B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4675/2016
Sen t en z a d e l 1 2 agos t o 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Italia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 27 luglio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 5 luglio 2016 in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell’8 luglio 2016 (di seguito: verbale 1) e del
20 luglio 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 27 luglio 2016, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr.
atto A16/1), con la quale detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo
senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha
inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato l’Italia come Stato
esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
il ricorso del 30 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 2 agosto 2016) contro detta decisione, con il quale il ricorrente
ha concluso, secondo il senso, all'annullamento delle decisione della SEM
e alla concessione dell'asilo,
l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 4 agosto 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante
la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la
presente decisione può essere redatta in italiano,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino italiano e di avere
lasciato il Paese a seguito di alcuni furti subiti tra il 2009 ed il 2010
– periodo in cui dormiva per le strade di Roma –, per la duplice sottrazione
dei suoi documenti d’identità, nonché per un’aggressione con conseguente
ricovero ospedaliero (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D11); che inoltre, nel
2011 di rientro dalla Spagna sarebbe stato fermato dalle autorità italiane a
Ventimiglia e arrestato per una notte a causa di un mandato di cattura
– rivelatosi in seguito un errore dovuto all’abuso dei suoi documenti rubati –
emesso a suo nome (cfr. verbale 2, D12 segg.); che nel marzo del 2015 si
sarebbe trasferito a Salerno (cfr. verbale 2, D15); che in tale periodo egli
avrebbe usufruito delle mense della Caritas, presso le quali, alcune
persone avrebbero messo delle sostanze nel suo cibo e nelle sue bevande
(cfr. verbale 2, D16); che a seguito di tali fatti, egli si sarebbe, nel
giugno 2016, trasferito a Caserta; che non avendo qui a disposizione le
strutture necessarie per fare la doccia, egli si sarebbe recato ogni sabato
a Capua presso un centro gestito dalla Chiesa, ove potesse lavarsi nonché
cenare (cfr. verbale 2, D17); che due settimane prima del suo espatrio
verso la Svizzera, egli, in quanto ateo, si sarebbe rifiutato di alzarsi per la
preghiera prima del rancio, venendo così in un primo momento allontanato
dal refettorio, per poi successivamente essere comunque ammesso al
pasto (cfr. verbale 2, D17); che il richiedente avrebbe esposto denuncia per
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tutto quanto avvenutogli in Italia, potendo tuttavia solamente registrare le
denunce in merito ai furti e alle aggressioni subite (cfr. verbale 2, D26); che
i carabinieri si sarebbero rifiutati di accogliere le denunce riguardanti le
discriminazioni subite a Capua, in quanto non oggetto di possibilità di
notifica (cfr. verbale 2, D17); che infine, alcune denunce da lui effettuate, e
dovutamente registrate dalle forze dell’ordine, non risulterebbero più nei
registri (cfr. verbale 2, D23),
che nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato irrilevanti in materia d’asilo; che il Consiglio
federale ha designato, ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, l’Italia uno
Stato in cui non vi è pericolo di persecuzione, un cosiddetto “Safe Country”;
che pertanto la SEM respingerebbe le domande d’asilo inoltrate da cittadini
italiani, a meno che nel corso delle audizioni non emergerebbero elementi
atti a smentire l’assenza di persecuzioni secondo l’art. 3 LAsi; che nel caso
in disamina, i fatti esposti denoterebbero un’assenza di indizi idonei a
capovolgere la presunzione confutabile dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che
al ricorrente sarebbe stato spiegato dalle autorità del suo Paese, che i
presunti atti discriminatori non rappresenterebbero avvenimenti per cui
sarebbe possibile esporre denuncia; che per quanto concerne i furti e le
aggressioni subite, le autorità italiane avrebbero registrato le sue querele;
che inoltre, l’assenza di alcune denunce potrebbe essere riconducibile,
come da lui stesso dichiarato, all’archiviazione o alla chiusura dei casi; che
pertanto non ci sarebbe volontà della giustizia italiana di arrecargli
arbitrariamente dei danni; che conseguentemente, quanto sopra esposto
dimostrerebbe piuttosto che le autorità del suo Paese prenderebbero
seriamente le sue contestazioni; che quanto argomentato troverebbe
conferma nei mezzi informatici depositati in corso di procedura,
che la SEM ha dunque ritenuto le dichiarazioni dell'interessato irrilevanti in
materia d’asilo; respinto la domanda d’asilo; pronunciato l’allontanamento
nonché l’esecuzione del medesimo, sicché ammissibile, esigibile e
possibile,
che nel ricorso egli ha rilevato che l’autorità inferiore avrebbe commesso
un errore procedurale; che egli avrebbe esplicitamente segnalato nel foglio
dei dati personali, completato in occasione della deposizione della
domanda d’asilo, di preferire un’audizione in tedesco; che inoltre, egli
avrebbe affermato in entrambe le audizioni di prediligere la lingua tedesca;
che se ciò fosse stato rispettato, egli avrebbe potuto fornire una
dichiarazione giurata; che tuttavia non conoscendo il termine italiano non
avrebbe potuto usufruire di tale opportunità; che oltracciò la decisione
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lederebbe i diritti umani, sicché per l’esito della procedura sarebbero state
considerate determinanti le sue origini; che conseguentemente tale
condizione violerebbe il diritto di uguaglianza; che pertanto, in quanto
persona bisognosa di protezione, avrebbe diritto all’asilo senza essere
discriminato per la sua provenienza,
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente è cittadino italiano; che il
Consiglio federale ha inserito l’Italia nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3
cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione,
che innanzitutto, circa la lingua dell’audizione, il richiedente ha indicato nel
foglio dei dati personali, completato in occasione della deposizione della
domanda d’asilo, l’italiano come ulteriore lingua d’intervista (cfr. atto A1/1);
che nell’audizione sulle generalità ha dichiarato di capire “molto bene” il suo
interlocutore (cfr. verbale 1, pag. 2); che al termine dell’audizione ha
riconfermato tale affermazione (cfr. verbale 1, pag. 9); che nel corso
dell’audizione federale, ha sì esposto di preferire la lingua tedesca, tuttavia
ha anche dichiarato di essersi potuto esprimere come avrebbe voluto (cfr.
verbale 2, D38); che inoltre, se avesse seriamente avuto l’intenzione di
effettuare una dichiarazione giurata, avrebbe potuto tranquillamente usare il
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termine tedesco, come fatto in altre occasioni (cfr. a titolo d’esempio l’utilizzo
di “auflauern”; verbale 2, D11); che non di meno, considerando le consistenti
ed esplicative affermazioni effettuate durante le audizione, non sembrerebbe
che il ricorrente abbia avuto particolari difficoltà ad esprimersi; che pertanto,
la censura ricorsuale, infondata, va respinta,
che inoltre, questo Tribunale osserva che non sussistono motivi rilevanti ai
sensi dell'art. 3 LAsi,
che l’Italia, come rettamente considerato dall’autorità di prime cure nella
decisione impugnata, alla quale onde evitare inutili ripetizioni si rimanda,
può essere considerato uno Stato sicuro; che tale supposizione non
esclude un cittadino italiano dalla possibilità di ottenere l’asilo; che tuttavia,
l’interessato deve esporre elementi in grado di smentire la presunta
assenza di persecuzioni secondo l’art. 3 LAsi; che nella fattispecie le sue
allegazioni sono manifestamente irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi e
conseguentemente insufficienti a confutare tale presunzione; che i problemi
allegati sono riconducibili a rapporti di natura privata; che, stando alle
dichiarazioni addotte, esso si è rivolto alle autorità del suo Paese per
denunciare i soprusi ed i furti subiti; che in merito a ciò, le autorità hanno
registrato le sue denunce (cfr. verbale 2, D26); che questi elementi
permettono di ritenere che le autorità italiane hanno la volontà di aiutare il
ricorrente; che, in tale contesto, non ci sono motivi per ritenere che
l’interessato, in caso di bisogno, non possa ottenere dalle competenti
autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un appropriato sostegno
contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda
d'asilo,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di
Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
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(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM
dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti d'essere esposti, in caso
di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in
relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad
ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e
indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4
LStr in relazione all'art. 44 LAsi,
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l’Italia nella lista
dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è
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attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta
l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli ha
una formazione scolastica di base ottenuta in Germania (cfr. verbale 1,
pag. 4); che egli padroneggia perfettamente il tedesco nonché molto bene
la lingua italiana (cfr. verbale 1, pag. 4); che nella sua carriera
professionale ha svolto diverse attività, quale operaio, numismatico,
gestore di negozi di compravendita, immobiliarista, consulente finanziario,
reporter o pubblicista nonché giornalista (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre,
può rivolgersi, come già fatto in passato, ai preposti uffici governativi del
suo Paese d’origine per richieder eventuali sussidi (cfr. verbale 2, D34),
che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50
consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2); che come sottolineato dalla SEM, i
malesseri di cui il ricorrente ha sofferto in passato – quali anemia, livelli
elevati di ferritina e disturbi addominali – possono essere, come già fatto
con successo in passato, trattati dalle numerose infrastrutture pubbliche
del suo Paese (cfr. verbale 2, D17 segg.),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12),
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
le querelate decisioni dell'autorità inferiore confermate,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione
dell’asilo vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
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(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: