B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4654/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 agosto 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
13 luglio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 22 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
6 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 19 agosto 2013, notificata oralmente all'interes-
sato il giorno medesimo (cfr. atto A 13/1), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della succitata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Sviz-
zera, nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibi-
le;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 19 agosto 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 20 agosto 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 agosto 2013;
lo scritto del 21 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata: 22 agosto 2013) in cui il richiedente allega una copia della sua
carta d'identità e richiede l'assegnazione di un termine per poter produrre
l'originale di tale documento;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
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sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi il cpv. 2 lett. a non si applica se il richie-
dente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili,
di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presen-
tazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è
accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi
(lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiari-
menti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di un mese dalla presenta-
zione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adem-
pia i citati criteri;
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che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato di essere titolare di
un passaporto e di una carta d'identità che si troverebbero, secondo le
versioni, a casa sua al suo villaggio (cfr. verbale 1, pag. 5) o a casa sua a
C._______ (verbale 2, pag. 2); che, sollecitato su quanto avesse fatto per
procurarsi i documenti, nel corso della prima audizione ha dichiarato che
non avrebbe un telefono per poter chiamare il suo Paese (cfr. verbale 1,
pag. 5); che, nella seconda audizione, ha affermato che in ogni caso sa-
rebbe impossibile chiamare il suo villaggio in quanto non ci sarebbe linea
(cfr. verbale 2, pag. 4); che però cercherebbe di mettersi in contatto con
degli amici (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5);
che nel gravame il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare al-
cun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una si-
tuazione di oggettiva impossibilità; che infatti l'UFM gli avrebbe concesso
troppo poco tempo per produrre i documenti; che inoltre sarebbe difficile
entrare in contatto con qualcuno in Nigeria; che tuttavia tali giustificazioni
non convincono il Tribunale; che, infatti, il ricorrente ha avuto oltre un me-
se di tempo per produrre un valido documento;
che nello scritto del 21 agosto 2013 il richiedente allega una copia della
sua carta d'identità e chiede l'assegnazione di un termine per poter pro-
durre l'originale di tale documento;
che, tuttavia, tale copia della carta d'identità, per giunta di scarsa qualità,
non adempie i citati criteri; che, infatti, il Tribunale ha già avuto modo di
precisare che semplici fotocopie non costituiscono documenti validi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. sentenza del Tribunale
D-7871/2007 del 23 maggio 2008, consid. 8 e giurisprudenza ivi citata);
che, peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva valide ragioni per giusti-
ficare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in proce-
dura di prima istanza, non vi è motivo di annullare la decisione di non en-
trata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento
in sede di ricorso (cfr. ibidem);
che, infine, la richiesta di un termine per poter produrre i documenti d'i-
dentità va respinta in quanto non v'è ragione di ritenere che se l'insorgen-
te avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestiva-
mente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero po-
tuto avere esito favorevole (cfr. ibidem);
che, pertanto, non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito
una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'ecce-
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zione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è
applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni
dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che le allegazioni del ricorrente presentano sostanziali contraddizioni ed
illogicità nei punti chiave del suo racconto; che, a titolo di esempio, nel
corso della prima audizione ha dichiarato che una settimana dopo il
decesso del padre sarebbe stato minacciato di morte per essersi rifiutato
di prendere il suo posto nella società occulta (...), di cui il padre era
appunto membro (cfr. verbale 1; pag. 6); che nel corso della medesima
audizione ha poi rettificato l'allegazione asserendo che la proposta di
entrare nella società occulta gli sarebbe stata fatta una settimana e tre
giorni dopo il decesso del padre, ossia tre giorni dopo la morte del fratello
(cfr. verbale 1, pag. 6); che in sede di audizione federale ha affermato che
la proposta di subentrare al padre gli era stata fatta un solo giorno dopo
la morte del fratello (cfr. verbale 2, pag. 6); che inoltre i membri della
società occulta si erano presentati da lui una seconda volta verso fine
novembre 2012 esercitando pressioni nei suoi confronti (cfr. verbale 2,
pag. 8), allorché nessuna menzione di questa seconda visita è stata fatta
in occasione della prima audizione sommaria;
che, nondimeno, inizialmente il richiedente ha dichiarato che il fratello
sarebbe stato ucciso per aver rifiutato di sostituire il padre (cfr. verbale 1;
pag. 6); che, tuttavia, in un secondo tempo ha modificato le sue
dichiarazioni descrivendo la morte del fratello come se fosse avvenuta
per causa naturale (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 9);
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che, visto le contraddizioni che precedono, i motivi adotti dall'interessato
sono inverosimili;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza,
sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 del-
la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugia-
ti, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101)
o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS
0.105);
che il ricorrente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32
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ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali
[OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato e vanta un'esperienza professionale come (...) e come (...) (cfr.
verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che inoltre egli dispone in patria di
una rete familiare, dato che vi risiedono due sorelle e un fratello (cfr. ver-
bale 1, pag. 4); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di sof-
frire di gravi problemi di salute che possano giustificare l'ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza
che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
sua permanenza in Svizzera per motivi medici;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Pae-
se d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4
LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34,
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibi-
le;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
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che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: