, 26 ottobre 2009
[ ultima visita: 5 otto-
bre 2010]; Die Christen in der Türkei hoffen auf die EU, Neue Zürcher
Zeitung [NZZ] del 10 gennaio 2000).
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La circostanza che suo fratello abbia ottenuto l'asilo in Francia non è
poi ancora determinante per l'esito della presente vertenza, non men-
zionando detta sentenza né i fatti né i motivi della concessione dell'a-
silo al fratello (cfr. allegati dello scritto non richiesto del 6 giugno 2005
ed allegato G dell'atto di replica del 14 luglio 2008). D'altra parte il ri -
corrente dichiara pure di non conoscere i problemi di suo fratello, di cui
dovrebbe esserne invece al corrente e con il quale afferma di esserne
in contatto (cfr. verbali d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 3 e del
29 marzo 2005, pag. 8).
Oltre a ciò, giova constatare che il ricorrente ha lasciato la Turchia
mentre sua madre – la quale avrebbe avuto dei problemi per i suoi ar-
ticoli di giornale sulla situazione degli armeni in Turchia – è rimasta in
patria come pure sua sorella e suo padre. Tale fatto urta ulteriormente
la credibilità delle sue allegazioni circa le persecuzioni rivolte contro i
membri dell'etnia armena in Turchia ed un'eventuale persecuzione ri-
flessa. A ciò si aggiunga che egli è cresciuto ed ha frequentato e con-
cluso l'università in loco senza essere espatriato prima.
Per quanto riguarda il suo timore di dover prestare il servizio militare al
suo ritorno, v'è da osservare che il ricorrente non l'ha minimamente
accennato nella prima audizione, menzionandolo solamente nella se-
conda (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2005, pagg. 6-8). Con-
frontato con tale circostanza, egli si è limitato a rispondere che "non mi
hanno chiesto, allora non l'ho detto" (cfr. ibidem, pag. 7). Tale giustifi -
cazione non può trovare sostegno, in quanto nella prima domanda d'a-
silo gli è stato esplicitamente chiesto se aveva altro da aggiungere (cfr.
verbale d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 6). Il ricorrente non pote-
va quindi scordarsi di un elemento centrale del suo racconto, costi -
tuendo uno dei suoi motivi d'asilo addotti. Per il resto, il ricorrente non
ha a tutt'ora – a distanza di più di cinque anni dall'inoltro della sua do -
manda d'asilo – presentato alcuna convocazione ufficiale a comprova
o per lo meno per dimostrare la verosimiglianza di questo motivo d'asi-
lo. A tal riguardo, egli non ha neanche saputo datare con precisione
quando avrebbe ottenuto detta convocazione, asserendo: "tre mesi fa"
e di non sapere dove si troverebbe ora (cfr. verbale d'audizione del
29 marzo 2005, pag. 8). Di conseguenza, non si può che concludere
che l'insorgente abbia allegato questo inverosimile motivo d'asilo solo
nella seconda audizione per i bisogni di causa (cfr. GICRA 1998 n. 4
pag. 25 e 1993 n. 3 pag. 12).
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In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che
l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente
come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità d i rifugia-
to previste dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1).
10.
10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah-
rens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262).
10.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in -
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragio-
ni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spet-
Pagina 19
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ta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e con-
crete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termi -
ni, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'e-
sposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme
legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese
non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposi -
zioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12
consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre paro-
le, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia, come la
denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'e-
secuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissi-
bile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
10.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la vio-
lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del la
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generaliz-
zata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allonta -
namento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché
esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno biso-
gno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertan-
to esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salu-
te, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-econo-
miche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in parti-
colare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazio-
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ne, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al
pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in
ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazio-
ne nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militan-
te a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (DTAF 2007/10 e re-
lativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Va osservato che in Turchia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per quanto ri-
guarda la questione religiosa si rinvia sub consid. 8.
Quo alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane,
ha una formazione universitaria ed ha compiuto una certa esperienza
professionale quale contadino. Inoltre, dispone di un'importante rete
sociale in patria, segnatamente i genitori a B._______ ed una sorella
ad H._______ (cfr. verbale d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 3).
Inoltre il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr.
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in
Svizzera per motivi medici.
Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi-
mento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinseri -
mento sociale nel suo Paese d'origine.
Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asi -
lo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si
trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis
della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati
art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale
esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo
l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permes-
so di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cin-
que anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre
stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un
certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione
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di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso
di specie.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del-
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche
in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono state compu-
tate parzialmente con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricor-
renti il 28 giugno 2005.
13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
Pagina 22
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali restanti, di CHF 600.–, sono poste a carico del
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–,
versato dal ricorrente il 28 giugno 2005.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere in-
terno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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