Corte IV
D-4687/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
ex-Serbia e Montenegro (Kosovo),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 giugno 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4687/2006
Fatti:
A.
Il 23 maggio 2005, l'interessato, di etnia albanese, originario di
B._______ (ex Serbia Montenegro, attualmente città situata sul
territorio del Kosovo) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 31 maggio 2005 e del 2 giugno 2005) di essere
espatriato per il timore di essere ricercato da persone sconosciute, a
seguito dell'incidente stradale che sarebbe avvenuto il (...). In tale data
– mentre, alla guida del suo taxi, stava accompagnando a C._______
D._______, suo cliente fisso nonché (...) del E._______ degli ashkali e
dei rom in Kosovo, l'interessato sarebbe stato inseguito da un'auto che
gli avrebbe intimato di accostare. Su ordine di D._______, che avrebbe
ritenuto la situazione pericolosa, l'interessato non si sarebbe fermato
e, accelerando, avrebbe provocato un incidente, dove sia D._______
che l'interessato sarebbero rimasti lesi. L'interessato sarebbe stato
ricoverato per una settimana all'ospedale di C._______. Dopo una
settimana, due uomini si sarebbero recati a casa sua per cercarlo,
senza successo respinti dalla di lui moglie. Quest'ultimi sarebbero
ritornati a casa dell'interessato per cercarlo ancora una volta dopo il
suo espatrio, secondo quanto gli sarebbe stato riferito dalla moglie, il
giorno dopo la sua prima audizione.
B.
Con decisione del 9 giugno 2005, notificata all'interessato il giorno
medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 8/1), l'UFM ha respinto
la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (Serbia e
Montenegro), nonché verso il Kosovo, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 4 luglio 2005, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e,
in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'UFM per una nuova
decisione nonché l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
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domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Il 25 agosto 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il
gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto
la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 6 settembre 2005, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato incompatibili con
l'esperienza generale di vita o della logica dell'agire, nonché non
sufficientemente motivate, poco concrete e dettagliate e quindi
inverosimili le allegazioni del richiedente su punti essenziali della sua
domanda d'asilo. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in
grado di spiegare il legame tra l'incidente e le asserite ricerche nei
suoi confronti, ritenuto che sarebbe illogico che gli inseguitori si
sarebbero interessati a lui (...) – la cui auto sarebbe condivisa con un
collega e la cui ditta avrebbe circa (...) impiegati – visto che egli li
avrebbe seminati durante l'inseguimento. Peraltro, il timore del
richiedente di essere ricercato sarebbe completamente illogico e la
sua reazione sproporzionata, considerato che sua moglie avrebbe
respinto le due persone alla sua ricerca senza problemi. Per di più,
non avendo saputo parlare del medico che l'avrebbe curato, il
richiedente non è stato in grado di rendere verosimile il ricovero per
due cicatrici alla testa. Inoltre, le sue allegazioni non darebbero
l'impressione che egli abbia personalmente vissuto i fatti addotti,
essendo la sua intera storia di pura finzione, in quanto non avrebbe
saputo descrivere le due persone responsabili delle sue persecuzioni.
Infine, il richiedente non ha fatto nulla per sistemare la sua situazione,
preferendo recarsi in Svizzera – dove ha lavorato dal (...) al (...) – e
non ha saputo rendere concreto l'evento secondo cui le due persone si
sarebbero presentate a casa sua qualche giorno dopo la sua
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audizione in Svizzera. L'UFM ha concluso che le allegazioni
presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la
qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha
considerato che né la situazione politica o economica del Paese
d'origine (Serbia e Montenegro) e tantomeno quella del Kosovo, né
altri motivi relativi alla persona del richiedente o dal punto di vista
tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo
allontanamento in detto Paese.
5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto alla sua fuga dal
Kosovo, dove non si sarebbe sentito più al sicuro, l'insorgente fa valere
che le sue allegazioni devono essere ritenute verosimili, e quindi
condurre all'accertamento della qualità di rifugiato. In particolare –
contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM – la sua reazione non
sarebbe sproporzionata, ritenuto che – essendo il (...) del (...) degli
Ashkali in Kosovo – sarebbe sospettato di essere dalla loro parte,
sebbene sia albanese. Inoltre, ritenuta la nota la situazione delle
minoranze in Kosovo, il ricorrente sostiene che sarebbe comprensibile,
secondo l'esperienza generale del Kosovo, che egli abbia avuto paura
e cercato di mettersi al sicuro. In aggiunta, egli fa valere che la sua
storia sarebbe vera e che avrebbe dichiarato la verità quanto al fatto di
non conoscere le persone che lo perseguiterebbero, poiché non le
avrebbe viste e avrebbe avuto un'enorme paura. Infine, l'autore del
gravame sostiene che, per gli stessi motivi, la sua vita sarebbe in
pericolo e, di conseguenza, l'esecuzione del suo allontanamento in
Kosovo sarebbe inesigibile.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condi-zione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
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verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente
in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni
di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In
particolare, basti rilevare che l'asserito timore del ricorrente di essere
ricercato è assolutamente inverosimile e non trova alcun fondamento,
alla luce delle illogiche e pressoché assurde dichiarazioni del
medesimo. Innanzitutto, come rettamente rilevato già dall'UFM, il
ricorrente non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un rapporto
di causalità tra l'incidente e il fatto di essere ricercato (cfr. verbale
d'audizione del 31 maggio 2005 pagg. 4-5 e del 2 giugno 2005 D3 e
D31). Semplicemente, tale legame non ha potuto essere chiarito dal
medesimo, poiché è evidente che in realtà non esiste. Infatti, non può
corrispondere al vero che egli sia stato ricercato, dopo l'incidente in
questione, allorquando non risulta che fosse conosciuto che proprio lui
sarebbe stato alla guida del taxi, ritenuto che tra l'altro tale auto –
senza alcun segno particolare, se non che fosse la F._______ – era
condivisa con uno dei suoi colleghi dell'azienda di taxi per cui lavorava
(cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 4 e del
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2 giugno 2005 D2-3, D14-16 e D31-34). Il ricorrente, peraltro, non è
stato in grado di spiegare il motivo per cui egli sarebbe perseguitato
(cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 4), allegando solo in
sede di ricorso, con semplici e generiche affermazioni, di essere
sospettato perché sarebbe il (...) del (...) degli ashkali del Kosovo (cfr.
ricorso pag. 2). Inoltre, l'insorgente non ha saputo delimitare
minimamente da quali persone sarebbe stato ricercato, affermando di
non sapere chi sono (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005
pag. 4 e del 2 giugno 2005 D27-28). Di conseguenza, non v'è motivo
di credere alla loro esistenza, così come al fatto che queste persone –
che avrebbero inseguito il ricorrente – siano le "stesse persone" che
sarebbero poi andate a cercarlo a casa (cfr. verbale d'audizione del
2 giugno 2005 D3), considerato che non risulta che egli le abbia viste
né prima né dopo l'asserito incidente (cfr. ibidem D27-29 e ricorso
pag. 3). In siffatte circostanze, le asserite persecuzioni di cui sarebbe
oggetto il ricorrente devono essere ritenute inverosimili e, ad ogni
modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle
competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che il ricorrente ha dichiarato
di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese (cfr.
verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 5) e le ha sollecitate
volontariamente, senza dare una spiegazione plausibile all'asserzione
secondo cui tale sollecito non avrebbe dato alcun esito (cfr. verbale
d'audizione del 2 giugno 2005 D30). In tali condizioni, non soccorre il
ricorrente nemmeno l'asserita situazione delle minoranze in Kosovo
(cfr. ricorso pag. 2). In conclusione, senza che sia necessario
abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso
dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
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dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1
9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
nella regione della ex Serbia Montenegro, attuale Kosovo, possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando
con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo
(cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire
un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle
disposizioni sopraccitate.
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9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2
9.2.1 Inoltre, in Kosovo non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale, tanto più che detto
Paese è stato inserito nel novero dei Paese sicuri.
9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane, ha una formazione professionale quale (...), nonché vanta
esperienze professionali, oltre che nel suddetto ambito, anche quale
(...) e (...). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete familiare e
sociale in Patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono ancora la
moglie e i due loro figli, nonché la madre, un fratello e tre sorelle del
medesimo (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 2).
D'altronde, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera
per motivi medici. Infine, l'insorgente – il quale ha potuto chiedere
l'ottenimento dei suoi documenti d'identità in Kosovo (cfr. verbale
d'audizione del 31 maggio 2005 pagg. 1-3) – è di conseguenza iscritto
nei registri di detto Paese e può pertanto prevalersi della nazionalità
Kosovara per ritornare nella provincia di G._______, dove è nato ed
ha avuto ultimo domicilio. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio, oltre alla carta d'identità che ha
già depositato in corso di procedura. L'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile.
Pagina 9
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10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dal ricorrente il
6 settembre 2005.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono compensate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato il
6 settembre 2005 dal ricorrente.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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