B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4692/2013
S e n t e n z a d e l 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...),
Afghanistan,
rappresentato dalla signora D._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione
d'entrata; decisione dell'UFM del 23 luglio 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessato – cittadino afghano originario di Herat, attualmente residente
in Iran – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera tramite l'Amba-
sciata svizzera a Teheran (Iran).
A sostegno della propria domanda il medesimo, oltre ai documenti d'iden-
tità, ha prodotto copia di alcune radiografie fatte al (...) di E._______ in
data 15 ottobre 2010 ed un certificato medico del 28 agosto 2011 rilascia-
to dal Dr. Med. F._______.
B.
Il 6 febbraio 2012 la signora D._______ – presunta madre dell'interessa-
to, attualmente in Svizzera a beneficio di un'ammissione provvisoria – ha
inoltrato la citata domanda d'asilo per il figlio A._______ all'attenzione
dell'UFM. In data non precisata il richiedente ha sottoscritto una procura
in favore della madre, affinché ella abbia a rappresentarlo nella procedura
d'asilo di fronte alle autorità svizzere.
C.
Con missiva del 6 aprile 2012 la signora D._______ ha chiesto informa-
zioni sullo stadio della procedura e trasmesso all'Ufficio le presunte ra-
diografie del figlio, le quali testimonierebbero le lesioni da lui subite.
D.
il 16 aprile e 13 agosto 2012 l'UFM ha comunicato alla signora
D._______ la necessità per il figlio di presentare la sua domanda d'asilo
dall'estero direttamente all'Ambasciata svizzera a Teheran ove egli risie-
derebbe.
E.
In data 13 novembre 2012 l'interessato, accompagnato dalla madre giun-
ta dalla Svizzera, ha introdotto una domanda di visto per soggiorno di
lunga durata (D) presso l'Ambasciata svizzera a Teheran (cfr. atto A9/3).
F.
Su richiesta dell'UFM, del 18 dicembre 2012, la succitata domanda è sta-
ta tramutata in una domanda d'asilo presentata all'estero.
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Pagina 3
G.
In data 18 febbraio 2013 l'interessato ha compilato un questionario relati-
vo alle domande d'asilo in Svizzera, rispettivamente al rilascio di visti
d'entrata (cfr. atto A14/9).
Egli ha esposto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che sarebbe in-
tenzionato a lasciare il proprio paese d'origine in quanto il costo della vita
sarebbe troppo elevato e siccome la propria famiglia è già residente in
Svizzera. In aggiunta egli ha indicato che due anni prima avrebbe subito
un'operazione chirurgica alla (...).
H.
Successivamente, in data imprecisata, il richiedente ha compilato un ulte-
riore questionario indicando, fra i motivi d'asilo, la residenza in Svizzera
della propria famiglia, di non avere un lavoro vero e proprio, di essere so-
lo in Iran senza famiglia o amici e che nel 2009, durante un attacco del
governo iraniano successivo all'elezione presidenziale, egli avrebbe rice-
vuto un colpo con arma da taglio in prossimità del (...). A causa di
quest'ultimo episodio sarebbe rimasto per quattro giorni in coma e gli sa-
rebbe stato impiantata una placca nel (...) (cfr. atti A15/9 e A16/5).
I.
Il 18 febbraio 2013, la Rappresentanza svizzera a Teheran ha trasmesso
la domanda d'asilo dell'interessato all'UFM.
J.
J.a In data 27 maggio 2013, l'UFM ha annunciato alla madre dell'interes-
sato la probabilità di una decisione negativa relativamente alla domanda
d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera del richiedente.
Detto ufficio ha altresì evidenziato alcune divergenze relative alle date di
nascita, invitando la signora D._______ a determinarsi in merito entro il
7 giugno 2013.
Vi sarebbero delle incongruenze tra la data di nascita menzionata sulle
lettere redatte in Svizzera dalla madre del richiedente, quella apposta sul-
le presunte radiografie del medesimo e quella indicata nel formulario
compilato presso l'Ambasciata. Inoltre, l'Ufficio osserva che se anche la
data indicata sulle radiografie corrispondesse al vero significherebbe che
la mandataria avrebbe partorito il richiedente all'età di otto anni. Del resto,
nemmeno il nome posto sulle stesse radiografie coincide con quello del
richiedente.
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J.b Il 7 giugno 2013, la madre dell'interessato ha osservato che le diver-
genze tra le varie date di nascita ed il nome posto sulle radiografie sareb-
bero imputabili al fatto che per lavorare in Iran il richiedente avrebbe do-
vuto indicare un'età maggiore rispetto a quella effettiva ed utilizzare un
cognome dall'assonanza meno afghana. La mandataria sostiene poi che
l'errore nelle date di nascita è comune per i cittadini afghani, peraltro an-
che la data di nascita riportata sul suo permesso F sarebbe errata. La
medesima precisa poi le date di nascita esatte dei propri figli. In fine, a
sostegno della propria tesi, allega una fotocopia del proprio permesso
iraniano dove risulterebbe la sua data di nascita esatta.
J.c Con missiva del 2 luglio 2013, l'UFM ha preso atto del precedente
scritto della madre del richiedente così come del verbale di audizione tra-
smesso dall'Ambasciata svizzera a Teheran. Nel contempo ha ribadito un
probabile rifiuto della domanda in quanto il richiedente avrebbe indicato
quale motivo di fuga le attività del fratello G._______ in Afghanistan, atti-
vità già considerate inverosimili nella procedura d'asilo dei suoi famigliari
in Svizzera. Relativamente a quanto esposto dalla madre del richiedente
sull'utilizzo di un nome di assonanza maggiormente iraniana per motivi
legati all'impiego e alle cure sanitarie, l'Ufficio sottolinea che ciò non spie-
gherebbe per quale motivo il medesimo verrebbe citato con il nome effet-
tivo nel rapporto medico del 28 agosto 2011. La mandataria del richieden-
te è stata invitata a prendere nuovamente posizione entro il 16 luglio
2013.
J.d Nello scritto dell'8 luglio 2013 la signora D._______ ribadisce che
quanto fatto valere relativamente alla persecuzione riflessa derivante dal-
le attività del figlio G._______ in Afghanistan sarebbe stato tutto corri-
spondente al vero. Pertanto, sarebbero reali anche i motivi fatti valere dal
qui richiedente. La medesima aggiunge che all'epoca non avrebbe ricorso
contro la decisione che ha stabilito l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo
siccome la sola ammissione provvisoria è stata sufficiente a sfuggire dal
pericolo corso in caso di rientro nel proprio paese. Conseguentemente
anche il qui richiedente dovrebbe poter ottenere la medesima protezione
ottenuta in Svizzera dal resto della famiglia. Relativamente al rapporto
medico indicante l'identità attuale del richiedente, la madre ribadisce che
la prima volta in cui egli sarebbe stato trasportato all'ospedale lo avrebbe-
ro trasportato degli iraniani i quali lo consideravano iraniano in quanto al
lavoro era solito usare tale identità. Successivamente, il rapporto medico
del 28 agosto 2011 sarebbe invece stato stilato da un medico privato, da
qui la mancata necessità di mentire a proposito della propria identità. Infi-
ne, la madre del richiedente ribadisce l'importanza per il figlio di raggiun-
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gere la Svizzera per ricevere i medicinali necessari e sottoporsi ai control-
li. In Iran l'interessato vivrebbe senza uno statuto legale e con il rischio di
venir espulso da un momento all'altro.
K.
K.a Con decisione del 23 luglio 2013, notificata alla madre del richiedente
in data 25 luglio 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non ha autoriz-
zato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed
ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. Nella decisione impugna-
ta, l'UFM ha considerato che i motivi d'asilo evocati dall'interessato, come
l'elevato costo della vita in Iran, non sarebbero determinanti ai sensi della
legge sull'asilo. Per quanto attiene all'aggressione subita nel 2009, il ri-
chiedente sarebbe stato debitamente ricoverato, curato e successiva-
mente avrebbe ritrovato un impiego come cameriere. Pertanto, non vi sa-
rebbero elementi per ritenere che la sua esistenza sia esposta al rischio
immediato nel succitato paese. Peraltro, in Iran sarebbe presente un'im-
portante comunità afghana alla quale il richiedente potrebbe rivolgersi.
Egli avrebbe altresì la possibilità di tornare a vivere ad Herat (Afghani-
stan) dove sarebbe cresciuto, considerato che il timore di persecuzione
legato all'attività del fratello sarebbe da considerare inverosimile, come
peraltro è già stata considerata inverosimile l'attività stessa. L'Ufficio ha
poi ritenuto il soggiorno del richiedente in uno stato terzo ed ha quindi
esaminato la situazione del medesimo dal punto di vista del vecchio
art. 52 cpv. 2 LAsi. Giusta detta norma sarebbe ragionevole pretendere
che l'interessato si adoperi per essere accolto in tale stato, lasciando am-
pia libertà d'esame in merito alla domanda dall'estero pervenuta alla
Svizzera. Nello specifico, per quanto riguarda il criterio dei legami stretti
con la Svizzera, l'Ufficio sostiene che in base agli elementi presenti agli
atti vi sarebbero dei dubbi sui reali legami di parentela con le persone
presenti nel nostro paese. Infatti, a giudizio dell'autorità inferiore non con-
vincerebbe la spiegazione della signora D._______ circa le incongruenze
sulle varie date di nascita del richiedente presenti agli atti. Così come non
convincerebbe il fatto che dopo cinque anni di presenza in Svizzera la
medesima arrivi ad allegare solo oggi la reale date di nascita sua e dei
suoi figli, senza alcun mezzo di prova in merito, se non quello privo di tra-
duzione che la riguarderebbe. In sostanza, vi sarebbero dubbi circa l'iden-
tità del richiedente ed i propri legami di parentela con la famiglia
D._______ presente in Svizzera. In aggiunta, l'interessato potrebbe chie-
dere asilo in Turchia dove l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (di seguito: ACNUR) registrerebbe le domande dei cittadini non
europei. Pertanto, il richiedente non necessiterebbe della protezione sus-
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sidiaria da parte della Svizzera ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LAsi nella sua
versione previgente. Del resto, a giudizio dell'UFM le condizioni per l'asilo
famigliare ai sensi dell'art. 51 LAsi nella fattispecie non sarebbero soddi-
sfatte. In conclusione, l'entrata in Svizzera del richiedente non è stata au-
torizzata e la sua domanda d'asilo dall'estero è stata respinta.
K.b Il 21 agosto 2013, l'interessato è insorto contro suddetta decisione
dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale). Nell'atto di ricorso, presentato in Svizzera tramite la presunta
madre, l'insorgente non condivide l'opinione dell'UFM secondo la quale i
fatti esposti non sarebbero pertinenti. Infatti, il pestaggio subito dal ricor-
rente sarebbe da ricondurre ai motivi per i quali la famiglia avrebbe la-
sciato l'Afghanistan, mentre i motivi economici non sarebbero i motivi
principali. L'Ufficio non avrebbe considerato i rischi a cui sarebbe esposto
l'autore del gravame, anche in caso di una sua permanenza in Iran. Infat-
ti, vi sarebbe un rapporto di Justice for Iran che denuncerebbe le discri-
minazioni subite dagli afghani con statuto illegale in Iran, oltre ai rimpatri
verso il paese d'origine effettuati del governo iraniano, per il che, la visio-
ne dell'UFM, per la quale il ricorrente potrebbe vivere tranquillamente in
Iran, non sarebbe condivisibile. Del resto, la madre si dice disposta a sot-
toporsi all'esame del DNA, al fine di dimostrare la veridicità del proprio
rapporto di filiazione con l'insorgente. La medesima allega, altresì, una fo-
tografia di famiglia nella quale sarebbero presenti tutti i suoi figli, tra i qua-
li pure B._______. Infine, il ricorrente afferma che la Svizzera dovrebbe
trattare la sua domanda d'asilo in quanto rispetto ad altre paesi sarebbe
qui ch'egli potrebbe far valere dei legami particolarmente stretti.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, segna-
tamente l'autorizzazione ad entrare in Svizzera, l'accoglimento della pro-
pria domanda d'asilo e l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese
di giustizia.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
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RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); il medesimo è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administra-
tif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche
urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012
alla legge sull’asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il
29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.
Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una
domanda d'asilo presso una Rappresentanza svizzera all'estero. Giusta
la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'este-
ro prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli ar-
ticoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente.
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Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili
del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
4.
4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo
dall'estero presentata il 6 febbraio 2012 all'UFM, successivamente inoltra-
ta tramite la Rappresentanza svizzera a Teheran.
4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona ca-
pace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere stretta-
mente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In
altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emer-
ga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti per-
sonalmente all'autorità svizzera.
4.3 Ritenuto lo scritto non datato del ricorrente e relativa traduzione (cfr.
atto A11/2), il questionario del 18 febbraio 2013 (cfr. atto A14/9) e le suc-
cessive risposte manoscritte e non datate (cfr. atti A15/9 e A16/5) tramite i
quali il qui ricorrente si è personalmente manifestato di fronte all'autorità
competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fatti-
specie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ri-
cevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal ricorrente.
5.
5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle mo-
difiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero,
quest'ultima deve essere depositata presso una Rappresentanza svizzera
la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto
(art. 20 cpv. 1 LAsi). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizze-
ra per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi
rimanga nel paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro
paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio
all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a
questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) la Rappresentanza svizzera
all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se
l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare
per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La Rappresentanza sviz-
zera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo
scritta, come anche altri documenti pertinenti ed un rapporto completivo
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contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi
1).
5.2 Il richiedente l'asilo ha potuto far valere i propri motivi rispettivamente
nel questionario del 18 febbraio 2013 (cfr. atto A14/9), le successive
risposte manoscritte e non datate ad un ulteriore questionario (cfr. atti
A15/9 e A16/5) come pure con le risposte fornite in sede richiesta di visto
per soggiorno di lunga durata (D) (cfr. atto A9/3) presso l'Ambasciata
svizzera a Teheran, oltre che, tramite il proprio mandatario, con varie
missive e documenti agli atti. Il ricorrente ha altresì avuto la possibilità di
esprimersi, tramite la madre, in data 7 giugno 2013 (atto A26/3) e 8 luglio
2013 (cfr. atto A28/2), sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa
nei suoi confronti. Il diritto di essere sentito è rispettato e l'autorità
inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo.
Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e
giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7).
6.
6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7
LAsi) o se può essere ragionevolmente preteso che il richiedente si
adoperi per essere accolto in un altro paese (art. 52 cpv. 2 LAsi), l'UFM è
legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a pag.136, GICRA 2004 n.
20 consid. 3a pag. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b pag. 129 s.).
6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione
d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo
l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso.
Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi
dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segna-
tamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro
paese, la garanzia di protezione di uno stato terzo, la possibilità pratica e
l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro paese. In altri termini, la
possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizze-
ra, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò
che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bi-
sogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario ap-
purare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e veri-
ficare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante
l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o
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che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia
la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, pag. 126).
6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in
uno stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi
al fine di ottenere l’ammissione in detto stato. Anche in siffatta evenienza,
occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esi-
gibile la sua ammissione in tale stato (o in un altro stato) e confrontarli
con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi
di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo paese
d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in
un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr.
DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 pag. 174 seg.,
GICRA 2004 n. 21 consid. 2b pag. 137 e consid. 4 pag. 138 segg.,
GICRA 2004 n. 20 consid. 3b pag. 130 seg., GICRA 1997 n. 15
consid. 2f pag. 131 seg.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti
nell’art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell’asilo accorda-
to a famiglie di cui all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa
pag. 140).
6.2
6.2.1 Nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi di
asilo invocati dal ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione
d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato biso-
gno di protezione.
Anzitutto per quanto riguarda i motivi d'asilo in relazione al presunto fra-
tello del ricorrente essi sono stati considerati inverosimili tramite decisio-
ne dell'UFM cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 25 agosto 2009, atto
A43/6 del dossier N [...]). Di conseguenza per quel che concerne le ra-
diografie agli atti, anche nel caso in cui fossero attribuibili al ricorrente, in-
serite nel contesto della persecuzione del fratello – come da allegazione
ricorsuale (cfr. ricorso pag. 3) – visto quanto sopra si rivelano altresì inve-
rosimili ed ininfluenti, non portando alcunché alla presente procedura. Il
trauma subito è infatti riconducibile a qualsiasi situazione estranea al con-
testo dell'asilo. Peraltro, in uno dei suoi scritti il ricorrente accenna che la
ferita alla (...) risalirebbe ad un episodio relativo ad un intervento militare
sulla folla in cui sarebbe stato accidentalmente colpito da un coltello (cfr.
atto A16/5 pag. 4). Del resto, egli afferma di non essere attivo politica-
mente, di non essere membro di alcun partito, come pure di non avere
problemi con le autorità o con la giustizia (cfr. atto A14/9 pagg. 6-7 e atto
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A16/5 pag. 5). Non da ultimo, il medesimo interrogato esplicitamente cir-
ca i propri motivi d'asilo ha elencato più volte unicamente motivi economi-
ci, fra i quali l'elevato costo della vita in Iran, o il volersi ricongiungere con
la propria famiglia in Svizzera (cfr. atto A9/3 pag. 2, atto A11/2 pag. 2, atto
A14/9 pag. 4 e 7, atto A16/5 pag. 4). Tali motivazioni, come palesemente
riconoscibile, non rientrano nella nozione di persecuzione o esposizione a
serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi.
6.2.2 In relazione al proprio soggiorno in Iran il ricorrente fa valere difficol-
tà relative al proprio statuto in tale paese. In particolare, egli lamenta pro-
blemi legati alle discriminazioni ed ai rimpatri riguardanti cittadini afgani.
A giudizio abbondanziale del Tribunale tali affermazioni risultano essere
semplici allegazioni di parte generiche e prive di fondamento. Dagli atti
non emerge alcun indizio che faccia pensare ad un imminente rinvio in
Afghanistan del ricorrente. Nondimeno, simili argomentazioni si palesano
come assolutamente irrilevanti ritenuta l'assenza di indizi di persecuzione
ai sensi dell'asilo (cfr. consid. 6.2.1 della presente). La comunità afghana
è molto numerosa in Iran, tanto che parecchi afghani vi risiedono da anni,
dalla nascita o addirittura da generazioni. Nello specifico, l'autore del gra-
vame è giovane, risiede in Iran dal (...) (cfr. atto A1/3 pag. 2) ed ha già
svolto diversi impieghi nel paese in questione (cfr. atto A1/3 pag. 1, atto
A14/9 pag. 2). Emerge dal dossier N (...), relativo alla presunta madre,
una richiesta di documenti di viaggio per l'Iran che menziona esplicita-
mente da parte della medesima la presenza di vitto e alloggio in loco
presso "una famiglia di amici" (cfr. lettera del 7 aprile 2011), ciò testimonia
che il ricorrente non è solo nel paese in questione ma può contare
sull'appoggio di amici e conoscenti. Nondimeno, circa i presunti problemi
di salute causati dalla ferita al (...), il ricorrente ha accesso alle cure nel
paese in questione come dimostrano le radiografie e il certificato medico
agli atti.
6.3 In virtù delle considerazioni sopraesposte e della specificità della pre-
sente procedura, la questione della veridicità del rapporto di filiazione tra
la signora D._______ e il qui ricorrente può rimanere aperta. Infatti – vista
la chiara inverosimiglianza e irrilevanza dei motivi d'asilo invocati, segna-
tamente l'assenza di un avverato bisogno di protezione (cfr. consid. 6.2.1)
– l'autorizzazione d'entrata del ricorrente in ambito di domanda d'asilo
dall'estero sulla sola base del presunto rapporto di filiazione con una per-
sona ammessa provvisoriamente in Svizzera porterebbe alla chiara elu-
sione della normativa relativa al ricongiungimento famigliare (art. 85 cpv.
7 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS
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142.20]) in contrasto con la volontà del legislatore in materia (cfr. senten-
ze del Tribunale D-3916/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.5.1 e D-
1395/2011 del 16 giugno 2011).
6.4 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato
l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo
dall'estero.
7.
In ultima analisi, i motivi impliciti relativi al rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera a titolo di asilo famigliare, ai sensi dell'art. 51 LAsi, sono
parimenti respinti vista la manifesta inottemperanza delle condizioni poste
da tale istituto.
8.
In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti
all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne con-
segue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Si rinuncia altresì allo scambio de-
gli scritti.
10.
10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito, la richiesta di esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è
divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della
particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4692/2013
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
1.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'Ambasciata
svizzera a Teheran.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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