B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4648/2012
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dall'Avv. Gabriel Püntener,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 agosto 2012 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tamil, ha da sempre vissuto, fino al momento
dell'espatrio, avvenuto il (...) 2009, nel distretto di Trincomalee
(cfr. verbale di audizione sulle generalità del 27 maggio 2009 [di seguito:
verbale 1, pagg. 2 e 13]). Il (...) 2009 è giunto in Svizzera e vi ha deposi-
tato la sua domanda d'asilo il giorno seguente (cfr. verbale 1, pag. 16). In-
terrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato di essere espatriato in quanto in
patria sarebbe stato ricercato dal gruppo Karuna, dalla guardia costiera
nonché dalla polizia poiché sospettato di legami con le Liberation Tigers
of Tamil Eelam (LTTE). In particolare, dal (...) al (...) 2008 sarebbe stato
tenuto in arresto dalla guardia costiera, la quale lo avrebbe ritenuto col-
pevole di sostenere le Tigri. In occasione di tale arresto sarebbe stato
picchiato e torturato. Sarebbe stato nuovamente arrestato il (...) 2009,
questa volta da alcuni membri del gruppo Karuna, che lo avrebbero accu-
sato di legami con le LTTE dopo che egli avrebbe, il (...) 2009, fatto scen-
dere dei feriti da un'imbarcazione della del (...), tra cui anche un seguace
delle LTTE, che l'interessato avrebbe accompagnato fino alla sede della
cooperativa di pescatori alla quale apparteneva. L'interessato sarebbe
stato obbligato a rimanere nudo per tre giorni e avrebbe subito delle tortu-
re. In particolare sarebbe stato colpito sugli organi genitali con il calcio del
fucile e avrebbe dovuto inserire il pene in un cassetto, che i suoi aguzzini
avrebbero poi chiuso. Il (...) 2009 il richiedente avrebbe, in lacrime, implo-
rato la persona incaricata della consegna del cibo di liberarlo. Per com-
passione questa persona lo avrebbe dunque aiutato a fuggire. A seguito
della fuga, il gruppo Karuna avrebbe iniziato a cercarlo e questa circo-
stanza, considerata come una conferma del suo legame con le LTTE, a-
vrebbe insospettito anche la polizia e la guardia costiera (cfr. verbale 1,
pagg. 11 seg. e verbale di audizione del 4 giugno 2009 [di seguito: verba-
le 2], pagg. 5-13).
B.
Con decisione dell'UFM del 3 agosto 2012, notificata all'interessato in da-
ta 6 agosto 2012 (cfr. atto A 28/1), l'UFM ha respinto la succitata doman-
da d'asilo, ritenendo che le dichiarazioni non soddisfacessero le condizio-
ni di verosimiglianza previste dall'art. 7 della legge federale sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), esimendosi di conseguenza dall'esa-
minare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti, e ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo.
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C.
C.a. In data 5 settembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 7 settembre 2012) il ricorrente, tramite il suo patrocinatore, è in-
sorto contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) allegando numerosi mezzi di
prova e chiedendo il rinvio degli atti all'autorità inferiore per violazione del
diritto di essere sentito, rispettivamente per la determinazione completa e
corretta dei fatti rilevanti e nuova valutazione nel merito. Subordinatamen-
te ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via ancor più su-
bordinata, la constatazione dell'inammissibilità, rispettivamente dell'inesi-
gibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha anche chiesto di esse-
re informato circa il giudice incaricato dell'istruzione della presente proce-
dura, rispettivamente della composizione del collegio giudicante, nonché
l'accordo, al patrocinatore, di un termine ragionevole per produrre una no-
ta dettagliata per l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili.
Ha infine chiesto l'attribuzione di un termine per l'inoltro di ulteriori mezzi
di prova.
C.b. Quali principali argomenti a sostegno dell'allegata violazione del dirit-
to di essere sentito, rispettivamente della determinazione incompleta e
incorretta dei fatti rilevanti, il ricorrente ha in primo luogo ritenuto che
l'UFM, nel giudicare inverosimili le sue allegazioni, si sarebbe prevalso di
una motivazione totalmente carente, focalizzata unicamente sui due arre-
sti allegati. Non avrebbe quindi analizzato la verosimiglianza delle prece-
denti attività, in particolare il sostegno alle LTTE, che egli avrebbe svolto
in varie forme quale membro della cooperativa di pescatori, omettendo
quindi di verificare se queste possano avere una rilevanza in materia
d'asilo. Inoltre, l'ultima audizione risalirebbe al 4 giugno 2009, quindi a tre
anni prima della decisione dell'autorità inferiore, nella quale, di conse-
guenza, non sarebbero stati presi in conto gli sviluppi dei tre anni prece-
denti. In aggiunta, il richiedente avrebbe delle cicatrici visibili, le quali da
un lato dimostrerebbero le torture allegate, dall'altro lato rappresentereb-
bero un fattore di rischio per i richiedenti di etnia tamil da rinviare nello
Sri Lanka. Peraltro, eventuali problemi di salute dovuti alle torture subite
potrebbero costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento da un
punto di vista medico. Il ricorrente ha anche osservato che agli atti non si
troverebbe alcun accenno a eventuali rapporti concernenti la situazione
nel suo paese di provenienza; l'UFM avrebbe quindi deciso la causa sen-
za informazioni sufficienti, in particolare riguardo alle attività delle coope-
rative di pescatori nel Paese e alle persecuzioni messe in atto dal grup-
po Karuna o dalle autorità del Paese nei confronti di persone con legami
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con le LTTE. Il richiedente ha infine anche contestato le modalità dello
svolgimento delle audizioni: l'audizione sulle generalità sarebbe infatti du-
rata dalle 13.00 alle 17.30 con dieci minuti di pausa, in violazione delle di-
rettive dell'UFM che prevederebbero una durata massima di quattro ore
inclusa la ritraduzione. Per quanto attiene invece alla seconda audizione,
visti gli indizi di una persecuzione di natura sessuale scaturiti già in occa-
sione dell'audizione sulle generalità, l'insorgente ritiene che avrebbe do-
vuto tenersi in presenza di soli uomini, ma si è invece svolta in presenza
di anche due donne.
D.
Con decisione incidentale dell'11 settembre 2012, il Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte
spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sareb-
be stato dichiarato inammissibile, e ha respinto la richiesta tendente a fis-
sare un termine per introdurre una nota d'onorario. Nella stessa decisione
il Tribunale ha reso noto al ricorrente la composizione del collegio giudi-
cante e ha comunicato che avrebbe deciso sulle ulteriori richieste in pro-
sieguo di causa.
E.
In data 26 settembre 2012 l'insorgente ha effettuato il pagamento delle
presunte spese processuali.
F.
Con invio del 26 settembre 2012, il rappresentante del ricorrente ha pro-
dotto ulteriori mezzi di prova nonché una nota d'onorario e ha fornito delle
precisazioni alle allegazioni ricorsuali. Ha inoltre chiesto l'accordo di un
termine per l'inoltro di un ulteriore mezzo di prova.
G.
Con invio dell'11 ottobre 2012, il rappresentante del ricorrente ha inoltrato
ulteriori mezzi di prova, ha esposto dei recenti sviluppi circa il rimpatrio di
richiedenti l'asilo di etnia tamil verso lo Sri Lanka e ha aggiornato la nota
spese inoltrata in data 26 settembre 2012.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1
LAsi).
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Pagina 6
3.2 Sebbene nella decisione incidentale dell'11 settembre 2012 il Tribuna-
le abbia indicato al ricorrente un collegio giudicante nella composizione di
tre giudici, la causa, considerata la manifesta fondatezza del ricorso, vie-
ne giudicata dal giudice dell'istruzione con l'approvazione del secondo
giudice.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone
che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pre-
giudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero
hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 LAsi).
4.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti al-
legati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della
loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dub-
bio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente
l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano
svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma
in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclu-
sa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire
oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consoli-
dano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della
verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve
ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insie-
me e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari,
quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi rife-
rimenti).
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Pagina 7
5.
5.1 Nel caso in esame va esaminato se l'autorità inferiore, nell'emanare la
sua decisione, ha osservato gli obblighi scaturenti dal diritto di essere
sentito del ricorrente, rispettivamente se ha accertato in modo inesatto o
incompleto i fatti rilevanti.
5.2 Il diritto di essere sentito trova concretizzazione negli art. 29-33 PA. Si
tratta del diritto all'audizione preliminare da parte dell'autorità (art. 30 e
30a PA), all'audizione sulle allegazioni della controparte che paiono im-
portanti (art. 31 PA), all'esame delle allegazioni rilevanti prodotte (art. 32
PA) nonché all'ammissione di prove offerte dalla parte se risultano idonee
a chiarire i fatti (art. 33 PA). Le specifiche componenti del diritto di essere
sentito possono anche essere direttamente tratte dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101).
5.3 Il diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce gli
aspetti essenziali per un processo equo (cfr. MARKUS SCHEFER, Grundre-
chte in der Schweiz, 4. ed, Berna 2008, pagg. 846 segg.; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013,
n. 67; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit con-
stitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2. ed., Berna 2006,
n. 1305 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo 2010, n. 1672 segg.). In partico-
lare si tratta del diritto a un'audizione preliminare, che garantisce all'inte-
ressato di prendere parte alla determinazione dei fatti rilevanti. Inoltre vi è
l'obbligo delle autorità ad analizzare accuratamente le allegazioni delle
parti, considerandole nella decisione; da ciò deriva infine l'obbligo per le
autorità, statuito dall'art. 35 cpv. 1 PA, di motivare la decisione (cfr. DTF
123 I 31 consid. 2c; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1333 segg.;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 214-216; SCHEFER, op. cit., pag. 846).
La motivazione di una decisione deve permettere alla persona interessata
di avere conoscenza dei fatti e delle norme di diritto determinanti per l'au-
torità giudicante. In questo modo il ricorrente deve avere la possibilità di
impugnare efficacemente la decisione (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; FELIX
UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER [edit.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, n 10 e 17 ad art 35; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,
n. 1333 seg.).
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6.
6.1
6.1.1 Preliminarmente il Tribunale osserva che riguardo alla durata della
prima audizione, dal verbale non traspare alcun indizio secondo cui l'inte-
ressato, con il protrarsi della stessa, non sia più stato in grado di parteci-
pare in modo attento. Del resto, non vi è da ammettere una violazione
degli obblighi procedurali già in base alla durata dell'audizione. Verosi-
milmente il ricorrente, affermando che questa possa durare al massimo
quattro ore, si è riferito al documento "Criteri di qualità" circa l'audizione
sui motivi d'asilo (scaricabile dal sito > Temi >
Migrazione > Asilo / Protezione dalla persecuzione > La procedura d'asilo
> Altri temi), i quali non hanno però carattere vincolante. Peraltro, il "crite-
rio di qualità" in questione, non rispecchia la prassi (cfr. anche Sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-2259/2010 del 2 gennaio 2013,
consid. 3.1.3 con relativo riferimento).
6.1.2 In merito alla censura ricorsuale secondo cui l'audizione sui motivi
d'asilo avrebbe dovuto svolgersi in presenza di soli uomini, il Tribunale
considera quanto segue: secondo l'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relati-
va a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in
combinato disposto con l'art. 17 cpv. 2 LAsi, in presenza d'indizi concreti
di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello stato di pro-
venienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale,
il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Detta
disposizione va applicata d'ufficio. Rinunciare a un'audizione in presenza
unicamente di persone dello stesso sesso è possibile, ma solo se tale ri-
nuncia avviene in modo esplicito (cfr. Sentenza del Tribunale amministra-
tivo federale dell'11 gennaio 2013 D-4435/2011, consid. 5.2.1 e 5.2.2, con
riferimento a Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2). Nel caso in esame il ricor-
rente ha addotto di avere subito delle torture ai suoi organi genitali e di
essere stato costretto a rimanere nudo per la durata di tre giorni (cfr. ver-
bale 1, pag. 11). Il Tribunale osserva che proprio per questa ragione, du-
rante la seconda audizione, l'auditore, al momento di procedere alle do-
mande inerenti alle allegate torture, ha chiesto al richiedente se si sentis-
se disturbato dalla presenza di due donne (la rappresentante dell'opera
assistenziale [ROA] e la persona incaricata di redigere il verbale; cfr. ver-
bale 2, pagg. 1 seg.); l'interessato ha tuttavia risposto negativamente (cfr.
verbale 2, pag. 11). Egli è stato quindi messo a conoscenza del suo diritto
di essere ascoltato in presenza di soli uomini, ma ha deciso di rinunciarvi.
Nel ricorso ha allegato che, sebbene gli fosse stato chiesto se preferisse
che le donne lasciassero la sala, questo procedere non garantirebbe la li-
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bertà di raccontare il proprio vissuto, visto che vi sarebbe il rischio che un
richiedente preferisca rinunciare a mandare via le collaboratrici sempli-
cemente per non creare complicazioni o perché altrimenti potrebbe dare
ad intendere di avere vissuto degli episodi dei quali si vergogna. Il Tribu-
nale osserva tuttavia che, anche dopo che l'auditore si era nuovamente
accertato che per il richiedente non costituisse un problema la presenza
delle due donne in sala, sottolineando così l'effettiva garanzia di tale dirit-
to, il richiedente ha nuovamente confermato la sua rinuncia (cfr. verba-
le 2, pag. 11). Va anche considerato che, se il richiedente è stato in gra-
do, in presenza delle due donne, di spiegare il maltrattamento subito agli
organi genitali, mal si capisce la ragione per cui avrebbe invece dovuto
vergognarsi di comunicare la sua preferenza a esprimersi in presenza di
soli uomini. Peraltro, al termine dell'audizione, ha dichiarato di non avere
avuto altri problemi con le autorità, la polizia o militari oltre a quelli men-
zionati (cfr. verbale 2, pag. 15) e ha in seguito firmato ogni pagina del
verbale confermandone la correttezza e la completezza. Il Tribunale non
ritiene quindi che il richiedente fosse impedito di parlare liberamente delle
torture subite a causa della presenza di persone di sesso femminile
all'audizione, ma al contrario che egli abbia rinunciato in modo esplicito,
quindi valido, a raccontare i maltrattamenti subiti in presenza di soli uomi-
ni. Di conseguenza, per quanto concerne questo singolo aspetto, l'UFM
non è incorso nella violazione del diritto di essere sentito e la relativa
censura è quindi infondata.
6.1.3 In merito al tempo trascorso, al momento della decisione dell'UFM,
dall'ultima audizione, il Tribunale osserva che il richiedente l'asilo è tenuto
a collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. art. 8 cpv. 1 LAsi e DTAF
2011/27 consid. 4.2). Se dopo l'audizione e prima dell'emanazione della
decisione desidera ancora esprimersi, è tenuto a farlo prontamente e l'au-
torità può tener conto di allegazioni tardive che sembrino decisive (cfr.
art. 32 cpv. 2 PA). Tuttavia, da tale norma non si può trarre alcun diritto a
che, d'ufficio, l'autorità convochi il richiedente per una nuova audizione. Di
conseguenza, anche questa censura si dimostra infondata.
6.1.4 Infine, quanto all'assenza agli atti di rapporti concernenti il Paese di
provenienza del richiedente, il Tribunale ritiene che ciò non può portare a
sostenere che l'autorità inferiore non se ne sia servita per l'emanazione
della sua decisione. Questa circostanza di per sé non può quindi portare
ad ammettere che l'UFM non abbia accertato in modo corretto i fatti rile-
vanti, rispettivamente violato l'obbligo di motivare.
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Pagina 10
6.2 Tuttavia, l'UFM è incorso in una grave violazione dell'obbligo di moti-
vare, quindi del diritto di essere sentito, negando la verosimiglianza dei
fatti addotti e quindi esimendosi dall'analizzarne la rilevanza. L'Ufficio ha
in primo luogo ritenuto che le dichiarazioni circa la liberazione dopo il pri-
mo arresto sarebbero contraddittorie in quanto l'interessato avrebbe dap-
prima dichiarato di essere stato liberato grazie all'intervento dei suoi geni-
tori e della cooperativa dei pescatori, mentre durante la seconda audizio-
ne avrebbe asserito che la madre avrebbe incaricato un prete di corrom-
pere il comandante del campo in cui era detenuto. Inoltre, circa le circo-
stanze della fuga dalla seconda prigionia, l'UFM ha considerato che le
spiegazioni del richiedente fossero incompatibili con l'esperienza genera-
le di vita in quanto sarebbe sorprendente che una persona, per mera
compassione e senza ricevere alcun compenso, liberi un prigioniero as-
sumendosi il rischio d'incorrere in sanzioni da parte dei superiori. In ag-
giunta, stando all'UFM, il richiedente si sarebbe anche contraddetto di-
chiarando durante la prima audizione che la guardia avrebbe voluto sal-
varlo in quanto a conoscenza del fatto che la madre dell'interessato, ve-
nuta a cercarlo, sarebbe stata mandata via senza essere informata
dell'effettiva incarcerazione del figlio, attitudine che indicherebbe che il
prigioniero rischia di essere ucciso, per poi tuttavia asserire, in occasione
della seconda audizione, che questa persona avrebbe semplicemente
avuto pietà per lui. Infine l'UFM ha considerato che quanto riferito circa il
viaggio di espatrio, ossia di essere fuggito con altre dodici persone, non
sarebbe plausibile. Infatti risulterebbe contrario alla logica che il passato-
re rischi di accompagnare in una volta sola un gruppo così numeroso di
persone, tutte peraltro ricercate dalle autorità dello Sri Lanka.
Tuttavia il Tribunale osserva che, come suesposto (cfr. consid. 4.2),
quando l'autorità è chiamata a statuire sulla verosimiglianza, essa non
può basare la sua argomentazione su delle divergenze di dettaglio, delle
ipotesi o delle estrapolazioni ma, al contrario, deve procedere a un ap-
prezzamento globale dei fatti addotti ponderando gli elementi contrari e
quelli a favore della verosimiglianza del racconto. Nel caso in esame, l'Uf-
ficio ha ritenuto inverosimile il racconto basandosi su poche estrapolazio-
ni e avvalendosi di argomenti privi di fondamento. In primo luogo, la di-
vergenza ritenuta dall'UFM circa le circostanze della prima liberazione
non convince. Infatti, il semplice fatto che il richiedente non abbia men-
zionato il coinvolgimento del prete già durante la prima audizione, può
essere ricondotto al carattere sommario della stessa. Peraltro, differen-
temente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, il richiedente ha
menzionato il coinvolgimento sia della madre, sia della cooperativa di pe-
scatori anche in occasione della seconda audizione (cfr. verbale 2,
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Pagina 11
pag. 9). Per quanto concerne le circostanze della fuga dalla prigione nel
(...) del 2009, il Tribunale osserva che è in occasione di entrambe le audi-
zioni che l'interessato ha dichiarato che la persona che gli portava il cibo
lo avrebbe informato che la madre sarebbe passata a cercarlo e di avere
pregato questa persona di aiutarlo, che egli avrebbe avuto compassione
per lui e avrebbe quindi deciso di aiutarlo a fuggire (cfr. verbale 1, pag. 11
e verbale 2, pag. 12). Il solo fatto che durante la seconda audizione l'inte-
ressato non abbia, come in occasione dell'audizione precedente, sponta-
neamente di nuovo spiegato che il fatto che alla madre fosse stato detto
che egli non si trovava lì avrebbe significato che probabilmente sarebbe
stato ucciso, non può, in una visione d'insieme, escludere la plausibilità di
quanto riferito. Inoltre, la posizione dell'UFM secondo cui sarebbe contra-
rio all'esperienza generale di vita che una persona, per mera compassio-
ne e senza alcuna controprestazione, si assuma il rischio di liberare un
prigioniero, è priva di ogni fondamento. Infondata è anche l'argomenta-
zione con cui l'UFM, sbrigativamente e in tutta superficialità, ha ritenuto
nella sua decisione che non sarebbe plausibile che un passatore si as-
suma il rischio di accompagnare dodici persone ricercate dalle autorità
del Paese in una volta sola.
L'UFM, per negare la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato in
materia d'asilo, si è quindi basato su questi elementi di dettaglio e in gran
parte infondati, concernenti peraltro solamente aspetti parziali quali il rila-
scio, rispettivamente la fuga dalle due prigionie, tralasciando nelle sue va-
lutazioni altri aspetti centrali del racconto, in particolare i sospetti di lega-
mi con le LTTE, i due arresti con i rispettivi periodi di detenzione e gli al-
legati maltrattamenti. L'Ufficio ha deciso di conseguenza di non esamina-
re la rilevanza dei fatti addotti, che tuttavia potrebbero, ai sensi della giu-
risprudenza del Tribunale, rappresentare dei fattori di rischio per possibili
persecuzioni (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8.1-8.5) nonché dal punto di vista
dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.4.2).
6.3 Visto quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'UFM, vista la grave vio-
lazione dell'obbligo di motivare, sia incorso nella violazione del diritto di
essere sentito del ricorrente e che abbia accertato in modo incompleto i
fatti rilevanti.
Per respingere la domanda d'asilo, l'UFM doveva motivare sulla base di
elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) o della ri-
levanza (art. 3 LAsi), procedendo a una nuova audizione o a passi istrut-
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tori nel caso in cui ritenesse che la causa non potesse ancora essere
giudicata secondo lo stato degli atti.
7.
7.1 In principio, la violazione del diritto di essere sentito implica l'annulla-
mento della decisione così emanata. Resta tuttavia possibile una sanato-
ria della violazione del diritto di essere sentito per motivi di economia pro-
cessuale se la mancanza viene recuperata, il ricorrente può prendere po-
sizione e l'autorità di ricorso, in caso di controversia, ha pieno potere co-
gnitivo circa i fatti e l'applicazione del diritto, se la violazione non è grave
e le lacune nella determinazione completa dei fatti rilevanti possono esse-
re recuperate dall'autorità di ricorso tramite un dispendio di mezzi ragio-
nevole (cfr. DTAF 2008/47 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti).
7.2 Nel caso in esame, il Tribunale esclude un'eventuale sanatoria. L'au-
torità inferiore è infatti incorsa in una violazione grave dell'obbligo di moti-
vare nonché del principio inquisitorio. Di conseguenza, la decisione im-
pugnata è annullata e gli atti sono trasmessi all'UFM per il completamento
dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
8.
Visto l'esito della procedura, le domande volte alla concessione di un
termine per l'inoltro di ulteriori mezzi di prova sono divenute senza ogget-
to.
9.
9.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tri-
bunale rifonderà l'importo di CHF 600.– al ricorrente, versato da quest'ul-
timo in data 26 settembre 2012 quale anticipo a copertura delle presunte
spese processuali.
9.2 La parte vincente ha diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 cpv. 1 PA
in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella nota particolareggiata
delle spese del 26 settembre 2012, completata dallo scritto
dell'11 ottobre 2012, il rappresentante del ricorrente ha fatto valere, in to-
tale, un carico di lavoro di 23.26 ore (a CHF 240.–) e spese di CHF 68.20.
Ciò implicherebbe un ammontare delle ripetibili, imposta sul valore ag-
giunto (IVA) inclusa, di CHF 6 102.65. Il Tribunale ammette la necessità di
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un dispendio relativamente elevato di risorse per la produzione del ricorso
a seguito della violazione del diritto di essere sentito e l'accertamento in-
completo dei fatti rilevanti. Tuttavia, per gli invii del 5 settembre 2012, del
26 settembre 2012 e dell'11 ottobre 2012 da parte del patrocinatore del
richiedente, versato in materia d'asilo, un dispendio di tempo per un totale
di 23.26 ore risulta eccessivo; peraltro, tali scritti contengono ripetizioni
superflue. La richiesta d'indennità a titolo di spese ripetibili per un totale di
CHF 6 102.65 va dunque ridotta ed è fissata a CHF 3 500 (cfr. art. 10 cpv.
2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 3 agosto 2012 è annullata. Gli atti di causa so-
no trasmessi all'UFM per il completamento dell'istruzione e per la pronun-
cia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di
CHF 600.– al ricorrente, versato in data 26 settembre 2012 quale anticipo
spese.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 3 500.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: