B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4667/2016
Sen t en z a d e l 2 1 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Stato sconosciuto, alias
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…)
Eritrea,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 28 giugno 2016 / N (…).
D-4667/2016
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Fatti:
A.
L'interessata, dichiaratasi cittadina eritrea di padre eritreo e madre etiope,
avrebbe risieduto in Etiopia dalla nascita e sino al suo espatrio sei mai es-
sersi recata nel paese d’origine (cfr. atto A4, pag. 3 e segg.).
Più nel dettaglio l’interessata ha addotto che il padre sarebbe stato un mi-
litante del Derg di origine eritrea (allora unificata all’Etiopia) e che più tardi,
a seguito delle crescenti tensioni tra l’Etiopia e l’ormai indipendente Eritrea,
egli sarebbe stato rinviato verso tale paese quando ella aveva quattro o
cinque anni, per poi trovarvi la morte. La richiedente sarebbe quindi rimasta
in Etiopia con la madre che sarebbe a sua volta deceduta nel 2004. Dopo
tale accadimento l’interessata si sarebbe sostentata lavorando come do-
mestica presso alcune famiglie. A 19 anni ella sarebbe stata violentata da
uno sconosciuto ed avrebbe poi dato alla luce un figlio ed a seguito di ciò
si sarebbe mantenuta commerciando per strada, incontrando anche diversi
problemi con le autorità del posto proprio a causa di tale attività (cfr. atto
A4, pag. 3 e segg. e atto A26, pag. 2 e segg.). Per il resto, la richiedente
ha dichiarato richiedere protezione in quanto non si sarebbe mai potuta
recare nel paese d’origine nonché a causa della difficoltà a proseguire la
sua precaria esistenza in Etiopia (cfr. atto A26, pag. 4 e segg.).
B.
Con decisione del 28 giugno 2016, notificata alla richiedente 30 giugno
2016 (cfr. atto A41), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestual-
mente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e non ritenendo in
specie data la presenza di ostacoli all’esecuzione dello stesso.
C.
In data 2 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3
agosto 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinata-
mente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una
nuova decisione. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versa-
mento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con pro-
testate spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale constatata l’assenza di firma originale nel gravame, ha invitato
la ricorrente a regolarizzare il ricorso il 16 agosto 2016. Un esemplare del
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gravame regolarizzato è tempestivamente pervenuto al Tribunale il 22 ago-
sto 2016.
E.
Con successiva decisione incidentale del 26 settembre 2016, il Tribunale
ha quindi accolto l’istanza volta alla concessione dell’assistenza giudizia-
ria, invitando la ricorrente a produrre un’attestazione circa la sua situazione
di indigenza.
F.
In data 6 ottobre 2016, il lic. iur. Mario Amato si notificava quale patrocina-
tore della ricorrente, producendo nel contempo l’attestazione richiesta. Il
Tribunale invitava quindi l’autorità inferiore a prendere posizione in merito
al gravame.
G.
Con scritto del 4 novembre 2016 la SEM informava il Tribunale quanto alla
necessità di effettuare ulteriori atti istruttori vista la questione medica posta
in sede ricorsuale. Dopo aver preso conoscenza del certificato medico re-
lativo, l’autorità di prime cure ha proposto la reiezione del gravame, fa-
cendo altresì presente che la questione medica sarebbe stata valutata una
volta emessa la sentenza del Tribunale.
H.
Chiamata ad esprimersi al riguardo, la ricorrente, con osservazioni del 21
dicembre 2016, si è riconfermata nelle proprie tesi ricorsuali, sottolineando
nel contempo che le problematiche mediche andrebbero trattate nel corso
procedura di seconda istanza in quanto facendo altrimenti ella verrebbe
privata di tutela giurisdizionale.
I.
Il 1° febbraio 2017 la SEM ha rilevato al proposito che essendo il dovere
d’esame degli ostacoli all’allontanamento limitato dalla mancata collabora-
zione della ricorrente quanto alla determinazione del suo paese di prove-
nienza, non sia in specie possibile valutare la capacità a prodigare le cure
necessarie dello stato d’origine. Oltracciò, l’autorità di prime cure fa pre-
sente che alla luce della durata indicata, la terapia avrebbe già dovuto es-
sere conclusa.
J.
Nelle proprie osservazioni del 3 marzo 2017, trasmesse per informazione
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alla SEM, la ricorrente si è limitata a riconfermarsi nelle proprie tesi.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I
requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha anzitutto conside-
rato che la richiedente non sia stata in misura di rendere verosimile l’asse-
rita cittadinanza eritrea. Ella, nonostante si sia definita cittadina eritrea nata
da genitori di origine mista avrebbe infatti dichiarato di non essere mai stata
in tale paese, non avrebbe fornito alcuno documento a sostegno della sua
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tesi e non sarebbe nemmeno stata in grado di prodigare ulteriori informa-
zioni su tale paese. Parimenti avrebbe ammesso di non aver nemmeno
tentato di ottenere un documento etiope, divagando alle domande della
SEM al riguardo, il che attesterebbe una volontà di celare la sua reale iden-
tità. La ricorrente non avrebbe infine fornito alcuna informazione in merito
al padre né si sarebbe in alcun modo interessata all’eritrea durante il suo
soggiorno in Svizzera. Alla luce di tale inverosimiglianza, non si renderebbe
necessario analizzare i motivi d’asilo relativi all’Eritrea, che del resto la ri-
corrente non avrebbe nemmeno esposto.
Più avanti, l’autorità di prime cure esamina le dichiarazioni dell’interessata
in merito agli avvenimenti intercorsi in Etiopia. Ella rileva a tal proposito
come tali allegazioni risultino tardive e contraddittorie. Anzitutto ricorda
come la ricorrente abbia affermato in più occasioni di non aver avuto pro-
blemi con le autorità etiopi. Solo in seguito e su sollecitazione della SEM
ella avrebbe quindi circostanziato in modo confuso alcuni timori relativi
all’oppressione dello stato. Inoltre, le sue dichiarazioni circa il suo impiego
come domestica rispettivamente sull’attività di ambulante risulterebbero in
netto contrasto.
Infine, la SEM conclude all’irrilevanza dei restanti motivi addotti e meglio
della volontà di cercarsi un futuro migliore altrove e della circostanza ri-
guardante lo subito, quest’ultima ininfluente a causa del notevole lasso di
tempo intercorso prima dell’espatrio.
3.2 In sede ricorsuale, la ricorrente ammette di non disporre di alcune ele-
mento atto a provare la sua cittadinanza eritrea. Sottolinea tuttavia come
ella non avrebbe avuto nessun motivo di mentire al riguardo e ritiene per-
tanto necessario che le si debba credere quando afferma che sua padre
fosse eritreo.
In ragione di ciò l’insorgente teme, in caso di rimpatrio, di essere tenuta a
svolgere il servizio militare in Eritrea o addirittura di venire arrestata in
quanto renitente.
Ella richiama infine le osservazioni della rappresentante dell’opera assi-
stenziale secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto difficoltà a tal punto
estese a comprendere quanto le veniva chiesto da giungere a proporre una
visita specialistica o psichiatrica.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
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della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.
5.1 Nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all'accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante,
procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accer-
tare le circostanze giuridiche rilevanti ed amministrare in tal senso le prove
a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento
inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non con-
formi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti
quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente
rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Il
richiedente è in particolare tenuto a declinare le proprie generalità ed a
consegnare i documenti di viaggio e d'identità. In tale ambito, la prova della
cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell’identità,
soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui
all’art. 7 LAsi (cfr. GICRA 2005 n°8 consid. 3).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.3 Si tratta dunque anzitutto di determinare preliminarmente se la ricor-
rente abbia o meno reso verosimile l’asserita cittadinanza eritrea. Come ha
già avuto modo di rilevare l’autorità di prima istanza, la ricorrente non ha
fornito alcun documento a sostegno della sua tesi. Per sua stessa ammis-
sione, ella non possiede inoltre alcuna nozione in merito all’asserito paese
d’origine e ha altresì dichiarato di non esservi mai stata. Resta il fatto che
rivendica a gran voce la propria cittadinanza eritrea, sostenendo che vista
l’origine del padre essa stessa ne avrebbe acquisito la nazionalità.
5.4 A questo punto, occorre osservare che al momento della nascita dell'in-
teressata, l'Eritrea non costituiva ancora uno Stato indipendente, per il che
anche coloro che avevano origini risalenti all'attuale Eritrea, risultavano
all'epoca cittadini etiopi. Inoltre, dal momento che dagli atti non è possibile
dedurre che la ricorrente si sia registrata ufficialmente presso le competenti
autorità eritree o che, alternativamente, abbia firmato il referendum del
1993 o posseduto dei documenti d’identità eritrei, se ne può a giusto titolo
concludere che quest’ultima – a prescindere dal fatto che il padre abbia
effettivamente avuto origini eritree e che sia conseguentemente stato de-
portato verso tale paese nei tardi anni novanta – abbia difficilmente otte-
nuto automaticamente la cittadinanza eritrea (cfr. sentenza del Tribunale
D-3158/2014 del 24 novembre 2015 consid. 5.1). Dal punto di vista delle
autorità etiopi, occorre invece fare riferimento alla legge sulla cittadinanza
del 2003 secondo la quale le persone di origine mista hanno diritto al man-
tenimento della loro cittadinanza etiope. La doppia cittadinanza non è tut-
tavia ammessa. Da ciò può si può dedurre che le persone di origine mista
nate prima della secessione come la ricorrente e che non sono state de-
portate verso l’eritrea (o che non vi si sono recate al fine di richiedere la
cittadinanza o hanno ottenuto in altri modi la cittadinanza eritrea) non ab-
biano perso la propria cittadinanza etiope e ciò a prescindere dall’eventuale
deportazione del genitore eritreo (cfr. Osar, Ethiopie: origine mixte éthio-
pienne-érythréenne, Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR,
29.01.2013).
5.5 Nel caso che ci occupa, tale evenienza pare del resto anche essere
confermata dal racconto dell’interessata. Pur con una certa difficoltà, dalle
allegazioni della ricorrente è infatti possibile dedurre che la stessa si sia
recata in un’occasione presso il Kebele, il quale le avrebbe rilasciato un
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documento, che lei ha identificato alternativamente quale permesso di sog-
giorno per stranieri o quale carta d’identità etiope (cfr. verbale 1 pag. 5 e
verbale 2 pag. 2-4). Ella dichiara che lo stesso avrebbe avuto una validità
di due anni, sarebbe stato di colore bianco e della grandezza comparabile
a quella di un biglietto da visita. Ora, secondo le informazioni in possesso
del Tribunale, tale descrizione sembra poter avvalorare la tesi sovraespo-
sta in quanto sia sotto l’aspetto dell’autorità emittente che nella caratteriz-
zazione fisica vera e propria rispecchia maggiormente una carta d’identità
rilasciata ai cittadini etiopi che un permesso di soggiorno per persone d’ori-
gine eritrea in Etiopia.
5.6 Va dunque concluso che non essendo la ricorrente stata in misura di
rendere verosimile la sua nazionalità eritrea, ella debba essere considerata
alla stregua di una cittadina etiope. Occorre inoltre ribadire che con ciò non
si vuole negare la possibile origine eritrea del padre e la percezione dell’in-
sorgente quanto alla sua provenienza ma piuttosto che una tale evenienza
non abbia avuto influsso sulla sua cittadinanza etiope acquisita al momento
della nascita. Sia quel che sia, conto tenuto di quanto esposto e del fatto
che la socializzazione della ricorrente è avvenuta in Etiopia, si reputa ora
necessario analizzare i motivi d’asilo addotti relativamente a tale paese.
6.
6.1 Alla luce di quanto precede, appare in primo luogo opportuno scartare
per irrilevanza i motivi d’asilo di cui si è avvalsa la ricorrente in sede ricor-
suale e riguardanti l’Eritrea (UNHCR, Guide des procédure et critères à
appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention
de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20,
n. 90).
6.2 Per il resto, quo alla valutazione dell’autorità di prime cure circa l’inve-
rosimiglianza dei motivi addotti a riguardo dell’agire delle autorità etiopi nei
confronti dell’insorgente, occorre in limine constatare come la stessa non
risulti contestata nel gravame. Ad ogni modo, il Tribunale si associa all’ap-
prezzamento ritenuto dalla SEM e considera a sua volta che a tal riguardo
la ricorrente non abbia reso verosimile di temere di essere esposta a trat-
tamenti contrari all’art. 3 LAsi in caso di ritorno in Etiopia. Poco comprensi-
bile è in primis il fatto che la ricorrente non abbia nemmeno fatto menzione
della questione in occasione dell’audizione sulle generalità ne tantomeno
in occasione del racconto spontaneo reso nella successiva audizione sui
motivi d’asilo (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5). Le dichiarazioni
risultano inoltre poco sostanziate tanto che la ricorrente non è nemmeno
stata in grado di spiegare autonomamente in che modo lo stato etiope la
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avrebbe oppressa (cfr. verbale 2, pag. 5) dichiarando solo in seguito di es-
sere stata fermata “una, due, tre” volte (cfr. verbale 2, pag. 6). Infine, il
periodo da lei indicato relativamente all’attività di ambulante e pertanto cor-
relato con i soprusi invocati non collima con quanto precedentemente ad-
dotto circa il suo impiego come domestica (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale
2 pag. 9).
6.3 In merito alla volontà di costruirsi un futuro migliore, indicata sin da su-
bito quale finalità prima della sua domanda d’asilo, il Tribunale rammenta
che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di
terze persone. Non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano come ad esempio le difficoltà derivanti da una situazione
di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a tro-
vare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla disorganizzazione
o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni per-
sona, nel paese in questione, può essere confrontata. Pertanto, occorre
concludere alla manifesta irrilevanza in materia d’asilo di tale motivo.
6.4 Resta ora da esaminare se la circostanza allegata dalla richiedente a
proposito della violenza carnale subita sia atta a giustificare un riconosci-
mento della qualità di rifugiato. Va qui premesso che il fondato timore di
essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete.
In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale
temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale,
allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un
lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qua-
lità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga me-
desima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni.
Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plau-
sibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza
differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF
2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la
concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di
causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo
stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della
decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo
delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un ri-
schio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid.
3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni im-
periose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del biso-
gno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità mate-
riale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di
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Pagina 10
essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle
persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylver-
fahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-
3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 4.1). Ora, dal momento che la
ricorrente ha addotto di aver subito la violenza sessuale in questione all’età
di 19 anni (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 9), ovvero nel 2009, ed
essendosi il suo espatrio svolto secondo le sue stesse dichiarazioni nel
2013, vi è luogo di constatare come in specie l’avvenimento allegato, quan-
danche verosimile, difetta del necessario nesso causale e risulta pertanto
a sua volta inadatto al riconoscimento della qualità di rifugiato alla ricor-
rente.
6.5
La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricor-
rente. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va conseguentemente re-
spinto.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giu-
sta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possi-
bile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) e tale analisi deve essere svolta d'ufficio. Tut-
tavia, come già esposto (cfr. supra consid. 4.1) questo principio è limitato
dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2; WALTER KÄLIN, Grund-
riss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262).
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Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Oc-
corre per l’appunto osservare che l’interessato che non collabora alla de-
lucidazione della sua cittadinanza – in particolare occultandola – rende de
facto impossibile l’esame degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento
verso il suo reale paese d’origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito
delle autorità elvetiche competenti in materia d’asilo ricercare, in assenza
di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento verso un paese ipotetico. Perché una violazione
dell’obbligo di collaborare possa essere identificata si presuppone tuttavia
che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente
esatta, conto tenuto delle circostanze.
8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che la ricorrente
avrebbe violato grossolanamente l’obbligo di collaborare e che tale viola-
zione avrebbe impedito di esaminare gli ostacoli all’esecuzione dell’allon-
tanamento posto che andrebbe preso in considerazione un paese africano
ipotetico. In sede ricorsuale la ricorrente contesta tale conclusione rile-
vando come al limite vi sarebbe un dubbio entro un esame riguardante
l’Eritrea e uno relativo alla situazione in Etiopia ma non certo la necessità
di prendere in considerazione un paese ipotetico.
8.3 Nel caso che ci occupa il Tribunale ha già stabilito che la ricorrente non
è stata in misura di rendere verosimile l’asserita cittadinanza eritrea. Dagli
elementi agli atti è tuttavia stato possibile concludere che l’interessata sia
da considerarsi alla stregua di una cittadina Etiope (cfr. supra consid. 4.3-
4.6). Non entrano invece in computo eventuali paesi terzi di provenienza.
Tale schema risolutivo pare essere stato seguito anche dall’autorità di
prime cure, che ha esaminato i motivi d’asilo addotti dall’insorgente relati-
vamente all’Etiopia. Sennonché, più avanti, l’autorità si è dispensata
dall’esaminare gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso tale
paese sulla base di una presunta violazione dell’obbligo di collaborare.
Ora, una tale maniera di procedere non può essere tutelata. In primis,
come si è detto, gli elementi agli atti hanno permesso di determinare che
conto tenuto dell’inverosimiglianza della cittadinanza eritrea della ricor-
rente, vi sia da considerare la stessa di nazionalità etiope, quantomeno per
esclusione. Già solo per questo motivo, l’autorità di prime cure avrebbe
dovuto prendere in considerazione l’Etiopia e non un “paese ipotetico”
nell’esame circa gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. In secondo
luogo, il Tribunale non intravede nemmeno l’esistenza di presupposti per
concludere che la richiedente abbia violato il proprio obbligo di collaborare
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“rendendo impossibile” una tale analisi. Dal momento che è notorio che lo
statuto delle persone di origine mista residenti in Etiopia possa risultare
poco chiaro anche per i soggetti stessi (soprattutto se scarsamente scola-
rizzati come nel caso in esame), è infatti concepibile che la ricorrente abbia
effettivamente creduto nella propria cittadinanza eritrea. In tal senso, oc-
corre tenere in debita considerazione la differenza entro la cittadinanza in
accezione giuridica e l’origine intesa in senso etnologico. Va a tal proposito
rammentato che il racconto circa la provenienza del padre non è stato
messo in discussione dall’autorità di prima istanza e sembra poter esser
considerato rispondente al vero, per il che, è parimenti immaginabile che
per cittadinanza la ricorrente abbia invece inteso origine etnica. Non da
ultimo, è risaputo che le persone di origine mista, quandanche considerate
etiopi, debbano far fronte a possibili problematiche nel caso in cui la di-
scendenza eritrea sia nota (per maggiori sviluppi si veda Osar, op. cit. pag.
7 e riferimenti citati). Non si può dunque escludere che la ricorrente sia
effettivamente stata marginalizzata a causa dell’origine del padre, contri-
buendo a rafforzare in lei la percezione di essere “straniera” in terra natia.
Considerati tutti questi aspetti v’è dunque modo di concludere che l’inte-
ressata potesse effettivamente percepirsi eritrea pur disponendo di un di-
ritto di cittadinanza etiope. Ne consegue che la SEM ha, a torto, omesso di
esaminare gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessata
verso l’Etiopia.
9.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi
alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'ese-
cuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l’Etiopia alla luce della
giurisprudenza in vigore (cfr. DTAF 2011/25) e tenendo in debita conside-
razione l’origine eritrea del padre che potrebbe costituire un ulteriore ele-
mento di rischio. Parimenti verificherà la questione medica sollevata in
sede ricorsuale.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura che vede la ricorrente soccombere sulla
questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontana-
mento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63
PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, avendo il Tribunale, con de-
cisione incidentale del 26 settembre 2016 accolto l’istanza di assistenza
giudiziaria, non vengono prelevate spese processuali.
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10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata e considerato che
il patrocinatore dell’insorgente si è legittimato solo in seguito all’inoltro del
gravame, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla
base degli atti di causa in CHF 150.– (disborsi e indennità supplementare
in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-
TAF, art. 7 TS-TAF).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I
punti 8 (recte 4) e 9 (recte 5) della decisione della SEM del 28 giugno 2016
sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per la
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto è
il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 150.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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