Corte IV
D-4690/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Thomas Wespi e Daniel Schmid,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...), Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4690/2006
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato – cittadino afghano di etnia hazara – ha inoltrato
una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 giugno 2005 [di
seguito: verbale 1] e del 9 giugno 2005 [di seguito: verbale 2]) di aver
lasciato l'Afghanistan all'età di (...) anni a causa della guerra e di
essersi trasferito con la sua famiglia a B._______ (Iran), dove avrebbe
frequentato le scuole e lavorato legalmente fino al (...) 2004, quando le
autorità iraniane non gli avrebbero più rinnovato il permesso di
soggiorno. Dunque, per poter continuare gli studi, l'interessato sarebbe
ritornato in Afghanistan, a C._______ (provincia di Baghlan), presso
uno zio per circa (...) giorni e, successivamente, si sarebbe recato a
Kabul per frequentare l'università, dove sarebbe stato ospitato presso
un conoscente. Nella capitale, avrebbe incontrato una ragazza, della
quale si sarebbe innamorato e che avrebbe voluto sposare. Il padre
della ragazza, di etnia said, non avrebbe accettato la proposta
dell'interessato di chiedere in sposa la ragazza, a causa della sua
etnia. A seguito di tale rifiuto, nell'(...) 2004, l'interessato sarebbe
fuggito con la ragazza prima a Ghazni ed in seguito a D._______
(provincia di Ghazni), presso dei suoi parenti. Dopo una settimana,
informati su dove si trovava l'interessato e la ragazza, il padre ed i
fratelli di quest'ultima sarebbero andati a D._______ e sarebbe
scoppiata tra loro una lite, nella quale sarebbe rimasto colpito un
parente dell'interessato. Di conseguenza, temendo per la sua vita, in
data (...) o l'(...), l'interessato avrebbe deciso di espatriare. Egli
avrebbe raggiunto la sua famiglia a B._______ (Iran) e, dopo (...)
settimane, si sarebbe recato a E._______ (Turchia), da dove – dopo
(...) mesi – sarebbe partito alla volta della Svizzera,
B.
Con decisione del 16 giugno 2005, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. atto A 10/1), l'UFM ha respinto la succitata
domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 6 luglio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
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succitata decisione dell'UFM, limitatamente alla questione
dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata in merito all'esecuzione dell'allontanamento e, di
conseguenza, la pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
D.
Il 14 luglio 2005, la CRA ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in
Svizzera fino alla conclusione della procedura ed ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
del 20 dicembre 1968 federale sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura della presumibili spese processuali. Nel contempo, ha
invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 21 luglio 2005, l'UFM, nell'ambito della sua risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
F.
L'11 agosto 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
G.
Il 26 giugno 2007, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) un mezzo di prova a sostegno delle
sue allegazioni, presentato come l'ordine di arresto in originale
emesso in data (...) contro l'interessato e la sua ragazza, con la
relativa traduzione nella lingua italiana e in annesso la busta d'invio.
H.
Il 27 agosto 2007, tramite un altro rappresentante legale, il ricorrente
ha presentato al Tribunale un complemento dei motivi ed integrazione
delle conclusioni del ricorso del 6 luglio 2005. Ha chiesto, in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente
riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in
in via sussidiaria, l'annullamento della decisione impugnata sul punto
di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, nonché la
concessione dell'ammissione provvisoria.
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I.
Il 2 novembre 2007, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la fotocopia
del contratto di tirocinio da lui sottoscritto in data (...), della durata di
quattro anni presso una ditta di (...) a F._______, a sostegno della sua
integrazione nel tessuto sociale svizzero.
J.
Il 9 gennaio 2008, il ricorrente ha presentato tre stralci di notizie,
scaricati da alcuni siti internet in merito alla situazione di conflittualità
nella provincia di Ghazni, nella quale gli sarebbero rimasti alcuni
parenti. Ha, inoltre, sollecitato l'evasione del ricorso, che non gli
permetterebbe di raggiungere una stabilità, al fine di progettare il suo
futuro.
K.
Il 1° luglio 2008, il ricorrente ha nuovamente sollecitato l'evasione del
ricorso inoltrato il 6 luglio 2005.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF,
RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi,
RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
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1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
2.1 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso – inoltrato
dall'insorgente il 6 luglio 2005 – che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
2.2 Il ricorso del 6 luglio 2005 verte unicamente sulla questione
relativa all'esecuzione dell'allontanamento.
2.3 L'atto di complemento dei motivi ed integrazione delle conclusioni
del ricorso del 6 luglio 2005, inoltrato dal ricorrente – per il tramite un
altro rappresentante legale – in data 27 agosto 2007, mediante il quale
il ricorrente ha esteso il suo ricorso alla questione sulla qualità di
rifugiato e la concessione dell'asilo è inammissibile, in quanto
manifestamente tardivo. Infatti, nella procedura di ricorso, le
conclusioni sia principali che in via subordinata, devono essere
presentate con l'atto di ricorso entro il termine di ricorso di 30 giorni
(cfr. art. 50 cpv. 1 PA). La presentazione ulteriore, per esempio in sede
di replica, di altre conclusioni non è ammissibile, di modo che non si
entra nel merito delle stesse (cfr. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. 2.215 pag. 96). Tale documento viene pertanto ritenuto
ammissibile unicamente in relazione alle argomentazioni concernenti
la questione dell'esecuzione dell'allontanamento.
2.4 Ne discende pertanto che l'oggetto del ricorso consiste
unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento,
mentre che la decisione impugnata del 16 giugno 2005 ha acquistato
forza di cosa giudicata in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia
dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame
del punto 4 e 5 del dispositivo relativo all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
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della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
provvedimento litigioso (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM, in merito all'esecuzione
dell'allontanamento, ha considerato che né la situazione vigente in
Afghanistan – consolidata da uno sviluppo crescente dell'apparato di
sicurezza ed un programma di disarmo delle milizie – né quella
personale del ricorrente – uomo giovane, di buona salute, con una
formazione scolastica superiore capace di provvedere al suo
sostentamento e con dei parenti in Afghanistan, dove egli avrebbe
vissuto fino all'età di (...) anni, prima di trasferirsi in Iran con la sua
famiglia e dove sarebbe ritornato nel 2004 per frequentare l'università
a Kabul – si opporrebbero ragionevolmente al ritorno di quest'ultimo in
detto Paese.
5.2 Nel gravame, il ricorrente, che non si oppone alla decisione di
rifiuto della sua domanda d'asilo, contesta l'esecuzione
dell'allontanamento ritenendola inesigibile, contrariamente a quanto
considerato in maniera generalizzata da parte dell'autorità inferiore in
contrasto con l'art. 14a cpv. 4 della nel frattempo abrogata legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (vLDDS) e con la relativa giurisprudenza della CRA
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 30). In particolare,
l'insorgente ritiene, da un lato, che la situazione concreta in
Afghanistan sarebbe molto più drammatica rispetto al quadro fornito
dall'UFM, come sarebbe confermato dal rapporto pubblicato
dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel marzo
2004 e richiamato, inoltre, lo scritto dell'Organizzazione Police Brief,
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Care International in Afghanistan del gennaio 2003. Dall'altro lato, egli
fa valere di non possedere più alcun parente stretto in Patria, di modo
che in caso di rinvio non avrebbe l'appoggio di una rete sociale e
familiare di riferimento. Per questi motivi, il ricorrente conclude che in
caso di rimpatrio si troverebbe in una concreta situazione di pericolo e
pertanto chiede che gli venga concessa l'ammissione provvisoria.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non
conterebbe elementi suscettibili a provocare un cambiamento della
sua posizione. Ha inoltre sottolineato che la situazione in Afghanistan
– la quale sarebbe già presa in considerazione nell'ambito della
decisione impugnata – non è caratterizzata da violenza generalizzata
e quindi non vi sarebbe una minaccia concreta della popolazione ai
sensi dell'art. 14 cpv. 4 vLDDS. Inoltre, detto Ufficio rileva che,
contrariamente a quanto esposto nel ricorso, l'insorgente – oltre a
possedere una formazione scolastica superiore che faciliterebbe
l'inserimento professionale nel Paese, ha dichiarato di avere zii e
cugini, presso i quali avrebbe vissuto e che si sarebbero dimostrati
presenti e disponibili. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha
confermato integralmente la decisione impugnata e, rinviando ai suoi
considerandi, ha proposto la reiezione del gravame.
5.4 Nella replica, il ricorrente ha confermato le allegazioni e
conclusioni presentate con l'atto ricorsuale, precisando che il quadro
dipinto dall'UFM per quanto concerne la situazione in Afghanistan
sarebbe errato, basandosi su valutazioni di generali e diplomatici, i
quali classificherebbero la situazione come fallimento del processo di
pacificazione nel Paese. Inoltre, secondo la giurisprudenza stabilita in
GICRA 2003 n. 30 (consid. 6 e 7), il rimpatrio nella provincia di
Ghazni, come pure nella zona Hazarajat sarebbe inesigibile e il
riconoscimento di un'alternativa di rifugio interno a Kabul, per i
richiedenti l'asilo originari di Hazarajat, presupporrebbe l'esistenza
nella capitale di una solida familiare e sociale, nonché la sicurezza di
disporre di un alloggio.
5.5 Nel complemento dei motivi ed integrazione delle conclusioni del
gravame, il ricorrente ribadisce che nel suo caso troverebbe
applicazione l'art. 14a vLDDS. In particolare, richiamata la
giurisprudenza relativa alla situazione in Afghanistan (GICRA 2006
n. 9, GICRA 2003 n. 30 consid. 7a e GICRA 2003 n. 10) nonché la
sentenza de Tribunale D-3485/2006 del 20 luglio 2007, il ricorrente fa
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valer che il suo allontanamento in detto Paese sarebbe inesigibile.
Infatti, non avrebbe più alcun legame familiare a C._______, nella
provincia di Baghlan, di cui sarebbe originario, bensì gli sarebbero
rimasti nella provincia di Ghazni, dove vi sarebbe ancora la guerra, dei
parenti, ai quali tuttavia non potrebbe chiedere aiuto poiché temerebbe
la Polizia e terzi in relazione ai motivi che l'avrebbero condotto ad
espatriare. Inoltre, il suo allontanamento sarebbe inammissibile, in
quanto violerebbe le norme a tutela dell'integrità fisica di ogni uomo,
previste dall'ordinamento svizzero e da quello inernazionale a cui la
Svizzera ha aderito, ossia l'art. 25 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 vLDDS e l'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
6.
6.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
6.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia
all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed
inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste
condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2009/51 consid. 5.4 pag. 748 e relativi riferimenti). È sul punto
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il Tribunale
intende concentrare la sua analisi.
6.3 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero
un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi
di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo
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o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano,
pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il
respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non
potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione
professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari
al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle
condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi
riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco.
6.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in
Afghanistan, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2006 n. 9),
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente
esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal
2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad
un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site
a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz,
Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di
Hazarajat [cfr. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di
Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro
ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali
regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a
GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida
rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato
reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre,
essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le
coppie senza figli, a condizione che non soffrano di alcun grave
problema medico.
7.
L'UFM, in qualità di autorità giudicante in materia d'asilo, deve
accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32
e 49 PA). In tale ambito deve procurarsi gli atti necessari per la
procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova
regolarmente (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNEr, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, pag. 97;
GICRA 2004 n. 16 consid. 7a pag. 108).
Pagina 9
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8.
8.1 Nella fattispecie, innanzitutto, il Tribunale rileva che, se da un lato
è incontestato che il ricorrente sia un cittadino afghano, di etnia
hazara, dall'altro è d'uopo constatare che non è stato stabilito quale
sia la regione di origine o di provenienza in Afghanistan del ricorrente,
di primordiale importanza, avuto riguardo alla sopra evocata
giurisprudenza specifica a detto Paese (consid. 7.4). In particolare,
l'UFM non ha approfondito in maniera esatta ed esaustiva, la
questione relativa alla regione di origine o di provenienza in
Afghanistan del ricorrente, omettendo di raccogliere, nel corso delle
audizioni, gli elementi necessari a tale determinazione, nonché di
valutare e verificare le allegazioni decisive presentate a tal proposito
dal ricorrente, il quale ha dichiarato, da un lato, di essere, nato a
C._______ nella provincia di Baghlan, dove avrebbe vissuto fino all'età
di (...) anni (1989/1990), prima di trasferirsi in Iran con la sua famiglia
(cfr. verbale 1 pag. 1 e ricorso pag. 1) e, dall'altro, di essere nato a
Ghazni, specificando che tutta la sua famiglia proviene dal villaggio di
D._______ (cfr. verbale 2 D5). Inoltre, l'UFM ha omesso di chinarsi
sulla possibilità per il ricorrente di un'alternativa di soggiorno interna,
in particolare a Kabul, rispetto a quella che sarebbe stata la sua
regione di provenienza o di origine, nonostante fossero emersi dei fatti
rilevanti, secondo cui il ricorrente avrebbe soggiornato a Kabul, dove si
sarebbe recato – dopo essere rientrato in Afghanistan – allo scopo di
frequentare l'università (cfr. verbale 1 e 2). Di conseguenza, conto
tenuto della situazione particolare in Afghanistan e della relativa
giurisprudenza sopra evocata (consid. 6.4), nonché dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, l'autorità inferiore non poteva
accontentarsi, come nella motivazione della decisione impugnata, di
considerare il ricorrente semplicemente quale cittadino afghano e di
ritenere, quindi, in maniera del tutto generale il suo allontanamento in
Afghanistan, senza distinzione alcuna. In altri termini, non è possibile,
allo stato attuale degli atti, determinare con sufficiente certezza quale
è la regione di origine o di provenienza determinante per risolvere la
questione dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso
l'Afghanistan o stabilire se il ricorrente possiede effettivamente
un'alternativa di soggiorno interna.
8.2 In secondo luogo, oltre a quanto appena premesso, l'UFM non ha
accertato e verificato se il ricorrente – pur essendo celibe, giovane e in
salute – disporrebbe nel suo Paese d'origine di una solida rete
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familiare o sociale effettivamente in grado di assicurargli un adeguato
reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale) – in relazione al suo
allontanamento verso la regione di origine o di provenienza, oppure in
caso di un'alternativa di rifugio interno – ciò che è indispensabile per
ritenere ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di
un richiedente verso determinate regioni dell'Afghanistan (cfr. GICRA
2006 n. 9). Infatti, malgrado dal racconto del ricorrente siano emersi
degli elementi inerenti alla sua situazione familiare in Afghanistan, in
particolare alla presenza di zii e cugini o di conoscenti di una famiglia
(cfr. verbale 1 pagg. 3-5 e verbale 2 D5, D10, D12, D24), l'UFM non ha
proceduto ad alcuna verifica in concreto – segnatamente tramite
domande specifiche al ricorrente durante le audizioni o indagini in loco
per il tramite dei servizi competenti – circa il fatto che, in caso di
rientro in Afghanistan, l'insorgente possa effettivamente contare su
questi parenti o disporre di una solida rete familiare per il suo
adeguato reinserimento sociale, in particolare nella provincia di
Baghlan o a Kabul, ritenuto che la provincia di Ghazni – dove il
ricorrente ha affermato avere degli zii – fa parte delle province verso
cui l'allontanamento è inesigibile all'ora attuale. Di conseguenza,
l'UFM non poteva limitarsi a rilevare in maniera del tutto stereotipata
l'esistenza di parenti del ricorrente in Patria.
8.3 Infine, in virtù della constatazione circa l'assenza da parte
dell'UFM di un accertamento completo dei fatti, ne discende
direttamente che la decisione impugnata relativamente alla questione
dell'esecuzione dell'allontanamento è carente nella sua motivazione,
laddove appunto stabilisce in maniera generale, da un lato, che il
ricorrente potrebbe essere allontanato in Afghanistan e dall'altro, che
in detto Paese sarebbe in grado di provvedere al suo sostentamento –
essendo giovane, in buona salute – e avrebbe dei parenti.
8.4 In conclusione a tutto quanto precede, allo stato attuale degli atti e
ritenuta la manifesta carente motivazione, la decisione impugnata –
nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente in Afghanistan – incorre nell'annullamento.
9.
9.1 Quando il Tribunale annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
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Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore, se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007
consid. 11 e relativo riferimento).
9.2 Nella fattispecie, ritenuto che gli atti non sono completi e
comunque insufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale
come precedentemente considerato, il Tribunale non può sostituirsi
all'autorità inferiore. In effetti, incombe all'UFM di procedere ad una
audizione complementare nei confronti del ricorrente, al fine di
determinare la regione di origine e di provenienza del ricorrente in
Afghanistan, come pure la possibilità di un'eventuale alternativa di
soggiorno interna in detto Paese, nonché di raccogliere maggiori e
precise informazioni (ev. anche procedendo ad indagini in loco) sulla
presenza concreta e sull'effettiva possibilità che il ricorrente disponga
di una solida rete familiare e sociale, la quale sia attualmente
disponibile e in grado d’assicurargli un adeguato reinserimento
sociale, in caso di rientro in Patria, che si tratti della sua regione di
origine, di provenienza o di un'eventuale alternativa di soggiorno
interna, a meno che una di queste non permetta da sola di concedere
al ricorrente l'ammissione provvisoria. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini
ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti
determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento e ad
emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della
presente sentenza di cassazione.
10.
Per conseguenza, conto tenuto di quanto precede la decisione
impugnata è annullata sul punto di questione dell’esecuzione
allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata).
11.
11.1 Visto l'esito del gravame, non si prelevano spese processuali
(art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta
senza oggetto.
11.2 Ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica
altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA
Pagina 12
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e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.-, conto tenuto del lavoro
effettivo ed utile svolto dal primo rappresentante del ricorrente
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 13
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Le conclusioni presentate tardivamente con il complemento dei motivi
e integrazione del 27 agosto 2007 tendenti al riconoscimento della
qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili.
2.
Il ricorso è accolto.
3.
I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
4.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
5.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili in
questa sede.
6.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N […] (in copia, per
corriere interno)
- G._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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