B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-466/2017
Sen t en z a d e l 4 g i ug no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 23 dicembre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, minorenne non accompagnata, cittadina eritrea di etnia Tigri-
nia, ha depositato la sua domanda d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2016
(cfr. atto A1/2).
B.
Il referto radiologico del (…) novembre 2016, inerente la determinazione
dell’età ossea della richiedente, ha stabilito che la stima biologica della ma-
turità scheletrica della stessa, in quel momento, corrispondesse a dicias-
sette anni (cfr. atto A11/2).
C.
Durante l’audizione sulle generalità dell’8 novembre 2016 (cfr. verbale
dell’audizione sulle generalità dell’8 novembre 2016 di A._______ [di se-
guito: verbale 1], atto A14/12), la richiedente ha riferito di aver vissuto dalla
nascita sino al suo espatrio a D._______, E._______, F._______ (cfr. ver-
bale 1, p.to 1.07 segg., pag. 2 segg.). Ella sarebbe espatriata dal suo
Paese d’origine alla fine del 2013, a piedi, assieme a tre amiche, interrom-
pendo la quinta elementare, in quanto nel mese (…) del 2013 sarebbe stata
vittima di due abusi sessuali da parte di un militare, vicino di casa (cfr. ver-
bale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.).
D.
Con comunicazione del 1° dicembre 2016, la SEM ha notificato la mino-
renne non accompagnata a (…), chiedendo l’affiancamento dell’interes-
sata da parte di una persona di fiducia per il proseguo della procedura (cfr.
atto A20/4).
E.
Sentita sui motivi alla base della sua domanda d’asilo, alla presenza della
persona di fiducia, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata in
quanto avrebbe subito due stupri da parte di un militare. A proposito di tali
evenienze ella ha in particolare addotto che nel mese (…) del 2013, mentre
frequentava la quinta classe, un militare, il quale sarebbe stato stanziato in
un campo militare nei pressi del domicilio dell’interessata e che si sarebbe
spesso recato a casa loro per chiedere il loro asino per il trasporto dell’ac-
qua, sarebbe penetrato nella sua abitazione e le avrebbe usato violenza
nella sua camera da letto. In tale frangente la madre sarebbe stata assente
dal domicilio, come pure i fratelli e le sorelle che sarebbero stati a scuola,
mentre il padre sarebbe stato presente, ma senza poter intervenire in
quanto si sarebbe trovato in altra stanza al momento degli eventi e avrebbe
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difficoltà uditive e deambulatorie. Successivamente alla partenza del mili-
tare ella sarebbe scoppiata a piangere ed il padre, vedendola, gliene
avrebbe chiesto il motivo. La ricorrente avrebbe quindi raccontato la vio-
lenza carnale al padre, il quale oltre o tranquillizzare la figlia, non avrebbe
intrapreso alcunché di concreto. Al ritorno della madre a casa, mentre ella
si sarebbe accinta a raccontarle quanto accadutole, dei militari sarebbero
penetrati al suo domicilio ed avrebbero prelevato la madre. Ella il mede-
simo giorno si sarebbe recata alla prigione di G._______ per assicurarsi se
la madre fosse stata condotta proprio lì o altrove e la stessa risulterebbe
essere stata imprigionata nella predetta, ma l’insorgente non avrebbe po-
tuto parlare né vedere la genitrice. Il giorno dopo la madre sarebbe stata
dapprima rilasciata ma, in prossimità della loro casa, l’insorgente avrebbe
visto che la madre, da allora scomparsa, sarebbe stata nuovamente arre-
stata da militari che l’avrebbero seguita. Il giorno seguente, circa verso le
dodici, il militare sarebbe nuovamente penetrato in casa, passando dal cor-
tile dove si sarebbe trovato suo padre – che anche in tale frangente, mal-
grado avesse visto il militare, non avrebbe detto alcunché e non sarebbe
intervenuto in difesa dell’insorgente – ed avrebbe nuovamente abusato di
lei. Ella avrebbe trascorso tutto il pomeriggio piangendo e la sera, dopo
aver preparato la cena per i fratelli, temendo che il militare potesse ritornare
nuovamente, oltre ad essere preoccupata per l’arresto immotivato della
madre e di non potersi più concentrare a scuola a causa di tali eventi, sa-
rebbe espatriata con altre tre amiche (cfr. verbale di audizione sui motivi
d’asilo del 12 dicembre 2016 di A._______ [di seguito: verbale 2], atto
A21/15, D15 segg., pag. 3 segg.).
F.
Con decisione del 23 dicembre 2016, notificata alla richiedente il giorno
stesso (cfr. atto A26: dichiarazione di notifica e ricevuta), la Segreteria di
Stato della migrazione (di seguito: SEM; in precedenza Ufficio federale
della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronun-
ciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia,
l’autorità di prime cure ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento non ra-
gionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria dell’in-
sorgente sul suolo elvetico.
G.
Il 23 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
24 gennaio 2017), l’interessata è insorta con ricorso contro suddetta deci-
sione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale), chiedendone l’annullamento e la concessione dell’asilo in Svizzera.
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Subordinatamente ha postulato la trasmissione degli atti all’autorità infe-
riore per una nuova valutazione. Altresì ha presentato un’istanza di con-
cessione di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con contestuale pro-
testa di spese e ripetibili.
H.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 6 marzo 2017, ha accolto la ri-
chiesta dell’istante di esenzione dal versamento di un anticipo delle pre-
sunte spese processuali ed invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ri-
corso (cfr. risultanze processuali).
I.
In data 21 marzo 2017 (cfr. risultanze processuali), l’autorità intimata ha
presentato la propria risposta al gravame.
J.
Lo scambio di scritti si è concluso con la replica presentata dalla ricorrente
il 20 aprile 2017 (cfr. risultanze processuali).
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro
di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 23 dicembre 2016 e non avendo la
stessa contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello
statuto di rifugiato.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell’in-
teressata inverosimili poiché contraddittorie ed insufficientemente moti-
vate. L’insorgente avrebbe infatti dapprima asserito che durante la seconda
aggressione sarebbe stata sola, quando invece nel corso della seconda
audizione avrebbe affermato che il padre era presente e che sarebbe stato
nel cortile dell’abitazione. Resa attenta dell’incongruenza, A._______ si sa-
rebbe limitata a sostenere che dentro casa lei era sola, essendo il padre
sito in cortile. Data la presenza del padre nelle immediate vicinanze della
seconda violenza, vieppiù essendo che la casa si affaccerebbe sul cortile
dal quale sarebbe giunto il suo aggressore scorto dal padre, a mente
dell’autorità di prime cure tale evenienza non avrebbe dovuto essere sot-
taciuta dall’insorgente nella prima audizione, in quanto le sarebbe già stato
chiesto durante la medesima se fosse presente qualcuno presso il domici-
lio. Per di più, nella prima audizione avrebbe dichiarato di essere espatriata
circa due settimane dopo gli abusi sessuali, mentre nella seconda occa-
sione avrebbe sostenuto di essere espatriata la sera stessa della seconda
aggressione. Anche a tal riguardo, una volta confrontata in merito, la richie-
dente avrebbe semplicemente addotto trattarsi di un errore, ribadendo la
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seconda versione resa. Oltracciò, ella avrebbe fornito due nominativi di-
versi del carcere nel quale sarebbe stata detenuta la madre nel corso delle
due audizioni federali, affermando dapprima che si chiamasse H._______
ed in seguito G._______. Posta difronte all’incongruenza, l’interessata si
sarebbe limitata a ribadire che il nominativo sarebbe G._______. Circa le
due violenze subite ella avrebbe rilasciato delle dichiarazioni vaghe, ste-
reotipate e prive di elementi sostanziali atti a comprovare il suo reale vis-
suto degli eventi. Ella infatti non avrebbe fornito alcun elemento significa-
tivo delle violenze subite, in quanto non avrebbe narrato alcunché di quanto
avvenuto prima e dopo l’abuso, malgrado i ripetuti quesiti in merito;
avrebbe risposto evasivamente alla domanda di cosa l’avesse colpita mag-
giormente dell’aggressione, nonché in modo sbrigativo e senza alcun ele-
mento personale rispetto alle sue riflessioni successivamente agli accadi-
menti ed alla reazione del padre nell’apprendere del primo stupro. Sempre
in modo conciso l’insorgente avrebbe narrato dell’arresto della madre, mal-
grado le fosse stato richiesto a due riprese di raccontare gli avvenimenti in
maniera circostanziata e dettagliata. Infine, anche in merito all’organizza-
zione del suo espatrio le sue asserzioni sarebbero state laconiche, in
quanto avrebbe unicamente asserito di essersi recata senza alcun preav-
viso a casa delle amiche, alle quali non avrebbe raccontato gli eventi suc-
cessole, le quali avrebbero inspiegabilmente accettato subito di partire dal
loro Paese d’origine alla sua richiesta, senza che lei ne fosse riuscita a
chiarire le motivazioni. Inoltre l’autorità inferiore ha ritenuto le altre dichia-
razioni dell’insorgente irrilevanti, in quanto non essendo renitente alla leva
e non avendo la stessa disertato, non avrebbe infranto la “Proclamation on
National Service del 1995”. Essendo espatriata ancora minorenne e quindi
precedentemente l’età dell’obbligo per l’adempimento del servizio militare,
non vi sarebbero gli elementi per sostenere l’uscita illegale dall’Eritrea
come pertinente. Pertanto la SEM ha concluso che alla richiedente non
andrebbe neppure riconosciuta la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente
ha contestato le motivazioni e conclusioni dell’autorità di prime cure. In par-
ticolare ella, nonostante ammetta che le sue allegazioni siano state poco
sostanziate e circostanziate circa gli episodi di violenza subita, le stesse
sarebbero da ritenere verosimili. Invero si dovrebbe considerare l’età della
ricorrente ai momenti dei fatti determinanti (tredici anni); il fatto che, come
da costante giurisprudenza in merito, le dichiarazioni di un minorenne non
accompagnato, andrebbero valutate con un metro meno severo e rigido
rispetto alle dichiarazioni di un adulto, nonché che la mancanza di dettagli
nell’esposto degli eventi da parte dell’insorgente sarebbe perfettamente
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compatibile con l’elaborazione di un trauma come descritto pure nella let-
teratura scientifica relativa a casi di violenza sessuale. In tale contesto ri-
sulterebbero indicative delle asserzioni rilasciate dalla ricorrente, che
avrebbe segnatamente affermato che dopo tali episodi di abuso non
avrebbe più potuto seguire le lezioni scolastiche, poiché avrebbe pensato
a ciò che le era successo, nonché alla difficoltà di narrare gli stessi alle
amiche, perché le sarebbe venuto da piangere. In relazione alle contraddi-
zioni esposte nella decisione querelata, secondo l’insorgente le stesse non
sarebbero fondamentali per l’esame della verosimiglianza delle sue allega-
zioni, anche alla luce delle giustificazioni plausibili che avrebbe addotto in
merito. Circa la rilevanza dei suoi motivi d’asilo, la richiedente censura la
decisione impugnata, in quanto ella sarebbe esposta ad un rischio di per-
secuzioni nel caso di rinvio in Eritrea, per il solo fatto di essere espatriata
illegalmente dallo stesso Paese, anche in assenza di renitenza o diser-
zione alla leva. Pertanto le dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifu-
giato e concesso l’asilo.
4.3 Nella propria risposta al ricorso, l’autorità intimata rammenta anzitutto
che le dichiarazioni dell’insorgente sono state valutate inverosimili nel loro
complesso, in quanto tutte le principali asserzioni della stessa sarebbero
state generiche e sommarie e non solo la descrizione delle aggressioni.
Non sarebbe pertanto ammissibile sostenere che la carenza di dettagli e la
sinteticità delle dichiarazioni dell’interessata, siano da attribuire alle vio-
lenze traumatiche subite. Le contraddizioni delle dichiarazioni rese dalla
ricorrente in tale valutazione complessiva, non sarebbero quindi trascura-
bili. Inoltre, a mente della SEM, la minore età dell’insorgente, per quanto le
sue dichiarazioni siano da valutare con maggiore tolleranza rispetto a
quelle di una persona adulta, non la esimerebbe dall’obbligo di rendere
verosimili le sue allegazioni. Per quanto attiene il rischio di persecuzioni
rilevanti per la richiedente in caso di rientro in Patria, l’autorità di prime cure
ribadisce quanto sostenuto nella decisione querelata, negando vi sia un
timore fondato per la stessa di subire delle persecuzioni rilevanti a causa
della sola uscita illegale dal suo Paese d’origine.
4.4 In sede di replica, la ricorrente si è unicamente riconfermata nelle pro-
prie tesi in fatto ed in diritto.
5.
In limine il Tribunale rileva che la qualità di minore non accompagnato, im-
pone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell’ambito della
trattazione della domanda d’asilo, esaminate già nella DTAF 2014/30.
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5.1 Anzitutto vi è da osservare che la ricorrente, al momento dello svolgi-
mento dell’audizione sui motivi, aveva circa 17 anni e che tale minore età
non viene d’altronde contestata dall’autorità di prime cure (cfr. sentenza del
Tribunale E- 1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.2.1, sentenza pubbli-
cata solo parzialmente nella DTAF 2014/30). Inoltre la sua capacità di di-
scernimento all’epoca della richiesta d’asilo e durante il corso dell’audi-
zione succitata è presunta (cfr. E-1928/2014 consid. 2.2.3 segg.).
5.2 Successivamente risulta dagli atti all’incarto che le regole specifiche
concernenti la procedura di audizione di minorenni sono state nella pre-
sente disanima complessivamente rispettate (cfr. DTAF 2014/30 con-
sid. 2.3.3.1 e segg. e consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale D-845/2017 del
5 luglio 2017 consid. 4.1.1-4.1.4). Segnatamente si ritiene che la stessa sia
stata svolta in modo adatto all’età, al grado di maturità ed alla situazione
psicosociale dell’insorgente. Del resto, non è stata sollevata in merito al-
cuna censura da parte dell’interessata.
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'es-
sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili
e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili
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di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Per quanto concerne l’esame della verosimiglianza delle dichiarazioni rila-
sciate durante le audizioni da un minorenne, le stesse devono essere ap-
prezzate dalla SEM prendendo in considerazione il grado di maturità del
minore come pure dell’età dello stesso (cfr. E-1928/2014 consid. 2.4 con
riferimento citato). Difatti non può essere esatto da un minore che possa
descrivere un’esperienza vissuta nello stesso modo di un adulto. Invero gli
mancherà a volte la facoltà di riconoscere quali informazioni sono impor-
tanti, di distinguere la realtà da rappresentazioni immaginarie o di situare
gli avvenimenti nel tempo e nello spazio. Secondo la giurisprudenza non si
può rimproverare ad un minore la violazione del suo obbligo di collaborare,
se egli non si è espresso in maniera sufficientemente chiara e completa. Al
momento della valutazione della credibilità delle asserzioni del richiedente
minorenne, possono essere utili dei criteri quali la valutazione della coe-
renza del narrato, della quantità e della qualità dei dettagli forniti, il ricordo
di conversazioni, la referenza ad emozioni o ancora le correzioni sponta-
nee, ma devono sempre essere ponderati in funzione dell’età dell’interes-
sato (cfr. E-1928/2014 consid. 2.4 con riferimenti).
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Pagina 10
7.
7.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto della
ricorrente in merito alle violenze subite ed all’arresto della madre sia effet-
tivamente pervaso da elementi incongruenti e non risulti sufficientemente
sostanziato, mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti
o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione.
7.1.1 In primo luogo le dichiarazioni dell’insorgente riguardo al suo pre-
sunto aggressore come pure le circostanze in cui sarebbero avvenuti i due
stupri risultano in più punti contraddittorie. Dapprima le dichiarazioni della
ricorrente in merito al luogo teatro della prima presunta violenza sono in-
congruenti. Ella infatti riferisce in principio che si sarebbe trovata nella terza
stanza della casa (cfr. verbale 2, D65, pag. 7) – la quale sarebbe composta
da due camere da letto comunicanti e da una cucina (cfr. verbale 2, D65
segg., pag. 7) – in seguito afferma che ella avrebbe invece sostato nella
camera di mezzo, che sarebbe anche la prima stanza nella quale sarebbe
entrato il suo aggressore (cfr. verbale 2, D69, pag. 7). Poi l’insorgente si
contraddice anche in merito alla presenza del padre durante la seconda
violenza, in quanto ha inizialmente sostenuto che al momento dei fatti ella
sarebbe stata sola in casa, e che in seguito agli accadimenti non avrebbe
fatto nulla (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), quando invece successiva-
mente ha affermato che il padre si sarebbe trovato nel cortile e che avrebbe
visto arrivare il suo violentatore (cfr. verbale 2, D101, pag. 10). Confrontata
in merito a tale incoerenza, la richiedente ha soltanto ribadito che lei era
dentro casa da sola, mentre il padre si trovava in cortile (cfr. verbale 2,
D122, pag. 12). La spiegazione fornita dalla richiedente per giustificare una
simile contraddizione non risulta però soddisfacente, in quanto, come ret-
tamente sostenuto anche nella decisione impugnata, la stessa avrebbe do-
vuto menzionare la presenza del padre in prossimità dell’abitazione, già
durante la prima audizione. Oltracciò ella in merito al secondo stupro af-
ferma dapprima di non aver visto il militare entrare, in quanto lei si sarebbe
trovata all’interno della casa (cfr. verbale 2, D103, pag. 10) e proprio nella
medesima stanza da letto quadro della prima violenza (cfr. verbale 1, p.to
7.02, pag. 8), camera da letto che sarebbe situata al centro della casa (cfr.
verbale 2, D69, pag. 7); ma allo stesso tempo, mentre entrava il suo ag-
gressore, avrebbe visto il padre che era seduto in cortile e che allo scorgere
il suo violentatore non avrebbe fatto nulla né avrebbe cercato di chiedere
aiuto a qualcuno (cfr. verbale 2, D105 segg., pag. 10). Non risulta difatti
plausibile che da una parte l’insorgente non abbia visto il suo aggressore
all’arrivo, ma abbia potuto descrivere l’inazione del padre al momento della
sua venuta.
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Proseguendo nell’analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni dell’interes-
sata in relazione all’espatrio dal Paese d’origine avendo l’insorgente in un
primo tempo asserito di essere espatriata nel 2013, circa due settimane
dopo essere stata vittima degli abusi sessuali (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04,
pag. 4), per poi invece dichiarare di essere espatriata la sera stessa del
secondo stupro, verso le ore otto, dopo aver dato la cena ai fratelli ed aver
chiesto a tre amiche se l’avrebbero accompagnata in I._______ (cfr. ver-
bale 2, D109 seg., pag. 10 seg.). Tale importante divergenza temporale,
non è stata chiarificata meglio neppure dalla richiedente, che ha asserito
in merito che si sarebbe trattato di uno sbaglio, ribadendo di essere espa-
triata la medesima sera della seconda violenza (cfr. verbale 2, D121,
pag. 12).
7.1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda le violenze subite come pure
l’arresto della madre, agli occhi del Tribunale le dichiarazioni rese a tali
soggetti risultano poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi
quanto al fatto che gli eventi addotti siano stati realmente vissuti in prima
persona dalla ricorrente. Difatti, per quanto non si pretenda assolutamente
che la richiedente entrasse nei dettagli degli stupri subiti, a ragione nella
decisione querelata l’autorità inferiore denota che la stessa non ha ag-
giunto al suo racconto degli eventi, alcun dettaglio particolare che possa
sostenere la veridicità dei suoi asserti. Ella si è infatti limitata ad affermare
che il suo violentatore la prima volta sarebbe entrato in casa, l’avrebbe
chiamata, lei lo avrebbe salutato e si sarebbe seduta, al che lui sarebbe
entrato e l’avrebbe violentata, dopo di che se ne sarebbe andato (cfr. ver-
bale 2, D47 segg., pag. 5). Chiestole cosa avrebbe fatto durante la vio-
lenza, riferisce di avere dapprima urlato ed in seguito sarebbe scoppiata a
piangere (cfr. verbale 2, D49 seg., pag. 6). La richiedente ha sempre rispo-
sto in modo superficiale e stereotipato, anche quando le è stato richiesto
che cosa l’avesse colpita di più di tale evento e cosa pensasse dopo la
violenza subita (cfr. verbale 2, D51, pag. 6 e D91, pag. 9). Pur compren-
dendo le più che plausibili difficoltà a rievocare tali eventi, mal si comprende
tuttavia come mai la ricorrente non abbia saputo descrivere quali emozioni
personali abbia provato o risentito durante o successivamente agli stessi,
se non in modo generico e vago. Invero ella ha allegato di essersi messa
a piangere e che era preoccupata di non riuscire più a seguire le lezioni a
causa di tali accadimenti, e soltanto alla fine dell’audizione, richiestole
come avesse fatto ad organizzare così velocemente l’espatrio, ha dichia-
rato di aver avuto paura che il suo aggressore tornasse una terza volta (cfr.
verbale 2, D112 segg., pag. 11). Anche per quanto concerne il secondo
episodio di violenza, malgrado le svariate occasioni in cui alla ricorrente è
stata data la possibilità di dettagliare il suo racconto in merito, lo stesso è
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sempre rimasto laconico e poco concreto. Ella si è infatti limitata a riferire
che il suo stupratore sarebbe entrato in casa, avrebbe chiuso la porta per
poi violentarla, andandosene in seguito; che tale evento l’avrebbe raccon-
tato al padre ma che lui non avrebbe fatto nulla e sua madre sarebbe stata
in carcere (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 10). Anche rispetto a tale ag-
gressione, stupisce la mancanza di reazioni od emozioni espresse dalla
ricorrente o annotate nel verbale d’audizione, che possano rendere credi-
bile i suoi asserti. Non di meno, parimenti insussistente risulta essere la
descrizione dell’arresto della madre. Pur avendo la ricorrente indicato di
essere stata presente durante quest’ultimo, non è riuscita a fornire alcun
elemento personale che conduca a ritenere gli avvenimenti dichiarati vero-
simili. Difatti malgrado le sia stato richiesto a più riprese di raccontare l’epi-
sodio dell’arresto della madre nei minimi dettagli, ella ha unicamente riferito
che due militari sarebbero entrati in casa e le avrebbero legato le braccia
dietro la schiena, conducendola successivamente alla prigione di
G._______, che la madre non avrebbe detto alcunché al momento dell’ar-
resto, mentre il padre avrebbe chiesto le ragioni dell’arresto e che lei invece
sarebbe stata molto spaventata e non avrebbe per questo motivo potuto
reagire o dire nulla (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 7 seg.).
7.1.3 In terzo ed in ultimo luogo, risulta illogica la risoluzione della ricor-
rente di espatriare la sera stessa la seconda violenza subita, senza prima
discuterne per lo meno con il padre, data anche la giovane età ed i fatti
appena successole. A maggior ragione risulta sorprendente tale comporta-
mento, essendo che la medesima sera ella, prima di espatriare, si sarebbe
comunque recata da tre amiche chiedendo loro di accompagnarla nel viag-
gio di espatrio, ed ancora più incredibile che le medesime, senza alcuna
ragione fondata ed esplicata alla richiedente, abbiano deciso immantinente
di accompagnarla (cfr. verbale 2, D109 segg., pag. 10).
7.1.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, si può quindi considerare
che le dichiarazioni della ricorrente riguardo alle violenze subite, all’arresto
della madre ed alle circostanze dell’espatrio risultino inverosimili in quanto
contraddittorie, poco sostanziate e contrarie alla logica dell’agire. Vi è infatti
da ritenere che le incoerenze, insussistenze ed illogicità vagliate riguardino
aspetti ed elementi a tal punto fondamentali che, quandanche se ne vo-
lesse relativizzare la portata segnatamente in ragione della minore età
della ricorrente al momento delle audizioni federali e degli eventi traumatici
dichiarati, la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata nel
suo complesso, in preponderanza veritiera.
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7.2 In definitiva si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di ve-
rosimiglianza previsti dall’art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati e che
di conseguenza la decisione impugnata vada su questo punto confermata.
8.
Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente deb-
bano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito
della sua uscita dal Paese d’origine.
8.1 In una sentenza, pubblicata quale sentenza di riferimento
(D- 7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi
delle attuali informazioni sull’Eritrea (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio ille-
gale dal summenzionato Paese e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è
sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di
subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Dall’analisi è infatti ri-
sultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall’Eritrea
hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta
durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponde-
rante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro
intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano a seri pregiudizi
ai sensi della legge sull’asilo e ciò unicamente a causa dell’espatrio illegale.
Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto uni-
camente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre
che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 con-
sid. 5.1).
8.2 Ora, anche si ritenesse verosimile l’uscita illegale dell’insorgente dal
suo Paese d’origine, ma in altre circostanze rispetto a quelle dichiarate
dalla stessa, per i motivi esposti al considerando 7 – non avendo infatti la
ricorrente reso verosimile alcun contatto con le autorità militari – suddetti
elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili. All’assenza
di contatti con le autorità (militari) eritree, si aggiunge inoltre il fatto che
l’interessata non è mai stata convocata per il servizio militare (cfr. verbale
1, p.to 1.17.04, pag. 4) e quindi non vi è il timore che venga considerata
quale renitente o disertore alla leva. Che oltracciò dagli atti non risulta che
abbia mai esercitato attività politiche o incontrato delle difficoltà particolari
con le autorità eritree. In definitiva, non vi sono dunque elementi per con-
siderare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d’origine
per il solo espatrio illegale.
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8.3 In conclusione non vi è alcun elemento in specie che permetta di rite-
nere che l’interessata riunisca nella sua persona degli elementi individuali
che permettano di ritenere come verosimile un rischio di una persecuzione
rilevante in materia d’asilo nel caso in cui ella facesse ritorno in Eritrea.
9.
In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza (art. 63 cpv. 1 PA), sarebbero da porre a carico della ricorrente. Cio-
nonostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del
6 marzo 2017, accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anti-
cipo a copertura delle presunte spese processuali in applicazione
dell’art. 63 cpv. 4 in fine PA, ex art. 65 cpv. 1 PA non sono riscosse spese
processuali.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: