Corte IV
D-4670/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 maggio 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4670/2006
Fatti:
A.
Il 18 aprile 2005, l'interessato – cittadino afghano d'etnia hazara ed
originario di B._______, C._______ (provincia di Ghazni) – ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza
e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile e del
28 aprile 2005), di essere espatriato a causa di una lite legata
all'acquisto di terreni da parte del padre. In seguito a tale lite, il padre
avrebbe aderito al partito D._______, per poter richiedere la
necessaria protezione. Al momento dell'arrivo del partito E._______
nella zona, il padre sarebbe stato arrestato, torturato ed ucciso. Per
vendicarsi, il fratello dell'interessato si sarebbe unito alla forze
talebane, le quali avrebbero arrestato alcune persone responsabili
della morte del padre ed ucciso altre. Al momento del crollo del potere
talebano, le persone incarcerate del partito E._______, sarebbero
state rilasciate, penetrando nella casa della famiglia del ricorrente ed
impossessandosi di documenti relativi all'acquisto del terreno del
padre. In seguito, l'interessato sarebbe venuto a conoscenza di essere
ricercato dai summenzionati nemici del padre ed avrebbe deciso di
lasciare il Paese per recarsi in Iran, dove avrebbe trascorso circa due
anni e mezzo prima di intraprendere il viaggio verso la Svizzera.
B.
Il 4 maggio 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello
stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo
allontanamento verso l'Afghanistan.
C.
Il 25 maggio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, limitatamente al punto di questione
dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
D.
La CRA, con decisione incidentale del 2 giugno 2005, ha rinunciato,
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ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Il 16 giugno 2005, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
Il 5 luglio 2005, l'insorgente ha ribadito le proprie conclusioni
ricorsuali.
G.
Con scritto del 27 aprile 2007, il ricorrente ha versato agli atti come
mezzo di prova un comunicato della gendarmeria del comune di
Ghazni rivolto alla popolazioni di F._______, secondo il quale
l'insorgente ed il fratello sarebbero sospettati di collaborare con le
milizie talebane.
H.
Il 15 maggio 2007, l'UFM, invitato ad esprimersi in merito al
documento presentato dal ricorrente, ha nuovamente proposto la
reiezione del gravame.
I.
Il 12 giugno 2007, l'insorgente ha presentato l'atto di replica alle
osservazione dell'UFM del 15 maggio 2007.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA
come pure all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili i
motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente, segnatamente non sarebbe
stato in grado né di dire quando sarebbe morto il padre, né il nome dei
presunti nemici di quest'ultimo. Inoltre, l'insorgente si sarebbe
espresso in modo poco credibile in merito ai documenti relativi ai
terreni portati via dai nemici del padre. Per di più, detto Ufficio, ha
sottolineato che né la situazione vigente in Afghanistan – che non
sarebbe caratterizzata da violenza generalizzata e godrebbe di uno
sviluppo crescente dell'apparato di sicurezza ed un programma di
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disarmo delle milizie - né quella personale del ricorrente - uomo
giovane, di buona salute con esperienza lavorativa - si opporrebbero
ragionevolmente al ritorno dell'insorgente in tale Paese.
6.
Nel gravame, l'insorgente ha rilevato che la situazione in Afghanistan,
dal punto di vista umanitario, economico nonché della sicurezza
sarebbe molto più drammatica di quanto ritenuto dall'UFM (richiamato
in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di
aiuto ai rifugiati [OSAR] del marzo 2004). Per di più, l'UFM avrebbe
disatteso la giurisprudenza della CRA, secondo la quale un rimpatrio
nella zona Hazarajat sarebbe inesigibile (richiamata Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2003 n. 30). Di conseguenza, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente verso l'Afghanistan sarebbe
inesigibile.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che la situazione in
Afghanistan dopo le elezioni presidenziali e la formazione del nuovo
gabinetto sarebbe cambiata fondamentalmente dalla pubblicazione
della citata sentenza della CRA. Infatti, gli esperti contattati da detto
Ufficio sarebbero d'accordo sul fatto che non si potrebbe parlare di
una situazione di violenza generalizzata su tutto il territorio del Paese.
Inoltre, non esisterebbero più province con una particolare situazione
di sicurezza instabile. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha rienuto
esigibile per il ricorrente rientrare nella provincia di Ghazni ed ha,
quindi, confermato la decisione impugnata.
8.
Nella replica, il ricorrente ha voluto precisare che il quadro dipinto
dall'UFM per quanto concerne la situazione in Afghanistan sarebbe
errato e contrario alle valutazioni di generali e diplomatici, i quali
classificherebbero la situazioni come fallimento del processo di
pacificazione nel Paese. Di conseguenza, ha confermato le conclusioni
già presentate in sede di ricorso.
9.
9.1 Nell'ambito delle osservazioni in merito all'avviso di ricerca della
gendarmeria di Ghazni presentato dal ricorrente, l'UFM ha ritenuto che
– tenuto conto dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti da
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quest'ultimo e del fatto che sarebbe noto che un simile documento
sarebbe facilmente acquistabile – la produzione di tale mezzo di prova,
non permetterebbe di valutare la causa sotto un punto di vista diverso
da quanto precedentemente fatto nel provvedimento litigioso. Inoltre,
l'autorità inferiore ha sottolineato la scarsa qualità del documento e la
produzione tardiva, quattro anni dopo il rilascio e più di un anno dalla
ricezione da parte del ricorrente.
9.2 Nello scritto del 12 giugno 2007, l'insorgente ha rilevato, da un
lato, che la censura d'inverosimiglianza dei motivi d'asilo presentati dal
ricorrente non sarebbe adeguata per fondare un giudizio di validità del
documento presentato da quest'ultimo, dall'altro lato, fino a prova del
contrario, il documento dovrebbe essere considerato come autentico.
10.
Preliminarmente, codesto Tribunale rileva che il documento presentato
dall'insorgente in sede di ricorso da un lato, contiene delle semplici
allegazioni di parte – seganatamente in merito al fratello del ricorrente
– delle quali il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo la loro
verosimiglianza, ciò che è già sufficiente a ritenere che non meritano
alcuna considerazione e che, dall'altro, si tratta di un formulario, dove
la firma è illeggibile ed il timbro apposto, quale la data e la stazione di
gendarmeria, sono di dubbia autenticità ed eventualmente di facile
falsificazione. Di conseguenza, il documento presentato non apporta
elementi decisivi e rilevanti e non appare idoneo a chiarire i fatti.
11.
11.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
11.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia
all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed
inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste
condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg.). È sul punto
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dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende
concentrare la sua analisi.
11.3 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria
(art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in
particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a
pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione
non sono rifugiati ai sensi della LAsi o della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto
internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare
quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro
etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve
dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
11.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in
Afghanistan, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9),
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente
esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal
2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad
un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site
a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz,
Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di
Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di
Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro
ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali
regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a
GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida
rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato
reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre,
essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le
coppie senza figli, a condizione che non soffrano d’alcun grave
problema medico.
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11.5 Nel caso di specie, il TAF considera verosimile che il ricorrente
sia un cittadino afghano d’etnia hazara, nato e vissuto ad B._______,
C._______ città sita nella provincia di Ghazni (dove ha vissuto fino alla
fine del 2002, prima di recarsi in Iran). L’insorgente ha dichiarato che i
genitori sono deceduti e di avere una sorella, la quale vivrebbe a
G._______ (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile pag. 3 e del 28 aprile
2005 pag. 2). La provincia di Ghazni non fa parte delle province verso
le quali, secondo la prassi suesposta, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile. Inoltre, dagli atti di causa, non risulta che
il ricorrente abbia a Kabul un'alternativa di soggiorno, ritenuto
segnatamente che lo stesso non è originario della menzionata città e
non vi ha mai vissuto. L'ammissione di un'alternativa di soggiorno
interna al Paese presuppone altresì l'esistenza in tale luogo di una
solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della
sicurezza di potere trovare un alloggio (GICRA 2006 n. 9).
L'affermazione dell'UFM nel corso dell'audizione del 28 apile 2005
(pag. 3 D/22), secondo cui uno degli zii del ricorrente abiterebbe ad
Herat, non giustifica, manifestamente, il riconoscimento dell'esistenza
di una rete sociale in Patria. Nella fattispecie, non è consentito, in tutta
evidenza, ritenere adempite le condizione restrittive previste dalla
giurisprudenza.
11.6 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una
provincia dell’Afghanistan verso la quale l’esecuzione
dell’allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid.
7.2. e 7.8. pag. 97 e 102; GICRA 2003 n. 30) e che non sussiste una
valida alternativa di soggiorno interna nel suo Paese d'origine.
12.
Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di
questione dell’esecuzione allontanamento (n. 3, 4 e 5 del dispositivo
della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del
rimpatrio del ricorrente in Afghanistan.
13.
13.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
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completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).
13.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 11 del presente
giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna
una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica
da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente
dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
13.3 Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura a
giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi).
14.
14.1 Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è,
pertanto, divenuta senza oggetto.
14.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.--, conto tenuto del
lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
I punti 3, 4 e 5 della decisione dell'UFM del 4 maggio 2005 sono
annullati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno del
ricorrente in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria
per gli stranieri.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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