Corte IV
D-4710/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
Costa d'Avorio,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 agosto 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4710/2006
Fatti:
A.
Il 29 giugno 2005, l'interessato, originario di B._______
(sottoprefettura di Abidjan), ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo,
d'essere espatriato il 28 giugno 2005 per il timore d'essere ucciso dai
militari. Gli stessi avrebbero ucciso suo fratello e suo padre, oppure
solamente arrestato quest'ultimo, nel corso di una riunione del
“C._______” (D._______), svoltasi un venerdì del marzo 2005 a casa
del genitore. L'interessato sarebbe quindi fuggito dalla madre di un
amico di suo padre a E._______ (comune di Abidjan), dove sarebbe
rimasto fino al 28 giugno 2005, data in cui avrebbe preso l'aereo per la
Svizzera.
B.
Il 2 agosto 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto
Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine, ossia la Costa d'Avorio, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 24 agosto 2005, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e,
in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 4 ottobre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 13 ottobre 2005, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame.
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F.
Il 14 ottobre 2005, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica.
G.
Il 28 ottobre 2005, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Infatti,
l'interessato avrebbe dichiarato in un primo tempo che suo padre
sarebbe morto nel marzo 2005, per poi negare la sua morte. Peraltro,
non sarebbe stato capace di fornire né il titolo, né la funzione del
padre nel partito. In aggiunta, non avrebbe potuto descrivere il lavoro
dello stesso e neppure indicare né la data in cui si sarebbe svolta la
suddetta riunione, né in modo concreto quanti vertici del partito
sarebbero stati presenti alla riunione a casa sua. Per di più, sarebbe
rimasto molto vago durante tutta l'audizione, dando così l'impressione
di non aver vissuto quanto asserito. Pertanto, non sarebbe stato in
grado di descrivere in modo anche solo approssimativo né quanti
militari sarebbero intervenuti, né quanti partecipanti sarebbero
scappati, né quanti sarebbero stati uccisi. Inoltre, non avrebbe saputo
indicare come suo fratello sarebbe stato ferito mortalmente. Peraltro,
l'UFM ha ritenuto che l'interessato avrebbe convinto l'autorità della sua
minore età, non avendo segnatamente presentato documenti idonei a
confermarla. Inoltre, l'interessato avrebbe allegato d'ignorare sia l'età
che le date di nascita della sua famiglia in senso stretto. In aggiunta,
sarebbe stato insicuro sulla data in cui avrebbe iniziato la scuola e
l'esame osseo avrebbe dimostrato una differenza d'età di addirittura
tre anni e mezzo rispetto ai 15 anni e mezzo, dichiarati dal richiedente.
Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per
conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato
nella fattispecie.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato, in sostanza, di avere
fornito molte informazioni idonee a rendere verosimile il suo racconto.
Inoltre, non saprebbe l'esatta funzione di suo padre all'interno del
partito, in quanto minorenne e non interessato ai suoi affari. Peraltro,
ha ribadito la sua minore età, in quanto sarebbe quella a lui riferita da
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suo padre. Per di più, gli argomenti usati dall'UFM sarebbero del tutto
soggettivi e poco scientifici, compresa la radiologia della mano che
non servirebbe assolutamente a determinare l'età. Infine, non sarebbe
ammissibile il suo allontanamento, giacché egli non avrebbe più
nessuno della sua famiglia in patria.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la
situazione nel Paese ed il coprifuoco sarebbero stati ristabiliti. Inoltre,
sebbene il nord del Paese sia controllato dalle “Forces Nouvelles” e
nelle zone delle piantagioni di cacao vi siano a volte degli scontri
interetnici e militari, non vi sarebbe comunque una situazione di
violenza generalizzata che coinvolgerebbe l'insieme della popolazione.
Di conseguenza, il rinvio verso Abidjan, sarebbe ragionevolmente
esigibile, possibile ed ammissibile.
5.4 Nella replica, l'insorgente ha rimandato alle sue argomentazioni e
conclusioni esposte nel ricorso.
6.
6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per
la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato
impreciso sulla sua biografia. In particolare, nel corso della prima
audizione, ha dichiarato di avere iniziato le scuole all'età di cinque
anni, nel 1995, e di aver studiato per cinque anni fino ad un venerdì di
marzo 2005. Confrontato con tale incongruenza, il ricorrente ha
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asserito di aver cominciato la scuola nel 2000 ed all'età di dieci anni
(cfr. audizione del 13 luglio 2005 pag. 2). Dall'altro lato, dall'esame
radiologico, effettuato il 6 luglio 2005, risulta un'età ossea del
ricorrente superiore ai 18 anni (più precisamente: maggiore o uguale a
19), ovvero un'età che si differenzia significativamente dall'età
dichiarata. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del
caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle
argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di
corroborare l'allegata minorità.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa
interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio
non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
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8.
8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese
dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza. Giova altresì osservare che il ricorrente
si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con
riferimento agli evocati fatti. Basti, rilevare che l'insorgente ha allegato
nel corso della prima audizione, in un primo tempo, che suo padre
sarebbe morto nel marzo 2005, mentre, in un secondo tempo, egli ha
asserito che un suo amico gli avrebbe riferito di avere visto il suo
genitore nel giugno 2005. Confrontato con tale contraddizione, egli si è
limitato a confermare di aver allegato che sarebbe morto suo fratello
(cfr. audizione del 13 luglio 2005 pagg. 3 e 6). Inoltre, non è stato
capace di indicare la data della riunione alla base del suo racconto,
affermando che si sarebbe svolta un venerdì di marzo 2005. Peraltro,
non si è neanche interessato di sapere la causa della morte di suo
fratello, allegando in modo generico che sarebbe caduto a terra, dopo
che i militari gli avrebbero sparato e non si sarebbe più rialzato
(cfr. audizione del 26 luglio 2005 pag. 3). Per di più, non ha saputo
fornire informazioni dettagliate circa la posizione e le attività di suo
padre all'interno del partito D._______, nonostante venisse spesso
confrontato con il suddetto partito, siccome le riunioni si svolgevano a
casa del genitore con cui coabitava (cfr. audizione del 26 luglio 2005
pag. 3). In tal contesto, non lo soccorre neanche l'affermazione
ricorsuale secondo cui non conoscerebbe la funzione di suo padre, in
quanto minorenne (cfr. consid. 6.2) e non interessato alle sue
faccende. Visto quanto precede, v'è ragione di convenire con l'UFM
che l'insorgente non ha dato l'impressione di aver vissuto quanto
asserito. Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non
realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
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l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
10.
10.1
Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non
emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Costa d'Avorio
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
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10.2
10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
Il TAF osserva nondimeno che in Costa d'Avorio, non vige una
situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata al
punto che si debba rinunciare sistematicamente all'esecuzione
dell'allontanamento di tutte le persone di origine ivoriana,
indipendentemente del caso di specie (v. sentenze del TAF
D-4477/2006 del 28 gennaio 2008, E-4750/2006 del 9 dicembre 2008
e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009). Inoltre, le violazioni gravi dei diritti
dell'uomo sono diminuite dopo la firma dell'Accordo di Ouagadougou
del 4 marzo 2007. Tuttavia, il TAF ha pure constatato che ultimamente
il traffico d'esseri umani, in particolare in relazione alle donne
(prostituzione) ed ai bambini (lavori forzati), ha preso nuove
dimensioni. Peraltro, un problema importante concerne il ritorno di
persone provenienti da regioni dove sussistono lacune dal punto di
vista della sicurezza e delle infrastrutture giudiziarie, in particolare
nell'ovest del Paese (v. sentenza del TAF del 28 gennaio 2008
D-4477/2006).
Premesso ciò, codesto Tribunale ha considerato ragionevolmente
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento ad Abidjan per un uomo,
giovane, senza problemi di salute, che ha precedentemente vissuto ad
Abidjan, oppure che dispone di una rete sociale in loco. Per quanto
concerne le persone provenienti dall'ovest oppure dal nord del Paese
e senz'alcun legame con Abidjan, si impone un esame più dettagliato,
tramite un'analisi approfondita nel singolo caso, della situazione
generale della loro regione d'origine e della loro situazione personale
(v. sentenze del TAF D-4477/2006 del 28 gennaio 2008, E-4750/2006
del 9 dicembre 2008 e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009).
10.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è
ancora giovane ed ha una certa formazione scolastica. Inoltre, dispone
di una rete familiare in patria, segnatamente il padre, che, visto
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l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere escluso che sia
ancora in vita, come, peraltro, suo fratello. Avendo, oltretutto sempre
vissuto fin dalla nascita ad B._______ (sottoprefettura del distretto di
Abidjan, situata nella periferia dell'omonima città), vi è ragione di
ritenere che il ricorrente abbia una rete sociale in loco in grado di
essere di supporto per il suo reinserimento. L'insorgente non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in
Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo
stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
10.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
12.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico
dell'insorgente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del
Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N 479 162; allegato:
incarto UFM)
- Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Servizio rifugiati,
Bellinzona (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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