Corte IV
D-4665/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 luglio 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4665/2008
Fatti:
A.
Il 3 giugno 2008, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di essere espatriata a causa dei
problemi di suo marito, un militare professionista dislocato alla
frontiera, che aveva scoperto un carico di merce illegale e per il timore
di rappresaglie da parte di un cinese al quale avrebbe rubato del
denaro. Infatti, quattro uomini sarebbero venuti a casa sua il
16 ottobre 2007 e le avrebbero offerto del denaro a nome di un certo
B._______. L'interessata si è però rifiutata di firmare la ricevuta, come
richiesto dai quattro uomini, per non lasciare le sue impronte.
Quest'ultimi le hanno quindi concesso un termine di due giorni per
cambiare idea. L'interessata sarebbe dunque andata ad abitare a casa
di una sua amica di nome C._______ ed avrebbe chiamato suo marito
tramite telegramma, il quale l'avrebbe poi raggiunta in data
20 ottobre 2007. La sera dello stesso giorno, sarebbe tornata insieme
a suo marito ed ai suoi figli ad abitare nella loro casa fino al
22 ottobre 2007, giorno in cui l'avrebbero venduta ([...]). Il marito
dell'interessata sarebbe poi espatriato in data 26 ottobre 2007 con i
suoi figli, mentre l'interessata l'avrebbe soltanto raggiunto in data
23 maggio 2008 a causa di problemi economici. La stessa avrebbe
intanto abitato per un mese da un amico di suo marito di nome
D._______ che le avrebbe dovuto finanziare ed organizzare il suo
espatrio. Quest'ultimo avrebbe invece abusato sessualmente di lei. In
seguito, l'interessata avrebbe abitato in affitto fino al suo espatrio in un
monolocale, lavorando, a seconda delle versioni, come lavapiatti e
contemporaneamente in una lavanderia di un albergo, oppure come
stiratrice in un centro commerciale o come cuoca ([...]).
B.
Il 7 luglio 2008, l'UFM non è entrato nel merito delle domande d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia,
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 14 luglio 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
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impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
D.
Il 16 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, per eccezione, a chiedere il
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione della ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in
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patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato in più punti
vaghe, stereotipate, inattendibili e contraddittorie le allegazioni
dell'insorgente. Inoltre, le quattro persone che sarebbero andate a
casa della ricorrente ad offrile del denaro non le avrebbero
sicuramente lasciato due giorni di tempo per riflettere dopo il suo
rifiuto, dandole così l'opportunità di scappare. Inoltre, gli stessi non si
sarebbero lasciati scappare così facilmente una donna con due
bambini da loro sorvegliati. Peraltro, la ricorrente ha asserito di aver
vissuto nel suo Paese senza riscontrare problemi con i persecutori di
suo marito dopo i fatti del 16 ottobre 2007 fino al suo espatrio a
maggio 2008. Infatti, se l'insorgente fosse stata realmente ricercata e
in pericolo, non avrebbe potuto vivere tranquillamente e lavorare come
da lei raccontato. Per di più, l'insorgente, suo marito e i figli, sarebbero
pure tornati a casa loro per due giorni dal 20 al 22 ottobre 2007,
comportamento contrario alla logica dell'agire se effettivamente
avessero temuto rappresaglie da parte dei quattro individui o dal
signor B._______. Infine, la ricorrente avrebbe allegato nella prima
audizione di non aver avuto problemi con terzi nel suo Paese dopo la
partenza del marito, a parte quelli con il signor D._______, mentre
nella seconda audizione avrebbe asserito di aver avuto dei problemi
con il direttore di un negozio e con dei cinesi, tutti suoi datori di lavoro.
La ricorrente non avrebbe dunque fornito indizi che potrebbero
capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
ovvero la presunzione di assenza di persecuzioni.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha contestato l'apprezzamento dell'UFM
che ha ritenuto le dichiarazioni della stessa come vaghe, stereotipate
e inattendibili. La stessa avrebbe infatti sostenuto di aver chiesto asilo
in Svizzera per i problemi del marito e per potersi ricongiungere con
quest'ultimo e con i suoi figli già richiedenti l'asilo in Svizzera. Per
questo motivo l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda
d'asilo della ricorrente. Inoltre, l'insorgente ha asserito di essere stata
informata, seppure in maniera superficiale, dei fatti occorsi al marito
solo grazie alle conversazioni tra lui e D._______. Peraltro, l'insorgente
avrebbe parlato con suo marito soltanto della fuga con i bambini dalla
Mongolia. Per di più, i malfattori avrebbero raggiunto il loro obbiettivo
con la fuga del marito, in quanto avrebbero soltanto voluto impedirgli di
svelare l'intera vicenda legata al camion con il carico d'oro grezzo. Per
questo motivo si tratterrebbe di un comportamento assolutamente
logico che i malviventi avrebbero concesso alla ricorrente due giorni
per riflettere, dandole così l'opportunità di scappare. Infine, l'UFM non
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avrebbe svolto alcuna considerazione ai fatti relativi alla violenza
sessuale subita dalla ricorrente, dal momento che quell'episodio non
sarebbe stato contestato e quindi sarebbe da ritenere verosimile. Per
questi motivi, esisterebbero indizi di persecuzione che avrebbero
dovuto condurre ad una decisione materiale.
5.
5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non
soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
6.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene
alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
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non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare l'UFM ha
rettamente considerato che si tratta di un comportamento contrario
alla logica dell'agire il fatto che la ricorrente sia ritornata a casa sua
insieme ai suoi figli e suo marito dal 20 al 22 ottobre 2007, pur
sapendo a cosa sarebbe andata incontro, ritenuto che era tenuta
d'occhio e considerato lo scadere dell'ultimatum di due giorni. Peraltro,
la ricorrente non si è né espressa al proposito, né ha contestato
questo fatto in sede di ricorso. Inoltre, contrariamente a quanto
asserito dall'insorgente in sede di ricorso, i malviventi non avevano
ancora raggiunto il loro obbiettivo di impedire al marito della ricorrente
di svelare i fatti relativi al carico del camion in quel momento. Infatti, il
marito ed i figli dell'insorgente erano ancora in patria, essendo
espatriati soltanto in data 26 ottobre 2007. Peraltro, risulta anche poco
credibile il fatto che suo marito sia espatriato con i suoi figli senza
darle alcun dettaglio al riguardo dei fatti legati al camion in vista di una
futura procedura d'asilo in Svizzera, in quanto la stessa intendeva
raggiungerlo. Per questi motivi, il TAF ritiene come inverosimile i fatti
allegati dalla ricorrente legati a suo marito e quindi non soccorre
neanche l'insorgente l'allegazione secondo la quale non avrebbe
potuto sporre denuncia contro il signor D._______, poiché voleva
proteggere suo marito e non svelare alle autorità il suo luogo di
permanenza. Peraltro, non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non
possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale
futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, nel caso in
cui dovesse subire ulteriori abusi sessuali da parte del signor
D._______. Essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi
cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, gli abusi
sessuali raccontati non possono essere considerati decisivi, nel caso
di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia d'asilo.
Infine, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa
beneficiare in Mongolia di un equo processo in relazione al furto
commesso ai danni di un signore cinese ([...]). Per conseguenza,
l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
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7.
7.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
7.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
7.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale
(cfr. verbale d'audizione del 12 giugno 2008 pag. 2). Inoltre, il marito
ed i figli di quest'ultima verranno anche loro allontanati verso la
Mongolia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite
sentenza odierna di questo Tribunale. Ciò permetterà segnatamente di
garantire un sostegno non indifferente alla ricorrente, una volta
rientrata in patria. Inoltre, l'insorgente dispone di una rete sociale in
patria. L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
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7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
8.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 7 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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