B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4678/2015
Sen t en z a d e l 5 ago s t o 20 15
Composizione
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 16 luglio 2015 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
9 aprile 2015,
l'audizione sulle generalità del 15 aprile 2015 (di seguito: verbale) nella
quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di
non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31)
con il relativo trasferimento verso l'Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 16 luglio 2015 (notificata il
27 luglio 2015 [cfr. risultanze processuali]), mediante la quale la SEM non
è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia ed
ordinato lo stesso al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di
ricorso, indicando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo,
il ricorso del 31 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 3 agosto 2015) con il quale l'insorgente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata, e secondo il senso, alla
restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione con
protestate spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 4 agosto 2015,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi ed art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c ed art. 52 PA,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento
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Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/ SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, stato al
1° febbraio 2014, Vienna 2014, pt. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III
(cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente,
che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare
in Svizzera si trovava in Italia; che vi è entrato illegalmente provvisto di un
passaporto falso ed un visto d'entrata falso nel territorio italiano
(cfr. verbale, pag. 6),
che il 12 maggio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane
competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una
richiesta, fondata sull'art. 13 Regolamento Dublino III, di presa in carico,
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che anche a livello ricorsuale il ricorrente conferma d'essere entrato in Italia
illegalmente (cfr. ricorso, pag. 2),
che pertanto a giusto titolo la SEM ha fondato la sua richiesta di presa in
carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13 Regolamento Dublino III,
che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine
previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, l'Italia ha tacitamente
riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo
in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE cfr. art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della
CEDU della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che la CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che
la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della
Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del
29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
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relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione]
[GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]),
che tali direttive abrogano e sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE
(art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con
effetto dal 21 luglio 2015; le stesse possono essere invocate a partire da
tale data dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove
quest'ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o
non l'abbia recepita correttamente (cfr. sentenza della CGUE del
24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10, ASNEF e
FECEMD/Administración del Estado punto 51),
che a livello ricorsuale l'insorgente ha contestato unicamente l'accettazione
tacita dell'Italia; che a suo dire ciò implicherebbe la competenza della
Svizzera nella trattazione della sua domanda d'asilo; che non si può
dedurre da un'accettazione tacita che l'Italia non sia in grado di trattare
seriamente la sua domanda d'asilo, essendo, tra l'altro, questo tipo di
accettazione previsto dal Regolamento Dublino III (art. 22 par. 1
Regolamento Dublino III),
che, conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione
dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica
nel caso di specie,
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esponga il ricorrente al rischio di
essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
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che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della
domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45
consid. 10),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Zoe Cometti
Data di spedizione: