Corte IV
D-4669/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Robert Galliker,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi nato il (...),
Costa d'Avorio,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 maggio 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4669/2006
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato, dichiaratosi dell'età di circa (...) anni nato nel (...),
originario di B._______ (Costa d'Avorio), d'etnia C._______, con
ultimo domicilio a D._______ (B._______), ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 12, 18 e 27 aprile 2005),
d'essere espatriato nel (...) 2005 per il timore di subire delle
rappresaglie da parte dei ribelli, di cui suo padre avrebbe anche fatto
parte. Un giorno, alla fine di (...) 2005, i ribelli si sarebbero recati a
casa dell'interessato per obbligarlo a seguirli. Non volendo far parte
del loro gruppo, l'interessato sarebbe scappato. Egli si sarebbe
dapprima rifugiato nel bosco e poi sarebbe stato aiutato da un amico
di suo padre, il quale l'avrebbe portato a casa sua a E._______, da
dove - dopo (...) giorni - si sarebbe imbarcato. Giunto in Italia, avrebbe
poi raggiunto la Svizzera.
B.
Con decisione del 4 maggio 2005 (notificata all'interessato il
medesimo giorno; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Costa
d'Avorio, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 1° giugno 2005, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, limitatamente al punto di questione
dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 21 giugno 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
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all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
E.
Con decisione incidentale del 25 maggio 2007, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
F.
Il 1° giugno 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame.
G.
Con decisione incidentale del 12 giugno 2007, il TAF ha concesso al
ricorrente un termine fino al 27 giugno 2007 per introdurre l'atto di
replica. Tale termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
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2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 105 LAsi in rimando all'art. 37 LTAF.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha innanzitutto
considerato inverosimili le allegazioni del richiedente circa l'asserita
minor età nonché la provenienza da D._______, nel nord della Costa
d'Avorio. Egli non avrebbe segnatamente presentato alcun documento
d'identità per provare l'età dichiarata e non sarebbe stato in grado di
dare indicazioni coerenti sulla sua biografia e su quella dei suoi
genitori. Peraltro, avrebbe l'aspetto d'un maggiorenne sulla foto e
l'esame osseo avrebbe avuto come esito un'età superiore ai 19 anni.
Aggiungasi, per di più, l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio
d'espatrio, l'assenza di un motivo giustificativo per la mancanza dei
documenti, nonché l'inverosimiglianza della vinceda fatta valere a
sostegno della sua domanda d'asilo. Quanto al suo luogo d'origine, da
un lato, il richiedente avrebbe reso affermazioni errate e incomplete,
non avrebbe altresì saputo indicare chi controlla la cittadina di
B._______ o il nome del gruppo di ribelli che occupa il nord del Paese,
nonché le località per arrivare ad E._______. Dall'altro lato, avrebbe
reso risposte corrette su alcune domande generali e facilmente
reperibili. L'UFM ha quindi concluso che le allegazioni del ricorrente in
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materia d'asilo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la
qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi. Infine, detto Ufficio, ha
sottolineato che né la situazione vigente in Costa d'Avorio - dove non
regnerebbe una situazione di violenza generalizzata - né quella
personale del ricorrente - uomo giovane, di buona salute con
esperienza lavorativa - si opporrebbero ragionevolmente al ritorno
dell'insorgente ad E._______, dove il suo rinvio sarebbe esigibile e da
dove si presume egli provenga.
6.
Nel gravame, l'insorgente ha rilevato che l'affermazione dell'UFM
secondo cui la Costa d'Avorio non conosce una situazione di guerra
civile o di violenza, è una generalizzazione. Infatti, la guerra in Costa
d'Avorio sarebbe iniziata nel 2001 e gli sforzi per riportare la pace
sarebbero stati vani. La situazione in questo Paese sarebbe tesa ed
esplosiva, tanto da non poter garantire un ritorno alla dignità e alla
sicurezza. Le violazioni dei diritti dell'uomo, le violazioni da parte delle
autorità locali con arresti e detenzioni arbitrarie, nonché le torture e
maltrattamenti sono flagranti e massicce. Di conseguenza,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Costa d'Avorio
non sarebbe ammissibile in relazione all'applicabilità dell'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), nonché
ragionevolmente esigibile.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha
reso verosimile la sua provenienza dal nord della Costa d'Avorio. Ad
ogni modo, a partire dal 2002, i protagonisti della crisi politica-militare
- la quale avrebbe portato alla separazione del Paese in due regioni -
hanno instaurato un dialogo che avrebbe condotto, nel mese di marzo
2007, alla conclusione di un accordo di pace. Successivamente, con la
costituzione del nuovo governo, sarebbe cominciato lo smantellamento
della zona di frontiera, i soldati onusi sarebbero stati rimpiazzati da
unità militari composte da soldati ivroniani delle Forze armate
nazionali e delle Forze Nuove. Di conseguenza, in Costa d'Avorio,
segnatamente ad Abidjan, non vi sarebbe una situazione di violenza
generalizzata sull'insieme della popolazione e del territorio nazionale.
Pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto ragionevolmente esigibile il
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rinvio del ricorrente nel suo Paese d'origine, in particolare a
E._______ ed ha, quindi, confermato la decisione impugnata.
8.
8.1 Preliminarmente, il TAF osserva che l'UFM ha considerato, sin
dalle prime fasi della procedura d'asilo, il ricorrente come
maggiorenne, di modo che, da un lato, l'UFM non ha deciso la nomina
in suo favore di una persona di fiducia e dall'altro, in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, non ha ritenuto applicabili le
norme inerenti alla protezione dei fanciulli non accompagnati.
8.2 Nella fattispecie, l'insorgente non ha contestato il
misconoscimento da parte dell'UFM della sua allegata minor età, né
in relazione ai motivi d'asilo, né tanto meno in relazione all'esecuzione
del suo allontanamento. Di conseguenza, non v'è motivo di non
condividere le considerazioni dell'UFM - regolarmente cresciute in
giudicato - circa la maggior età del ricorrente al momento dell'inoltro
della sua domanda d'asilo.
9.
9.1
Ritenuto il diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato
prevista dall'art. 3 LAsi, non emergono nemmeno dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Costa d'Avorio possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
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esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto l'insorgente avrebbe preteso in sede di
ricorso con semplici e generali allegazioni (cfr. ricorso pagg. 2-3). In
altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2
9.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
Il TAF osserva nondimeno che in Costa d'Avorio, non vige attualmente
una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata al
punto che si debba rinunciare sistematicamente all'esecuzione
dell'allontanamento di tutte le persone di origine ivoriana,
indipendentemente del caso di specie (v. sentenze del TAF
D-4710/2006 del 23 aprile 2009, D-4477/2006 del 28 gennaio 2008,
E-4750/2006 del 9 dicembre 2008 e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009).
Inoltre, le violazioni gravi dei diritti dell'uomo sono diminuite dopo la
firma dell'Accordo di Ouagadougou del 4 marzo 2007. Tuttavia, il TAF
ha pure constatato che ultimamente il traffico d'esseri umani, in
particolare in relazione alle donne (prostituzione) ed ai bambini (lavori
forzati), ha preso nuove dimensioni. Peraltro, un problema importante
concerne il ritorno di persone provenienti da regioni dove sussistono
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lacune dal punto di vista della sicurezza e delle infrastrutture
giudiziarie, in particolare nell'ovest del Paese (v. sentenza del TAF del
28 gennaio 2008 D-4477/2006).
9.2.2 Premesso ciò, il TAF osserva che, nella fattispecie, l'UFM ha
considerato che il luogo d'origine del ricorrente non è D._______ -
nella provincia di B._______ nel nord-ovest della Costa d'Avorio -
come egli avrebbe dichiarato (cfr. verbale d'audizione del
12 aprile 2005 pag. 1), bensì è E._______. A sostegno di tale
conclusione, basti rilevare che - oltre a quanto evidenziato dall'UFM
nella decisione impugnata - il ricorrente ha affermato in sostanza di
essere fuggito dalla sua abitazione di D._______ verso il bosco (cfr.
verbale d'audizione del 27 aprile 2005 D33 e 40 pagg. 4-5) ed ha poi
dichiarato di essere fuggito dalla sua casa isolata tra le piante ed
essere entrato nel bosco che egli ha definito la foresta di E._______
(cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2005 D57 e 62 pag. 7). Tali
affermazioni, come ritenuto dall'autorità inferiore, sono palesemente
contrarie alla realtà e prive di logica. Infatti la città di B._______, in
provincia della quale sarebbe il villaggio del ricorrente, si situa a
diverse centinaia di chilometri di distanza da E._______, nel sud del
Paese. Inoltre, pur avendo dichiarato di essere nato e di aver vissuto
sino al suo espatrio nel villaggio di D._______, nel nord-ovest del
Paese, l'insorgente non è riuscito ad indicare il nome dei gruppi di
ribelli che occuppano tale parte di territorio e la città di B._______,
nonché il nome del gruppo di ribelli da cui sarebbe fuggito (cfr. (cfr.
verbale d'audizione del 27 aprile 2005 D18-23 pag. 3). In siffatte
circostanze, è pertanto verosimile che il ricorrente provenga da
E._______ e non da D._______ (B._______).
9.2.3 Codesto Tribunale ha considerato ragionevolmente esigibile
l'esecuzione dell'allontanamento ad E._______ per un uomo, giovane,
senza problemi di salute, che ha precedentemente vissuto ad
E._______, oppure che dispone di una rete sociale in loco. Per quanto
concerne le persone provenienti dall'ovest oppure dal nord del Paese
e senz'alcun legame con E._______, si impone un esame più
dettagliato, tramite un'analisi approfondita nel singolo caso, della
situazione generale della loro regione d'origine e della loro situazione
personale (v. sentenze del TAF D-4710/2006 del 23 aprile 2009,
D-4477/2006 del 28 gennaio 2008, E-4750/2006 del 9 dicembre 2008
e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009).
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9.2.4 Quanto alla situazione personale dell'insorgente - considerato
che è stato reso verosimile che il suo luogo d'origine è E._______ - si
osserva che è giovane, ha una certa esperienza professionale, come
coltivatore, e possiede un terreno (cfr. verbali d'audizione del
12 aprile 2005 pagg. 1 e del 27 aprile 2005 D72 pag. 8). Inoltre,
avendo il ricorrente sempre vissuto fin dalla nascita sino al suo
espatrio nel medesimo luogo (cfr. verbale d'audizione del
12 aprile 2005 pag. 1) - che secondo quanto esposto al considerando
9.2.2. è E._______ - non vi è ragione di ritenere che egli non abbia
una rete sociale in loco in grado di essere di supporto per il suo
reinserimento. Peraltro, l'insorgente ha dichiarato di essere stato
ospitato ad E._______ per oltre due settimane da un amico di suo
padre, il quale sarebbe addirittura andato a cercarlo nel bosco, dove si
sarebbe rifugiato, e gli avrebbe organizzato e pagato il viaggio
d'espatrio (cfr. verbali d'audizione del 12 aprile 2005 pag. 5, del
18 aprile 2005 pag. 2 e del 27 aprile 2005 D33, D65-68 pagg. 4 e 7).
L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un
adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
In aggiunta, i quattro anni di soggiorno del ricorrente nel nostro Paese
non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente. Infatti, egli ha trascorso in Costa
d'Avorio l'infanzia, la sua adolescenza, oltre la soglia della maggiore
età, allorquando - al momento dell'entrata in Svizzera e della
presentazione della domanda d'asilo - egli era già maggiorenne, come
rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata. Per di più,
l'insorgente non ha famigliari in Svizzera, e dagli atti risulta che egli sia
stato oggetto di un decreto d'accusa nel 2005 (cfr. A 20/2). Pertanto,
non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame, in caso di
allontanamento dal nostro Paese, subirà uno sradicamento culturale
importante, ritenuto altresì il suo grado d'integrazione dal profilo
socioculturale maggiore in Costa d'Avorio che in Svizzera.
Pagina 9
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9.2.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
Ne discende pertanto che, anche in materia d'allontanamento ed
esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata
decisione confermata.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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