Corte IV
D-4713/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti.
A._______ Congo (Kinshasa),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 luglio 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4713/2006
Fatti:
A.
Il 7 luglio 2005, l'interessata, con ultimo domicilio prima dell’espatrio a
Kisangani, nell'est della Repubblica democratica del Congo (in seguito
detta: RDC), ha presentato una domanda d'asilo. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto qui di rilievo, di temere di essere uccisa, in
quanto si sarebbe opposta, in qualità di consigliera dei giovani, alla
comunicazione ai responsabili del partito facenti capo a Joseph
Kabila, presidente in carica, dei nominativi dei partecipanti ad un
seminario organizzato dal pastore della sua Chiesa. Inoltre, la stessa
non avrebbe voluto fare politica, in quanto avrebbe visto morire molte
persone a Kisangani. Accusata d’aver tramato contro il presidente,
sarebbe stata condotta in una cella presso gli uffici dell’Agence
Nationale de Renseignement (detta in seguito: ANR) a Kisangani e
picchiata durante due giorni con, secondo le versioni, un bastone, un
frustino, oppure, con qualcosa di duro. Sempre a seconda delle
versioni, in tali occasioni avrebbe indossato un pantalone ed una
maglietta polo oppure nessun indumento. Il decimo giorno sarebbe
stata liberata grazie all’intervento di un amico di suo padre, il quale
l’avrebbe ospitata per una notte a casa sua e accompagnata
l’indomani in aereo fino a Kampala in Uganda, da dove l’interessata
avrebbe preso un aereo per la Svizzera.
B.
Il 29 luglio 2005, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la
RDC, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 29 agosto 2005, l'interessata, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
per una nuova decisione di merito e, in subordine, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
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D.
Il 4 ottobre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Ha altresì evaso ulteriormente la succitata
domanda d'assistenza giudiziaria.
E.
Il 18 ottobre 2005, l'UFM, invitato a presentare una risposta al ricorso,
ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 6 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
concesso alla ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica.
G.
Il 19 febbraio 2007, l'insorgente ha inoltrato la replica.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni
dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
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2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato il racconto reso
dall'insorgente povero di dettagli in più punti, impreciso e stereotipato.
In particolare, la stessa non avrebbe saputo descrivere in modo
esaustivo l’evocato luogo di detenzione, limitandosi ad allegare di
essere stata detenuta in una cella grande come l'ufficio in cui ha
effettuato le audizioni dell'UFM e che al suo interno non vi sarebbe
stato alcunché all'infuori di altre persone. Inoltre, nel suo racconto
mancherebbero dei dettagli tipici ed individuali che una persona
sarebbe in grado di allegare se fosse stata realmente rinchiusa in un
luogo di detenzione. Peraltro, avrebbe reso versioni discrepanti fra loro
con riferimento agli evocati maltrattamenti subiti presso gli uffici
dell’ANR, ovvero, in occasione dell'audizione breve, avrebbe asserito
che le sarebbero stati tolti i vestiti, l'avrebbero fatta sdraiare per terra e
sarebbe stata picchiata con dei bastoni, mentre nell'audizione
federale, sarebbe stata condotta nel cortile, dove l'avrebbero picchiata
con qualcosa di duro che non avrebbe visto. Oltre a ciò, il racconto sul
viaggio d’espatrio risulterebbe inverosimile, in virtù della sua
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incompatibilità con l’esperienza generale di vita e la logica dell’agire.
Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per
conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato
nella fattispecie.
5.2 Nel gravame, l'insorgente denuncia un accertamento inesatto dei
fatti giuridicamente rilevanti. Ha sostenuto d’aver reso un racconto
molto dettagliato e preciso e che lo stesso sarebbe verosimile e da lei
realmente vissuto. Inoltre, ha fatto valere che l’UFM fonderebbe la sua
decisione su di una contraddizione in merito alla quale avrebbe già
avuto modo di pronunciarsi. Il fatto che l'autorità inferiore non la creda,
non sarebbe un argomento valido. Peraltro, la situazione in patria
sarebbe notoriamente catastrofica e l’esecuzione del suo
allontanamento verso la RDC sarebbe al momento attuale illecita e
non ragionevolmente esigibile, essendole segnatamente preclusa
qualsiasi possibilità di rifugio interno.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha, da un lato, confermato il
giudizio d'inverosimiglianza, di cui alla decisione impugnata, con
riferimento alle allegazioni determinanti rese dall'insorgente in sede di
procedura di prima istanza. Dall’altro lato, ha ribadito l’assenza di
motivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente.
Peraltro, ha osservato, segnatamente, che la ricorrente sarebbe
giovane, avrebbe acquisito una formazione scolastica superiore,
avrebbe vissuto dal 1992 presso la famiglia di suo zio a Kisangani
(il quale avrebbe altresì provveduto al suo sostentamento) e che
ulteriori famigliari (di suo padre) risiederebbero a Kinshasa nonché a
Bunia (madre). Infine, i problemi medici invocati dall'autrice del
gravame (dolori alle ginocchia) non sarebbero ostativi alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento.
5.4 Nella replica, l'insorgente ha segnalato che le osservazioni, ormai
datate, non terrebbero conto della mutata situazione del suo Paese e,
poiché vecchie di oltre un anno, non troverrebbero fondamento
nell'attuale realtà della RDC. Inoltre, sarebbe ulteriormente peggiorata
la situazione rispetto alla sicurezza ed ai diritti fondamentali. Peraltro, i
rapporti delle organizzazzioni umanitarie parlerebbero di una
situazione di rischio - soprattutto per le giovani donne - che spesso
verrebbero violentate dalle milizie ancora ampiamente attive nel
Paese. Ciò farebbe sì che nel suo caso un rientro in Congo non appaia
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come ragionevolmente esigibile. Infine, ha confermato quanto detto nel
suo ricorso del 29 agosto 2005.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese
dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con
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l’UFM sul fatto che l’interessata ha reso un racconto vago ed
impreciso dell’evocato periodo di detenzione vissuto e dei pretesi
maltrattamenti subiti. Inoltre, ha reso versioni fortemente divergenti su
punti essenziali del suo racconto. Basti qui rilevare che, mentre nel
corso della prima audizione ha raccontato di essere stata spogliata dai
militari al momento di essere percossa (secondo le versioni con un
bastone, con un frustino oppure con qualcosa di duro [...]), durante la
seconda audizione ha affermato di vestire, nella medesima occasione,
dei pantaloni ed una polo ([...]). Peraltro, in sede di ricorso, la stessa è
tornata alla prima versione fornita, senza esprimersi sulle divergenze
relative a quanto asserito nella seconda audizione ([...]). Oltre a ciò,
invitata dall’UFM ad esprimersi riguardo a tali divergenze, l’insorgente
si è limitata a confermare la versione di cui all’audizione cantonale del
[...] ed a contestare genericamente la traduzione delle affermazioni
rese. Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato le dichiarazioni della ricorrente come non
realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr).
9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno
che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo
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la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le
persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città
aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una
solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va
precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su
riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio
inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera
età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da
numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le
donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare
(v. fra le tante Sentenza del TAF D-4786/2007 del 12 febbraio 2009 e
GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
9.3 Nel caso concreto, la ricorrente è giovane, nubile e ha una certa
esperienza professionale come collaboratrice di una Chiesa
protestante a Kisangani, dove ha avuto negli ultimi tre anni
antecedenti l'espatrio, ovvero dal 2002 fino al 2005, il suo ultimo
domicilio. Inoltre, la medesima dispone di una solida rete sociale e
familiare in patria, in quanto la famiglia di suo zio abita a Kisangani e
sua madre a Bunia. L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. Tuttavia sia Kinsangani che
Bunia sono città situate nell'est del Paese e l'allontanamento verso
queste città non è ragionevolmente esigibile ai sensi della succitata
prassi del TAF. Peraltro, i familiari di suo padre, residenti a Kinshasa,
non possono essere presi in considerazione nell'ottica
dell'accertamento dell'esistenza di una rete sociale, rispettivamente
familiare in detta città, giacché, da un lato, l'insorgente afferma di non
conoscerli e, dall'altro lato, dagli atti di causa non v'è alcun indizio che
potrebbe indurre questo Tribunale a dubitare di tale asserzione. Da
quanto suesposto, discende che attualmente l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente non è ragionevolmente esigibile ai
sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr e si rileva giudizioso pronunciare
l'ammissione provvisoria.
9.4 Per conseguenza, il gravame va accolto in materia d'esecuzione
dell'allontanamento. L'UFM è pertanto invitato a pronunciare
l'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera.
Pagina 8
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10.
10.1 Per eccezione, nonostante l’esito solo parzialmente positivo del
gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda
d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.
10.2 Non emerge dalle carte processuali che la ricorrente – non
rappresentata in questa sede – abbia dovuto sopportare delle spese
indispensabili e relativamente elevate in relazione al presente
gravame. Pertanto, non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1
PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto in materia d’esecuzione dell’allontanamento. Per il
resto è respinto.
2.
L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno della ricorrente
in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli
stranieri.
3.
Non si percepiscono spese processuali.
4.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
5.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
6.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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