B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4674/2017
Sen t en z a d e l 2 5 s e t t emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Guinea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 21 luglio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 28
aprile 2017,
i verbali d’audizione dell’11 maggio 2017 (di seguito: verbale 1) e del 10
luglio 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 21 luglio 2017, notificata all’interessato il giorno stesso (cfr. atto A24),
con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando
contestualmente l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera ed ordi-
nandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 2 agosto 2017 (recte: 21 agosto 2017) (cfr. timbro del plico racco-
mandato; data d’entrata: 22 agosto luglio 2016), con cui l’insorgente ha po-
stulato l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello
statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo; in subordine la restituzione
degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione; in aggiunta,
ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con
protesta di spese e ripetibili,
la decisione incidentale del Tribunale del 24 agosto 2017 che, posta l’as-
senza della firma in originale nel gravame, invitava il ricorrente a sottoscri-
vere l’atto ricorsuale,
lo scritto dell’insorgente facente data al 31 agosto 2017, per mezzo del
quale egli ha trasmesso al Tribunale il ricorso regolarizzato,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
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LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente si è dichiarato
cittadino guineano minorenne con ultimo domicilio a Conakry; che sarebbe
espatriato nel 2014 dirigendosi in Mali con il fratello; che dopo aver vissuto
alcuni mesi in tale paese si sarebbe recato dapprima in Algeria ed in se-
guito in Libia, per poi giungere in Italia nel marzo del 2017(cfr. verbale 1,
pag. 2 e segg.),
che chiamato ad elencare i motivi alla base della sua domanda, egli ha
anzitutto ricondotto il suo espatrio agli scontri ed alle manifestazioni a ca-
rattere politico svoltisi nel suo paese d’origine; che proprio in tale contesto,
le forze di sicurezza - che abitualmente interverrebbero nei quartieri per
sedare i sollevamenti ed infierire contro persone scelte causalmente - sa-
rebbero penetrate nell’abitazione famigliare percuotendo il ricorrente ed i
famigliari ed accanendosi contro la suppellettile; che successivamente ad
un’ulteriore manifestazione, il ricorrente ed il fratello al loro rientro non
avrebbero trovato nessuno a casa; che dopo essersi convinti che i restanti
famigliari fossero stati prelevati dalle autorità, i due avrebbero quindi deciso
di lasciare il paese; che egli ha tuttavia precisato non aver preso parte a
nessuna manifestazione; che più avanti l’interessato ha però asserito che
il fratello avrebbe fatto parte del partito Union des forces démocratiques de
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Guinée; che l’insorgente teme di essere arrestato o ucciso in caso di ritorno
in patria (cfr. verbale 2, pag. 3 e segg.);
che nella contestata decisione, la SEM ha anzitutto concluso all’inverosi-
miglianza dell’allegata minore età dell’interessato; che a mente dell’autorità
di prime cure il richiedente - che non avrebbe fornito alcun documento
d’identità - non sarebbe riuscito a rendere credibile il racconto del proprio
vissuto e delle proprie relazioni famigliari; che numerose sarebbero le con-
traddizioni riscontrabili nel suo esposto, segnatamente per quanto con-
cerne la sua data di nascita; che avrebbe inoltre risposto in maniera vaga
a proposito delle sue esperienze scolastiche e professionali nonché a ri-
guardo del collocamento temporale della morte del padre e di altri eventi
importanti; che del resto, l’aspetto fisico del ricorrente lascerebbe intendere
ad una età maggiore a quella dichiarata; che anche l’esame osseo, seb-
bene il suo esito da solo non sarebbe sufficiente per contestare l’allega-
zione della minore età, avrebbe attribuito al richiedente la maggiore età,
che nel gravame, il ricorrente, dopo aver richiamato i fatti esposti in corso
di procedura, contesta in primis le valutazioni della SEM sulla sua età,
ch’egli bolla di soggettive e non corrispondenti alla realtà dei fatti,
che v’è pertanto in primo luogo da stabilire se la SEM ha correttamente
considerato l’insorgente maggiorenne e pertanto se a giusta ragione non
gli ha assegnato una persona di fiducia prevista per i minori non accompa-
gnati, posto che un’errata valutazione su questo punto implicherebbe una
violazione del diritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto
dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1); che in as-
senza di documenti d’identità autentici, bisogna procedere ad un apprez-
zamento globale di tutti gli elementi secondo i criteri di verosimiglianza di
cui all’art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata);
che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi),
che nel caso in esame, come l’ha rettamente rilevato l’autorità di prime
cure, l’interessato, sprovvisto di documenti d’identità autentici, non è riu-
scito a rendere verosimile l’asserita minore età; che è infatti indubbio che
l’insorgente, nel corso della procedura di prima istanza, ha fornito dichiara-
zioni contraddittorie in merito alla sua data di nascita, indicando dapprima
di essere nato il 1° gennaio 2000 (cfr. foglio dei dati personali; A2) ed in
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seguito il 17 agosto 1999 (cfr. verbale 1, pag. 3); che nella medesima oc-
casione egli ha inoltre ammesso aver dichiarato di essere nato il 1° gennaio
1999 alle autorità italiane e che quest’ultime avrebbero riportato, a torto, la
data del 1° gennaio 2000; che confrontato al riguardo di questa ulteriore
incongruenza, egli ha ritrattato sostenendo di aver dato anche alle autorità
italiane l’indicazione del 17 agosto 1999; che ad ogni buon conto, quan-
danche ciò fosse corrispondente alla realtà, mal si capisce il motivo per il
quale egli abbia in seguito indicato il 1° gennaio 2000 al momento della
formalizzazione della sua domanda d’asilo in Svizzera, posto che era a
conoscenza dell’inesattitudine di tale data; che per quanto concerne poi la
vaghezza e la contraddittorietà del racconto biografico dell’insorgente, il
Tribunale condivide integralmente le considerazioni dell’autorità di prime
cure alle quali si rimanda onde evitare inutili ripetizioni; che del resto, anche
il risultato dell’esame osseo, pur non essendo da solo sufficiente per con-
testare l’allegazione della minore età, risulta in specie conforme alla valu-
tazione della SEM (sul valore probante di tale esame si veda GICRA
2004/30 consid. 6.2),
che pertanto la SEM ha a giusto titolo omesso di assegnare una persona
di fiducia al richiedente,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita,
dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
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questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in-
fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti
nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che la SEM ha concluso all’inverosimiglianza dei motivi d’asilo di cui il ri-
corrente si è avvalso; che in primo luogo, le dichiarazioni circa la visita dei
militari e la presenza dei famigliari in tale evenienza sarebbero in primo
momento state omesse del ricorrente, per il che risulterebbero tardive; che
del resto, anche quanto da lui addotto a riguardo della seconda visita delle
autorità e dell’affiliazione del fratello al partito UFDG sarebbe emerso solo
in un secondo momento; che le allegazioni divergerebbero inoltre su punti
essenziali; che segnatamente il numero e la qualifica delle persone pre-
sentatesi a casa sua non corrisponderebbe; che l’interessato avrebbe inol-
tre dapprima addotto essere stato trovato picchiato e abbandonato dalle
autorità nel quartiere a seguito di una manifestazione mentre successiva-
mente avrebbe dichiarato di non aver partecipato ad alcuna sommossa e
di essere stato a casa al momento delle percosse; che il ricorrente si sa-
rebbe inoltre palesemente contraddetto a riguardo delle circostanze della
presa di conoscenza dell’arresto e della successiva scarcerazione dei suoi
famigliari; che anche il momento in cui la madre si sarebbe recata a Futa e
le dichiarazioni in merito alla scomparsa del fratello risulterebbero incom-
patibili; che infine, il suo racconto sarebbe vago e stereotipato,
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che nella propria impugnativa il ricorrente contesta anzitutto la tardività
delle sue allegazioni; che a suo dire l’interpretazione della SEM sarebbe
troppo rigorosa in quanto egli avrebbe ad ogni modo fatto menzione del
pestaggio da parte dei militari già nella prima audizione; che andrebbe con-
siderato che non sarebbe evidente rendersi conto dell’importanza di certi
elementi per un richiedente asilo di giovane età; che nonostante l’insor-
gente abbia in un primo momento dichiarato non aver avuto problemi con
le autorità, egli avrebbe riferito subito del pestaggio non appena gli sarebbe
stato chiesto; che del resto, sia nel corso della prima che della seconda
audizione il ricorrente avrebbe fatto chiaramente riferimento a due distinti
interventi delle autorità ed al fatto che sarebbe stato presente solo in una
delle due evenienze; che ciò dovrebbe pertanto condurre a ritenere vero-
simili le sue allegazioni; che per quanto riguarda poi le contraddizioni rile-
vate dall’autorità di prime cure, l’insorgente rinvia a delle non meglio preci-
sate spiegazioni da lui fornite nell’ambito della seconda audizione; che a
suo dire e sempre a tal riguardo non si tratterrebbe di contraddizioni ma di
semplici chiarimenti rispetto ad approfondimenti che gli venivano chiesti;
che da ultimo l’interessato contesta anche la vaghezza delle sue allega-
zioni; che infatti, nonostante egli abbia a più riprese risposto “non lo so”
questa sarebbe la pura verità; che egli avrebbe preferito rispondere in tale
maniera piuttosto che violare l’obbligo di collaborare inventando elementi
a lui sconosciuti; che in definitiva il ricorrente ritiene che la decisione della
SEM sia basata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuri-
dicamente rilevanti,
che a mente del Tribunale, anche per quanto concerne le valutazioni in
merito alla verosimiglianza dei motivi d’asilo di cui l’interessato si è avvalso,
la decisione dell’autorità di prime cure merita piena tutela,
che anzitutto, pare effettivamente poco comprensibile la ragione per la
quale l’interessato non abbia spontaneamente fatto menzione delle visite
dei militari, del pestaggio e del successivo arresto dei famigliari, limitandosi
invece a dichiarare di aver lasciato il paese a causa delle frequenti mani-
festazioni e delle guerre, peraltro confermando poi di lì a poco di non aver
mai avuto problemi con le autorità (cfr. verbale 1, pag. 9); che allo stesso
modo, mal si spiega il motivo per il quale l’insorgente abbia segnalato l’im-
pegno politico del fratello in seno all’UFDG solamente sul finire della se-
conda audizione, allorché ciò avrebbe potuto rivestire certa importanza vi-
sti i motivi addotti (cfr. verbale 2, pag. 11),
che a prescindere da ciò, è indubbio che il racconto reso dall’interessato
contenga elementi incompatibili; che segnatamente, il richiedente ha in un
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primo momento dichiarato essere stato trovato, pestato e abbandonato da
due militari (cfr. atto verbale 1, pag. 9-10); che riferendosi allo stesso epi-
sodio nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo, l’interessato ha invece
addotto che il pestaggio sarebbe stato compiuto da quattro o cinque gen-
darmi penetrati in casa sua (cfr. verbale 2, pag. 5); che del resto, l’insor-
gente, nell’ambito della medesima audizione, ha fornito dichiarazioni con-
fuse ed in parte incompatibili in merito a come egli avrebbe appreso dell’ar-
resto dei genitori; che infatti egli ha in un primo momento dichiarato aver
acquisito tale informazione tramite il fratello da terze persone a lui scono-
sciute (cfr. verbale 2, D74); che successivamente l’insorgente ha invece
asserito che sarebbe stato “l’atro” a comunicare al fratello maggiore che “li
avevano messi dentro al pick up” (cfr. verbale 2, D93); che per di più, egli
ha fornito un’ulteriore versione alternativa ed inconciliabile con le prece-
denti adducendo avere appreso ciò sulla base del successivo ottenimento
di informazioni sul loro rilascio dalla “persona che si trovava in Algeria con
loro” (cfr. verbale 2, D98); che inoltre, anche le circostanze del trasferi-
mento a Fouta della madre risultano manifestamente contradditorie,
avendo il ricorrente in un primo momento asserito che quest’ultima vi-
vrebbe in tale luogo sin dal loro espatrio (cfr. verbale 1, pag. 6) e succes-
sivamente che si sarebbe trasferita in loco dopo la scarcerazione (cfr. ver-
bale 2, D98); che nello stesso senso anche la dichiarazione secondo la
quale la madre si troverebbe al villaggio con la zia (cfr. verbale 2, D80) non
sarebbe congrua con la successiva allegazione secondo il cui tenore la
madre vivrebbe sola a Fouta ed il ricorrente non saprebbe ove sia la zia
(cfr. verbale 2, pag. 12); che del resto, il resoconto fornito dal richiedente
contiene diverse altre incongruenze per l’apprezzamento delle quali si rin-
via alla decisione dell’autorità di prime cure,
che pure giustificate paiono le considerazioni della SEM a riguardo della
carenza di sostanza nelle dichiarazioni del ricorrente; che in particolare ri-
sulta alquanto incomprensibile che il ricorrente abbia risposto con cotanta
vaghezza a proposito di episodi che suo dire rivestirebbero un’importanza
tale da averne causato l’espatrio; che del resto la sola giovane età non
risulta poter giustificare una tale assenza di particolari ed il frequente uso
dell’epiteto “non lo so”,
che su tali presupposti e considerata l’entità degli elementi d’inverosimi-
glianza, gli argomenti e le giustificazioni menzionate nel gravame non per-
metto di giungere ad una diversa valutazione del caso in esame,
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che di conseguenza, non avendo conseguito provare o rendere verosimile
il rischio di subire delle persecuzioni in Guinea, la SEM ha a giusto titolo
disconosciuto la qualità di rifugiato e negato l’asilo al ricorrente,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, in relazione
all’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che anche tale analisi non presta il fianco a critiche,
che infatti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
della SEM relativa al respingimento della domanda d’asilo dell’insorgente,
quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento e
non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale,
concreto di esposizione ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3
CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105),
che quanto all’esigibilità, occorre rilevare che il paese d’origine del ricor-
rente non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. tra le tante sentenza del
Tribunale D-179/2017 del 14 giugno 2017 consid.9.2),
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che inoltre il ricorrente è giovane, in buona salute e proviene dalla capitale
Conakry; che dispone inoltre di una certa esperienza lavorativa ed è stato
a scuola per alcuni anni (cfr. verbale 1, pag. 4); che pertanto nemmeno la
sua situazione personale permette di identificare circostanze ostativa
all’esigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento verso il paese d’ori-
gine,
che, infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibi-
lità dell’esecuzione dell’allontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: