B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4704/2011
S e n t e n z a d e l 1 6 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Robert Galliker,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 luglio 2011 / N (...).
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Fatti:
A.
Il 2 ottobre 2008, l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha
presentato una domanda di asilo in Svizzera presso l'aeroporto di Zurigo.
Nel corso delle due audizioni avvenute nel medesimo aeroporto, il richie-
dente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale
di audizione del 4 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del
16 ottobre 2008 [di seguito verbale 2]), di essere originario di B._______,
nella Regione di Vanni (Sri Lanka). Egli sarebbe espatriato a causa dei
legami che la propria famiglia e lui stesso avrebbero avuto con le Tigri per
la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE). In particolare, un fratel-
lo avrebbe perso la vita combattendo per tale Gruppo ed un altro fratello
avrebbe perso una gamba sempre al servizio del LTTE. Lo stesso richie-
dente sarebbe stato forzato a prestare servizio in qualità di supporto logi-
stico. Tra l'altro, (...), esso sarebbe stato vittima di un attacco delle forze
governative sferrato contro l'accampamento dove
avrebbe prestato servizio, perdendo la falange di un dito e riportando feri-
te alla schiena. A seguito delle ferite, sarebbe stato ricoverato dapprima
presso l'ospedale di B._______ ed in seguito trasferito presso quello di
C._______ (Sri Lanka). Una volta dimesso, si sarebbe trasferito a Co-
lombo (Sri Lanka) con la madre malata di cancro e avrebbe ottenuto un
visto per D._______, dove si sarebbe diretto per curare la madre. Nel no-
vembre del 2007, sarebbe tornato a Colombo ospitato da alcuni zii. In da-
ta (...), delle persone a bordo di un furgone bianco, verosimilmente para-
militari, sarebbero giunti presso l'abitazione dello zio cercando, senza
successo, di catturare l'interessato. In ragione di questo episodio, il (...),
con l'aiuto dello zio, sarebbe fuggito in Malesia. Il (...), uomini a bordo di
furgone bianco avrebbero nuovamente fatto visita allo zio cercando il ri-
chiedente ma, non trovando quest'ultimo, lo avrebbero picchiato. Dopo
avere trascorso circa dieci mesi in Malesia, avrebbe cercato di raggiunge-
re uno zio che vivrebbe in Francia, il quale avrebbe finanziato in parte il
passatore. Il richiedente avrebbe fatto scalo in Pakistan e in Oman, tutta-
via, giunto all'aeroporto di Parigi, le autorità francesi lo avrebbero fermato
intimandogli di lasciare il Paese. In seguito a questo episodio, l'interessa-
to avrebbe preso un volo diretto a Zurigo e, giunto allo scalo aereo di tale
città, avrebbe depositato la domanda di asilo in oggetto.
A sostegno della propria domanda di asilo, l'interessato ha prodotto il
proprio passaporto dello Sri Lanka (doc. 1), un falso passaporto malese
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(doc. 2), una falsa carta d'identità malese (doc. 3), delle parti di carta
d'imbarco relative a voli internazionali effettuati dal richiedente (doc. 4),
una decisione dell'1° ottobre 2008 emanata dalla Direzione generale della
polizia alle frontiere francese, in cui viene notificato il rifiuto d'entrata sul
territorio francese dell'interessato (doc. 5), il proprio certificato di nascita
(doc. 6), il proprio certificato di matrimonio (doc. 7), la copia della propria
carta d'identità dello Sri Lanka (doc. 8), uno scritto dell'ospedale di
B._______ in cui viene attestato il trasferimento del richiedente presso
l'ospedale di C._______ in data (...), una denuncia inviata per telefax ef-
fettuata dalla zia registrata presso la Polizia di Colombo il (...) (doc. 9) e
un certificato medico relativo allo zio del (...) inviato per telefax (10).
B.
Con decisione del 22 luglio 2011, l'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronun-
ciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, non-
ché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a
Colombo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 25 agosto 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta deci-
sione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento
del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova
valutazione e subordinatamente la concessione dell'ammissione provvi-
soria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spe-
se processuali.
D.
In data 30 agosto 2011, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibi-
lità di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta
l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro
di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfat-
ti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che le
dichiarazioni dell'interessato presenterebbero dei dubbi e, dall'altro lato,
che la situazione in Sri Lanka sarebbe mutata ed il profilo del richiedente
non sarebbe tale da esporlo in Patria al rischio di persecuzioni da parte
del Governo. Infatti, sarebbe ben noto alle autorità cingalesi che le fami-
glie tamil del Nord dello Sri Lanka sarebbero state obbligate a mettere al
servizio del LTTE almeno una persona e, pertanto, le autorità cingalesi
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non sarebbero interessate a perseguitare persone che, come il richieden-
te, avrebbero avuto pochi contatto con LTTE o dei famigliari appartenenti
al movimento. Infatti, queste persone non sarebbero considerate dei peri-
coli per la sicurezza e la stabilità del Paese. Per queste motivazioni, il ti-
more espresso dall'interessato sarebbe infondato e le dichiarazioni e-
spresse non soddisferebbero le condizioni per il riconoscimento della
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne l'allonta-
namento verso il Paese di origine, l'UFM ha ritenuto come non ragione-
volmente esigibile il ritorno a B._______ ritenuto che le condizioni di vita
nella Regione di Vanni sarebbero tuttora difficili, tuttavia, ha valutato ra-
gionevolmente esigibile il reinserimento del richiedente a Colombo, dove
avrebbe già vissuto e potrebbe godere del sostegno degli zii.
4.2 Nel gravame, il ricorrente constata innanzitutto che l'autorità inferiore
non contesterebbe la verosimiglianza del proprio racconto. Tuttavia, con-
trariamente a quanto sostenuto dall'UFM, esso ritiene di presentare un
profilo a rischio in quanto membro di una famiglia sospettata da tempo di
avere simpatie per il LTTE in ragione delle attività svolte dai fratelli e da
lui stesso. In particolare, il profilo del ricorrente corrisponderebbe a quello
di alcune categorie di persone minacciate in Sri Lanka descritte dal rap-
porto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del
1° dicembre 2010 citato nel ricorso e, pertanto, il timore di persecuzioni in
Patria sarebbe fondato, di modo che le condizioni per il riconoscimento
della qualità di rifugiato sarebbero soddisfatte. Al presente caso, si appli-
cherebbe di conseguenza il principio del non respingimento. Visto quanto
sopra, in caso di allontanamento, la Svizzera violerebbe l'art. 3 CEDU in
virtù dei trattamenti inumani e degradanti ai quali rischierebbe di essere
sottoposto nel Paese di origine. Di conseguenza, l'allontanamento del
ricorrente verso lo Sri Lanka sarebbe inammissibile e non ragionevolmen-
te esigibile.
5.
5.1
5.1.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon-
dato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
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della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.1.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri-
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono-
scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'es-
sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44,
consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni
anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo re-
ligioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato
timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di perse-
cuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove
persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta
(cfr. sentenza del Tribunale D-6330/2011 del 3 febbraio 2012,
consid. 5.5.2; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 p. 179
e seg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi
concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e se-
condo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berna 2003, p. 447 e ss.; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berna 1999, p. 69 e ss.; ALBERTO ACHERMANN / CHRI-
STINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in:
Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Friborgo 1991, p. 44; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pp. 108 e ss.; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, p. 126 e 143 e
ss.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berna 1987, p. 287 e ss.).
5.1.3 Nella nozione di pressione psichica insopportabile quale motivo giu-
stificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le
misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcu-
ni individui o di una parte della popolazione, i quali – secondo un esame
oggettivo – sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente
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sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla
dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale si-
tuazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese
(cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 10.3.1 p. 200 e s. e GICRA 2000 n. 17,
consid. 10 e 11 p. 156 e ss.; KÄLIN, op. cit., p. 49 e ss.; WERENFELS,
op. cit., p. 275). Come ritenuto dal Consiglio federale, i metodi in oggetto
sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la
vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di
costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la
permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno
di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. p. 125
e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del
6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. p. 631).
5.2
5.2.1 Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore
di persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione
vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la
situazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha con-
statato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicu-
rezza del paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito
cingalese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e
sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del con-
flitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = inter-
nally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villag-
gi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka;
Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concer-
ning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento,
grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione in
Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e
stanno migliorando progressivamente in tutto il paese soprattutto nelle
regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE
durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurispru-
denza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti in-
tervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi
di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone partico-
larmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime
del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti
dei diritti attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime
(cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti
umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di
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importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver
avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
5.2.2 Nella fattispecie il Tribunale considera che i fatti adotti dal ricorrente
non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che, alla luce della
succitata evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettiva-
mente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti ante-
riori al suo espatrio non è giustificato. Infatti, non emergono elementi tali
da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio soprae-
sposti. In particolare, dalle sue dichiarazioni non risulta che egli sia mai
stato attivo politicamente o che abbia simpatizzato per i militanti del LTTE.
Invero, il ricorrente ha dichiarato di essere stato torturato una prima volta
nel 1997 dal LTTE e di essere stato arruolato forzatamente da tale gruppo
nel (...) del 2007 (cfr. verbale 1, pag. 11 e verbale 2, pag. 4, 8-10). Per
quanto concerne l'asserito tentativo di rapimento del 2007 ad opera di
uomini a bordo di un furgone bianco (cfr. verbale 2, pag. 4 e 9), e la suc-
cessiva visita presso la casa dello zio da parte degli stessi nel 2008
(cfr. verbale 2, pag. 9), va innanzitutto rilevato che l'insorgente si è limita-
to a semplici dichiarazioni di parte corroborate unicamente dalla denuncia
della zia (doc. 9) e dal certificato medico relativo a suo zio (doc. 10).
Tuttavia, l'autenticità di questi documenti, essendo pervenuti via telefax, è
impossibile da valutare e, pertanto, già per questo motivo la forza proban-
te dei medesimi è necessariamente limitata. Inoltre, anche ammettendo
l'autenticità degli stessi, il Tribunale rileva che la denuncia (doc. 9) è una
semplice descrizione dei fatti operata dalla zia del ricorrente e pertanto
non prova, di per sé, la veridicità di quanto denunciato. Il certificato medi-
co (doc. 10) descrive unicamente le ferite occorse allo zio senza tuttavia
riportare come siano state procurate. In aggiunta, è d'uopo precisare che,
anche se tali circostanze dovessero essere reali, va considerato che gli
episodi sarebbero avvenuti ancora in periodo di guerra e, pertanto, non vi
è ragione per ritenere che tali situazioni possano ripetersi tutt'oggi allor-
ché, come descritto al consid. 5.2.1 della presente decisione, la situazio-
ne di fatto è totalmente cambiata. Infatti, gli episodi sopraccitati vanno in-
seriti nel contesto del periodo in questione, in cui l'esercito era solito fer-
mare dei giovani tamil al fine di ottenere delle informazioni, tipicamente
nell'ambito di operazioni di sicurezza e di lotta anti-terrorismo
(cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4).
Oltretutto, dalle dichiarazioni dell'insorgente si evince che lo stesso non
ha mai avuto particolari problemi con le autorità governative
(cfr. verbale 2, pag. 11) né difficoltà nei propri spostamenti. Infatti, se
avesse effettivamente avuto un profilo a rischio, mal si comprenderebbe
la facilità con cui ha avuto luogo il proprio trasferimento dall'ospedale di
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B._______ a quello di C._______ nel (...) del 2007 (cfr. verbale 2,
pag. 3 e 7). Non è infatti verosimile, ammettendo un profilo a rischio agli
occhi della autorità cingalesi, che questi abbia potuto superare i numerosi
controlli posti tra B._______ e C._______ senza essere fermato grazie al
solo intervento dei medici sull'ambulanza. Allo stesso modo, mal si com-
prende come avrebbe fatto ad ottenere un visto di uscita per D._______
nel (...) del 2007 se le autorità lo avrebbero ritenuto realmente pericoloso.
Il fatto di essere espatriato nel periodo di guerra non è infatti, di per sé, un
elemento sufficiente per annoverare l'interessato nei profili a rischio.
Tutt'al più, al suo rientro in Sri Lanka, l'insorgente potrebbe essere sotto-
posto a delle misure di polizia suscettibili di restrizione momentanea della
libertà, quali controllo d'identità, perquisizione, rispettivamente detenzio-
ne, alfine di procedere ad ulteriori verifiche. Trattasi comunque di misure
anti-terrorismo alle quali è sottoposta la maggior parte della popolazione
a Colombo e nel resto del territorio nazionale che, ad ogni modo, non
rivestono l'intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi
(cfr. Sentenza del Tribunale E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo
riferimento).
5.2.3 Per questi motivi, alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di
origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a
causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto,
come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente
non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
6.
6.1
6.1.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
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6.1.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
6.2
6.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 5 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibi-
le l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da uno Stato europeo fanno rientro in Sri Lanka (cfr. sentenze della
Corte EDU N.A. c. Regno Unito [richiesta n. 25904/07] del 17 luglio 2008;
P.K. c. Danimarca [richiesta n. 54705/08] del 20 gennaio 2011; T.N. c.
Danimarca [richiesta n .20594/08] del 20 gennaio 2011; E.G. c. Regno
Unito [richiesta n. 41178/08] del 31 maggio 2011). A questo riguardo, la
Corte ha ritenuto che non si debba partire dal presupposto che ogni Tamil
di rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inu-
mani. Bensì, occorre analizzare se nel caso di specie e alla luce di diversi
fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che
le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o ad interrogar-
lo. Quali particolari fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la re-
gistrazione quale membro – sospetto o certo – delle LTTE, l'esistenza di
una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal
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carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza
o di documenti analoghi, il reclutamento quale confidente delle forze di si-
curezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da
Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle
LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda di
asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Questi
fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un
"real risk" per l'interessato, tuttavia questa soglia potrebbe essere rag-
giunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considera-
zione anche la situazione generale vigente attualmente nel Paese
(cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativo riferimento).
6.2.2 Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo
cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale
ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. In altri
termini, nell'ambito di una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene che la
soglia per ammettere il "real risk" non è raggiunta. A questo riguardo, al
fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni sopraesposte relative
all'analisi della qualità di rifugiato (consid. 5.2.2. della presente).
6.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzio-
ne dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
6.3
6.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origi-
ne o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in peri-
colo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generaliz-
zata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 p. 111;
GICRA 1999 n. 28, consid. 5b p. 170; nonché GICRA 1998 n. 22,
consid. 7a p. 191).
6.3.2 In merito allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha
avuto recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige at-
tualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti,
in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicu-
rezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti
dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il
Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso
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l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto
attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a se-
guito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009
e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esisten-
za di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle atti-
vità economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale
e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzio-
ne di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna,
Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per
sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione
ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà
(cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzione dell'al-
lontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situa-
zione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della
guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allon-
tanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano be-
neficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. ibidem,
consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del
Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita po-
trebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di
persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, verifi-
cando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente,
concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento,
nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali con-
dizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alter-
nativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, segnatamente nella
Città di Colombo (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2).
6.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere originario di
B._______, nonché di avere vissuto, quale ultimo luogo in Patria, a
Colombo presso alcuni zii. Esso ha inoltre vissuto, tra il
(...) 2007 ed il (...) 2008 in Malesia (cfr. verbale 2,
pag. 4). L'insorgente gode di una formazione scolastica di base e di una
solida esperienza lavorativa quale agricoltore/coltivatore in Patria
(cfr. verbale 1, pag. 5), oltre che un'esperienza quale ausiliario presso un
bar maturata in Svizzera.
Malgrado l'inesigibilità di un allontanamento verso B._______ in ragione
delle difficili condizioni di vita tutt'ora presenti, il Tribunale considera
esigibile l'allontanamento verso Colombo, città dove ha già vissuto e dove
potrà beneficiare del sostegno di zii che già in passato lo hanno aiutato e
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ospitato (cfr. verbale 2, pag. 4). Infine, il ricorrente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi
riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
6.3.4 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Ne consegue che
l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile.
7.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: